"5. ...Il personale di polizia
deve essere sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni, e le
eventuali eccezioni devono essere legittimate esclusivamente per garantire il
buon funzionamento delle funzioni di polizia in una società democratica...
...13. La polizia, nell'esercizio
delle sue funzioni nella società civile, deve essere sottoposta alla
responsabilità delle autorità civili...
...32. Il personale di polizia gode dei diritti sociali ed economici, in quanto funzionari pubblici, nella misura più ampia possibile. In particolare, il personale deve godere dei diritti sindacali o di partecipare ad organizzazioni rappresentative, di ricevere una remunerazione adeguate, del diritto alla previdenza sociale e di accedere a specifiche misure di protezione della salute e della sicurezza, tenendo conto del carattere particolare del lavoro della polizia...."
Raccomandazione 2001-10
Codice etico europeo per la polizia
Il Comitato dei Ministri, in forza dell'Articolo 15.b dello Statuto
del Consiglio d'Europa,
Ricordando che obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di
realizzare un'unione ancora più stretta tra i suoi membri;
Tenendo presente che scopo del Consiglio d'Europa è anche quello
di promuovere lo stato di diritto, che costituisce il fondamento di tutte le
autentiche democrazie;
Considerando che il sistema della giustizia penale gioca un ruolo
determinante nella salvaguardia dello stato di diritto e che la polizia ha un
ruolo essenziale in quel sistema;
Consapevole della necessità per tutti gli stati membri di
impegnarsi in un'efficace lotta contro la criminalità, sia a livello nazionale
che a livello internazionale;
Considerando che le attività di polizia, in larga misura, sono
svolte in stretto contatto con la popolazione e che l'efficienza della polizia
dipende dal sostegno pubblico;
Riconoscendo che la maggior parte delle organizzazioni europee di
polizia - oltre a far osservare la legge - svolgono funzioni sociali e di
servizio nella società;
Convinto che la fiducia pubblica nella polizia è strettamente
collegata all'atteggiamento e al comportamento verso il pubblico, in
particolare al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali e delle
libertà dell'individuo, contenuti, in particolare, nella Convenzione europea
dei diritti dell'uomo;
Considerando i principi espressi nel Codice di condotta per il
personale incaricato del rispetto della legge delle Nazioni Unite e nella
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla
Dichiarazione sulla Polizia;
Rammentando i principi e le regole contenute nei testi relativi
alle problematiche della polizia – dal punto vista del diritto penale, civile e
pubblico e dei diritti umani - adottati dal Comitato dei Ministri, nelle
decisioni e nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e i
principi adottati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti;
Riconoscendo la diversità delle differenti strutture delle polizie
e dei mezzi di organizzazione della polizia in Europa;
Considerando la necessità di definire principi ed orientamenti
europei comuni in materia di obiettivi, di funzioni e di responsabilità della
polizia, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza e dei diritti
della persona in società democratiche rette dal principio dello stato di
diritto;
Raccomanda che i governi degli stati membri siano guidati nella
loro legislazione interna, nella pratica e nella definizione dei codici di
condotta in materia di polizia dai principi contenuti nel testo del Codice
etico europeo per la polizia allegato alla presente Raccomandazione, allo scopo
di assicurarne la progressiva attuazione e la massima diffusione.
Allegato
Codice etico europeo per la polizia
Definizione del raggio d'azione del codice
Il presente
codice si applica sia alle tradizionali forze di polizia pubbliche sia ai
servizi pubblici di polizia, sia agli altri corpi organizzati e autorizzati
pubblicamente con l'obiettivo primario di far rispettare la legge e di
mantenere l'ordine nella società civile, e coloro che siano stati autorizzati
dallo stato ad usare la forza c/o poteri speciali per questo fine.
I. Obiettivi della polizia
1. Gli scopi principali della polizia in una società democratica
governata dallo stato di diritto sono:
-mantenere la serenità pubblica, la legge e l'ordine nella
società;
-proteggere e rispettare i diritti fondamentali dell'individuo e
le libertà, contenuti in particolare nella Convenzione europea dei diritti
dell'uomo;
- prevenire e combattere il crimine;
- investigare il crimine;
- offrire assistenza e funzioni di servizio alla popolazione.
II. Il fondamento giuridico della polizia
2. La polizia è un organo pubblico che deve essere istituito per
legge.
3. Le operazioni di polizia devono essere condotte sempre in
conformità alle leggi nazionali e agli standard internazionali riconosciuti dal
paese.
4. La legislazione che guida la polizia deve essere accessibile al
pubblico e sufficientemente chiara e precisa, e, se occorre, integrata da
regolamenti chiari ugualmente accessibili al pubblico.
5. Il personale di polizia
deve essere sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni, e le
eventuali eccezioni devono essere legittimate esclusivamente per garantire il
buon funzionamento delle funzioni di polizia in una società democratica.
III. La polizia e il sistema della giustizia penale
6. Deve esserci una netta distinzione tra il ruolo della polizia e
quello del sistema giudiziario, della pubblica accusa e del sistema
penitenziario; la polizia non deve avere alcuna funzione di controllo su questi
organismi.
7. La polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e
l'imparzialità dei giudici; in particolare, la polizia non deve mai sollevare
obiezioni contro legittime sentenze o decisioni giudiziarie, né deve impedirne
l'esecuzione.
8. La polizia, come regola generale, non deve esercitare funzioni
giudiziarie. Eventuali deleghe di potestà giudiziaria alla polizia vanno
limitate e previste dalla legge. Deve essere sempre possibile ricorrere dinanzi
all'autorità giudiziaria contro ogni atto, decisione o omissione della polizia
che colpisca i diritti individuali.
9. Deve esserci cooperazione funzionale e adeguata tra la polizia
e la pubblica accusa. Nei paesi in cui la polizia è sottoposta all'autorità
della pubblica accusa o del magistrato inquirente, la polizia deve ricevere
istruzioni chiare sulle priorità che governano la politica di investigazione
del crimine e sui progressi delle indagini nei casi individuali. La polizia
deve informare il procuratore o il giudice istruttore del modo in cui le loro
istruzioni sono eseguite e, in particolare, deve fare regolarmente rapporto
sugli sviluppi dei casi criminali.
10. La polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della
difesa nel processo penale e, se del caso, contribuire ad assicurare un
effettivo diritto di accesso all'assistenza legale, in particolare nel caso di
persone private della libertà personale.
11. La polizia non deve
sostituirsi al personale penitenziario, salvo in casi di emergenza.
IV. Le strutture organizzative della polizia
A. Norme Generali
12. La polizia deve essere organizzata in modo che i suoi membri
godano il rispetto della popolazione in quanto professionisti incaricati di
fare applicare la legge e prestatori di servizi pubblici.
13. La polizia, nell'esercizio
delle sue funzioni nella società civile, deve essere sottoposta alla
responsabilità delle autorità civili.
14. La polizia e il suo
personale in divisa devono essere, di norma, facilmente riconoscibili.
15. La polizia deve godere di sufficiente indipendenza operativa
da altri corpi dello stato nell'esercizio delle sue funzioni, delle quali essa
è pienamente responsabile.
16. Il personale di polizia, a tutti i livelli gerarchici, deve
essere individualmente responsabile delle proprie azioni, delle omissioni o
degli ordini impartiti ai subordinati.
17. L'organizzazione di polizia deve comportare al suo interno una
catena del comando chiaramente definita. Deve essere sempre possibile
determinare quali superiori siano in ultima analisi responsabili per gli atti o
per le omissioni del personale di polizia.
18. La polizia deve essere organizzata in modo tale da promuovere
buone relazioni con la popolazione e, se de caso, un'efficace cooperazione con
altri enti, con le comunità locali, con le organizzazioni non-governative e con
gli altri rappresentanti della popolazione, ivi compresi i gruppi appartenenti
a minoranze etniche.
19. Le organizzazioni di polizia devono essere pronte a dare al
pubblico informazioni obiettive sulle loro attività, senza peraltro rivelare
informazioni coperte da segreto. Devono essere elaborate linee-guida
professionali per regolare i contatti con i mezzi di comunicazione e
informazione.
20. L'organizzazione dei servizi della polizia deve basarsi su
misure efficaci per garantire l'integrità del personale di polizia e la sua
condotta adeguata nell'esecuzione delle operazioni, in particolare deve
garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui,
quali contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
21. Devono essere istituite, nell'organizzazione della polizia ad
ogni livello, misure efficaci per prevenire e combattere la corruzione.
B. Qualifica, reclutamento e garanzie del personale di polizia
22. Il personale di polizia, ad ogni livello d'ingresso nella
professione, deve essere reclutato in base alle qualifiche e all'esperienza
personali, che devono essere adeguate agli obiettivi della polizia.
23. Il personale di polizia deve essere in grado di dimostrare
capacità di discernimento, apertura mentale, maturità, senso della giustizia,
doti comunicative e, se necessario, capacità di leadership e organizzativa.
Inoltre, deve possedere una buona comprensione delle problematiche sociali,
culturali e comunitarie.
24. Le persone che siano state condannate per gravi reati devono
essere interdette dall'impiego nella polizia.
25. Le procedure di reclutamento devono basarsi s criteri
obiettivi e non discriminatori, in seguito ad una necessaria valutazione dei
candidati. Inoltre, è opportuno adottare una politica che preveda il
reclutamento di donne e uomini dai diversi ambiti della società, ivi compresi i
gruppi etnici minoritari, con l'obiettivo generale di fare in modo che il
personale di polizia rifletta la società che è tenuto a servire.
C. La formazione del personale di polizia
26. La formazione del personale di polizia, che deve basarsi sui
valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e sulla protezione
dei diritti umani, deve essere sviluppata in conformità agli obiettivi della
polizia.
27. La formazione generale della polizia deve essere aperta quanto
più possibile alla società.
28. La formazione generale iniziale deve essere preferibilmente
seguita a intervalli regolari da fasi di formazione in servizio e di formazione
specialistica, nonché, se del caso, di formazione a funzioni dirigenziali e
gestionali.
29. Nella formazione della polizia a tutti i livelli va inserito
un addestramento pratico all'uso della forza e ai limiti a tale uso stabiliti
in base ai principi in materia di diritti umani, in particolare alla luce della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte.
30. La formazione del personale di polizia deve tenere pienamente
conto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.
D. I diritti del
personale di polizia
31. Il personale
di polizia, in via generale, gode degli stessi diritti civili e politici degli
altri cittadini. Restrizioni a questi diritti possono essere operate
esclusivamente se sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di polizia in
una società democratica, in conformità con la legge e con la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo.
32. Il personale
di polizia gode dei diritti sociali ed economici, in quanto funzionari
pubblici, nella misura più ampia possibile. In particolare, il personale deve godere dei
diritti sindacali o di partecipare ad organizzazioni rappresentative, di
ricevere una remunerazione adeguate, del diritto alla previdenza sociale e di
accedere a specifiche misure di protezione della salute e della sicurezza,
tenendo conto del carattere particolare del lavoro della polizia.
33. Le misure disciplinari
inflitte al personale di polizia devono essere sottoposte al giudizio di un
organismo indipendente o di un tribunale.
34. Le pubbliche autorità devono sostenere il personale di polizia
che sia oggetto di accuse infondate relative all'esercizio delle sue funzioni.
V. Orientamenti per l'azione/intervento della polizia
A. Principi generali
35. La polizia, e tutte le operazioni di polizia, devono
rispettare il diritto di tutti alla vita.
36. La polizia non deve infliggere, incoraggiare o tollerare alcun
atto di tortura, alcuna pena o trattamento inumano o degradante, in nessuna
circostanza.
37. La polizia può fare uso della forza solo se strettamente
necessario e solo nella misura necessaria per ottenere un obiettivo legittimo.
38. La polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni che
intende porre in essere.
39. Il personale di polizia
deve adempiere agli ordini legittimamente impartiti dai superiori, ma ha il
dovere di non eseguire quegli ordini che siano chiaramente illegali e di farne
rapporto, senza timore di sanzione.
40. La polizia deve svolgere le sue funzioni in modo equo, guidata
in particolare dai principi di imparzialità e di non-discriminazione.
41. La polizia deve interferire con il diritto individuale al
rispetto della vita privata esclusivamente se strettamente necessario ad
ottenere un legittimo obiettivo.
42. La raccolta, l'archiviazione e l'uso dei dati personali da
parte della polizia deve essere esercitato in conformità ai principi
internazionali sulla protezione dei dati personali e, in particolare, deve
limitarsi alla misura necessaria per la realizzazione di obiettivi leciti,
legittimi e specifici.
43. La polizia, nell'esercizio delle sue attività, deve sempre
tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno, come la libertà di
pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di
movimento e al rispetto dei suoi beni.
44. Il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto
verso il pubblico e con particolare considerazione per la situazione degli
individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.
45. Il personale di polizia, nel corso di un intervento, deve, di
norma, essere in condizione di fornire le prove del proprio status e della
propria identità professionale.
46. Il personale di polizia deve opporsi ad ogni forma di
corruzione all'interno della polizia. Deve informare della corruzione
all'interno della polizia i superiori e gli altri organismi preposti.
B. Situazioni specifiche
1. Indagini di polizia
47. Le indagini di polizia devono basarsi, come minimo, sul
ragionevole sospetto che un reato è stato commesso o sta per essere commesso.
48. La polizia deve seguire i principi per cui chiunque sia
accusato di reato deve essere presunto innocente fino a condanna definitiva da
parte di un tribunale e gode di certi diritti, in particolare del diritto di
essere informato al più presto dell'accusa formulata contro di lui e del
diritto di preparare la propria difesa, personalmente o con l'ausilio di un
legale di propria scelta.
49. Le indagini di polizia devono essere obiettive e eque. Devono
tenere conto dei bisogni specifici di persone quali bambini, minori, donne,
appartenenti a minoranze, incluse minoranze etniche, e di persone
particolarmente vulnerabili, e adattarsi secondo necessità.
50. Devono essere adottati orientamenti per l'adeguata condotta
negli interrogatori di polizia, tenendo in mente il paragrafo 48. Essi devono,
in particolare, garantire che l'interrogatorio si svolga in modo equo, vale a
dire che gli interrogati siano resi consapevoli delle ragioni
dell'interrogatorio stesso e di altre informazioni relative. Vanno tenuti
registri sistematici degli interrogatori di polizia.
51. La polizia deve essere consapevole delle necessità specifiche
dei testimoni e deve essere guidata da regole per la loro protezione e per il
loro sostegno nel corso di indagini, qualora vi sia il rischio di intimidazione
dei testimoni.
52. La polizia deve fornire alle vittime della criminalità il
sostegno, le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno, senza
discriminazioni.
53. Durante tutto il corso delle indagini, la polizia deve fornire
i necessari servizi di interpretariato / traduzione.
2. Arresto/privazione della libertà personale da parte della
polizia
54. La privazione della libertà personale deve essere quanto più
possibile limitata e condotta nel rispetto della dignità, della vulnerabilità e
dei bisogni personali di ogni detenuto. Va tenuto un registro di custodia
sistematicamente per ciascun detenuto.
55. La polizia, nella misura possibile secondo la legislazione
nazionale, deve immediatamente informare le persone private della loro libertà
delle ragioni della privazione della libertà e di ogni accusa mossa nei loro
confronti, e deve anche, senza ritardi, informare le persone private della
libertà della procedura applicabile nel loro caso.
56. La polizia deve provvedere alla sicurezza, alla salute,
all'igiene e all'adeguato nutrimento delle persone durante la fase di custodia.
Le celle di polizia devono essere di dimensioni ragionevoli, devono avere
illuminazione e aerazione adeguate e devono essere attrezzate in modo da
permettere il riposo.
57. Le persone private della libertà da parte della polizia devono
avere il diritto alla notifica della privazione della libertà a una parte terza
di loro scelta, a conferire con un avvocato e ad essere visitate da parte di un
medico, se possibile, di loro scelta.
58. La polizia, per quanto possibile, deve separare le persone
private della libertà in base al sospetto di aver commesso un reato penale da coloro
che siano privati della libertà per altre ragioni. Deve esserci, di norma, una
separazione tra donne e uomini e tra adulti e minori.
VI. Responsabilità e controllo della polizia
59. La polizia deve rendere conto allo Stato, ai cittadini e ai
loro rappresentanti. Deve essere sottoposta ad un efficiente controllo esterno.
60. Il controllo dello Stato sulla polizia deve essere distribuito
tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
61. Le pubbliche autorità devono garantire procedure efficaci ed imparziali
per le denunce contro la polizia.
62. Devono essere promossi meccanismi di responsabilità, basati
sulla comunicazione e sulla reciproca comprensione tra la popolazione e la
polizia.
63. Dei codici deontologici per la polizia, fondati sui principi
contenuti nella presente Raccomandazione, devono essere sviluppati negli Stati
Membri e posti sotto la supervisione di organismi appropriati.
VII. Ricerca e cooperazione internazionale
64. Gli Stati Membri devono promuovere e incoraggiare la ricerca
sulla polizia, sia da parte della polizia stessa che da istituzioni esterne.
65. Va sostenuta la cooperazione internazionale in materia di
etica della polizia e sugli aspetti dell'azione di polizia che investono i
diritti umani.
66. I mezzi di promozione dei principi della presente
Raccomandazione e la loro implementazione devono essere attentamente vagliati
dal Consiglio d'Europa.
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