La
Circolare 288000 del 28 settembre 2001 del Comando Generale della GdF, al Cap. I –
par. 3, dispone che il
compenso per lavoro straordinario non spetta ai frequentatori di corso,
a tempo pieno, di qualsiasi durata (la frequenza “a tempo pieno”
di corsi presuppone che i militari in essi impiegati non siano,
nell’ambito della durata degli stessi, utilizzati in altri servizi
d’istituto).
La
circolare disciplina tuttavia solo gli aspetti economici, ossia la
retribuzione del lavoro straordinario; per quanto riguarda gli aspetti
non economici
bisogna tener presente che il comma 7 dell’art. 38 del DPR
51/2009 prevede che le eventuali ore di straordinario che non possono essere retribuite, devono essere recuperate mediante riposo compensativo.
Ne
deriva che, poiché per disposizione interna dell’Amministrazione le ore
in questione non vengono retribuite, le stesse possono comunque essere
recuperate
come previsto dal suddetto contratto.
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