giovedì 7 ottobre 2010

Il codice dell’ordinamento militare: “chiudere la bocca ai militari e depenalizzare il reato di banda armata”


Non tutti sanno che tra qualche giorno in assordante silenzio, (escluso qualche delegato dell’A.M.) entrerà in vigore la più grande “riforma” legislativa degli ultimi 50 anni che riguarda il mondo militare.

Iniziamo a dire che quasi nessuno degli aventi causa si è degnato di pubblicizzare la cosa, forse perché non ha interesse a far comprendere al personale la vera portata delle modifiche al consolidato quadro normativo di riferimento dei militari.

Tanto per iniziare a dare l’idea di quello che stà per accadere diciamo che il Governo ha pensato di semplificare la enorme mole di norme creando ex novo un codice ed un regolamento, il codice chiamato dell’ordinamento militare è composto come segue:

- 2272 Articoli;

- Libro primo - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

- Libro secondo- BENI;

- Libro terzo - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ;

- Libro quarto - PERSONALE MILITARE;

- Libro quinto - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE
FF.AA.;

- Libro sesto - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E
BENESSERE;

- Libro settimo - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA’ DI SERVIZIO;

- Libro ottavo - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE;

- Libro nono - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E
FINALI.

Con l’entrata in vigore del codice vengono abrogate ben n. 1085 norme (leggi, decreti legge, regi decreti, decreti luogotenenziali, decreti legislativi) ancora in vigore che vanno dal 1885 al 01.01.2010 (art. 2268 del codice - Abrogazione espressa di norme primarie) inoltre vengono anche abrogate ben 334 norme “secondarie” (D.P.R.,Decreti ministeriali ed interministeriali e regi decreti) ancora in vigore che vanno dalle regie patenti del 1814 al D.P.R. n. 215 del 23.12.2009 (art. 2269 del codice Abrogazione espressa di norme secondarie)

Per dare solamente solo l’idea di quello che viene cancellato con il codice basti pensare che vengono abrogate tra l’altro la legge 11 luglio 1978, n. 382, la legge 24 dicembre 1986, n. 958; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; ed il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e tantissime altre norme di primissimo riferimento per lo status dei militari.

Con il codice però non viene solo semplificato il quadro normativo, ma vengono introdotte modifiche sostanziali la cui portata sarà tutta da scoprire per esempio possiamo dire quella di modificare le categorie dei militari con l’art. 627 comma 1 che sancisce:

Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) graduati;

d) militari di truppa.”

Tale norma crea ex novo una nuova categoria, quella appunto dei graduati che comprende gli attuali V.S.P., che vengono spostati dalla categoria dei militari di truppa per confluire nella nuova categoria che però non sembra avere per tutto il resto del quadro normativo un raccordo di equipollenza o equivalenza, in poche parole quando si parlerà di servizi o anche di organici o benefit per i militari di truppa, tali nome non dovrebbero essere applicate i V.S.P. in questo modo rischiano seriamente di subire un vuoto legislativo come ad esempio è avvenuto per anni per i sei scatti a sergenti in spe.

L’art. 1349 comma 3 sancisce che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in considerazione di tale novella norma, per i trasferimenti che la giurisprudenza ha considerato ordini non si applicheranno più le procedure previste dalla legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, ossia l’avvio e la conclusione del procedimento di trasferimento non sono più obbligatori.

L’art. 1350 (disciplina militare) comma 3 sancisce:

Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l’annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.”

Il comma 4 sancisce:

Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:

a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;

b) per l’accertamento del presupposto di cui all’ articolo 1369, comma 1.

Questa sostanziale modifica del ex Regolamento di Disciplina Militare, introduce dei registri interni dove verranno annotati i richiami verbali e scritti inflitti ai militari da qualsiasi superiore al fine di utilizzarli per due anni come memorandum per le recidive e per l’accertamento del presupposto dei due anni dall’ultima sanzione per la cancellazione delle sanzioni disciplinari ex art. 77 del Regolamento di Disciplina Militare. E’ difficile immaginare con questo quadro normativo “rivoluzionario” quali siano le procedure di tutela che il militare punito con il richiamo verbale possa mettere in campo per tutelare i propri legittimi interessi. Il rischio è una “schedatura” di tutti i militari.

L’art. 1483 comma 2.sancisce:

Ai militari di cui all’ articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

Scommettiamo che la rigida applicazione della norma avrà effetti tutti da scoprire….

Tutto quello di cui sopra, è semplicemente un piccolissimo contributo della sproporzionata mole di norme introdotte con il codice che con qualche aggiunta e qualche virgola modificheranno di sicuro non in meglio le tutele del personale militare, ci chiediamo dove erano i COCER (tranne quello A.M.) mentre accadeva tutto questo????

Ed in fine, che bisogno c’era di cancellare la legge che puniva la costituzione e l’organizzazione di associazioni a carattere militari con scopi politici per organizzare e compiere “azioni di violenza o minaccia” (Dl 14.2.1948 n. 43)?????

Vostro

Domenico BILELLO
domenico.bilello@gmail.com


5 ottobre 2010

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