
Nell'anno 2001 un appartenente alle Forze di polizia, in servizio permanente, ha acquistato un immobile, in comproprietà con il coniuge, fruendo dell'agevolazione "prima casa".
In caso di trasferimento di tutta la famiglia in un'altra regione, prima che sia decorso un quinquennio dalla data di acquisto dell'immobile, l'agevolazione di cui all'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342 spetta anche al coniuge fiscalmente a carico dell'appartenente alle Forze di polizia?
Risposta - Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché ad ordinamento civile, l'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342, ha stabilito che ai fini dell'applicazione del regime agevolativo Iva e Registro previsto per l'acquisto della prima casa, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa.
Del pari, ai fini delle imposte sui redditi è sempre consentita la detrazione Irpef in riferimento ai mutui ipotecari, a prescindere dal presupposto della dimora abituale.
In merito, con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (in "il fisco" n. 46/2000, pag. 13816), è stato precisato, tra l'altro, che il personale di cui trattasi può acquistare l'immobile in regime agevolato senza peraltro dover stabilire entro un anno la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile.
Tuttavia l'interessato non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, nonché, con riferimento a tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione, neppure per quote, acquistata con le agevolazioni "prima casa" succedutesi nel tempo.
Ne deriva, con riferimento al quesito posto dal Lettore, che il cambio di residenza prima del trascorrere del quinquennio non ha riflessi sull'agevolazione di cui trattasi, tenendo tuttavia conto di quanto sopra esposto.
Ciò posto, la titolarità dell'agevolazione spetta al personale delle Forze armate e di polizia e non può essere trasferita al coniuge fiscalmente a carico in quanto, in base alle regole generali dell'ordinamento tributario, ciascun contribuente è titolare di una propria soggettività passiva e attiva ai fini fiscali, non trasferibile ad altro soggetto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
E.L.
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