L’art. 62 del D.L. 5/2012 ha abrogato l’art. 4 del REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.
Restano quindi tuttora vigenti (e quindi applicabili) tutte le altre norme relative ai trasferimenti dei Finanzieri e risalenti al 1926!!!!
Nessuna notizia per un nuovo regolamento...(http://www.ficiesse.it/home-page/2893/8a-anniversario-del-dlgs-682001_-la-gdf___-un-moderno-corpo-di-polizia-economico-finanziaria-_con-regolamenti-del-ventennio-e-note-caratteristiche-degli-anni-settanta_---di-simone-sansoni-e-gianluca-taccalozzi)
REGIO DECRETO 3 GENNAIO 1926 N. 126
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1926, n. 33)
Destinazioni e tramutamenti
Art. 3.
Le destinazioni ed i tramutamenti degli ufficiali sono ordinati dal comandante generale del corpo, il quale fissa le legioni in cui i sottufficiali ed i militari di truppa debbono prestare servizio.
L'assegnazione dei sottufficiali alle brigate è fatta dal comandante della legione; quella dei militari di truppa dal comandante di circolo.
Art. 4. (Abrogato dall’art. 62 del Decreto Legge n. 5/2012)
I tramutamenti dei militari del corpo sono disposti nell'interesse del servizio, della disciplina o per motivi di salute.
Quando non ostino motivi di disciplina o di servizio gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa possono ottenere di essere tramutati di legione su loro domanda, sempreché abbiano almeno due anni continuativi di permanenza nel la stessa legione.
Coloro che hanno ottenuto il tramutamento domandato non possono chiederne un altro se non sono decorsi almeno tre anni dal tramutamento stesso.
Alle prescrizioni suddette fanno eccezione le domande motivate da gravi motivi di famiglia o da ragioni di salute comprovate da certificato medico dell'ufficiale superiore medico addetto alla legione o del medico militare in servizio presso il reparto.
Gli ufficiali addetti alla legione allievi, alla scuola allievi ufficiali ed alla scuola allievi sottufficiali non possono, di regola, permanere più di quattro anni in tali reparti.
In massima i sottufficiali ed i militari di truppa non possono essere trasferiti di brigata se non vi risiedono da almeno un anno i primi, e da almeno sei mesi i secondi.
È in facoltà dei comandanti di gruppo di ordinare tramutamenti temporanei di sottufficiali e militari di truppa da uno ad altro dei reparti dipendenti per assicurare il buon funzionamento dei vari servizi, informandone, alla fine di ciascun mese, il comando generale del corpo.
I tramutamenti di brigata dei sottufficiali che non contino almeno un anno di permanenza nel reparto debbono - salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza - essere sottoposti dai comandanti di legione alla preventiva approvazione del comandante di gruppo; i tramutamenti di brigata dei militari di truppa che
abbiano meno di sei mesi di permanenza nel reparto sono, dai comandanti di circolo, sottoposti alla preventiva approvazione dei comandanti di legione.
Art. 5.
Agli effetti delle competenze i tramutamenti decorrono, in massima, dal 1° del mese successivo a quello in cui vengono ordinati e debbono effettuarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordine di tramutamento, fatta eccezione per i tramutamenti ordinati in via d'urgenza e per quelli dei militari ammalati.
Però agli ufficiali tramutati sono lasciati a completa disposizione quindici giorni, ed ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dieci giorni oltre, per tutti, il tempo necessario per il viaggio.
Art. 6.
I sottufficiali ed i militari di truppa possono essere destinati a prestare servizio nella propria provincia; non però nel circondario o nella sede in cui risiedono le rispettive famiglie o quella della moglie.
Questo divieto si estende agli ufficiali inferiori che esercitano comando di reparto territoriale.
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