domenica 2 novembre 2008

LAVORO STRAORDINARIO DELLA GDF : RETRIBUIBILITÀ, RIPOSI COMPENSATIVI E RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE


Pubblici dipendenti
I compensi per lavoro straordinario nell'ordinamento della Guardia di Finanza: retribuibilità, rapporti con i riposi compensativi e restituzione delle somme percepite
di Castro Sandro

Recentemente, il Consiglio di Stato, attraverso alcune decisioni boom, è intervenuto in materia di compensi retributivi spettanti ai finanzieri in virtù dell'intervenuto espletamento del lavoro straordinario. La vicenda, culminata nell'emanazione di tre recenti statuizioni, ha del paradossale.
Alcuni gruppi di dipendenti, in servizio nella Guardia di Finanza, avevano deciso di adire i competenti Tar territoriali, onde ottenere l'emissione, in via giudiziale, di decreti ingiuntivi che riconoscessero il diritto a percepire le somme loro dovute a seguito dell'espletamento di numerosi periodi di lavoro straordinario, regolarmente svolti. In conseguenza dell'accoglimento delle avanzate ingiunzioni di pagamento (attivabili anche presso il giudice amministrativo, oltre che presso il giudice ordinario, giusta l. 21 luglio 2000, n. 205), il Ministero dell'economia e delle finanze aveva interposto opposizione, ma i Tar l'avevano rigettata. Sennonché, la P.a. aveva deciso di rivolgersi, in sede di appello, al Consiglio di Stato, il quale, nei mesi scorsi (l'ultima decisione della serie risale al mese di settembre del 2008), ha accolto gli appelli, stabilendo clamorosamente che ai finanzieri non competerebbe alcunché, perché essi avrebbero "lavorato troppo", al di là dei limiti imposti dalla legge.
Si consideri che, nella fattispecie, l'amministrazione di appartenenza aveva regolarmente autorizzato i dipendenti ad effettuare lo straordinario.
A mò di contentino, il Consiglio di Stato ha affermato che, in sostituzione delle somme incassate per via dello svolgimento del lavoro extra, ai dipendenti appellati spetterebbe il diritto alla fruizione dei cd. riposi compensativi.
La morale della favola è questa: siccome le pronunce rese dal Consiglio di Stato sono definitive, i finanzieri che hanno intascato gli importi collegati allo straordinario dovranno restituirli al datore, magari a rate, ma con l'aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze sta provvedendo, infatti, a inviare agli interessati i prospetti di restituzione delle somme.
V'è, però, chi ha subito compreso la peculiarità e l'anormalità della situazione venutasi a creare. Si è detto, a tal proposito, che non tutti i finanzieri saranno in condizione di usufruire dei riposi compensativi come contropartita della obbligata restituzione delle somme in oggetto, derivanti dal maggior lavoro svolto. Infatti, alcuni fra i ricorrenti originari sono, nel frattempo (cioè, prima delle decisioni emesse dai giudici amministrativi di secondo grado), andati in pensione e qualcuno è deceduto, sicché ne deriva che obbligati alla restituzione dovrebbero essere i rispettivi coniugi o, addirittura, gli altri eredi.
Noi riteniamo che il dovere di restituzione sia quantomeno discutibile, specialmente in tutte le ipotesi in cui sia venuta meno la fonte soggettiva di provenienza del credito divenuto debito, nel senso che le somme originariamente sborsate dall'amministrazione trovano riscontro in un rapporto - quello di lavoro - ormai estinto, sia nei casi di decesso che in quelli di pensionamento. D'altronde, tanto per operare una esemplificazione, è noto che le somme che i dipendenti pubblici vengano condannati a rifondere alla P.a., a titolo di causazione di un danno erariale, siano intrasmissibili agli eredi. Ed allora, perché dovrebbero reputarsi trasmissibili iure hereditatis i proventi discendenti dall'avvenuta effettuazione del lavoro straordinario?
Né potrebbe ritenersi decurtabile la pensione di reversibilità, perché la sua erogazione riposa su basi diverse (prima fra tutte, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali da parte del lavoratore deceduto), essendo, altresì, immune da "ripescaggi pubblicistici".
Anche la questione della restituzione, ad opera dei dipendenti tuttora in servizio, delle somme percepite per lo straordinario merita una disamina similare. Non par dubbio che i finanzieri in servizio debbano restituire le somme percepite e ciò perché le decisioni rese dal Consiglio di Stato, ancorché possano non essere condivisibili, vanno, tuttavia, rispettate, essendo assistite dal crisma dell'intangibilità del giudicato.
Quanto riferito non toglie, però, che i diretti interessati possano giuridicamente pretendere, ad altro titolo, il denaro ricevuto, che essi saranno verosimilmente presto costretti a restituire. Sul punto, occorre sottolineare che la Pubblica amministrazione (id est: il Ministero dell'economia e delle finanze), comunque sia, ha usufruito del maggior lavoro svolto dai propri dipendenti e lo ha anche approvato, debitamente autorizzando i sottoposti a lavorare al di là dell'orario consentito.
Trattasi di una tematica che tocca tutta la materia del pubblico impiego (privatizzato e non) e tutte le forze armate.
Noi riteniamo, all'uopo, che sia possibile intentare, sempre dinanzi al giudice amministrativo competente, un'apposita, ulteriore azione giudiziaria, mirata ad ottenere, in favore dei lavoratori, la restituzione delle somme che questi dovranno rifondere alla P.a. Costituisce, tra l'altro, un'evidente e visibile ingiustizia prima sfruttare il lavoro dei dipendenti e poi non retribuirli conformemente, così come rappresenta una parallela iniquità convalidare, in sede giurisdizionale, cotali sconcezze operative.
Innumerevoli addentellati, costituzionali e legislativi, depongono verso l'accoglimento delle tesi qui professate, finalizzate a ridare attenzione e credibilità al mondo del lavoro pubblico, sempre più in balia della parte pubblica e sempre meno propenso a recepire le sacrosante rivendicazioni provenienti dal personale dipendente.
Se la P.a. si è avvalsa delle prestazioni lavorative fornitele dai subordinati, questi ultimi hanno, secondo chi scrive, pieno diritto a incamerare le utilità monetarie connesse all'adempimento dei propri doveri funzionali: non sarà a titolo di ricompensa per lavoro straordinario, ma a diverso titolo dovrà essere. Se i finanzieri (e, per essi, tutti coloro che si trovino nella stessa situazione) avranno la pazienza e la perseveranza di continuare nella loro battaglia, introitando l'azione che abbiamo sopra ipotizzato, la sconfitta di oggi potrebbe trasformarsi nella vittoria di domani.

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