
Provvedimento amministrativo
Sulla motivazione dei giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza
Roberto Proietti - magistrato amministrativo in servizio presso il TAR del Lazio
Sulla motivazione dei giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza
Roberto Proietti - magistrato amministrativo in servizio presso il TAR del Lazio
Questo articolo è tratto da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico
I giudizi valutativi degli appartenenti alle forze armate o della Guardia di Finanza, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente.
Con sentenza 8 luglio 2008, n. 1513, la Prima Sezione del TAR Piemonte, ha affermato che i giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire verificare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento; ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali, infatti, deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.
Più in generale, i giudici piemontesi hanno opportunamente chiarito che l’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, fa sì che il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano "prima facie", illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione.
Con sentenza 8 luglio 2008, n. 1513, la Prima Sezione del TAR Piemonte, ha affermato che i giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire verificare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento; ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali, infatti, deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.
Più in generale, i giudici piemontesi hanno opportunamente chiarito che l’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, fa sì che il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano "prima facie", illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione.
(TAR Piemonte, Sentenza, Sez. I, 08/07/2008, n. 1513)

N. 01513/2008 REG.SEN.
N. 00059/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 59 del 2006, proposto da: ********, rappresentato e difeso dagli avv. ************************;
contro
- Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45; - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della scheda valutativa per ufficiali 24 ottobre 2005 della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Tutela dell’Economia, redatta con riferimento agli incarichi ricoperti dal Maggiore ********(matr. mecc. ***********) nel periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005 e comunicata al ricorrente in data 7 novembre 2005;
nonchè per l’annullamento
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
contro
- Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45; - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della scheda valutativa per ufficiali 24 ottobre 2005 della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Tutela dell’Economia, redatta con riferimento agli incarichi ricoperti dal Maggiore ********(matr. mecc. ***********) nel periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005 e comunicata al ricorrente in data 7 novembre 2005;
nonchè per l’annullamento
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 28 dicembre 2005, il dott. ********, Maggiore della Guardia di Finanza, ha impugnato, dinanzi a questo Tribunale, la scheda valutativa per ufficiali redatta nei suoi confronti per il periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, nonchè ogni altro atto preordinato, conseguenziale, e comunque connesso.
Richiamate le principali circostanze di fatto afferenti l’oggetto della controversia, il ricorrente ha dedotto, a fondamento del gravame, i seguenti motivi di illegittimità:
I) - Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
L’impugnato giudizio finale contenuto nella scheda valutativa è quello reso dal secondo revisore, il Generale di Divisione C., il quale, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento del ricorrente, ha omesso l’aggettivazione laudativa (“il vivissimo apprezzamento”) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “eccellente”.
Nessuna motivazione emerge dal giudizio stesso circa le ragioni che hanno indotto il secondo revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal primo revisore, in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Il provvedimento impugnato non consente di comprendere la peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’ufficiale, il quale nel periodo di riferimento, non è stato oggetto di alcun procedimento disciplinare nè è stato giudicato dai suoi superiori negativamente per singoli comportamenti, avendo sempre improntato la propria azione di comando al conseguimento di un rendimento d’eccezione.
Da ciò l’illegittimità del giudizio impugnato, che non fornisce alcuna indicazione dei presupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale.
II) - Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà.
L’impugnato giudizio peggiorativo appare altresì contraddittorio in riferimento alle singole voci interne della documentazione caratteristica con conseguente ulteriore ragione di illegittimità per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e motivazione. Il compilatore dell’impugnato giudizio finale non ha contestato in alcun modo le valutazioni di assoluta eccellenza compiute dal compilatore e dal primo revisore, sicchè nel caso di specie non vi è corrispondenza tra le valutazioni positive espresse sulle singole voci ed il giudizio complessivo peggiorativamente espresso per avere il ricorrente conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Appare quindi contraddittorio l’impugnato giudizio finale che mentre ritiene i risultati ottenuti dall’ufficiale “non in linea con le aspettative”, non pone in discussione le valutazioni d’eccellenza sulle singole qualità professionali dell’ufficiale stesso. In particolare, è evidente la contraddittorietà interna dell’impugnato giudizio nella parte in cui si afferma che il maggiore ********* ha raggiunto “risultati non in linea con le aspettative” dei suoi superiori pur essendo qualificato nel giudizio stesso come “esecutore intelligente degli ordini” dei suoi superiori verso i quali ha avuto atteggiamento “impeccabile, generoso, sollecito”, in tutti i casi dimostrando “eccellente” capacità d’organizzazione, “versatile e previdente” capacità amministrativa e “previdente” governo del personale.
III) - Violazione dell’art. 3, legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
L’impugnato giudizio finale è altresì carente di istruttoria e di motivazione quanto alla “motivazione al lavoro”, valutata come “eccezionale” dal compilatore e dal primo revisore e “spiccata” in sede di giudizio finale. Sul punto, nessun elemento di fatto giustifica il diverso giudizio.
IV) – Violazione dell’art. 3 Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che nel periodo oggetto della scheda di valutazione, il ricorrente ha svolto per 76 giorni circa le funzioni di Comandante interinale, ma di tale servizio non è fatto cenno nè sul frontespizio, nè nel giudizoo finale del secondo Revisore.
V) – Violazione dell’art. 6 D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429. Incompetenza.
Il primo revisore (C.P.) della impugnata scheda valutativa era Ufficiale con grado di Generale di Brigata, talchè il suo giudizio sul ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di ulteriore revisione da parte del II Revisore (il Generale di Divisione C.) con il quale il ricorrente non ha avuto rapporti di servizio diretti, attesa l’espressa conforme previsione della norma in epigrafe, il cui secondo alinea precisa, altresì, che “comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di Autorità di grado più elevato di quello di Generale di Brigata”. Nella specie, il giudizio del II Revisore poteva essere rivisto, semmai, soltanto da un Genrale di Corpo d’Armata,. ai sensi del comma 5 dell’art. 6 D.P.R. n. 429/1964 cit.
Per gli anzidetti motivi, il ricorrente ha conclusivamente chiesto l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’impugnato giudizio finale e con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per resistere all’impugnativa, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha confutato in fatto ed in diritto le avverse difese, sulla base di puntuali argomentazioni svolte nell’apposita Relazione dell’Amministrazione, cui l’Avvocatura si è riferita.
In particolare, qunato alla dedotta incompetenza del II Revisore ad esprimere il giudizio finale sul ricorrente, l’Avvocatura Erariale ne ha esposto l’infondatezza, alla stregua del 5° comma dell’invocato art. 6 D.P.R. n. 429/67, il quale dispone “per gli Ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di Generale di Corpo d’Armata”.
Nella fattispecie di causa deve ritenersi, quindi, legittima la seconda revisione del giudizio valutativo operata dal Gen. C., non vertendosi in alcuna delle ipotesi ostative previste dalla citata norma, in quanto nè compilatore nè il I Revisore del giudizio rivestivano il grado di Gen. di Corpo d’Armata.
Ha conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite da porre a carico di parte ricorrente.
Il ricorrente, con memoria illustrativa ha, ulteriormente e diffusamente illustrato tutti i motivi di doglianza, insistendo nelle conclusioni di accoglimento del gravame, già rassegnate.
Alla Pubblica Udienza del 17 aprile 2008, su richiesta dei Difensori delle parti presenti, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
E’ oggetto del presente giudizio la scheda valutativa relativa al periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, compilata nei confronti del ricorrente, Maggiore della Guardia di Finanza, il quale, nel periodo anzidetto, aveva ricoperto un incarico di Comandante della ****************.
La scheda valutativa era stata compilata dal diretto Responsabile del Gruppo, il quale aveva giudicato conclusivamente il rendimento dell’Ufficiale subalterno “costantemente elevato e meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.
Con tale giudizio aveva concordato il Primo Revisore della scheda (Gen. di Brigata P.) il quale aveva conclusivamente valutato il redimento dell’Ufficiale “...costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.. avendo lo stesso Ufficiale, “con pari rendimento, retto, congiuntamente, i comandi interinali del Gruppo ************ intellettuale e della II Sezione dello stesso Gruppo, per complessivi giorni 92”.
Il Secondo Revisore (Gen. di Divisione C.) dichiarava di “concordare in parte” con i giudizii espressi dal compilatere e dal primo revisore, giudicando l’Ufficiale (ricorrente) “di ottime qualità complessive”, per aver espresso “..spiccata motivazione al lavoro”.
Lo stesso Revisore ha altresì ritenuto che l’ufficiale ha conseguito “...risultati non in linea con le aspettative”. Il giudizio afferma conclusivamente che il ricorrente “in servizio ha fornito rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento”, non confermando il “vivissimo apprezzamento” e soprattutto “la più convinta lode”, attribuiti, invece, dal compilatore e dal Primo revisore.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’impugnato giudizio finale – espresso dal secondo compilatore – per difetto d’istruttoria e di motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritovole di apprezzamentodel ricorrente, omette la l’aggettivazione laudativa, (il vivissimo apprezzamento) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “Eccellente”, senza indicare le ragioni della peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’Ufficiale.
Il motivo è fondato.
Nessuna motivazione emerge dall’impugnato giudizio circa le ragioni che hanno indotto il Secondo Revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal Primo Revisore; in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Restano, quindi, sconosciuti i pressupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale. In tal luogo, si è precluso al ricorrente di avere certezza sia delle eventuali carenze, eventualmente dimostrate nello svolgimento del servizio, sia negli elementi di riscontro circa fatti e circostanze oggetto di eventuali e specifiche contestazioni o addebiti.
I giudizi valutativi, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono, per uniforme giurisprudenza, la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire al Giudice amministrativo di sindacare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato. (T.A.R. Lazio, I Sez. bis, 19/5/04 n. 5547). Ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.
La necessaria ragionavolezza delle valutazioni in esame impone, in via generale, agli esaminatori di indicare espressamenrte nella valutazione quali sono gli elementi fattuali sfavorevoli da cui far discendere una peggiore valutazione complessiva o parziale, riferita ad aspetti rilevanti nello sviluppo di carriera del dipendente.
L’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo – riconosciuto saldamente da una costante giurisprudenza – fa sì che il sindacato del Giudice Amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano “prima facie”, illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4/3/2008 n. 368).
Tale indirizzo giurisprudenziale è applicabile al caso in esame, ove è impossibile trarre dalla scheda valutativa le ragioni della peggior valutazione resa dal secondo revisore, avuto riguardo specificamente all’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”, non deducendosi nè le aspettative riposte dalla Superiore Gerarchia nè le eventuali carenze nei risultati conseguiti dal Magg. ***********.
Il peggioramento del giudizio interno, rispetto al giudizio finale, costituisce – come detto – possibile dato negativo nella successiva carriera dell’Ufficiale il quale ha ugualmente diritto di conoscere (ancorchè abbia conseguito il giudizio più elevato di “eccellente”) le ragioni ed i persupposti di fatto capaci di evidenziare la conseguenzialità logica del giudizio stesso interinalmente peggiorato.
E’ ugualmente fondato il secondo motivo con il quale si deduce la contraddittorietà dell’assegnato giudizio finale peggiorativo, in rapporto alle singole voci interne della documentazione caratteristica. Per tali voci, l’interessato ha conseguito valutazioni di eccellenza, che lo stesso secondo Revisore non ha attenuato, alle quali non è conseguenziale il giudizio impugnato, in difetto di ragioni che non risultano affatto percepibili.
Un contrasto immediato emerge palesemente dal raffronto tra le valutazioni altamente positive espresse nelle singole voci ed il giudizio complessivo internamente peggiorativo reso dal II Compilatore, in particolare ove egli afferma che il ricorrente ha conseguito “risultati non in linea con le aspettative”.
Il ricorso merita, dunque, di essere accolto, con conseguente annullamento, “in parte qua”, degli atti impugnati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, definitivamente pronunciando sul Ricorso n. 59/2006 proposto da ***********, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
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