domenica 14 settembre 2008

BRUNETTA CONFERMA: APPLICABILI ANCHE AI FINANZIERI LE NUOVE NORME SUI RIPOSI MEDICI

Per coloro che inspiegabilmente nutrivano ancora qualche immotivata speranza che le nuove norme sulle assenze per malattia (art. 71 del D.L. 112/2008) non fossero applicabili agli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate, in nome di una improbabile quanto indefinibile “specificità” del personale, ci ha pensato il Ministro Brunetta a fugare qualsiasi dubbio.

Il responsabile della Funzione Pubblica ha infatti diramato la circolare nr. 8/2008 del 05/09/2008 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) nella quale vengono presi in considerazione alcuni aspetti dell’articolo 71; in particolare al par. 1 viene proprio trattata l’applicazione delle nuove norme al personale del comparto sicurezza e difesa. La circolare sottolinea che la legge di conversione del D.L. (legge n. 133 del 2008) ha introdotto dopo il primo comma dell’art. 71 il comma 1bis il quale stabilisce che: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.”.

Paradossalmente, se prima era lontanamente possibile qualche dubbio sull'applicazione delle disposizioni anche per il comparto sicurezza, il governo introducendo quell’emendamento all’originale versione della norma ha tolto ogni perplessità; infatti il Ministro nella circolare 8/2008 puntualizza che trattasi di una esclusione nell’applicazione della nuova disciplina che riguarda, dal punto di vista soggettivo, il personale del comparto sicurezza e difesa e, dal punto di vista oggettivo, gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Ne consegue quindi che in mancanza di uno dei due suddetti requisiti (quello soggettivo o quello oggettivo) non potrà applicarsi l’esclusione introdotta in sede di conversione: qualche esempio concreto.

Un appartenente all’ispettorato dell’INPS, sig. Tizio, mentre sta svolgendo una ispezione in un cantiere, inciampa nel materiale edile e si ferisce ad una gamba; il medico di base gli prescrive quindi un periodo di riposo di 10 giorni durante i quali si assenterà dal lavoro. In questo caso non potrà escludersi l’applicazione delle nuove norme trattandosi di dipendente pubblico non appartenente al comparto sicurezza e difesa: manca il requisito soggettivo (fatto salvo un trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi dell’INPS, che sinceramente non conosco).

Se al posto di quell’ispettore INPS si fosse trattato del Finanziere Caio potrà invece non applicarsi l’art. 71 del Decreto Brunetta trattandosi appunto di dipendente pubblico appartenente al comparto sicurezza che ha riportato una lesione in attività operativa: siamo in presenza sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo (in tale caso sorge però un dubbio su chi, come e quando debba far rilevare che la lesione è stata riportata in attività operativa: l’interessato o l’amministrazione d’appartenenza?)

Se però il medesimo Finanziere Caio contrae l’influenza con 10 gg di riposo medico perché contagiato dalla moglie, allora dovrà applicarsi completamente l’art. 71 senza alcuna deroga. Infatti anche se siamo in presenza del requisito soggettivo (dipendente pubblico del comparto sicurezza), manca quello oggettivo (lesione riportata in attività operativa o addestrativa).

Vi sono tuttavia molti aspetti che il Ministro Brunetta non ha ancora chiarito: innanzitutto cosa si intenda per lesione. Prendendo sempre come cavia lo sfortunato Fin. Caio, si ipotizzi che questi venga impiegato in un lungo turno di beni viaggianti durante il quale sia stato impegnato per ore sotto un micidiale acquazzone; la mattina dopo il nostro Fin. Caio si sveglia febbricitante tanto che il medico di fiducia gli prescrive 5 gg di riposo medico: il malessere di Caio può forse definirsi una “lesione” riportata in attività operativa? Oppure per lesione si deve strettamente intendere ciò che in gergo medico viene definita una “qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento”?

L’enigma che forse più servirebbe dipanare, ma sul quale invece il Ministro non si sofferma nella circolare n. 8, è invece quali siano per gli appartenenti alle Forze di Polizia quella “indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” che devono essere esclusi dal trattamento economico fondamentale per i primi 10 giorni di malattia (art. 71, comma 1).

La questione è di estrema importanza per il settore poiché una voce significativa del trattamento economico è composta dall’indennità mensile pensionabile la cui esclusione comporterebbe un grave danno economico per il personale ammalato.

Tra le altre questioni sommariamente trattate dalla circolare nr. 8 merita un cenno la precisazione per la quale la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni; nel caso di assenza per più di dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime economico normale.

Non resta che attendere ulteriori ragguagli da parte dei dicastero e possibilmente anche da parte delle Amministrazioni interessate che al momento sembra non abbiano diramato alcuna disposizione, anche se la norma è in vigore dal 25 giugno 2008.

Più sotto si tova il testo integrale dell’art. 71 del Dl Brunetta, come convertito in legge e pubblicato sulla gazzetta ufficiale, mentre di seguito il link che porta al testo completo della circolare nr. 8 del Ministro Brunetta:
http://www.siulp.it/Dinamiche/News_front/news_dl.asp?nomefile=307_circolare_8_9_2008.pdf

Infine una riflessione personale sulla politica riguardante i dipendenti pubblici ed i militari alla luce della riforma in questione; ancora una volta risalta il fatto che allorquando vi è da dare un giro di vite, si tratti di assenze o di regime pensionistico, i militari sono considerati ne più ne meno di tutti i dipendenti pubblici civili, mentre quando si tratta di diritti, come quello sindacale, allora il personale con le stellette viene considerato un diverso.

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Art. 71.Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni




1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

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