giovedì 16 aprile 2009

DONAZIONI PER IL SISMA IN ABRUZZO, ANCHE IL FISCO AIUTA AD AIUTARE

Le erogazioni in denaro in favore della popolazione colpita dal terremoto si traducono in deduzioni e detrazioni

I contribuenti che danno una mano alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto sono premiati anche dal Fisco. Detrazione e deduzioni sono, infatti, previste, rispettivamente, sia a vantaggio delle persone fisiche sia in favore delle imprese. Vediamo quali.

Persone fisiche
E' detraibile il 19% degli importi delle donazioni in denaro, fino a un loro massimo di 2.065,83 euro, effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma, eseguite per il tramite di:

- Onlus
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
-
Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
- enti pubblici non economici
- associazioni sindacali e di categoria.


Occhio alla modalità di versamento prescritta per fruire del beneficio: l'erogazione deve essere effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In sostanza, niente contanti, ma modalità che consentano all'Amministrazione di verificare la donazione, attraverso l'esibizione dell'assegno, della ricevuta, dell'estratto conto eccetera.

Imprese
Imprenditori individuali e società possono dedurre dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati con decreti dei Prefetti delle rispettive Province, in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Niente tassazione, inoltre, se la donazione è in natura. I beni ceduti gratuitamente non si considerano, infatti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non concorrono alla formazione di ricavi o plusvalenze.

La donazione, in denaro o in natura, non è soggetta all'imposta sulle donazioni.

r.fo.

Pubblicato su FiscoOggi (
http://www.fiscooggi.it/) il 09/04/2009

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