martedì 8 agosto 2017

LE APERTE MANIFESTAZIONI DI OSTILITÀ DI UN MILITARE IN SERVIZIO NEL MEDESIMO COMUNE, NEI RIGUARDI DI UNO O PIÙ ESPONENTI POLITICI LOCALI INTEGRANO UN COMPORTAMENTO DISCIPLINARMENTE RILEVANTE(Consiglio di Stato)

Numero 00716/2017 e data 21/03/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017


NUMERO AFFARE 02899/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Giuseppe Petillo, avverso sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna di cui al provvedimento 293-4-2012 del 28 agosto 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0113926 del 17/04/2013 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;


Premesso: Con provvedimento n. 293-4-2012 de1 28 agosto 2012 del Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri(FR), è stata inflitta all'Appuntato Scelto PETILLO Giuseppe la sanzione disciplinare di corpo di giorni I (uno) di ''consegna” con la seguente motivazione:
"Appuntato Scelto effettivo a Stazione distaccata, in due distinte occasioni teneva nei confronti di civili e di superiore diretto comportamenti non aderenti allo stile militare; la condotta poco esemplare nei confronti dei cittadini arrecava nocumento al prestigio dell'Istituzione''.
L'Appuntato Scelto, all'epoca dei fatti in servizio alla Stazione Carabinieri di Filettino (FR):
-- il 4 aprile 2012 durante il servizio all'interno di un bar alla presenza di alcuni avventori aveva fatto allusioni alla situazione politica della locale amministrazione Comunale;
-- il 19 aprile 2012, fuori servizio, nel limitrofo Comune di Trevi (FR), nei pressi di un altro bar con un residente del Comune di Filettino, commentava in modo sarcastico la decadenza dall'incarico del Sindaco;
-- i successivi 5 e 7 maggio 2012 l’interessato, mentre si trovava nei locale del Comando Stazione Carabinieri di Filettino (FR), affermava a voce alta che, se fosse stato eletto membro dell'organo di rappresentanza militare di base, avrebbe condotto una campagna contro i Comandanti di Stazione e gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Con il presente ricorso straordinario il militare ricorrente impugna il rigetto del ricorso gerarchico avverso la predetta sanzione di cui al provvedimento n. 246/5 del 19 novembre 2012.
Il ricorso è genericamente affidato alla deduzione: -- dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la configurazione di un comportamento reprensibile e passibile di sanzione disciplinare; -- del difetto d'istruttoria in quando non venivano sentiti alcuni testimoni.
Il Ministero nella sua relazione ha opposto che il sindacato chiesto dal Petillo, in quanto implicante un'indagine su vizi di merito, resta estraneo alla sede propria del ricorso straordinario,
Considerato:
In linea generale, nelle controversie aventi ad oggetto episodi disciplinarmente rilevanti imputati a militari, se il sindacato del giudice amministrativo non può concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'Amministrazione, né può neppure risolversi in un inammissibile sindacato sul merito dell'azione amministrativa, ciò non toglie che ma deve comunque tendere a verificare innanzi tutto, per il tramite delle figure sintomatiche di eccesso di potere evidenziate con i motivi di ricorso, l'esistenza e sufficienza delle ragioni sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà della valutazione effettuata e la logicità della misura concretamente assunta, per effetto della valutazione svolta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10 giugno 2014 n. 2958).
Nel caso in esame esattamente il Comando, in presenza di reiterati e continuati comportamenti del ricorrente, ha riscontrato la violazione rispettivamente:
-- dell'articolo 713 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” che prescrive, per il militare, l'obbligo di astenersi da comportamenti che possono condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità della stessa alle competizioni politiche;
-- dell'articolo 732 del citato Testo unico che prevede l‘obbligo per i militari di tenere, in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate e, in particolare, impone agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri di usare mode cortesi con qualsiasi cittadino.
Sotto tale profilo sostanziale, si osserva che l’apprezzamento compiuti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri(FR) nel merito del comportamento del militare appare del tutto ragionevole ed adeguata ad una serie reiterata di comportamenti del ricorrente che contrastanti i propri doveri.
Infatti, nelle piccole realtà, il prestigio e l’autorevolezza dell’Arma si sono storicamente radicati proprio in relazione al distacco ed alla terzietà dei sui appartenenti rispetto alle fazioni ed alle vicende politiche locali. Per questo, a prescindere da ogni cosa, non vi sono dubbi che le aperte manifestazioni di ostilità di un militare in servizio nel medesimo comune, nei riguardi di uno o più esponenti politici locali in carica e decaduti integrino un comportamento disciplinarmente rilevante.
Quanto poi alla proporzionalità tra la sanzione irrogata e la gravità dei fatti contestati, si ricorda che se la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 14 ottobre 2005 n. 5682) nel caso in esame la inflizione, di particolare mitezza, di giorni 1 (uno) di ''consegna” appare del tutto proporzionata agli ambiti ed alla effettiva rilevanza delle vicende.
Sul piano procedimentale poi si osserva infine che:
-- dall’esame degli atti, non vi è modo di dubitare di quale fosse stata la situazione di fatto dato che, da un lato lo stesso ricorrente ammette di aver pronunciato frasi “scherzose” sulla caduta della giunta all’interno di un bar del paese, e dall’altro che la presenza stessa di denunce-querele tra il militare e l’ex-sindaco rendono chiaro come fosse stato passato ogni limite comportamentale;
-- il Petillo aveva partecipato attivamente con una memoria difensiva all'istruttoria procedimentale puntualmente riscontrata dall’Amministrazione.
In conclusione il ricorso è complessivamente infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo
Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'


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