venerdì 16 luglio 2010

Polizia: l'agente obeso non partecipa al concorso

N. 23191/2010 REG.SEN.

N. 07397/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7397 del 1999, proposto da:
@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv. ---


contro

il Ministero dell’nterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità “obesità con alterazione del rapporto peso altezza (kg. 107/ cm.174) a rilevanza fisionomica e funzionale non compatibile con il pieno espletamento dei compiti d’istituto ai quali l’operatore tecnico è preposto” espresso dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico fisici al concorso a 1000 posti di operatore tecnico della Polizia di Stato, indetto con d.m. 12.1.1996
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno.
Visto l’atto propositivo di motivi aggiunti avverso il provvedimento di revoca della convocazione alla prova orale.
Vista l’ordinanza n. 9443/2000, adottata nella Camera di consiglio del 9.11.2000, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Con atto (n. 7397/1999) il sig- @@@@@@@, già agente della Polizia di Stato dal 1986 al 1989, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del giudizio di non idoneità alla partecipazione al concorso a 1000 posti di operatore tecnico della Polizia di Stato indetto con d.m. 12.1.1996.
Tale inidoneità è stata espressa dalla Commissione all’uopo preposta in ragione di riscontrata “obesità con alterazione del rapporto peso altezza (kg. 107/ cm.174) a rilevanza fisionomica e funzionale non compatibile con il pieno espletamento dei compiti d’istituto ai quali l’operatore tecnico è preposto”.
2. Avverso tale giudizio il sig. B. ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione e falsa asppicazione degli artt. 6 del d.P.R. n. 299/1989 e 1 e 2 del d.P.R. n. 904/1983; eccesso di potere per difetto di motivazione, d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.
Contesta, in sostanza, il giudizio di obesità espresso dalla Commissione che, secondo la prospettazione attorea non sarebbe inclusa, a norma dell’art. 2 del d.P.R. n. 904/1983, tra le cause di inidoneità per l’ammissione al concorso.
Sotto altro profilo, lamenta l’illegittimità del corredo motivazionale in quanto carente per quel che concerne la rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottesi alla effettiva incompatibilità delle caratteristiche fisiche del ricorrente rispetto al tipo di mansioni proprie dell’operatore tecnico di P.S. .
2. Il ricorso è infondato e, per tale ragione, deve essere respinto.
2.1 Con unico ed articolato motivi di doglianza il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica innanzi indicata, posto che la ritenuta obesità non sarebbe inclusa, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 004/1983, tra le cause di non idoneità al servizio di operatorie tecnico della Polizia di Stato.
2.2 Giova premettere che la disciplina normativa vigente in materia di concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica prevede (art. 6 D.P.R. n. 299/89) che i candidati sono tenuti a sottoporsi alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, “consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione o funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio”.
Il d.P.R. n. 904/1983 , recante regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, (ora abrogato) individua (art. 1) i requisiti psico fisici per l’ammissione ai concorsi, le cause di non idoneità (art 2), nonché all’art. 3 i requisiti attitudinali necessari per la partecipazione alle procedure selettive. In particolare, tra i requisiti indicati ai sensi del citato art. 1 è ricompreso il rapporto peso altezza, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo che devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia.
Orbene, osserva il Collegio che, pur in assenza di parametri numerici certi e predeterminati cui riferirsi per quel che concerne il rapporto peso altezza, ai fini della valutazione di inidoneità al servizio di Polizia rilevano le caratteristiche della muscolatura e del tessuto adiposo, come un indice rivelatore di una costituzione fisica robusta e, allo stesso tempo, dotata della agilità necessaria per la particolare natura dell'attività da espletare, le quali – come nel caso di specie – devono essere valutate e ponderate caso per caso.
Tale attività valutativa comporta, dunque, un apprezzamento tecnico-discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia viziato da evidente travisamento di elementi di fatto, dalla insussistenza dei presupposti su cui il giudizio si base ovvero dalla illogicità delle conclusioni che ne sono state tratte, fermo restando che, in base ai principi generali, tale discrezionalità va esercitata previa adeguata attività istruttoria e, quanto alla motivazione, in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi la valutazione sia stata formulata.
Per quel concerne la fattispecie in esame, il riscontrato rapporto peso (kg. 107)/altezza (cm. 174 ed il susseguente giudizio di obesità, espressione di discrezionalità tecnica, non preclude di certo di poter considerare detto rapporto, specie se valutato alla stregua dei sopra riferiti parametri (agilità connessa alla natura dell’attività da espletare) tra le cause di inidoneità allo svolgimento dei peculiari compiti e funzioni propri del personale della Polizia di Stato.
Per quel che concerne l’ulteriore e residuo profilo di illegittimità, in Collegio non può che rilevarne l’inconsistenza, posto che dal giudizio odiernamente gravato emerge chiaramente che l’inidoneità allo svolgimento dell’attività di polizia discende da un’alterazione significativa del rapporto peso/altezza tale da ritenere configurabile uno stato di obesità incompatibile con l’espletamento dei compiti d’istituto. Trattasi, dunque, di una evidente rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni idonei a far comprendere al destinatario del giudizio espresso dalla Commissione medica l’iter logico e giuridico sotteso alla valutazione per lui negativa.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, alla reiezione del proposto gravame.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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