
Esempio:
Arretrati percepiti nel 2009 € 2.500,00
Calcolo aliquota media:
Nel 2008 il reddito (campo 1 del CUD) è stato di € 35.500,00 con una tassazione calcolata di € 9.810,00 pari al 27,64% Nel 2007 il reddito (campo 1 del CUD) è stato di € 34.500,00 con una tassazione calcolata di € 9.430,00 pari al 27,33%
La media dei due anni precedenti risulta quindi:
27,64 + 27,26 / 2 = 27,48
Sui 2.500,00 Euro si applicherà l’aliquota del 27,48%, quindi le ritenute saranno di € 687,12.
Il datore di lavoro effettua la ritenuta (a titolo d’acconto) considerando quale reddito complessivo il totale dei redditi di lavoro dipendente da lui corrisposti nel biennio precedente al lavoratore.
Se il lavoratore possiede altri redditi, sarà l’Agenzia delle Entrate a rideterminare l’Irpef effettivamente dovuta, applicando il sistema di tassazione più favorevole al contribuente.
http://www.globallaboratory.it/pit/tass_separata_arretrati.htm

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi soggetti a tassazione separata - Sentenza della Corte Costituzionale n. 287/96. - Art. 3, commi 82, 83, e 84, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Testo:
L'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, ha apportato talune
modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei redditi soggetti a
tassazione separata di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, con i commi 82 e 83 dell'art. 3 sopracitato e' stata:
1. sostituita la disposizione di cui al citato art. 16, comma 1, lettera b),
stabilendosi che per emolumenti arretrati si devono intendere quelli corrisposti "per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti", compresi i compensi e le indennita' di
cui alle lett. a) e g) del comma 1 dell'art. 47 nonche' le pensioni e gli
assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 dello stesso testo unico;
2. inserita, in detto comma 1, dopo la lettera c), la lettera c-bis), avente
ad oggetto le indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223, ed il trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
3. integrato il successivo comma 3, secondo periodo, includendo tra le
disposizioni ivi richiamate quella di cui alla predetta lettera c-bis) dello
stesso articolo;
4. integrato l'art. 18, comma 1, primo periodo, del Tuir, includendo tra le
disposizioni ivi richiamate quella di cui alla lettera c-bis) dell'art. 16 del
medesimo testo unico;
5. integrato l'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, includendo tra le disposizioni ivi richiamate quella di cui alla
lettera c-bis) dell'art. 16 del Tuir.
Piu' di recente la Corte Costituzionale, con sentenza, dell'11 luglio
1996, n. 287, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale
dell'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir nella parte in cui non ricomprende
tra i redditi ammessi a fruire del particolare regime della tassazione
separata l'indennita' di disoccupazione prevista dall'art. 47, comma 1,
lett. e), del Tuir .
In relazione a quanto sopra, al fine di assicurare l'uniforme
applicazione delle suddette modifiche normative e di impartire univoche
istruzioni agli uffici circa gli effetti della predetta sentenza
costituzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Emolumenti arretrati
Con la modifica di cui al punto 1 della premessa sono state indicate in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente tardivamente corrisposti possono fruire del particolare regime della tassazione separata previsto dal richiamato art. 16, comma 1, lettera b), del Tuir, che nella precedente formulazione non forniva la nozione
di "emolumenti arretrati", ma si limitava a far generico riferimento agli
"emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro
dipendente".
E' noto che per i redditi della specie vige il criterio di cassa, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. Per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione di questo criterio venne stabilito - gia' con la disposizione di cui all'art. 12, primo comma, lett. d), dell'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 - che nell'ipotesi di emolumenti arretrati l'imposta dovesse applicarsi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d'imposta e, piu' precisamente, applicando ad essi l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto posseduto dal contribuente nel biennio precedente a quello della messa in pagamento.
Al fine di evitare, tuttavia, che la regola sopra enunciata fosse
utilizzata con finalita' elusiva, l'Amministrazione finanziaria - fin dalle
prime istruzioni fornite con la circolare n.1/R.T. del 15 dicembre 1973 -
dopo aver precisato che non poteva invocarsi l'applicazione del regime di
tassazione separata ogni qual volta la corresponsione in un periodo d'imposta
successivo fosse connaturata alla tipologia dell'emolumento da corrispondere,
ebbe ad affermare che per emolumenti arretrati dovevano intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica od altro titolo similare, erano corrisposte per prestazioni relative ad anni precedenti a quello in cui venivano messi in pagamento. Sulla base di tale criterio venne conseguentemente affermato che il
particolare sistema della tassazione separata non poteva essere applicato a
quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trovava giustificazione in
uno degli anzidetti titoli.
La prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie, confermata
dalla Suprema Corte di Cassazione, ha invece costantemente posto in evidenza
come la disposizione di che trattasi fosse norma di carattere generale,
applicabile a qualunque somma erogata in un periodo d'imposta successivo a
quello in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo.
Cio' premesso, al fine di superare il cennato contrasto
interpretativo, con l'art. 3, comma 82, della legge in oggetto si e'
provveduto a sostituire l'art. 16, comma 1, lettera b), del Tuir, fornendo
quella nozione di "emolumenti arretrati" che era del tutto assente nella
disposizione sostituita.
La nuova versione della norma in commento stabilisce, come gia' anticipato, che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.
In tal modo si e' tenuto conto sia dell'orientamento manifestato dalla
prevalente giurisprudenza circa la nozione di emolumenti arretrati, sia della
evoluzione della prassi amministrativa intervenuta nella soggetta materia.
In merito a tale disciplina, si fa presente che le situazioni che
possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono - come
precisato anche nella relazione illustrativa della legge n. 549 del 1995 - di
due tipi:
a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme
legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali e'
sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un
rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il
pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo
ordinariamente adottati dalla generalita' dei sostituti d'imposta.
A titolo meramente esemplificativo, all'ipotesi sub b) sono
riconducibili sia la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non
derivante da circostanze imputabili alla preordinata volonta' del datore di
lavoro e dei dipendenti, ma da una accertata situazione di grave dissesto
finanziario, sia il tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione,
trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche
di molti enti pubblici.
Resta confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata
deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un
periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi
tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
E' utile sottolineare inoltre che i principi sopra esposti vanno
osservati anche per quel che concerne l'applicazione del particolare regime
della tassazione separata nel caso in cui l'ipotesi degli emolumenti arretrati
riguardi altre tipologie reddituali, quali sono i compensi percepiti dai soci
lavoratori di societa' cooperative di produzione e lavoro, le indennita' per
cariche elettive di cui, rispettivamente, alle lettere a) e g) dell'art. 47
del Tuir, nonche' le indennita' di disoccupazione di cui alla lettera e) dello
stesso art. 47 del Tuir, in conformita' alla sentenza della Corte
Costituzionale richiamata nella premessa,.
Poiche' tra le finalita' della nuova disciplina vi e' quella sia di
superare l'attuale contenzioso che di prevenire richieste di rimborso
derivanti dalla sopraggiunta normativa, con la disposizione di carattere
transitorio recata dall'art. 3, comma 84, della citata legge n. 549 del 1995,
e' stato stabilito che relativamente agli emolumenti arretrati percepiti in
periodi d'imposta precedenti al 1996 non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne'
alla restituzione di somme gia' rimborsate.
Indennita' di mobilita' e trattamento di integrazione salariale
Con la disposizione aggiuntiva di cui alla lettera c-bis)
dell'art. 16 del Tuir e' stato previsto l'assoggettamento al regime della
tassazione separata sia delle indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma
5, della legge 23 luglio 1991, n.223, che del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489, corrisposti
anticipatamente.
La disposizione in esame si rende applicabile con riferimento alle
citate indennita' e integrazioni salariali corrisposte a decorrere
dall'1.1.1996.
La ratio della norma e' quella di attenuare l'eccessivo carico fiscale
che in assenza di una siffatta disposizione si sarebbe verificato in sede di
corresponsione anticipata delle somme ivi previste e, in definitiva, la
disposizione e' volta ad assicurare maggiori disponibilita' finanziarie a
quanti intendano avviare nuove iniziative produttive.
La collocazione di questa nuova previsione normativa nell'articolo 16
del Tuir consente l'applicazione della disposizione di cui all'art. 18,
comma 1, del medesimo testo unico, e cioe' dell'aliquota corrispondente alla
meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a
quello in cui e' avvenuta la percezione delle somme.
Per effetto della integrazione della disposizione contenuta
nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Tuir, all'indennita' ed al
trattamento in questione e' applicabile in sede di liquidazione definitiva
dell'imposta da parte degli uffici tributari il piu' favorevole trattamento
tra il regime della tassazione separata e quello ordinario.
Infine, in forza dell'integrazione della disposizione contenuta nel
secondo periodo del terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, l'indennita' e il trattamento in parola devono essere dichiarati dai
percettori solo se sono stati corrisposti da soggetti che per legge non hanno
l'obbligo di effettuare ritenute.
Indennita' di disoccupazione
Per quanto concerne gli effetti della sentenza n. 287, dell'11 luglio
1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale parziale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir nella parte
in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata
l'indennita' di disoccupazione indicata nell'art. 47, comma 1, lett. e), del
Tuir, la scrivente ritiene che anche in questo caso debba assumersi il
criterio, piu' volte affermato, sia dalla scrivente che dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. 23 del 14 gennaio 1988 n.4223; 28 ottobre 1988 n.5869),
con riguardo alla sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, con la quale il giudice
costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimita' della norma concernente
l'assoggettamento ad Ilor dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai
redditi di impresa.
In detta occasione e' stato affermato che la declaratoria di
incostituzionalita' incide esclusivamente sui rapporti tributari, pendenti
alla data della pronuncia, relativamente ai quali la norma illegittima
potrebbe ancora operare, mentre non spiega alcuno effetto relativamente ai
rapporti gia' esauriti, per tali dovendosi intendere quelli per i quali si sia
formato il giudicato o sia diventato definitivo un atto amministrativo o siano
decorsi i termini di prescrizione o di decadenza stabiliti dalle leggi che
regolano i rapporti medesimi.
Pertanto, la sentenza in parola non svolge alcun effetto, e
conseguentemente il contribuente non ha diritto al rimborso della maggiore
imposta pagata, allorche' si versi in una delle seguenti situazioni:
. il pagamento sia stato eseguito in base ad un'iscrizione
a ruolo diventata definitiva per mancata impugnazione entro il termine
prescritto dalla notifica della cartella esattoriale;
. si tratti di versamento diretto (per autotassazione) per il
quale sia intervenuta la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602
del 1973, per non aver il contribuente presentato domanda di rimborso alla
Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente entro il
termine di diciotto mesi dal pagamento, ovvero per non aver presentato ricorso
avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione finanziaria.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
alle istruzioni contenute nella presente circolare.
Nessun commento:
Posta un commento