
Come noto il decreto-legge nr. 5 del 2011 ha disposto che “ limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo”.
Il 9 marzo scorso, nel corso del question time alla Camera del Deputati, il Ministro Brunetta e’ stato chiamato a rispondere ad una interrogazione urgente dell’On. Di Biagio (FLI) per fornire “Chiarimenti in merito agli effetti per i lavoratori della qualificazione del giorno festivo del 17 marzo 2011”, in quanto la norma e’ tutt’altro che chiara e lascerebbe le pubbliche amministrazioni, ed i loro dipendenti, in un conseguente stato di grave incertezza.
In quella sede il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto espressamente riferimento alla relazione tecnica (http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=2322) del Decreto Legge, ove si dice che vi sarebbe una compensazione tra il 17 marzo e il 4 novembre che si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo; il Ministro ha poi aggiunto che il sacrificio dei dipendenti pubblici è comunque “trascurabile”.
In base a tale risposta alcune Amministrazioni hanno subito impartito le prime disposizioni nel merito; è il caso della Polizia di Stato che, il giorno dopo, ha emanato una circolare che ribadisce quanto risposto dal Ministro, facendo anch’essa espressamente riferimento alla relazione tecnica al Decreto Legge.
L’indirizzo che hanno quindi preso le Pubbliche Amministrazione pare essere quello di considerare il 17 marzo un festivo infrasettimanale e, nel contempo, riconoscere per il 2011 ai dipendenti pubblici solo tre giorni di riposo dei quattro previsti per legge.
Con tutto il rispetto dovuto all’autorevole parere del Ministro Brunetta ed alla relazione tecnica ministeriale (che tuttavia non mi risulta essere ancora assorta a rango di fonte primaria), l’applicazione che si sta dando non mi pare conforme alle norme attualmente in vigore.
Il D.L. che riconosce il 17 marzo come giorno festivo prevede che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia proclamata appunto per il 17 marzo 2011.
Personalmente non conosco quali possano essere tali istituti per quanto riguarda i lavoratori privati o altri comparti del pubblico impiego. Sicuramente, per quanto riguarda il comparto sicurezza e quindi anche la Guardai di Finanza, tra gli istituti non vi e’ un giorno di riposo; provo a spiegarmi.
Il giorno di riposo che si vorrebbe compensare con il 17 marzo, togliendolo, di fatto, dalla disponibilità dei lavoratori, e’ stato introdotto nel 1977; lo stesso anno sono state soppresse alcune festività, tra le quali quella del 4 novembre. Tuttavia a quanto mi risulta non esistono correlazioni normative tra le due circostanze.
Infatti la soppressa festività del 4 novembre, giorno dell'unita' nazionale, con la Legge nr. 54/1977 viene celebrata la prima domenica del mese di novembre di ogni anno, cessando nel contempo di essere considerata giorno festivo insieme ad altre sei festivita’ soppresse.
Invece i quattro giorni di cd. “riposo legge” previsti per i dipendenti pubblici sono stati introdotti dall’articolo 1, c. 1 lett. b), della legge n. 937/1977 (per le forze di polizia militari i riposi in questione vengono poi ribaditi con l’art. 47, c. 4, del DPR 395/95), oltre ad altri due giorni da aggiungersi al congedo ordinario; tale norma tuttavia non fa appunto alcun riferimento alle festivita’ che erano state soppresse qualche mese prima con la legge nr. 54 del 1977 (che infatti erano sette, non sei o quattro).
Ne consegue che il collegamento della relazione tecnica, richiamata sia dal Ministro Brunetta che dalla Polizia di Stato, tra la festività soppressa del 4 novembre ed i giorni di riposo previsti dal 1977, e’ impropria e priva di fondamento giuridico.
Che la situazione non sia per nulla chiara e assodata, lo dimostra il fatto che due parlamentari del PDL, tra cui il Sen. Pastore (relatore al DDL di conversionee e presidente della Commissione Affari Costituzionali), hanno ritenuto necessario presentare un emendamento il quale preciserebbe che, per quanto riguarda i dipendenti privati, il riposo da stornare sia quello previsto nei contratti nazionali per le quattro festività soppresse (che in realta’ erano sette, compresa l’Epifania).
Ma ancorché’ il Decreto venisse approvato solo con tale modifica, ciò non toglie comunque che per i dipendenti pubblici non sarebbe legittimo stornare un giorno di riposo ex Legge 937/1977 in luogo del 17 marzo festivo, poiché’ non esiste appunto alcuna correlazione normativa con il 4 novembre, ne’ normativa ne’ tantomeno contrattuale.
In buona sostanza, in base alle attuali norme vigenti, la festività del 17 marzo non puo’ essere legittimamente compensata da una diminuzione dei quattro “riposi legge”.
In conclusione, e’ possibile anche concordare col Ministro Brunetta sul fatto che il sacrificio di un giorno di ferie puo’ considerarsi “trascurabile”, anche se tale valutazione e’ assai soggettiva; tuttavia sarebbe stato forse piu’ utile evitare tanta confusione in occasione di un evento come i 150 anni della nostra Nazione e, soprattutto, sarebbe stato opportuno far vivere il 17 marzo come una festa e non come delle banali ferie.
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