lunedì 23 luglio 2012

DEVE ESSERE CONSENTITO IL RICORSO AD UN GIUDICE INDIPENDENTE CONTRO UNA SANZIONE DISCIPLINARE CHE PRIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE (CEDU)



C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 marzo 2012, n. 26793/08, Koç e Demir c. Turchia (importance level 3)
I ricorrenti, Coskun Koç e Turgay Demir, sono cittadini turchi, residenti a Istanbul, che all'epoca dei fatti rivestivano rispettivamente le cariche di sottoufficiale e di sergente delle forze armate. In date diverse i due sono stati sottoposti dai superiori gerarchici a sanzioni disciplinari privative della libertà personale, senza la possibilità di ricorrere avverso tali misure ad un giudice indipendente ed imparziale. Invocando l'art. 5 Cedu, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto fondamentale alla libertà e sicurezza.
La Corte EDU, dopo aver ribadito che la norma invocata dai ricorrenti trova applicazione in relazione a tutte le sanzioni privative della libertà personale, siano esse qualificate come penali o disciplinari dagli Stati contraenti, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 5 Cedu in quanto avverso il provvedimento coercitivo inflitto dai superiori gerarchici non è stato possibile ricorrere ad un Tribunale indipendente, in grado di assicurare garanzie giurisdizionali adeguate.


Monitoraggio Corte EDU marzo 2012
26 Aprile 2012
Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

[Elisabetta Tiani | Francesco Trotta]




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