
I giudici di legittimità nelle motivazioni sottolineano che «nell’economia del delitto di cui all’art. 328, comma 2, c.p., una volta individuato l’interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell’Ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino, il quale, sull’informazione negativa, può organizzare, appunto re cognita la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa».
La P.A., in definitiva, ha, al massimo, 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste dei cittadini, anche se la risposta e negativa, decorso inutilmente tale termine rischia il carcere per rifiuto di atti d’ufficio il funzionario pubblico rimasto inerte.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 02/04/2009, n. 14466)
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