mercoledì 22 aprile 2015

LA CORTE DI STRASBURGO RIBADISCE CHE LA LIBERTA’ SINDACALE NON PUO’ ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE PER NESSUN CITTADINO EUROPEO

 
 
 
JUNTA RECTORA DEL ERTZAINEN NAZIONAL 
ELKARTASUNA (ER.N.E.) c. ESPAGNE
(Ricorso nr. 45892/09)
 
STRASBOURG
21 aprile 2015
 
“”””””...2. Giudizio del Tribunale
 
a) Principi generali
 
28. La Corte ricorda che l'articolo 11 § 1 presenta la libertà sindacale 
come una forma o un aspetto particolare della libertà di associazione. I termini "per la difesa dei propri interessi" contenute in questo articolo non sono ridondanti e la Convenzione salvaguarda la libertà di tutelare gli interessi professionali dei membri dei sindacati attraverso l'azione collettiva di questi ultimi, le azioni da parte degli Stati contraenti devono permettere e rendere possibile lo svolgimento e lo sviluppo. Dovrebbe pertanto essere possibile per un sindacato di intervenire per tutelare gli interessi dei suoi membri ed i singoli membri hanno il diritto di avere il loro sindacato per la difesa dei loro interessi (Sindacato nazionale della polizia belga contro. Belgio, 27 ottobre 1975, §§ 38-40, serie A n ° 19, dei ferrovieri Svedesi v. Svezia, 6 febbraio 1976, §§ 39-41, serie A n ° 20, e Wilson, Unione Nazionale dei Giornalisti e il Regno Unito, la nostra 30668/96, 30671/96 e 30678/96, § 42, CEDU 2002-V). altri c.
29. Ha anche ricordato che il paragrafo 2 non esclude alcuna 
categoria professionale del campo di applicazione dell'articolo 11; egli cita in particolare le forze armate e la polizia tra quelli ai quali possono, al massimo, essere imposte legittime restrizioni degli Stati "senza che il diritto alla libertà sindacale dei loro membri sia messa in discussione (Union La polizia belga nazionali, sopra citato, § 40, Tüm Haber Sen e Çınar c. Turchia, no 28602/95, §§ 28 e 29, CEDU 2006 II, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDU 1999-VII, Demir e Baykara c. Turchia [GC], no 34503/97, § 107, CEDU 2008 e Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. Romania [GC], no 2330/09, § 145, CEDU 2013 (estratti)).
30. La Corte osserva che essa ha preso in considerazione a questo 
proposito che le restrizioni possono essere imposte su tre gruppi di persone citati all'articolo 11 deve essere interpretato restrittivamente e devono pertanto essere limitate
all’"esercizio" dei diritti in questione . Essi non dovrebbero compromettere l'essenza del diritto di organizzarsi ( Demir e Baykara , citata , §§ 97 e 119 e Matelly c. Francia , n 10609/10 , § 75 , 2 ottobre 2014) ....”””””


 


 

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