CASSAZIONE CIVILE - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11545
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.E., proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all'infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni.
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa- ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi.
Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con l'unica censura la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del TU n. 1124 del 1965 e art. 41 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "vero che ai fini della tutela previdenziale dell'infortunio in itinere rilevano pure i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purchè indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato".
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.
Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti - pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661) - vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063. Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'art. 366 bis c.p.c.. Tanto, d'altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).
Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).
Nel merito la censura è fondata.
Questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008 n. 3776).
La Corte del merito non si è attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicchè nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, questa con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Ancona che si atterrà al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Ancona
domenica 29 luglio 2012
sabato 28 luglio 2012
venerdì 27 luglio 2012
giovedì 26 luglio 2012
I BEI TEMPI DELLA PRIMA REPUBBLICA...
...quando nel 1976 in Commissione Difesa alla Camera si trattava
della legge di principio sulla disciplina militare (poi diventata la
legge 382/1978) ma la Commissione Affari Costituzionali, presieduta
niente di meno che dall'On. Nilde Iotti, volle fare l'esame
congiunto perchè l'argomento era troppo importante e delicato ed i
politici sapevano di cosa si parlava.

p.s. ironia della storia: Carlo Vizzini è stato eletto per la
prima volta in Parlamento nel 1976.
Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 417 del 24/07/2012
(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), sostituendo provvisoriamente il relatore designato Battaglia, illustra il contenuto del disegno di legge, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni sul testo. Inoltre, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.9 e 4.1 e un parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti 2.11 e 4.19. Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal Presidente sul testo e sugli emendamenti, pubblicato in allegato.
mercoledì 25 luglio 2012
Tutela della libertà di fondare un sindacato di funzionari pubblici (Corte di Strasburgo)
Art.
11 - Libertà di riunione e di associazione
Sentenza
del 21 febbraio 2006, Tüm Haber Sen Cinar c. Turchia, ric. n.
28602/95
Violazione
dell'articolo 11 della Convenzione
Tutela
della libertà di fondare un sindacato di funzionari pubblici
Il
ricorrente è un cittadino turco che ha fondato un sindacato, attivo
tra il 1992 e il 1995, e oggi disciolto. Gli iscritti al sindacato,
circa 40000, erano dipendenti pubblici, impiegati soprattutto nel
settore postale e della telefonia. Le autorità turche provvedono
allo scioglimento del sindacato sostenendo che i dipendenti statali
non possono né fondare né essere iscritti ad un sindacato, in
assenza di uno statuto giuridico previsto per legge per tale
tipologia di sindacati. La Corte ritiene che la Turchia abbia violato
l'art. 11 della Convenzione: lo scioglimento del sindacato risulta
infatti una misura non proporzionata in mancanza di elementi che
dimostrino una minaccia per lo Stato, nonché una violazione sia
della Convenzione internazionale sul lavoro sia della Carta sociale
europea.
a cura della d.ssa Diletta Tega
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee
martedì 24 luglio 2012
LE LIBERTA’ SINDACALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Incontro di studi per magistrati “Il diritto del lavoro dell’Unione europea”,organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, 16/18 gennaio 2012.
IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E NEL DIALOGO “MULTILEVEL” TRA LE CORTI.
di Francesco Buffa
(magistrato del Massimario della Corte di Cassazione, attualmente in servizio allaDivisione 2.3 della Corte europea dei diritti umani, nel quadro dell'Exchange Program dell' European judicial training network).
7.7. LIBERTA’ SINDACALI (stralcio)
Numerose sentenze della Corte hanno riguardato le libertà sindacali.
Per quanto riguarda il diritto di concludere contratti collettivi, la Corte aveva in
passato dichiarato, in un primo momento, che l'articolo 11 non prevede un
trattamento speciale ai sindacati e, in particolare, non garantisce loro il diritto di concludere contratti collettivi (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives,§ 37, série A no 20, § 39; Schmidt et Dahlström c. Suède, arrêt du 6 février 1976, § 36, série A no 21).
In particolare, il caso Schmidt et Dahlström c. Suède, no 5589/72, 6 febbraio
1976, riguardava un militare ed un professore di diritto presso l'Università di
Stoccolma che lamentavano che, in sede di rinnovo contrattuale (operato all’esito di alcuni scioperi che avevano interessato solo alcuni sindacati, ma non anche quello cui essi erano affiliati) era stata negata ai lavoratori nelle loro condizioni la retroattività di alcuni benefici; tali benefici erano stati infatti concessi agli iscritti dei sindacati partecipanti alle azioni collettive e negati invece ai dipendenti membri del sindacato (quale quelli dei ricorrenti, pur federati nell’ambito di organizzazione che rappresentava in genere i dipendenti dello Stato svedese) che non avevano partecipato agli scioperi.
La Corte ha escluso la violazione dell’art. 11 della Convenzione, considerando che la norma esige solo che la legislazione nazionale consenta ai membri del sindacato
la lotta attraverso il canale delle loro organizzazioni per difendere i loro interessi
professionali, laddove nel caso il rinnovo contrattuale non rivelava che i ricorrenti
avessero perso questa capacità.
Nell’altro caso sopra richiamato, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives
c. Svezia, n. 5614/726 febbraio 1976, la Corte ha ritenuto che il semplice fatto del
rifiuto datoriale di stipulare dei contratti collettivi non violasse l’art. 11 della
Convenzione, ne’ violasse l’art. 14 ed il relativo divieto di discriminazione se,
come nella specie, la limitazione della contrattazione ad alcuni sindacati era basata
sul carattere di maggiore rappresentatività degli stessi, e dunque su ragioni
oggettive e scopo legittimo.
Oggi tale giurisprudenza è nelle linee di fondo in buona parte superata dalla
sentenza Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, CEDU 2008.
In tale pronuncia della Grand Chambre, la Corte si è occupata del divieto fatto
a funzionari comunali di formare un sindacato e della soppressione con effetto
retroattivo del contratto collettivo firmato dal sindacato in questione.
Il caso riguardava il sindacato Tum Bel Sen, fondato da funzionari di vari
Comuni soggetti alla disciplina sul pubblico impiego; Tum Bel Sen aveva concluso
con la città di Gaziantep, per un periodo di due anni, un contratto collettivo, che
copriva gli aspetti delle condizioni di lavoro nei servizi del comune di Gaziantep,
inclusi gli stipendi, indennità e servizi di assistenza sociale.
I lavoratori avevano quindi agito in giudizio a tutela dei diritti loro riconosciuti
dal contratto collettivo, ma la Corte suprema nazionale, riformando la decisione
impugnata, aveva respinto la domanda, ritenendo che, se non vi erano ostacoli
giuridici alla realizzazione dei sindacati da parte dei funzionari, non era permesso a
questi di concludere contratti collettivi allo stato attuale della legge.
Nel giungere a questa conclusione, la Suprema Corte aveva ritenuto che il rapporto
lavorativo fosse stato diverso da quello tra datore di lavoro e il diritto dei
dipendenti comune e che la possibilità di contratto "contratto collettivo" tra i
sindacati dei servizi pubblici e l'amministrazione avrebbe dovuto trovare il
fondamento in una disposizione di legge speciale, nella specie mancante.
I lavoratori avevano quindi adito la CEDU, lamentando la violazione dell’art.
11 della Convenzione.
Occorre soffermarsi ora, pur brevemente, sulla sentenza resa dalla Corte, ove la
Grand Chambre ha fissato i contenuti del diritto protetto dall’art. 11 della
Convenzione.
La Corte ha intanto precisato che la possibilità di eventuali restrizioni per i membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 11 va interpretata restrittivamente e deve essere limitato all’esercizio di tali diritti, e non può estendersi al diritto di organizzarsi.
Nell’interpretare la norma nazionale restrittivamente la Corte ha fatto riferimento
agli strumenti internazionali più rilevanti ed alla pratica degli Stati europei,
secondo un indirizzo ormai consolidato (Sigurdur A. Sigurjónsson contro l'Islanda,
il 30 Giugno 1993, § 35, serie A n. 264; Sørensen e Rasmussen c. Danimarca
[GC], 52562/99 e 52620/99, § 72-75, CEDU 2006; la stessa sentenza ha inoltre
precisato che non è necessario che lo Stato convenuto abbia ratificato tutti gli
strumenti pertinenti nel settore specifico). La Corte ha così concluso che i
dipendenti dell'amministrazione pubblica non potevano essere esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 11, e che al più le autorità nazionali avrebbero potuto imporre "restrizioni legali", in conformità all'articolo 11 § 2.
In particolare, la Corte ha affermato che l'articolo 11 § 1 presenta la libertà
sindacale come una forma o un aspetto particolare della libertà di associazione
(Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A n.
19, e Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, § 37, série A no 20, § 39).
La Corte ha rilevato inoltre che se l'articolo 11 è destinato essenzialmente a
proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche
nell'esercizio dei diritti in essa sanciti, esso può comportare anche l'obbligo
positivo di assicurare il godimento di tali diritti.
Secondo la disposizione dell'articolo 11, l’ingerenza dello stato nel godimento del
diritto protetto e’ consentita solo se "prevista dalla legge", persegue uno o più
scopi legittimi e "necessaria in una società democratica" per raggiungerli.
La Corte ha quindi rilevato che le eccezioni di cui all'articolo 11 devono essere interpretate restrittivamente, e che solo ragioni convincenti e interessanti possono giustificare restrizioni alla libertà di associazione. A giudicare l'esistenza di una "necessità" e quindi un "bisogno sociale imperioso" ai sensi dell'articolo 11 § 2, gli Stati hanno solo un limitato margine di apprezzamento, che resta sempre soggetto ad una supervisione rigorosa europea (Yazar e altri c. Turchia, 22723/93 nostra,
22724/93 e 22725/93, § 51, CEDU 2002-II).
Per quanto riguarda il diritto alla contrattazione collettiva, la Corte ha
affermato che il contratto collettivo è un mezzo essenziale per promuovere gli
interessi del sindacato e che il diritto di stipulare contratti collettivi è riconosciuto a
livello internazionale per i lavoratori (specialmente OIL) nonché nella maggior
parte degli Stati del Consiglio d'Europa, sicché la cancellazione del contratto
collettivo non può ritenersi consentita in una società democratica.
Lo Stato contraente, se in linea di principio è libero di decidere quali azioni
intende intraprendere per garantire il rispetto dell'articolo 11, resta obbligato a
includere gli elementi ritenuti essenziali dalla giurisprudenza della Corte. Ora, allo
stato attuale della giurisprudenza della Corte, emergono i seguenti elementi
essenziali dei diritti sindacali: il diritto di formare un sindacato e di associarsi (Tüm
Haber Sen et Çınar c. Turquie, no 28602/95, §§ 36-39, CEDH 2006), il divieto di
accordi di monopolio sindacale (si veda, ad esempio, Sørensen et Rasmussen
c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99, §§ 72-75, CEDH 2006), il diritto di
un sindacato di cercare di convincere il datore di lavoro per ascoltare cosa ha da
dire a nome dei suoi membri (Wilson, Sindacato Nazionale giornalisti e a., § 44,
ove la Corte ha dichiarato che, anche se la contrattazione collettiva non era
indispensabile per il godimento della libertà di associazione, poteva essere uno dei
modi di proteggere gli interessi dei membri del sindacato).
La Corte ritiene che questi principi non vanno intesi staticamente, essendo
destinati ad evolversi con gli sviluppi che caratterizzano il mondo del lavoro. A
questo proposito, va ricordato che la Convenzione è uno strumento vivo da
interpretare alla luce delle condizioni attuali, seguendo l'evoluzione del diritto
internazionale, al fine di una domanda crescente di tutela dei diritti umani.
Ciò implica una maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori
fondamentali delle società democratiche e nel contempo la necessità di interpretare restrittivamente le limitazioni dei diritti umani, in modo da garantire una loro protezione concreta ed efficace (v., mutatis mutandis, Refah Partisi (Partito del
Welfare) e altri c. Turchia [ GC], n. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, §
100, CEDU 2003-II; Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 101, CEDU 1999-
V).
Alla luce di questi sviluppi, la Corte ha dichiarato che la sua vecchia
giurisprudenza, secondo la quale il diritto di negoziare e concludere contratti
collettivi non è un elemento intrinseco dell’art. 11, deve essere superata, per tener
conto degli sviluppi nel campo così come viene previsto dal diritto internazionale e
dai sistemi giuridici nazionali.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto, tenendo conto degli sviluppi nel diritto
del lavoro e delle pratiche internazionali e nazionali degli Stati contraenti in
materia, che il diritto alla contrattazione collettiva con il datore di lavoro è, in linea
di principio, diventato un elemento chiave del "diritto di formare e aderire ai
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi" di cui all'articolo 11 della
Convenzione, anche se gli Stati restano liberi di organizzare il loro sistema per
riconoscere, eventualmente, uno status speciale ai sindacati rappresentativi. Come gli altri lavoratori, anche i dipendenti pubblici, salvo casi molto particolari, dovrebbero beneficiare di tali diritti, ma senza pregiudizio per gli effetti di "restrizioni legali" può essere imposto ai "membri dell'amministrazione dello Stato" ai sensi del L'articolo 11 § 2.
Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie,
il sindacato Tum Bel Sen aveva il diritto di contrattare collettivamente con il datore
di lavoro del governo ed ha rilevato inoltre che l’accordo stipulato era stato
applicato in concreto per due anni in tutti i rapporti di lavoro all'interno del
Comune di Gaziantep. Secondo la Corte, l’esclusione del diritto di contrattazione
collettiva e l'annullamento retroattivo del contratto collettivo stipulato dall’Unione
hanno realizzato una ingerenza non necessaria in una società democratica, non
corrispondendo la limitazione ad un "bisogno sociale imperioso". Da qui la
violazione dell’art. 11 della Convenzione.
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BuffaIncontroCSMsuCEDU.pdf
lunedì 23 luglio 2012
DEVE ESSERE CONSENTITO IL RICORSO AD UN GIUDICE INDIPENDENTE CONTRO UNA SANZIONE DISCIPLINARE CHE PRIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE (CEDU)
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 marzo 2012, n.
26793/08, Koç e Demir c. Turchia (importance level 3)
I ricorrenti, Coskun Koç e Turgay Demir, sono cittadini turchi,
residenti a Istanbul, che all'epoca dei fatti rivestivano
rispettivamente le cariche di sottoufficiale e di sergente delle
forze armate. In date diverse i due sono stati sottoposti dai
superiori gerarchici a sanzioni disciplinari privative della libertà
personale, senza la possibilità di ricorrere avverso tali misure ad
un giudice indipendente ed imparziale. Invocando l'art. 5 Cedu, i
ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto fondamentale alla
libertà e sicurezza.
La Corte EDU, dopo aver ribadito che la norma invocata dai
ricorrenti trova applicazione in relazione a tutte le sanzioni
privative della libertà personale, siano esse qualificate come
penali o disciplinari dagli Stati contraenti, ha ravvisato nel caso
di specie la violazione dell'art. 5 Cedu in quanto avverso il
provvedimento coercitivo inflitto dai superiori gerarchici non è
stato possibile ricorrere ad un Tribunale indipendente, in grado di
assicurare garanzie giurisdizionali adeguate.
Monitoraggio Corte EDU marzo 2012
26 Aprile 2012 |
Rassegna di
sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia
penale
[Elisabetta Tiani | Francesco Trotta] |
NEMMENO I MILITARI POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA LIBERTA' SINDACALE (CEDU)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Relazione tematica
Rel. n. 112
Roma, 7 giugno 2012
IL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
7. La giurisprudenza CEDU: rassegna ragionata di casi in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto della previdenza ed assistenza sociale.
7.7. Libertà sindacali.
Numerose sentenze della Corte hanno riguardato le libertà sindacali.
Per quanto riguarda il diritto di concludere contratti collettivi, la Corte aveva in passato dichiarato, in un primo momento, che l’articolo 11 non prevede un trattamento speciale ai sindacati e, in particolare, non garantisce loro il diritto di concludere contratti collettivi (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, § 37, série A no 20, § 39; Schmidt et Dahlström c. Suède, arrêt du 6 février 1976, §36, série A no 21).
In particolare, il caso Schmidt et Dahlström c. Suède, no 5589/72, 6 febbraio 1976, riguardava un militare ed un professore di diritto presso l’Università di Stoccolma che lamentavano che, in sede di rinnovo contrattuale (operato all’esito di alcuni scioperi che avevano interessato solo alcuni sindacati, ma non anche quello cuiessi erano affiliati) era stata negata ai lavoratori nelle loro condizioni la retroattività di alcuni benefici; tali benefici erano stati infatti concessi agli iscritti dei sindacati partecipanti alle azioni collettive e negati invece ai dipendenti membri del sindacato (quale quelli dei ricorrenti, pur federati nell’ambito di organizzazione che rappresentava in genere i dipendenti dello Stato svedese) che non avevano partecipato agli scioperi.
La Corte ha escluso la violazione dell’art. 11 della Convenzione, considerando che la norma esige solo che la legislazione nazionale consenta ai membri del sindacato la lotta attraverso il canale delle loro organizzazioni per difendere i loro interessi professionali, laddove nel caso il rinnovo contrattuale non rivelava che i ricorrenti avessero perso questa capacità.
Nell’altro caso sopra richiamato, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Svezia, n. 5614/726 febbraio 1976, la Corte ha ritenuto che il semplice fatto del rifiuto datoriale di stipulare dei contratti collettivi non violasse l’art. 11 della Convenzione, né violasse l’art. 14 ed il relativo divieto di discriminazione se, come nella specie, la limitazione della contrattazione ad alcuni sindacati era basata sul carattere di maggiore rappresentatività degli stessi, e dunque su ragioni oggettive e scopo legittimo.
Oggi tale giurisprudenza è nelle linee di fondo in buona parte superata dalla sentenza Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, CEDU 2008.
In tale pronuncia della Grand Chambre, la Corte si è occupata del divieto fatto a funzionari comunali di formare un sindacato e della soppressione con effetto retroattivo del contratto collettivo firmato dal sindacato in questione.
Il caso riguardava il sindacato Tum Bel Sen, fondato da funzionari di vari Comuni soggetti alla disciplina sul pubblico impiego; Tum Bel Sen aveva concluso con la città di Gaziantep, per un periodo di due anni, un contratto collettivo, che copriva gli aspetti delle condizioni di lavoro nei servizi del comune di Gaziantep, inclusi gli stipendi, indennità e servizi di assistenza sociale.
I lavoratori avevano quindi agito in giudizio a tutela dei diritti loro riconosciuti dal contratto collettivo, ma la Corte suprema nazionale, riformando la decisione impugnata, aveva respinto la domanda, ritenendo che, se non vi erano ostacoli giuridici alla realizzazione dei sindacati da parte dei funzionari, non era permesso a questi di concludere contratti collettivi allo stato attuale della legge.
Nel giungere a questa conclusione, la Suprema Corte aveva ritenuto che il rapporto lavorativo fosse stato diverso da quello tra datore di lavoro e il diritto dei dipendenti comune e che la possibilità di contratto “contratto collettivo” tra i sindacati dei servizi pubblici e l’amministrazione avrebbe dovuto trovare il fondamento in una disposizione di legge speciale, nella specie mancante.
I lavoratori avevano quindi adito la CEDU, lamentando la violazione dell’art. 11 della Convenzione.
Occorre soffermarsi ora, pur brevemente, sulla sentenza resa dalla Corte, ove la Grand Chambre ha fissato i contenuti del diritto protetto dall’art. 11 della Convenzione.
La Corte ha intanto precisato che la possibilità di eventuali restrizioni per i membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato di cui all’articolo 11 va interpretata restrittivamente e deve essere limitato all’esercizio di tali diritti, e non può estendersi al diritto di organizzarsi.
Nell’interpretare la norma nazionale restrittivamente la Corte ha fatto riferimento agli strumenti internazionali più rilevanti ed alla pratica degli Stati europei, secondo un indirizzo ormai consolidato (Sigurdur A. Sigurjónsson contro l’Islanda, il 30 Giugno 1993, § 35, serie A n. 264; Sørensen e Rasmussen c. Danimarca [GC], 52562/99 e 52620/99, § 72-75, CEDU 2006; la stessa sentenza ha inoltre precisato che non è necessario che lo Stato convenuto abbia ratificato tutti gli strumenti pertinenti nel settore specifico)106.
La Corte ha così concluso che i dipendenti dell’amministrazione pubblica non potevano essere esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 11, e che al più le autorità nazionali avrebbero potuto imporre “restrizioni legali”, in conformità all’articolo 11 § 2.
In particolare, la Corte ha affermato che l’articolo 11 § 1 presenta la libertà sindacale come una forma o un aspetto particolare della libertà di associazione (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A n. 19, e Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, § 37, série A no 20, § 39).
La Corte ha rilevato inoltre che se l’articolo 11 è destinato essenzialmente a proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche nell’esercizio dei diritti in essa sanciti, esso può comportare anche l’obbligo positivo di assicurare il godimento di tali diritti.
Secondo la disposizione dell’articolo 11, l’ingerenza dello stato nel godimento del diritto protetto è consentita solo se “prevista dalla legge”, persegue uno o più scopi legittimi e “necessaria in una società democratica” per raggiungerli.
La Corte ha quindi rilevato che le eccezioni di cui all’articolo 11 devono essere interpretate restrittivamente, e che solo ragioni convincenti e interessanti possono giustificare restrizioni alla libertà di associazione. A giudicare l’esistenza di una “necessità” e quindi un “bisogno sociale imperioso” ai sensi dell’articolo 11 § 2, gli Stati hanno solo un limitato margine di apprezzamento, che resta sempre soggetto ad una supervisione rigorosa europea (Yazar e altri c. Turchia, 22723/93 nostra, 22724/93 e 22725/93, § 51, CEDU 2002-II).
Per quanto riguarda il diritto alla contrattazione collettiva, la Corte ha affermato che il contratto collettivo è un mezzo essenziale per promuovere gli interessi del sindacato e che il diritto di stipulare contratti collettivi è riconosciuto a livello internazionale per i lavoratori (specialmente OIL) nonché nella maggior parte degli Stati del Consiglio d’Europa, sicché la cancellazione del contratto collettivo non può ritenersi consentita in una società democratica.
Lo Stato contraente, se in linea di principio è libero di decidere quali azioni intende intraprendere per garantire il rispetto dell’articolo 11, resta obbligato a includere gli elementi ritenuti essenziali dalla giurisprudenza della Corte. Ora, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, emergono i seguenti elementi essenziali dei diritti sindacali: il diritto di formare un sindacato e di associarsi (Tüm Haber Sen et
Çınar c. Turquie, no 28602/95, §§ 36-39, CEDH 2006), il divieto di accordi di monopolio sindacale (si veda, ad esempio, Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99, §§ 72-75, CEDH 2006), il diritto di un sindacato di cercare di convincere il datore di lavoro per ascoltare cosa ha da dire a nome dei suoi membri (Wilson, Sindacato Nazionale giornalisti e a., § 44, ove la Corte ha dichiarato che, anche se la contrattazione collettiva non era indispensabile per il godimento della libertà di associazione, poteva essere uno dei modi di proteggere gli interessi dei membri del sindacato).
La Corte ritiene che questi principi non vanno intesi staticamente, essendo destinati ad evolversi con gli sviluppi che caratterizzano il mondo del lavoro. A questo proposito, va ricordato che la Convenzione è uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni attuali, seguendo l’evoluzione del diritto internazionale107, al fine di una domanda crescente di tutela dei diritti umani.
Ciò implica una maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche e nel contempo la necessità di interpretare restrittivamente le limitazioni dei diritti umani, in modo da garantire una loro protezione concreta ed efficace (v., mutatis mutandis, Refah Partisi (Partito del Welfare) e altri c. Turchia [ GC], n. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 100, CEDU 2003-II; Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 101, CEDU 1999-V).
Alla luce di questi sviluppi, la Corte ha dichiarato che la sua vecchia giurisprudenza, secondo la quale il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi non è un elemento intrinseco dell’art. 11, deve essere superata, per tener conto degli sviluppi nel campo così come viene previsto dal diritto internazionale e dai sistemi giuridici nazionali.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto, tenendo conto degli sviluppi nel diritto del lavoro e delle pratiche internazionali e nazionali degli Stati contraenti in materia, che il diritto alla contrattazione collettiva con il datore di lavoro è, in linea di principio, diventato un elemento chiave del “diritto di formare e aderire ai sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi” di cui all’articolo 11 della Convenzione, anche se gli Stati restano liberi di organizzare il loro sistema per riconoscere, eventualmente, uno status speciale ai sindacati rappresentativi. Come gli altri lavoratori, anche i dipendenti pubblici, salvo casi molto particolari, dovrebbero beneficiare di tali diritti, ma senza pregiudizio per gli effetti di “restrizioni legali” può essere imposto ai “membri dell’amministrazione dello Stato” ai sensi del L’articolo 11 § 2.
Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il sindacato Tum Bel Sen aveva il diritto di contrattare collettivamente con il datore di lavoro del governo eh ha rilevato inoltre che l’accordo stipulato era stato applicato in concreto per due anni in tutti i rapporti di lavoro all’interno del Comune di Gaziantep.
Secondo la Corte, l’esclusione del diritto di contrattazione collettiva e l’annullamento retroattivo del contratto collettivo stipulato dall’Unione hanno realizzato una ingerenza non necessaria in una società democratica, non corrispondendo la limitazione ad un “bisogno sociale imperioso”. Da qui la violazione dell’art. 11 della Convenzione.
domenica 22 luglio 2012
venerdì 20 luglio 2012
Cuneo: Gdf, disposto accorpamento compagnie di Alba e Bra
Torino, 19 lug. - (Adnkronos) - Dal prossimo primo agosto, le
compagnie della Guardia di Finanza di Alba e Bra saranno accorpate.
Il comandante generale della Guardia di Finanza ha infatti disposto
la soppressione della Compagnia di Alba a decorrere dal prossimo mese
.
"Il provvedimento - spiega una nota - si inserisce nel
processo finalizzato a razionalizzare la dislocazione dei reparti sul
territorio, nell'ottica di potenziarne l'operativita', ottimizzare le
risorse disponibili e ridurre all'essenziale le fonti di spesa".
La competenza sui comuni e sui territori attualmente compresi
nella circoscrizione della compagnia albese passera' alla compagnia
di Bra, che verra' opportunamente potenziata sotto il profilo della
consistenza organica e dei mezzi a disposizione
Guardia di Finanza, addio a Cuorgnè: alto Canavese accorpato a Lanzo
Tra poco meno di due settimane,
ovvero dal 1° agosto, chiuderà la caserma della Guardia di Finanza di
Cuorgnè. Per competenza territoriale, i Comuni dell'alto Canavese, come
Favria, Forno, Levone ed altri centri confinanti con l'area di Ciriè,
passeranno sotto il comando della Tenenza di Lanzo, guidata dal
luogotenente Pietro Accardi. Rivarolo, Cuorgnè e Castellamonte, invece,
saranno sotto la giurisdizione del comando di Ivrea, guidato dal
capitano Serena Gallozzi. La chiusura della Brigata è stata comunicata
nei giorni scorsi dal generale Giuseppe Gerli, comandante provinciale
delle Fiamme Gialle. Un fulmine a ciel sereno che segue le altre
riduzioni dei servizi, come l'ospedale, le Poste e l'Agenzia delle
Entrate.
http://www.ilrisveglio-online.it
giovedì 19 luglio 2012
martedì 17 luglio 2012
Spending review: riordino delle scuole militari
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. (Spending review)
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l.’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei
dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l.’eccellenza e l.’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di
coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari
pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all.’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un.’unica struttura già esistente per singolo Ministero e
per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le
strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l.’uso gratuito da parte di
altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione
permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all.’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti
territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli
enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del
corpo docente e l.’eccellenza dell.’insegnamento presso le scuole pubbliche di
formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e
finanziarie disponibili:
1) l.’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli
istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri dell.’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell.’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.
sabato 14 luglio 2012
I TRE GENERALI
Ma d’altra parte non è forse la rapidità d’intervento una delle principali doti dello strumento militare? I tre Generali, seppur prestati alla politica, sicuramente se lo ricordano.
venerdì 13 luglio 2012
martedì 10 luglio 2012
Tav: udienza preliminare 46 No Tav, sindacati polizia e COBAR GdF parte civile
Torino, 10 lug. (Adnkronos) - Oggi il gup di Torino, Edmondo
Pio, ha ammesso la costituzione di parte civile di quattro sindacati
delle forze dell'ordine nei confronti dei 46 No Tav per i quali e' in
corso l'udienza preliminare per gli scontri della scorsa estate in Val
di Susa. Accettata la costituzione di parte dei sindacati di Polizia
Sap, Siap e Ugl e del sindacato della Guardia di Finanza, Cobar Gdf
Piemonte. Esclusa per ora invece, per una questione formale, la
costituzione di parte civile del Siulp. Parte civile nel procedimento
anche una sessantina tra poliziotti, carabinieri e finanzieri.
CONSAP Alessandria: PENSIONI : SLITTA AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER L'E...
CONSAP Alessandria: PENSIONI : SLITTA AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER L'E...: Il d.l. sulla spending review del 6 luglio 2012 n.95 (suppl. ord. G. U. N.156 del 6 luglio) ha espressamente prorogato (art.12, comma 88) al...
sabato 7 luglio 2012
venerdì 6 luglio 2012
TAV: UDIENZA PRELIMINARE NO TAV, OLTRE 50 POLIZIOTTI PARTE CIVILE. RICHIESTE DI COSTITUZIONE ANCHE DA SINDACATI POLIZIA, COBAR GDF E LTF
Torino, 6 lug. (Adnkronos) - Sono oltre
cinquanta tra poliziotti, finanzieri e carabinieri, gli uomini delle
forze dell'ordine che hanno chiesto di costituirsi parte civile
nell'udienza preliminare che si è aperta oggi per 46 attivisti No
Tav per gli scontri della scorsa estate in Val di Susa. Diversi i
sindacati di Polizia che hanno presentato la richiesta (Sap, Siap,
Ugl e Siulp), e il sindacato della Guardia di Finanza, Cobar Gdf
Piemonte. Richiesta di costituirsi parte civile avanzata anche da
Ltf, società responsabile della parte comune italo-francese del
futuro collegamento Torino-Lione, e dai curatori fallimentari della
Italcoge, azienda che aveva effettuato dei lavori per la realizzare
delle recinzioni intorno all'area di cantiere. Il giudice, Edmondo
Pio, ha invece respinto, o ritenuto sanate entro le prossime udienze,
le eccezioni su alcune irregolarità nella notifica degli atti
sollevate dal Legal Team No Tav in apertura. Il procedimento
riprenderà martedì prossimo. A quanto si apprende probabilmente
quasi nessuno degli imputati chiederà di essere giudicato con il
rito abbreviato o di patteggiare la pena.
Spending review: odg Lega Nord Senato, razionalizzare Forze di Polizia
(ASCA) - Roma, 4 lug - ''Ci sono scollamenti o duplicazioni nelle varie componenti che contraddistingono le Forze Armate italiane che cozza con l'esigenza di razionalizzare e rendere piu' efficiente l'apparato di difesa e sicurezza italiano mentre a livello europeo ed internazionali riscontriamo efficienti modelli di sicurezza e difesa basati su due soli elementi, ossia una polizia ed un esercito''. Con questo emendamento, firmato dai senatori della Lega Nord, Sergio Divina, Roberto Calderoli, Massimo Garavaglia e Gianvittore Vaccari, la Lega Nord chiede una razionalizzazione di spesa pubblica anche all'organizzazione militari e di sicurezza del Paese.
L'ordine del giorno impegna il governo ad attuare una riforma del comparto sicurezza e difesa ''sulla scorta dei vari migliori modelli europei comparabili, al fine di ottenere una semplificazione e snellimento delle strutture con - si legge nell' Odg dei senatori leghisti - una sola forza di polizia ed un esercito, articolati per specializzazioni, nonche' realizzare un sensibile risparmio sui costi gestionali''.
I senatori del Carroccio ricordano come l'attuale governo ''ha manifestato la volonta' di intervenire su tutte le pubbliche amministrazioni al fine di ottenere miglioramenti in termini di operativita' e risparmi di risorse economiche''.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=56441&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27ODG+%2D+ORDINE+DEL+GIORNO+IN+ASSEMBLEA%27+%7C+%27DIVINA+SERGIO%27
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=56441&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27ODG+%2D+ORDINE+DEL+GIORNO+IN+ASSEMBLEA%27+%7C+%27DIVINA+SERGIO%27
mercoledì 4 luglio 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)