martedì 8 agosto 2017

LE APERTE MANIFESTAZIONI DI OSTILITÀ DI UN MILITARE IN SERVIZIO NEL MEDESIMO COMUNE, NEI RIGUARDI DI UNO O PIÙ ESPONENTI POLITICI LOCALI INTEGRANO UN COMPORTAMENTO DISCIPLINARMENTE RILEVANTE(Consiglio di Stato)

Numero 00716/2017 e data 21/03/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017


NUMERO AFFARE 02899/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Giuseppe Petillo, avverso sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna di cui al provvedimento 293-4-2012 del 28 agosto 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0113926 del 17/04/2013 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;


Premesso: Con provvedimento n. 293-4-2012 de1 28 agosto 2012 del Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri(FR), è stata inflitta all'Appuntato Scelto PETILLO Giuseppe la sanzione disciplinare di corpo di giorni I (uno) di ''consegna” con la seguente motivazione:
"Appuntato Scelto effettivo a Stazione distaccata, in due distinte occasioni teneva nei confronti di civili e di superiore diretto comportamenti non aderenti allo stile militare; la condotta poco esemplare nei confronti dei cittadini arrecava nocumento al prestigio dell'Istituzione''.
L'Appuntato Scelto, all'epoca dei fatti in servizio alla Stazione Carabinieri di Filettino (FR):
-- il 4 aprile 2012 durante il servizio all'interno di un bar alla presenza di alcuni avventori aveva fatto allusioni alla situazione politica della locale amministrazione Comunale;
-- il 19 aprile 2012, fuori servizio, nel limitrofo Comune di Trevi (FR), nei pressi di un altro bar con un residente del Comune di Filettino, commentava in modo sarcastico la decadenza dall'incarico del Sindaco;
-- i successivi 5 e 7 maggio 2012 l’interessato, mentre si trovava nei locale del Comando Stazione Carabinieri di Filettino (FR), affermava a voce alta che, se fosse stato eletto membro dell'organo di rappresentanza militare di base, avrebbe condotto una campagna contro i Comandanti di Stazione e gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Con il presente ricorso straordinario il militare ricorrente impugna il rigetto del ricorso gerarchico avverso la predetta sanzione di cui al provvedimento n. 246/5 del 19 novembre 2012.
Il ricorso è genericamente affidato alla deduzione: -- dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la configurazione di un comportamento reprensibile e passibile di sanzione disciplinare; -- del difetto d'istruttoria in quando non venivano sentiti alcuni testimoni.
Il Ministero nella sua relazione ha opposto che il sindacato chiesto dal Petillo, in quanto implicante un'indagine su vizi di merito, resta estraneo alla sede propria del ricorso straordinario,
Considerato:
In linea generale, nelle controversie aventi ad oggetto episodi disciplinarmente rilevanti imputati a militari, se il sindacato del giudice amministrativo non può concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'Amministrazione, né può neppure risolversi in un inammissibile sindacato sul merito dell'azione amministrativa, ciò non toglie che ma deve comunque tendere a verificare innanzi tutto, per il tramite delle figure sintomatiche di eccesso di potere evidenziate con i motivi di ricorso, l'esistenza e sufficienza delle ragioni sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà della valutazione effettuata e la logicità della misura concretamente assunta, per effetto della valutazione svolta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10 giugno 2014 n. 2958).
Nel caso in esame esattamente il Comando, in presenza di reiterati e continuati comportamenti del ricorrente, ha riscontrato la violazione rispettivamente:
-- dell'articolo 713 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” che prescrive, per il militare, l'obbligo di astenersi da comportamenti che possono condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità della stessa alle competizioni politiche;
-- dell'articolo 732 del citato Testo unico che prevede l‘obbligo per i militari di tenere, in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate e, in particolare, impone agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri di usare mode cortesi con qualsiasi cittadino.
Sotto tale profilo sostanziale, si osserva che l’apprezzamento compiuti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri(FR) nel merito del comportamento del militare appare del tutto ragionevole ed adeguata ad una serie reiterata di comportamenti del ricorrente che contrastanti i propri doveri.
Infatti, nelle piccole realtà, il prestigio e l’autorevolezza dell’Arma si sono storicamente radicati proprio in relazione al distacco ed alla terzietà dei sui appartenenti rispetto alle fazioni ed alle vicende politiche locali. Per questo, a prescindere da ogni cosa, non vi sono dubbi che le aperte manifestazioni di ostilità di un militare in servizio nel medesimo comune, nei riguardi di uno o più esponenti politici locali in carica e decaduti integrino un comportamento disciplinarmente rilevante.
Quanto poi alla proporzionalità tra la sanzione irrogata e la gravità dei fatti contestati, si ricorda che se la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 14 ottobre 2005 n. 5682) nel caso in esame la inflizione, di particolare mitezza, di giorni 1 (uno) di ''consegna” appare del tutto proporzionata agli ambiti ed alla effettiva rilevanza delle vicende.
Sul piano procedimentale poi si osserva infine che:
-- dall’esame degli atti, non vi è modo di dubitare di quale fosse stata la situazione di fatto dato che, da un lato lo stesso ricorrente ammette di aver pronunciato frasi “scherzose” sulla caduta della giunta all’interno di un bar del paese, e dall’altro che la presenza stessa di denunce-querele tra il militare e l’ex-sindaco rendono chiaro come fosse stato passato ogni limite comportamentale;
-- il Petillo aveva partecipato attivamente con una memoria difensiva all'istruttoria procedimentale puntualmente riscontrata dall’Amministrazione.
In conclusione il ricorso è complessivamente infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo
Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'


giovedì 26 gennaio 2017

DOPO UN ANNO PASSATO INVANO IL PARLAMENTO CONCEDE UN’ALTRA PROROGA/MARCHETTA AI RAPPRESENTANTI DEI MILITARI

Le cronache parlamentari del Senato ci dicono che è imminente l’ennesima proroga degli organismi di rappresentanza militare.
On. Villecco
Si tratterà di un altro anno di vita concesso all’attuale mandato, la cui scadenza naturale sarebbe dovuta avvenire nel 30 maggio 2016 ma che già l’anno scorso era stato prolungato fino al 30 maggio 2017 tramite l’approvazione di un emendamento al decreto milleproroghe a prima firma dell’onorevole Rosa Villecco (PD), sottoscritto però da tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione di uno.
Quest’anno non è dato sapere quali siano le motivazioni per le quali si rinvierà ancora l’elezione dei rappresentanti dei militari. Il 26 gennaio 2016 furono invece esplicitati questi motivi nel parere espresso sul decreto dalla Commissione Difesa della Camera, relatore il presidente della Commissione, On. Francesco Saverio Garofani (PD): “…appare necessario prorogare di almeno un anno la durata degli organi anzidetti, per consentire al Parlamento di portare avanti l'iter di riforma degli istituti della rappresentanza militare ed evitare di procedere al rinnovo degli stessi organi, con il rischio che l'eventuale approvazione in via definitiva della riforma ne provochi la decadenza poco dopo l'elezione...”
Può essere, quindi, interessante andare a vedere come si sia poi sviluppato il lavoro parlamentare di una riforma che attende la sua approvazione da alcuni decenni e che è stata appunto utilizzata come giustificazione della precedente proroga.
Ricordiamo che il 27 gennaio 2015, ormai due anni fa, venne costituito presso la Commissione Difesa della Camera un comitato ristretto che aveva lo scopo di esaminare le tante proposte di legge (ben otto) provenienti da tutto l’arco parlamentare. Il compito di coordinare i lavori del comitato spettava alla relatrice dei disegni di legge, l’onorevole Villecco Calipari già sopra menzionata.
Da allora, anzi dalla prima (1 luglio 2015) all’ultima riunione (18 gennaio 2017), il comitato si è riunito solamente 11 volte in 567 giorni, per una media di una riunione ogni 52 giorni. Complessivamente i deputati hanno affrontato l’argomento per 4 ore e 40 minuti: mediamente ciascuna delle 11 riunioni è durata quindi 25 minuti, con il picco di 50 minuti il 6 aprile 2016 ed i record negativi di soli 5 minuti il 16/12/2015 (per farsi gli auguri di natale?) ed il 21 settembre scorso (per salutarsi al rientro delle vacanze estive?).
E’ evidente che quella della riforma della rappresentanza militare è stata una risibile scusa, alla quale non credeva e non crede più nessuno, nemmeno gli stessi deputati. Se si considera la bozza di legge girata in passato ed attribuita alla relatrice, possiamo augurarci che la media lavorativa del comitato venga confermato anche per lo sprazzo di tempo che resta all’attuale parlamento (12 mesi salvo elezioni anticipate) e che anche questa legislatura si confermi sterile come tutte le precedenti: meglio nessuna riforma che un aborto.
C’è da dire che perlomeno i Senatori, quest’anno, si sono e ci hanno risparmiato il goffo tentativo di motivare la solita marchetta che interessa solamente pochi delegati della rappresentanza militare.
Simone Sansoni

sabato 26 novembre 2016

LA CGIL HA PRESENTATO UN RICORSO AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI PER IL DIRITTO ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NELLA GUARDIA DI FINANZA

Mentre in Europa si segna un'altra tappa verso il riconoscimento dei diritti di associazione sindacale ai lavoratori e alle lavoratrici dei corpi militari, "in Italia si va in direzione opposta". Così Gianna Fracassi, segretaria confederale della Cgil. "Lo scorso 22 novembre infatti - spiega - il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla Difesa Comune con la quale 'invita gli Stati membri a riconoscere, in particolare, il diritto del personale militare a formare e aderire ad associazioni professionali o sindacati e a coinvolgere tali attori in un regolare dialogo sociale con le autorità'. Un atto importante - sostiene Fracassi - che si aggiunge a quanto già ampiamente riconosciuto dalle svariate pronunce della Ced (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e del Comitato Europeo dei diritti sociali".

Se in Europa vengono fatti passi avanti su questo fronte, nel nostro Paese si torna indietro, denuncia la dirigente sindacale. "La militarizzazione forzata del Corpo forestale dello Stato, che contrasteremo sul versante legale, per questi lavoratori e lavoratrici oltre alle conseguenze di natura professionale ha come effetto anche la cancellazione dei diritti sindacali. La libertà di associazione sindacale - sottolinea - è infatti vietata per tutti coloro che transiteranno presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza".

"Riteniamo che tutto ciò, oltre che ingiusto, non sia coerente con quanto avviene nel resto d'Europa", prosegue la segretaria confederale, annunciando che "la Cgil nei giorni scorsi ha presentato un ricorso al Comitato Europeo dei diritti sociali per rivendicare il diritto alla costituzione di associazioni sindacali nel Corpo della Guardia di finanza". Da parte loro "governo e Parlamento prendano atto dell'evoluzione del dibattito sulla democratizzazione e la rappresentanza nei corpi militari e, anche alla luce della risoluzione del Parlamento Europeo, si apra il percorso legislativo per riconoscere loro la libertà di associazione sindacale, libertà costituzionalmente garantita a tutti i cittadini", conclude Fracassi.

martedì 8 dicembre 2015

CONTINUANO I PROBLEMI DEL C.I.A.N.

Cos’è il CIAN? E’ il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di finanza , istituito da un anno circa.

A parte le rassicurazioni di qualche mese fa sembra che i problemi persistano.
Un paio di settimane fa mi è giunta l'email qui sotto che ne da conto
La gdf poteva scegliere due strade: eliminare tutti gli uffici periferici con recupero del personale amm.vo, istituendo un reparto centrale unico e ciò avrebbe comportato un rallentamento delle pratiche, oppure lasciare tutto com'era, non toccando il numero di persone impiegate in funzionamento e la tempistica.
Naturalmente ha scelto una terza strada, la peggiore: non diminuire il personale amm.vo, anzi aumentarlo istituendo un altro comando a livello di Generale, e nel contempo rallentare le pratiche.
Complimentoni
S.S.

Ciao,
sono un collega che presta servizio a ******
Scrivo solo per dirti che il 7 ottobre ho fatto richiesta di finanziamento ed alla data di oggi ancora siamo in alto mare. Da giorni sto tempestando di telefonate quello dell'agenzia (poiché le necessità cominciano a farsi impellenti) il quale mi ha detto che la mia pratica è già stata concessa ma manca sto benedetto documento che deve arrivare dal CIAN.
A sua volta sia lui che il Brig. ****** hanno più volte chiamato Roma ma le cose non sono proprio cambiate, e a tal proposito ritengo alquanto disdicevole metterci oltre due mesi per concedere un finanziamento.
Stamattina ho chiamato direttamente io Roma, ma ormai non rispondono più a nessuno (neanche se chiami con l'interforze). Tramite Lync ho rintracciato un collega di Roma che, molto gentilmente mi ha detto che la sua parte per l'istituzione della mia pratica era fatta ed era passata all'altro ufficio per completarla. Ho provato a chiamare l'altro ufficio ma ovviamente non risponde nessuno.
Ho quindi rintracciato il collega addetto alla stessa tramite Lync e gli ho scritto un lungo messaggio di posta istantanea.
Risposta ricevuta dopo due ore che è di questo tenore: "è ancora in lavorazione". Dopodiché solo silenzio. (magari un po’ di gentilezza non guasta, Probabilmente non rispondi perché tempestato da tutta Italia, però fatti una domanda sul perché e datti la conseguente risposta).
Non voglio fare ulteriori polemiche, ma ti dico solo che mia moglie per quasi due anni ha lavorato in un agenzia finanziaria e se impiegava più di 10 giorni a liquidare una pratica, la aprivano in quattro parti.
Qui siamo al 47° giorno ma è ancora in lavorazione. E va bene.
Un saluto

domenica 8 novembre 2015

LE GIRAVOLTE DEL PARTITO "DEMOCRATICO" SUI DIRITTI DEI MILITARI


Gira voce che per la riforma della rappresentanza militare la maggioranza voglia proporre una legge che disattenda ancora le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Pare che non si voglia riconoscere la libertà sindacale e nemmeno la libertà di associazione ma che vogliano ancora sottomettere i militari ad una autorizzazione del Ministro della Difesa per organizzarsi liberamente.

Alcuni spunti sulle posizioni del PD quando era all'opposizione. Qui sotto una lettera del 2009 della Pinotti a La Stampa in merito alla sua proposta di legge di allora; l'attuale Ministra della difesa all'epoca scriveva “Soprattutto, viene garantito ai militari il diritto di associazione.”

Qui sotto c’è il resoconto di un convegno del PD (“I militari e i diritti“!!!!) con l’allora responsabile del settore Difesa Pinotti (Il PD è per la libertà  di associazione non vincolata ad autorizzazioni del ministro.) e del segretario pro-tempore del PD Franceschini (Il diritto di associazione deve essere riconosciuto senza bisogno di alcuna autorizzazione.)

A questo link il loro DDL presentato nel 2008; l’art. 12 prevedeva la libertà di costituire associazione senza alcuna autorizzazione ministeriale e l’art. 18 prevedeva l’abrogazione del divieto di iscriversi ad associazione professionali.

Come si vede ci sarebbe un’assoluta contraddittorietà tra le loro posizioni quando erano all'opposizione (libertà associativa piena ed assoluta) e di adesso che sono  al governo (associazioni solo autorizzate).

Ma il massimo dell’incoerenza lo si vede leggendo il loro programma politico approvato dall’assemblea nazionale del Pd  a Roma il  4 e 5 febbraio 2011 (lo puoi trovare nel loro archivio http://archive.partitodemocratico.it/doc/202916). Al capitolo 2 (Un nuovo modello di sicurezza per l’Italia) si trovano queste perle:
“…Il PD propone di costruire un nuovo modello organizzativo, funzionale e ordinamentale tra Forze di polizia e Forze armate: le prime a ordinamento civile con funzioni di sicurezza interna; le seconde a ordinamento militare con funzioni di difesa esterna. Le Forze di polizia hanno ordinamento civile, operano per la tutela interna dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, contrastano la criminalità comune e organizzata, il terrorismo, l’eversione e la violenza politica. La responsabilità politica è del Ministro dell’Interno.

Le Forze armate hanno ordinamento militare, operano per la difesa dell’indipendenza e dell’integrità nazionale. La responsabilità politica è del Ministro della Difesa. Per le Forze armate è necessario prevedere maggiori forme di rappresentanza sindacale per renderle più democratiche e più vicine ai cittadini… “

Quando sono all’opposizione dicono di volere di diritti sindacali anche per i militari, quando sono al governo li negano!!!Le solite giravolte…


martedì 19 maggio 2015

Diritto di critica sindacale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo


Autore Nicola Canestrini, Andrea Tigrino, Michele Valente
Il diritto di critica sindacale, pur dovendosi muovere all’interno dei  parametri prefissati per la libertà d’espressione,nell'analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo  si articola in maniera generalmente più permissiva in presenza di determinate circostanze concrete. 

La libertà d'espressione sindacale nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
1. Introduzione 
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“CEDU”) è, come noto, un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa ratificato da tutti i suoi 47 Stati membri.
All'interno dei suoi 59 articoli e 14 protocolli aggiuntivi, il novero dei diritti protetti e riconosciuti dalla Carta è vastissimo, perché spazia dal diritto alla vita al diritto ad un equo processo, dal divieto di tortura alla proibizione del lavoro forzato e della schiavitù.
L’organo forse più conosciuto istituito dalla Convenzione è rappresentato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 con sede a Strasburgo (da qui “Corte di Strasbirgo”, o “Corte EDU”) la cui giurisprudenza sta progressivamente assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle aule giudiziarie: a tal proposito, appare significativo evidenziare come, a fronte dei circa 10.000 ricorsi ricevuti dalla Corte fino al 2000, gli stessi siano saliti a 49.900 soltanto negli otto anni successivi.
Proprio con riguardo alle sentenze pronunciate, ogni anno si contano decine di condanne dell'Italia per violazione delle disposizioni della Convenzione: dalla consultazione dell'elenco redatto dalla Camera dei Deputati e liberamente reperibile sul sito della Corte di Cassazione (la prima impegnata nella classificazione degli abstract relativi alle pronunce della Corte EDU) è infatti possibile riscontrare ben di 63 condanne con solo riferimento al 2012, cui seguono le 39 del 2013 e le 44 del 2014.
 Ad ogni modo, la CEDU e la giurisprudenza della sua Corte non esplica la propria forza conformatrice con esclusivo riferimento agli Stati firmatari della convenzione intesi come soggetti di diritto internazionale (pur essendo stata concepita, all'epoca, per esercitare soprattutto una "moral suasion" nei confronti degli Stati firmatari), vantando un effetto diretto anche all'interno della giurisprudenza italiana: e ciò come “parametro subcostituzionale” interposto fra norma ordinaria e norma costituzionale (con possibilità / necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’eventuale normativa interna in contrasto con la normativa o giurisprudenza europea, qualora non sia possibile una interpretazione conforme o “convenzionalmente orientata), o – secondo un orientamento peraltro isolato, allo stato – addirittura per affermare l'effetto diretto della CEDU nell'ordinamento nazionale.
Detto effetto diretto deriverebbe, secondo l’impostzone del Tar Lazio, dall'art. 6/2 del Trattato sull’Unione Europea post Lisbona 2009, secondo il quale "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, secondo il comma 3, "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali", con conseguente necessaria disapplicazione della norma interna in contrasto con la CEDU (sentenza TAR Lazio, n. 11984 del 2010).
Senza arrivare alla contestata conclusione del TAR Lazio, il giudice italiano, secondo una consolidata giurisprudenza italiana che prende le mosse dalle cd. “sentenze gemelle” (che poi gemelle non sono afatto, come sa lo studioso attento) o “sentenze telefoniche” della Corte Costituzionale 348 e 349 del 2007, è comunque pacificamente tenuto a verificare sempre se la norma interna risulti in contrasto con la Convenzione europea, proponendo - nell'ipotesi in cui eventuali contrasti non appaiano sanabili in via interpretativa (cd. "interpretazione convenzionalmente orientata")-  questione di legittimità costituzionale per l'impossibilità di una interpretazione conforme. 
2. La libertà di espressione (cenni)
 Date queste premesse, fra i principi basilari dell'ordinamento costituzionale italiano e più ampiamente di ogni sistema democratico svetta la libertà d'espressione, "pietra angolare del sistema democratico" (Corte Costituzionale 19.02.1965, n.9; 17.4.1969, n.84), "fondamento della democrazia" (Corte cost. n. 172 del 1972) nonché "il più alto, forse dei diritti fondamentali" (Corte cost. n. 138 del 1985).
 Tale diritto incontra specifica tutela anzitutto con riferimento all'art. 10 CEDU, quest'ultimo comprensivo di due commi rispettivamente inerenti il novero di libertà riconosciute e le loro possibili limitazioni.
ARTICOLO 10 Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
(…) Limiti generali alla libertà di espressione (cenni)
La libertà d’espressione e il diritto di critica, come espressione del più generale diritto di libertà di espressione / informazione,  ne condividono l'ambito applicativo.
Essa ha come principale antagonista il diritto all’onore e alla riservatezza dei singoli soggetti che vengono investiti dall’esercizio di tale diritto: tutto ciò rende il confine tra diritto all’informazione e diffamazione estremamente labile.
 La Corte EDU interviene in maniera decisa sul tema nel ricorso Mengi c. Turchia (13471/05 e 38787/07): nel caso di specie, una giornalista era stata condannata per aver pubblicato sul quotidiano Vatan una forte critica ad alcuni membri della commissione incaricata di redigere una bozza del nuovo Codice Penale turco. 
Referente primario della critica era uno studioso stimato a livello internazionale, che veniva tratteggiato come un ottantenne bigotto ed ossessivo che discrimina le donne e i bambini. 
Questi aveva proposto di ridurre le pene previste per i reati di stupro e omicidio d’onore e perciò la giornalista ne auspicava la reclusione in una clinica. La Corte, ritenendo che la condanna violasse l’art. 10 CEDU, nella motivazione della sentenza dettava un decalogo a cui le autorità interne devono attenersi per valutare l’eventuale commissione del reato di diffamazione da parte di chiunque scriva su un giornale (ivi compreso il sindacalista):
  • Interesse pubblico alla notizia: una vicenda che interessa un ristretto gruppo di persone e non apporta alcun contributo apprezzabile ad un dibattito generale (come per esempio una notizia di puro gossip) non è oggetto di tutela dell’art. 10 CEDU.
  • Verifica della notizia: il giornalista deve verificare, nei limiti del possibile, le fonti, onde accertarne l’attendibilità e la verità sostanziale dei fatti[1]. Per valutare ciò, occorre sincerarsi della corrispondenza tra l’affermato e l’accaduto: in caso di inesattezze, è necessario correggerle tempestivamente e pubblicarle sotto forma di rettifiche.
  • Rispetto delle regole deontologiche: il linguaggio offensivo ricade fuori dalla scriminante della libera manifestazione del pensiero se è teso ad una denigrazione dell’individuo oggetto di critica. Al contrario, se dal contesto emerge che l’intento dell’articolo è quello di criticare basandosi su fatti, è permesso un linguaggio colorito ed aggressivo: ecco perché l’uso di frasi volgari non determina ex se il travalicamento dei limiti dell’art 10 CEDU, dovendosi ritenere tale condotta una mera scelta stilistica del giornalista. Il dovere di moderazione si attenua ulteriormente nell’ipotesi di critica all’homopublicus, che si pone per sua scelta all’attenzione del pubblico e quindi deve accettare un livello di critica superiore all’ordinario: in tali circostanze è tollerata una maggiore dose di esagerazione e provocazione.
  • Agire in buona fede: è indice riassuntivo dei primi tre, volto a sanzionare situazioni che solo formalmente rientrano nel libero esercizio di cronaca ma che si risolvono in una critica effettuata al solo scopo di ledere la sfera personale del ricevente.
 Da questa breve disamina la Corte EDU fa discendere la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore: se infatti l’esistenza del fatto può essere soggetta a prova, tale onere non può essere richiesto - per sua stessa natura - in un giudizio di valore. Richiederne la dimostrazione della verità fomenta quindi un forte effetto dissuasivo sulla libertà di 3. informare. 
3. La libertà di espressione in ambito lavorativo
 Il tema offre rilevanti spunti di riflessione in rapporto al diritto sindacale ed alle libertà ad esso riconducibili, data la possibile e anzi fisiologica litigiosità che caratterizza i rapporti fra le parti sul luogo di lavoro : a tal proposito, la stessa Convenzione concepisce un art. 11 il quale, in ragione di uno schema già osservato, individua sia il diritto alla libertà di riunione e associazione  - tra cui spicca  appunto quella sindacale -, sia le ipotesi in cui tali libertà possono essere contemperate nell'ottica di un  superiore interesse nazionale.
ARTICOLO 11  Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato. 
Si procederà dunque all’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, pur dimostrandosi granitica nel garantire il più ampio diritto di critica nell’ambito dell’attività sindacale, ha tuttavia tracciato limiti precisi di cui si darà conto in seguito con esempi concreti. 
La Corte EDU, Schettini e altri c. Italia, dec. 9 novembre 2000; Wilson, Sindacato Nazionale giornalisti e altri c. Regno Unito, 2 luglio 2002 (in La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di Pasquale Gianniti, Zanichelli Editore, 2015) ribadisce l’indirizzo tradizionale per cui la contrattazione collettiva è solo uno degli strumenti a disposizione dei sindacati, non escludendo quindi che essi e i loro membri debbano comunque essere liberi, in un modo o nell’altro (e cioè anche con la critica), di cercare di persuadere il datore di lavoro ad ascoltare le loro richieste in favore dei propri assistiti.
 A partire da questo terreno comune, la casistica permette, ai fini di una migliore comprensione,  una sub divisione della materia in due species, individuate nell’esercizio del diritto di critica rispettivamente in forma scritta e orale. Entrambe, pur muovendo da una base giurisprudenziale condivisa, presentano margini di tolleranza differenti, meritevoli pertanto di una trattazione separata.
4. Il diritto di critica sindacale
 La libertà d’espressione sindacale e il diritto di critica, soprattutto quando esercitato in forma scritta (es. tramite volantinaggio, pubblicazione su riviste sindacali a carattere locale o addirittura nazionale), ma anche se esercitato in forma orale, condividono, come si è detto, il loro ambito applicativo con il più generale diritto alla libertà d’informazione.
 Il diritto di critica sindacale, deve quindi muoversi all’interno dei succitati parametri prefissati per la libertà d’espressione, ma si articola in maniera generalmente più permissiva in presenza di determinate circostanze concrete.
Nel ricorso Vellutini and Michel v. France  (ricorso n. 32820/09) “The Court reiterated that the limits of acceptable criticism were wider as regards a politician than as regards a private individual. Politicians inevitably and knowingly laid themselves open to close scrutiny of their every word and deed by both journalists and the public at large, and they consequently had to display a greater degree of tolerance towards criticism. Moreover, the local controversy in today’s case was in itself a very lively one. The applicants’ remarks had been made in response to the mayor’s accusations about the professional and personal conduct of a member of their union. In that context, as for any individual who took part in a public debate, a degree of exaggeration, or even provocation, with the use of somewhat immoderate language, was permitted.”
Nel caso di specie, il presidente e il segretario generale dell’USPPM, un sindacato di polizia, erano stati condannati dalle corti francesi per aver pubblicato e distribuito tra i cittadini un volantino contenente “remarks which, in the mayor’s view, were clearly defamatory and were directed against him as an elected official in order to discredit him in the eyes of those residents.”
I due sindacalisti erano intervenuti in difesa di una poliziotta iscritta al loro sindacato, la quale aveva avuto una controversia con il suo superiore - che nelle pubblicazioni non viene mai citato per nome, anche se identificabile - ed aveva subito dei provvedimenti “for having an offensive attitude and threatening behaviour towards colleagues”: a seguito di ciò, “she filed a complaint against a number of municipal employees for wilful assault, insults and threats, and false accusations.”
Fattispecie concreta a parte, che però deve sempre essere tenuta in debita considerazione nell’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, dall’analisi della motivazione della Corte emergono numerosi profili di interesse: l’uomo politico, che non dev’essere inteso nella più stretta accezione di uomo appartenente ad un partito politico ma indica invece chiunque, per le caratteristiche del suo lavoro o per la sua posizione sociale, si ritrovi a giocare un ruolo preminente nella vita sociale[2], è soggetto ad una critica più ampia.
Infatti “Politicians inevitably and knowingly laid themselves open to close scrutiny of their every word and deed by both journalists and the public at large, and they consequently had to display a greater degree of tolerance towards criticism”.  
 Se poi l’argomento è d’interesse pubblico, “for any individual who took part in a public debate, a degree of exaggeration, or even provocation, with the use of somewhat immoderate language, was permitted.”
 Il tema dell’esagerazione e della provocazione viene ripreso anche in Papaianopol c. Romania (ricorso n. 17590/02): i profili fattuali di questo caso sono estremamente interessanti, essendo in presenza di un giornalista che, in veste di leader del sindacato degli insegnanti, pubblica su un giornale a tiratura nazionale un articolo intitolato “Terror at D. High School in Câmpulung Muscel” in cui accusava il preside di “using dictatorial methods in his school, taking measures in his own interest, obstructing reforms, using threats and physical violence, etc. It explained that he had been assigned to the school as a teacher by the communist regime before 1989 and that he had been promoted to headmaster in 1989 after joining the majority political party (the “PDSR”)”.
 La Corte di Strasburgo ritenne che la condanna dell’autore dell’articolo avesse violato l’art. 10 CEDU: in particolare, anche se Mr. Papaianopol aveva semplicemente riportato delle lamentele provenienti dagli insegnanti - utilizzando quindi delle fonti non accreditate e per certi versi di parte -  egli si è comunque assicurato di dare al suo scritto “a sufficient factual basis”.
La libertà d’espressione è quindi garantita anche se l’articolo riguardava il preside in prima persona, indicandone nome e posizione, perché la critica riguardava la sua capacità professionale e non la sua vita privata. L’autore agiva in buona fede, “being convinced that he was informing the public about a debate of general interest”; infatti “The Court further noted that the applicant had participated actively in his trial and had constantly offered to prove the veracity of his comments”: pertanto dal comportamento processuale del ricorrente è possibile desumere indici a favore della scriminante in esame.
 Infatti “for a restriction of freedom of expression to comply with the Convention it had to be prescribed by law and to pursue a legitimate aim such as the protection of the reputation or rights of others. It was not in dispute between the parties that those two conditions had been fulfilled in the present case. Such restriction also had to be based on relevant and sufficient reasons and to be proportionate to the aim pursued. The Court had to ascertain whether this requirement was met by the penalty imposed on Mr Papaianopol.”
 Per valutare il legittimo esercizio dell’art 10 CEDU, l’articolo incriminato dev’essere considerato ovviamente nella sua interezza, senza soffermarsi su un’unica frase estrapolandola dal contesto.
Nel caso Marian Maciejewsky c. Polonia (ricorso n. 34447/05) le autorità nazionali avevano erroneamente condannato la ricorrente per un articolo intitolato “thieves in the administration of justice”. 
La Corte, pur riconoscendo che l’occhiello era forte, rilevava che i giudici nazionali avrebbero dovuto valutare l’articolo nel suo complesso: nel fare ciò, i giudici sono altresì tenuti a prendere in considerazione il probabile impatto di una propria decisione non solo nel caso concretamente trattato, ma anche sui media in generale. È questo il motivo per cui nello stesso caso Papaianopol c. Romania (application n. 17590/02) la Corte ammoniva lo Stato per aver comminato una pena troppo severa[3], peraltro in concorso con vizi motivazionali nella sentenza.
I limiti alla libertà d’espressione sindacale vengono tratteggiati in negativo dalla sentenza Palomo Sanchez and Others v. Spain (application nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06).
Nella vicenda in esame, i ricorrenti avevano pubblicato sulla prima pagina della newsletter del sindacato “a caricature showing two employees of the company giving sexual favours to the director of human resources” accompagnata da “two articles, worded in vulgar language, [which, ndr] criticised the fact that those two individuals had testified in favour of the company during the proceedings brought by the applicants. The newsletter was distributed among the workers and displayed on the notice board of the trade union on the company’s premises.” La Corte di Strasburgo ha ritenuto che “the cartoon and the two articles were offensive and impugned the dignity of the people concerned”, statuendo come la difesa della libertà d’espressione non sia estendibile alle affermazioni umilianti o offensive, perché queste non sono necessarie per la formazione del convincimento altrui. Il principio di buona fede tra le parti impone un bilanciamento tra i vari interessi in gioco: i ricorrenti “included accusations which were aimed not directly at the company but against two other employees and the human resources manager”, scadendo così nell’ “use of offensive cartoons or expressions, even in the context of labour relations”. Dev’essere infatti tracciata una chiara distinzione “between criticism and insult and that the latter might, in principle, justify sanctions”.
Nel caso Marchenko V. Ukraine (ricorso n. 4063/04) il ricorrente, insegnante e capo di un’unione sindacale, accusava il direttore della scuola in cui lavorava di essersi indebitamente appropriato di “humanitarian aid given to the school, had used the school car, TV set and video equipment for private purposes and had taken bricks from one of the school’s walls”. Le indagini svolte non hanno fatto emergere alcuna prova delle presunte appropriazioni indebite. La Corte “first noted that Mr Marchenko, despite being a union representative acting on a matter of public concern, had a duty to respect the reputation of others, including their presumption of innocence, and owed loyalty and discretion to his employer. The Court further observed that Mr Marchenko should have made his allegations first to the director’s superior, or other competent authority, before disclosing them to the public. The Court then noted that Mr Marchenko had not attempted to use the legal means available to challenge what he considered ineffective investigation by the public auditing service and the prosecutor into his allegations, but had instead accused the director harshly during a public picket.”
L’attività sindacale non si esplica solamente tramite pubblicazioni più o meno formali, dirette ai suoi iscritti o ad un pubblico di lettori più o meno vasto giacchè in prima battuta, il sindacalista è presente sul posto di lavoro e ingaggia confronti orali. 
La Corte di Strasburgo nel ricorso Palomo Sanchez and Others v. Spain (application nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06) ha occasione di affermare, in obiter dictum, che i confini della libertà d’espressione sono più ampi se l’oggetto del contendere riguarda “instantaneous and ill-considered reactions in the context of a rapid and spontaneous oral exchange”: pertanto written assertions devono essere giudicate con un maggiore rigore, poiché, pur potendo essere redatte in uno stato emotivo alterato, vi è sempre la possibilità di una successiva revisione a mente lucida. 

Sentenze rilevanti della Corte di Strasburgo (cfr. il motore di ricerca HUDOC http://hudoc.echr.coe.int/) 
  • Corte EDU, Schettini e altri c. Italia, dec. 9 novembre 2000; Wilson, Sindacato Nazionale giornalisti e altri c. Regno Unito, 2 luglio 2002 (in La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di Pasquale Gianniti, Zanichelli Editore, 2015) = contrattazione collettiva è solo uno degli strumenti a disposizione dei sindacati, che devono essere liberi, in un modo o nell’altro, di cercare di persuadere il datore di lavoro ad ascoltare le loro richieste;
  • Vellutini and Michel v. France  (application n 32820\09)  = scambio reciproco di accuse tra sindacalisti.
Richiesta la buona fede e le critiche devono essere connesse ai compiti svolti dalla persona e non di natura privata. Personaggio pubblico deve sottoporsi a più critiche del privato. Ammessa esagerazione e provocazione se il dibattito è di pubblico interesse. Meglio se il comportamento processuale del ricorrente è cooperativo e offre prove a supporto delle sue affermazioni. Personaggio non identificato ma identificabile.
  • Papaianopol c. Romania (application n. 17590\02) = sindacalista critica il preside, dicendogli che ha avuto quel posto per raccomandazioni politiche.
Articolo basato principalmente sulle lamentele fatte dai docenti (+ indicazione delle loro generalità).  Personaggio pubblico deve sottoporsi a più critiche del privato. Personaggio identificato con nome e cognome: lecito esercizio dell'art. 10 CEDU perché c'è una sufficiente base fattuale e c'è comportamento processuale collaborativo per dimostrarlo. Richiesto l'interesse generale.Comunque la pena irrogata dallo stato era troppo alta.
  • Palomo Sanchez and Others v. Spain (application nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06) = CONDANNA CONFERMATA per vignetta che ritrae due lavoratori, che hanno testimoniato a favore dell'azienda in un processo instaurato dal sindacato, "giving sexual favours" al direttore risorse umane.
Richiesta buona fede e rispetto dei lavoratori: non è una notizia necessaria agli altri per fargli formare un'opinione. La stessa frase, orale o scritta, è valutata differentemente: è più grave la seconda. Condannati perché hanno messo in mezzo i due lavoratori: ciò travalica il diritto di critica al datore di lavoro.
  • Mengi c. Turchia (13471\05 e 38787\07) = giornalista accusa studioso internazionale di essere un discriminatore che dovrebbe essere internato.
Distinzione tra giudizio di fatto VS giudizio di valore, soli i primi sono soggetti a prova. Richiesto l'interesse pubblico della notizia (NO gossip). Ammesso linguaggio volgare, se non è per denigrare ma nel complesso porta una critica basata sui fatti. Bene provocazione e esagerazione, no dovere di moderazione;
  • Marian Maciejewsky c. Polonia (application n. 34447\05) = articolo intitolato "Ladri nell'amministrazione della giustizia".
Non bisogna estrapolare una frase (in questo caso un titolo) dal suo contesto. Prima di condannare, giudici devono considerare tutto l'articolo e il possibile effetto dissuasivo sui media in generale.
  • Csanics c. Ungheria, n°12188\06 = definizione di uomo pubblico deve essere intesa in senso ampio ( è uomo pubblico il datore di lavoro di tanti dipendenti).
  • Wojtas-Kaleta V. Poland (application n. 20436\02) = base fattuale concreta e pubblico interesse.
  • Marchenko V. Ukraine (application n. 4063\04) = CONDANNA CONFERMATA, sindacalista aveva accusato il preside di appropriazione indebita.
Manca qualsiasi prova, non c'è rispetto della presunzione di innocenza. Sindacalista doveva PRIMA andare a parlarne col superiore o con le autorità, e solo dopo eventualmente pubblicare l'articolo.Pena irrogata dallo stato era troppo alta.


  

[1] Corte EDU, Wojtas-Kaleta V. Poland (application n. 20436\02). Nel caso di specie, una giornalista sindacalista aveva contestato in un articolo il palinsesto televisivo del proprio datore di lavoro, il quale aveva deciso di sopprimere due programmi di musica classica, sostenendo che “while classical music was the heritage of the nation, its continuous dissemination was seriously jeopardised by diminishing its time on the air and polluting air time instead with violence and pseudo- musical kitsch.”. A seguito del ricorso per le misure disciplinari applicate alla sindacalista, la Corte di Strasburgo le ritenne illegittime  perché “the applicant’s statements had relied on a sufficient factual basis and had at the same time amounted to value judgments which were not susceptible of proof.”
[2] Corte EDU, Csanics c. Ungheria, n°12188\06: “It was true that the plaintiff was not a public figure, but the high number of the employees concerned made the issue a subject of considerable public interest. In the applicant’s view, as a trade union leader, he had had no other choice but to stand up for those rights in the impugned manner.”
[3] Nel caso Marchenko V. Ukraine (application n. 4063\04) il ricorrente, insegnante e capo di un’unione sindacale della scuola in cui lavorava, veniva  ingiustamente condannato alla reclusione di un anno “for publicly and unfoundedly accusing the director of the school for misappropriating public funds”.  “The Court concluded that that had been an excessive measure, which had had a dissuasive effect on public debate, in violation of Article 10.”

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno