
L'AMMINISTRAZIONE CONDANNATA A DETERMINARE ENTRO 30 GG I TITOLARI DI COMANDO. LA SENTENZA PRECEDE UN'ALTRA UGUALE DEL 22 OTTOBRE 2008 (NR. 8288/2008). IL MINISTERO CONDANNATO ANCHE A PAGARE LE SPESE PROCESSUALI.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda
SENTENZA nr. 9069/2008
sul ricorso n. R.g 7137 del 2008 proposto da
************, tutti rappresentati e difesa dall’avv. ***********ed elettivamente domiciliati in ****************;
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 15, è domiciliata per legge;
per l’accertamento ovvero il riconoscimento
del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza e dal Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle istanze presentate dai ricorrenti per l’attuazione del disposto di cui all’art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, quale presupposto per la corresponsione nei propri confronti delle indennità ivi contemplate e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Pellegrino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Sostengono i ricorrenti, sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di finanza ed attualmente in servizio presso vari reparti dislocati sul territorio nazionale ovvero posti in congedo, di aver diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, sussistendone tutti i presupposti in loro favore.
Riferiscono che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora provveduto alla emissione della determinazione necessaria ad individuare quali siano i titolari di comando, costituendo tale individuazione il presupposto indispensabile per poi procedere a riconoscere e corrispondere l’indennità di cui sopra.
Lamentano i ricorrenti che, proprio al fine di invitare l’Amministrazione a porre in essere quegli adempimenti propedeutici all’applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002, avevano inviato apposite istanze che, tuttavia, restavano senza risposta, di talché proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria a provvedere.
Si è costituita in giudizio quest’ultima contestando analiticamente la sussistenza degli elementi utili ad imporre all’Amministrazione l’obbligo a provvedere, di talché chiedeva la reiezione del gravame siccome proposto.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2008, il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
1. - Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, taluni in servizio altri in congedo, propongono ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l'emanazione da parte del competente Ministero dell’economia e delle finanze della determina recante l'individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l'erogazione dell'indennità di comando recata con l'art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Caso analogo è stato scrutinato anche da questo Tribunale che si è espresso con sentenza della Sezione Prima, n. 4307 del 6 giugno 2006 nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato che si è espresso con decisione della Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971, le cui osservazioni sono condivise dal Collegio.
2. - Come è noto l’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativo al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.
Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.
3. - L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l’individuazione è a cura degli Uffici competenti del ridetto Ministero-Comando della Guardia di finanza): sotto tale profilo non può che convenirsi con la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui detto provvedimento ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute (per come già affermato, sul solco già tracciato da precedenti arresti giurisprudenziali, dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2007 n. 5005, allegata agli atti dalla stessa difesa erariale), con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.
Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individuazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.
Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).
4. - Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la vicenda contenziosa posta all’esame della Sezione, non può innanzitutto negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento: del resto, sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente non ha giammai contestato nè la legittimazione dei ricorrenti, nè l’esistenza dell’obbligo di provvedere.
Da ciò discende che sicuramente gli odierni ricorrenti ben potevano ricorrere al giudice amministrativo per far constare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla loro diffida tesa unicamente ad ottenere il provvedimento (determinazione) di individuazione dei soggetti “titolari di comando”, cui spetta la c.d. indennità di comando terrestre.
5. - Sotto altro concorrente profilo, le presunte difficoltà di ordine organizzativo e finanziario, opposte dall’Amministrazione resistente a sostegno della impossibilità di provvedere, non risultano meritevoli di favorevole considerazione.
Invero, seppure può condividersi in linea di principio la tesi sostenuta dall’Amministrazione, secondo cui le (diverse) amministrazioni da cui dipendono le (varie) forze di polizia ad ordinamento militare debbano coordinarsi tra di loro al fine di dare conforme (o quanto meno non contrastante) attuazione agli accordi contrattuali per la parte economica (onde evitare una possibile disparità di trattamento, capace di incidere negativamente anche nell’effettività e regolarità dei servizi da assicurare), deve tuttavia rilevarsi non solo che l’Amministrazione delle finanze non ha provato in alcun modo l’eventuale esistenza di obiettive difficoltà in sede di coordinamento con le altre Amministrazioni interessate per la concreta attuazione del terzo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002, per quanto non ha neppure provato che siano state effettivamente avviate le procedure necessarie per giungere alla coordinata e adeguata soluzione del problema relativo all’attuazione della disposizione in questione, restando quindi la vicenda relativa all’attuazione della più volte citata disposizione in una inaccettabile situazione di “stallo” amministrativo.
La circostanza, infine, che vorrebbe ritenere inammissibile il ricorso proposto per la mancata impugnazione delle circolari in materia intervenute non rileva in questa sede, stante la natura di atto organizzativo-normativo interno di quegli atti che non assurgono né al livello di fonte normativa né di atto amministrativo autonomamente impugnabile in quanto rivolte ad incertam personam.
Risulta, pertanto, del tutto evidente che vi è stato - e vi è tuttora - una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione.
6. - Tanto precisato, non è contestato che alle istanze presentate dai ricorrenti e prodotte in copia in atti, contenenti la richiesta di adozione dell'atto di concerto, quale presupposto per richiedere l'indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito di talché, accertata, secondo quanto sopra si è osservato, l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione non può che accogliersi il ricorso con i conseguenti adempimenti da imporre a cura dell’Amministrazione resistente.
Ritiene infine il Collegio di chiarire, per completezza di motivazione, che non vi è luogo per indicare all’Amministrazione il “come” provvedere, facendo applicazione della previsione normativa introdotta nell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dall'art. 3, comma 6 bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, nella parte in cui è previsto che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".
Sul punto condivide pienamente il Collegio l’interpretazione della disposizione sopra riportata offerta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362) secondo cui la norma in questione non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000, così che, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza:
a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);
b) nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.
Conseguentemente, non vertendosi nella specie in nessuna delle ipotesi sopra riportate, il giudice amministrativo adito non può che limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi.
7. - Conclusivamente, accertata l'illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l'obbligo delle stesse Amministrazioni di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura di complessivi euro tremila.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.
Sezione Seconda
SENTENZA nr. 9069/2008
sul ricorso n. R.g 7137 del 2008 proposto da
************, tutti rappresentati e difesa dall’avv. ***********ed elettivamente domiciliati in ****************;
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 15, è domiciliata per legge;
per l’accertamento ovvero il riconoscimento
del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza e dal Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle istanze presentate dai ricorrenti per l’attuazione del disposto di cui all’art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, quale presupposto per la corresponsione nei propri confronti delle indennità ivi contemplate e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Pellegrino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Sostengono i ricorrenti, sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di finanza ed attualmente in servizio presso vari reparti dislocati sul territorio nazionale ovvero posti in congedo, di aver diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, sussistendone tutti i presupposti in loro favore.
Riferiscono che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora provveduto alla emissione della determinazione necessaria ad individuare quali siano i titolari di comando, costituendo tale individuazione il presupposto indispensabile per poi procedere a riconoscere e corrispondere l’indennità di cui sopra.
Lamentano i ricorrenti che, proprio al fine di invitare l’Amministrazione a porre in essere quegli adempimenti propedeutici all’applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002, avevano inviato apposite istanze che, tuttavia, restavano senza risposta, di talché proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria a provvedere.
Si è costituita in giudizio quest’ultima contestando analiticamente la sussistenza degli elementi utili ad imporre all’Amministrazione l’obbligo a provvedere, di talché chiedeva la reiezione del gravame siccome proposto.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2008, il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
1. - Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, taluni in servizio altri in congedo, propongono ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l'emanazione da parte del competente Ministero dell’economia e delle finanze della determina recante l'individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l'erogazione dell'indennità di comando recata con l'art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Caso analogo è stato scrutinato anche da questo Tribunale che si è espresso con sentenza della Sezione Prima, n. 4307 del 6 giugno 2006 nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato che si è espresso con decisione della Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971, le cui osservazioni sono condivise dal Collegio.
2. - Come è noto l’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativo al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.
Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.
3. - L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l’individuazione è a cura degli Uffici competenti del ridetto Ministero-Comando della Guardia di finanza): sotto tale profilo non può che convenirsi con la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui detto provvedimento ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute (per come già affermato, sul solco già tracciato da precedenti arresti giurisprudenziali, dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2007 n. 5005, allegata agli atti dalla stessa difesa erariale), con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.
Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individuazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.
Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).
4. - Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la vicenda contenziosa posta all’esame della Sezione, non può innanzitutto negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento: del resto, sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente non ha giammai contestato nè la legittimazione dei ricorrenti, nè l’esistenza dell’obbligo di provvedere.
Da ciò discende che sicuramente gli odierni ricorrenti ben potevano ricorrere al giudice amministrativo per far constare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla loro diffida tesa unicamente ad ottenere il provvedimento (determinazione) di individuazione dei soggetti “titolari di comando”, cui spetta la c.d. indennità di comando terrestre.
5. - Sotto altro concorrente profilo, le presunte difficoltà di ordine organizzativo e finanziario, opposte dall’Amministrazione resistente a sostegno della impossibilità di provvedere, non risultano meritevoli di favorevole considerazione.
Invero, seppure può condividersi in linea di principio la tesi sostenuta dall’Amministrazione, secondo cui le (diverse) amministrazioni da cui dipendono le (varie) forze di polizia ad ordinamento militare debbano coordinarsi tra di loro al fine di dare conforme (o quanto meno non contrastante) attuazione agli accordi contrattuali per la parte economica (onde evitare una possibile disparità di trattamento, capace di incidere negativamente anche nell’effettività e regolarità dei servizi da assicurare), deve tuttavia rilevarsi non solo che l’Amministrazione delle finanze non ha provato in alcun modo l’eventuale esistenza di obiettive difficoltà in sede di coordinamento con le altre Amministrazioni interessate per la concreta attuazione del terzo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002, per quanto non ha neppure provato che siano state effettivamente avviate le procedure necessarie per giungere alla coordinata e adeguata soluzione del problema relativo all’attuazione della disposizione in questione, restando quindi la vicenda relativa all’attuazione della più volte citata disposizione in una inaccettabile situazione di “stallo” amministrativo.
La circostanza, infine, che vorrebbe ritenere inammissibile il ricorso proposto per la mancata impugnazione delle circolari in materia intervenute non rileva in questa sede, stante la natura di atto organizzativo-normativo interno di quegli atti che non assurgono né al livello di fonte normativa né di atto amministrativo autonomamente impugnabile in quanto rivolte ad incertam personam.
Risulta, pertanto, del tutto evidente che vi è stato - e vi è tuttora - una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione.
6. - Tanto precisato, non è contestato che alle istanze presentate dai ricorrenti e prodotte in copia in atti, contenenti la richiesta di adozione dell'atto di concerto, quale presupposto per richiedere l'indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito di talché, accertata, secondo quanto sopra si è osservato, l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione non può che accogliersi il ricorso con i conseguenti adempimenti da imporre a cura dell’Amministrazione resistente.
Ritiene infine il Collegio di chiarire, per completezza di motivazione, che non vi è luogo per indicare all’Amministrazione il “come” provvedere, facendo applicazione della previsione normativa introdotta nell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dall'art. 3, comma 6 bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, nella parte in cui è previsto che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".
Sul punto condivide pienamente il Collegio l’interpretazione della disposizione sopra riportata offerta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362) secondo cui la norma in questione non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000, così che, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza:
a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);
b) nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.
Conseguentemente, non vertendosi nella specie in nessuna delle ipotesi sopra riportate, il giudice amministrativo adito non può che limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi.
7. - Conclusivamente, accertata l'illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l'obbligo delle stesse Amministrazioni di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura di complessivi euro tremila.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.
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