L’art. 62 del D.L. n. 5/2012 ha abrogato le seguenti norme:
LEGGE 3 agosto 1961, n. 833
Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza. (GU n.214 del 30-8-1961 )
Art. 7.
L'anzianita' di grado degli appuntati e' determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.
L'anzianita' dei finanzieri scelti e dei finanzieri e' computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la meta' di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parita' l'ordine di anzianita' determinato dell'eta'.
Sono fatte salve le detrazioni di anzianita' da apportare per legge.
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