
La norma è prevista nel decreto sicurezza (l. 38/2009)
Un blitz del governo nel decreto sicurezza modifica la norma sugli infortuni e le malattie professionali per il personale delle forze di polizia, polizia penitenziaria e corpo forestale dello Stato. In modo del tutto inatteso, una nuova legge esclude l’obbligatorietà dell’assicurazione Inail, che prima era prevista. Nel 2007, infatti, la direzione Generale INAIL, a seguito delle ripetute richieste e delle iniziative giudiziarie intraprese dall’Inca, precisava che gli agenti di Polizia, anche penitenziaria, dovevano essere assicurati all'INAIL, nella speciale forma della “gestione per conto”, qualora rientrassero nelle previsioni di cui agli art. 1 e 4 del T.U. 1124/65.
La questione quindi, che sembrava definitivamente risolta con esito positivo, riapre la strada per un contenzioso.
L’art. 12 bis della legge n.38 del 23 febbraio 2009 (ddl sicurezza) sancisce, infatti, che le nuove norme “si devono interpretare nel senso restrittivo, escludendo il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che, invece, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti”.
La Direzione Generale INAIL ha quindi emanato nuove istruzioni operative alle proprie strutture in cui comunica che dal 25 aprile 2009 le nuove denunce di infortunio o malattia professionale e quelle in corso di istruttoria, riguardanti il personale delle Forze di polizia (personale della polizia di Stato, polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) dovranno essere definite negativamente. Per quei casi che hanno avuto un esito positivo, con indennizzo in capitale o in rendita, “qualora non siano trascorsi 10 anni (quindi la maggior parte dei casi) dalla data di comunicazione del provvedimento errato, l'INAIL si riserva di recuperare le eventuali somme che dovessero risultare indebitamente erogate.
Si tratta di una novità che l’Inca intende contrastare verificando anche la possibilità di chiedere un pronunciamento della Suprema Corte, sollevando eccezione di incostituzionalità.
27/05/2009
http://www.inca.it/News/200905271323.htm
La questione quindi, che sembrava definitivamente risolta con esito positivo, riapre la strada per un contenzioso.
L’art. 12 bis della legge n.38 del 23 febbraio 2009 (ddl sicurezza) sancisce, infatti, che le nuove norme “si devono interpretare nel senso restrittivo, escludendo il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che, invece, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti”.
La Direzione Generale INAIL ha quindi emanato nuove istruzioni operative alle proprie strutture in cui comunica che dal 25 aprile 2009 le nuove denunce di infortunio o malattia professionale e quelle in corso di istruttoria, riguardanti il personale delle Forze di polizia (personale della polizia di Stato, polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) dovranno essere definite negativamente. Per quei casi che hanno avuto un esito positivo, con indennizzo in capitale o in rendita, “qualora non siano trascorsi 10 anni (quindi la maggior parte dei casi) dalla data di comunicazione del provvedimento errato, l'INAIL si riserva di recuperare le eventuali somme che dovessero risultare indebitamente erogate.
Si tratta di una novità che l’Inca intende contrastare verificando anche la possibilità di chiedere un pronunciamento della Suprema Corte, sollevando eccezione di incostituzionalità.
27/05/2009
http://www.inca.it/News/200905271323.htm
1 commento:
E' la specificità, bellezza ;->>>
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