martedì 17 luglio 2012

Spending review: riordino delle scuole militari


DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. (Spending review)







Art. 11.


Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

1. Al fine di ottimizzare l.’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei

dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l.’eccellenza e l.’interdisciplinarietà, con uno o più

regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno,

anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di

coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture

competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari

pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica

all.’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;

b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica

dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,

previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della

tendenziale concentrazione in un.’unica struttura già esistente per singolo Ministero e

per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le

strutture formative militari;

e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l.’uso gratuito da parte di

altre strutture formative pubbliche;

f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione

permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all.’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa

formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con

istituti universitari italiani o stranieri;

g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti

territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli

enti medesimi ;

h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del

corpo docente e l.’eccellenza dell.’insegnamento presso le scuole pubbliche di

formazione;

i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e

finanziarie disponibili:

1) l.’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in

conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli

istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i


Ministri dell.’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell.’articolo 17, comma 2,


della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti


militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

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