
“””””Egr. Sansoni, sono un Brigadiere Capo della Guardia di Finanza e presto servizio alla Brigata di *********; risiedo con la mia famiglia da oltre vent’anni in un paesino vicino la sede di servizio. Alcuni amici mi hanno chiesto di partecipare alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mio Comune e di candidarmi come consigliere nella loro lista civica.
Io ho declinato l’invito in quanto non mi ritengo all’altezza di tale compito ed anche perché sono stato informato dal mio Comando Provinciale che ci sarebbero potuti essere dei problemi per la mia permanenza al reparto, ove lavoro da quasi trent’anni.
I miei concittadini mi hanno però chiesto di dare una mano alle elezioni e di rendermi disponibile come rappresentante di lista, cosa che farei anche volentieri visto che sarà alla fine mia moglie a candidarsi; ho chiesto informazioni in proposito sempre al mio Provinciale dal quale mi hanno però detto che addirittura a noi finanzieri è vietato ricoprire tale incarico.
Ti chiedo cortesemente se sia vero tale divieto e che ragioni abbia?
Grazie in anticipo””””””
Effettivamente esiste la circolare 73292 del 2007, a firma dell’allora Comandante Generale Roberto Speciale, che vieta agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza di ricoprire nelle competizioni elettorali l’incarico di rappresentanti di lista, ossia coloro ai quali viene dato il compito da parte delle liste elettorali di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per loro conto, in quanto vi sarebbe un conflitto coi compiti e doveri dei militari di imparzialità alle competizioni politiche.
Viene fatto riferimento all’art. 10, del DPR 545/1986 (Regolamento di disciplina militare) che prevede che il militare debba astenersi, anche fuori dal servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche; l’art. 29 recita inoltre:“L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti”.
Tuttavia vi è da dire che esiste anche l’art. 25, c. 1 del DPR 361/1957 (T.U. leggi elettorali) il quale prevede infatti la possibilità di designare rappresentanti di lista fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere, senza però che la norma preveda alcuna incompatibilità per i militari.
L’unica esclusione espressamente prevista dalla legge per i militari in servizio riguarda le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del DPR 361/1957).
In sostanza non esiste al momento per i militari alcun esplicito divieto di legge a ricoprire l’incarico di rappresentante di lista, come non esiste alcun divieto all’iscrizione a partiti politici o a candidarsi a ruoli istituzionali (lo dimostra la nutrita pattuglia di Ufficiali, in servizio o in congedo, che siede sui banchi del Parlamento, tra i quali lo stesso On. Speciale che firmò la suddetta circolare del Corpo).
D’altra parte appare dubbio che il militare che ricoprisse l’incarico di rappresentante di lista, naturalmente senza qualificarsi, possa pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, come non viene pregiudicata dai militari, di ogni ordine e grado, che liberamente si candidano.
Faccio un esempio concreto: un Appuntato ed un Brigadiere prestano servizio nel medesimo reparto della Guardia di Finanza e vivono nel medesimo Comune. In occasione delle elezione amministrative, l’Appuntato decide di candidarsi alla carica di Consigliere comunale e chiede al Brigadiere di fare il rappresentante della relativa lista elettorale. In base alle disposizioni interne del Corpo si troveranno in una situazione paradossale: l’Appuntato candidato potrà fare comizi, affiggere manifesti col proprio volto e con il simbolo di partito, usufruire di un periodo di aspettativa pre-elettorale, mentre al Brigadiere sarà vietato il pur semplice incarico di rappresentante di lista, in quanto, come viene ricordato dalla circolare, il distintivo della lista indossato dal rappresentante, portato quindi da un singolo appartenente alle Forze Armate in qualità di semplice cittadino, comporterebbe un danno all’imparzialità di tutta l’istituzione militare!
Comprendi la palese incoerenza di tale situazione; tanto è vero che per quanto riguarda invece il personale delle quattro Forze Armate, la Direzione Generale per il Personale Militare dello Stato Maggiore della Difesa, con radiomessaggio nr. 248176 del 2009, esplicitamente ammette la possibilità per il personale dipendente di esercitare le funzioni di rappresentante di lista (il rdm è già stato pubblicato sul blog l’anno scorso http://www.ilgrifonedelpiemonte.com/2009/06/elezioni-i-militari-possono-fare-i.html ).
Da notare come in teoria il regolamento di disciplina militare e la legge di principio nr. 382/1978 sono norme uguali per tutti i militari italiani e che quindi appare quantomeno stravagante il fatto che Carabinieri, Soldati, Marinai ed Avieri possa essere rappresentanti di lista mentre ai Finanzieri è stato invece vietato.
Forse uno dei motivi che ha spinto l’Amministrazione ad elaborare il divieto non è solo quello di "salvaguardare l’imparzialità politica" delle Forze Armate: bisogna infatti tenere presente che, sempre in base al T.U. delle leggi elettorali (art. 119), i rappresentanti di lista hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni elettorali.
Ne consegue che tali congedi sono attualmente fruibili a tutti i cittadini italiani che possono ricoprire il ruolo di rappresentanti di lista, tranne appunto ai Finanzieri ai quali viene invece precluso tale incarico civico e politico (anche se magari sanno leggere e scrivere!).
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