martedì 17 luglio 2012
Spending review: riordino delle scuole militari
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. (Spending review)
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l.’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei
dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l.’eccellenza e l.’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di
coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari
pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all.’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un.’unica struttura già esistente per singolo Ministero e
per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le
strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l.’uso gratuito da parte di
altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione
permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all.’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti
territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli
enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del
corpo docente e l.’eccellenza dell.’insegnamento presso le scuole pubbliche di
formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e
finanziarie disponibili:
1) l.’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli
istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri dell.’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell.’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.
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