mercoledì 23 novembre 2011

Trasporto pubblico locale in Piemonte, su gomma e su ferro. Polizia di Stato - Polizia Penitenziaria,








Art.50 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9. Modalità applicative per la libera circolazione


sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'art.2 della l.r. 1/2000.



1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.

3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall' articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.



Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007


Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2007, n. 56-6346


Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Modalita’ applicative per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2000.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di estendere, per le motivazioni nelle premesse riportate, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro, ai “Vigili del Fuoco”, in considerazione della specifica attività svolta da tale Corpo nell’ambito del territorio piemontese e della pecularietà dello stesso.

Di determinare le seguenti modalità applicative per la libera circolazione degli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2000:

1) E’ concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale, su gomma e su ferro, agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che viaggino in divisa e non, purché domiciliati o residenti in Piemonte.

2) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su gomma, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al conducente o se impossibilitati al controllore.

3) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su ferro, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al controllore.

4) Per quanto concerne la libera circolazione sul servizio di trasporto a mezzo della linea metropolitana della “Città di Torino”, in fase di prima applicazione della norma ed in attesa di acquisire, dai comandi delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco (riferimento base provinciale di Torino) e della Polizia Municipale di Torino e di Collegno, dati conoscitivi in merito al numero degli utilizzatori di tale vettore, si incarica il Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, di determinare una proposta articolata per l’assegnazione tra i soggetti succitati di un numero massimo di n. 12.000 carte elettroniche abilitanti il servizio di trasporto sulla linea di metropolitana della “Città di Torino”.

I costi relativi al rilascio delle carte succitate, trovano copertura nell’ambito delle risorse di cui all’art. 50 della l.r. n. 9/2007.

5) Il settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, al fine di acquisire i dati conoscitivi in merito al numero annuo dei soggetti utilizzatori dei mezzi pubblici regionali e locali, su gomma e su ferro, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, è incaricato di predisporre un apposito questionario per il censimento di tale utenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)





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