mercoledì 8 aprile 2009

REATI DELLA P.A.: PER LE RICHIESTE RIVOLTE DAI CITTADINI AGLI ENTI PUBBLICI RISPOSTA SEMPRE DOVUTA

Con sentenza del 2 aprile 2009, n. 14466, la sesta sezione della Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello di Palermo con la quale veniva condannato per rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., un funzionario responsabile del settore dei servizi tecnici di un comune siciliano per non aver compiuto, nei trenta giorni dalla richiesta, l’atto d’ufficio e non aver neanche risposto per esporre le ragioni del suo ritardo, a fronte di una specifica richiesta da parte di una cittadina.
I giudici di legittimità nelle motivazioni sottolineano che «nell’economia del delitto di cui all’art. 328, comma 2, c.p., una volta individuato l’interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell’Ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino, il quale, sull’informazione negativa, può organizzare, appunto re cognita la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa».
La P.A., in definitiva, ha, al massimo, 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste dei cittadini, anche se la risposta e negativa, decorso inutilmente tale termine rischia il carcere per rifiuto di atti d’ufficio il funzionario pubblico rimasto inerte.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 02/04/2009, n. 14466)


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