
Come ben noto ai frequentatori del blog nonchè del Sito e del Forum di Ficiesse, il Consiglio di Stato con sentenze 279 e 280 del 2007, ha disposto nei confronti di oltre trecento militari delle FF.GG. piemontesi quanto segue:
omissis la fissazione in materia di alcuni principi fondamentali inderogabili, laddove manchi la formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario (nell’intesa che tale situazione di mancanza del formale titolo autorizzativo deve considerarsi come eccezione e non come regola generale):
a) le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono essere sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorativa (ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale dell’ufficiale o sottufficiale che ne consente l’espletamento);
b) i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che, previa preventiva informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte – ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte – ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente ed equamente le esigenze (anche psico – fisiche) del dipendente e quelle dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, non potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l’effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall’amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso.
Le succitate sentenze, ormai consolidata giurisprudenza ammninistrativa, fissano quanto segue:
omissis In tal caso, invero, ferma la responsabilità amministrativa e disciplinare dei soggetti che tali prestazioni abbiano consentito od ordinato fuori dell’ordinario schema autorizzatorio e ferma, altresì, la non retribuibilità delle stesse in virtù della loro non riconducibilità ad un preventivo impegno di spesa per tale specifico titolo, devono comunque ritenersi spettare al dipendente interessato i corrispondenti riposi compensativi, a tutela della predetta dignità della persona ed a fini di reintegrazione della sua sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese, trattandosi di un vero e proprio diritto che, all’evidenza, non può essere sottoposto a decadenza per effetto della mera disciplina interna dell’Amministrazione (tanto più quando i termini ivi previsti siano irragionevoli e arbitrari, l’onere della richiesta ivi previsto essendo da considerarsi solo come un semplice strumento per consentire all’Amministrazione di porre in essere le opportune misure per contemperare le proprie esigenze organizzative con il diritto al godimento dei riposi compensativi).
Il Cobar Piemonte, con delibera 6/40/X del 11/12/2008, ha invitato tutto il personale del Regionale Piemonte ( ma detto invito è estendibile al personale tutto del Corpo!!!) a farsi comunicare, per poi recuperare, le ore tagliate e non retribuite sin dal 1991 (anno d'introduzione in GDF dello straordinario) utilizzando un fac-simile allegato alle medesima delibera.
Sul sito intranet del Regionale Piemonte è disponibile il resoconto della delibera nochè il fac-simile succitato.
I fruitori del blog sono pregati dare ampia diffusione a quanto sopra..... a tutela della predetta dignità della persona ed a fini di reintegrazione della sua sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese... non sono parole mio... lo ha detto il Consiglio di Stato!!!
E io mi adeguo....
Ex Alto Fulgor
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