
In via pregiudiziale la CTP ha affrontato la questione della causa della disponibilità in capo alla ricorrente degli elementi e circostanze di fatto certi , ivi compresi gli incrementi patrimoniali, individuati dall’Agenzia Entrate.
In altre parole la Commissione ha ritenuto necessario chiarire se la capacità di spesa , indubbiamente dimostrata e non contestata, dalla ricorrente, sia il frutto di entrate finanziarie e/o equivalenti; poiché se fosse dimostrato che queste entrate avevano natura di donativi di modico valore le stesse non sarebbero inquadrabili in alcuna categoria reddituale fiscalmente rilevante.
La ricorrente afferma che le suddette entrate finanziarie troverebbero causa nelle numerose relazioni sentimentali di natura clandestina intrattenute con uomini ,coniugati, da cui avrebbe ottenuto, “animo donandi’ regali consistenti sia in denaro sia in beni.
Per la CTP dalle modalità e dalla frequenza dei suddetti rapporti appare difficile credere, secondo quella che è la comune esperienza , che i partner «coniugatì”della ricorrente fossero motivati nei loro regali da un “animo donandi”, id est “spirito di liberalità” e non, invece, dalla convinzione di dover riconoscere alla ricorrente un corrispettivo per le sue prestazioni sessuali.
A ciò consegue che i rapporti tra la ricorrente e gli uomini con cui manteneva relazioni apparivano regolati cia un preciso accordo commerciale,esplicito o implicito, di tipo sinallagmatico ,un “do ut facias”, per cui le parti , nel corso dei loro rapporti , erano ben consci di dover adempiere ad un preciso obbligo contrattuale.
Queste considerazioni portano a concludere che la Ricorrente svolgesse per professione abituale , ancorché non esclusiva ,un attività di lavoro autonomo consistente nell’intrattenere dietro corrispettivo rapporti sessuali con uomini, cioè svolgesse un’attività di meretricio.
Invero come insegna la dottrina il lavoro autonomo risulta caratterizzato dai seguenti elementi:
1) la prevalenza del lavoro personale del prestatore d’opera;
2) l’assenza del vincolo della subordinazione;
3) la libera pattuizione del compenso;
4) l’assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all’esecuzione della prestazione e del rischio inerente all’esecuzione medesima;tutti elementi che sono rinvenibili nell’attività svolta dalla Rìcorrente.
Va pertanto affermato che le entrate finanziarie di cui sopra erano originate dalla categoria del reddito di lavoro autonomo.
(Commissione tributaria regionale Reggio Emilia, Sentenza 11/06/2009, n. 131-1-09)
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