G/1582/10/1
Il Senato,
premesso che:
gli articoli 1, comma 4, e
3, comma 1 ultimo periodo, del decreto-legge in esame recano norme per il
ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione
e flessibilità nel turn over;
gli articoli 17, 18, 19,
20, 21 e 22 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di
organizzazione della pubblica amministrazione, ricognizione di enti pubblici,
soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e
definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione,
razionalizzazione delle autorità indipendenti;
considerato che:
in Italia vi sono cinque
Forze di polizia: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Arma dei
carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato;
il Comparto sicurezza e
difesa, nonostante alcune specificità legate al mantenimento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali necessari all'espletamento dei servizi di Polizia,
a seguito di interventi normativi in materia previdenziale iniziati con le
leggi 8 agosto 1995, n. 335 e successivi provvedimenti di razionalizzazione
della spesa previdenziale fino ad arrivare a quello più recente attuato con il
decreto-legge n. 101 del 2011 (riforma Fornero), è stato assoggettato ad un
processo di quasi assimilazione o armonizzazione alle regole in vigore per la
generalità dei pubblici dipendenti;
tuttavia l'omologazione
alla generalità del pubblico impiego non è stata accompagnata da una coerente e
conseguente estensione anche dei diritti e delle garanzie di cui godono gli
appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego: i dipendenti del
Comparto sicurezza e difesa, infatti, soffrono la limitazione o inesistenza di
alcuni diritti e istituti giuridici presenti nelle generalità dei comparti del
personale del pubblico impiego quali il diritto di sciopero, piena
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, introduzione delle regole del part
time, la tutela giurisdizionale ordinaria anziché innanzi alla magistratura
amministrativa, diritto a non essere considerato in servizio permanete (24 ore
su 24) nonostante il termine dell'ordinario orario giornaliero, piena
applicazione della legge n. 104 del 1992, eccetera;
appare necessario l'avvio
di un processo di riforma e razionalizzazione delle suddette Forze che preveda
la piena armonizzazione e estensione al Comparto sicurezza e difesa dei diritti
e garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico
impiego;
singolare appare anche la
situazione italiana che prevede l'esistenza di ben cinque Forze di polizia
tanto che recentemente da più parti si sta affermando l'idea dell'accorpamento
e della unificazione delle due principali Forze di polizia (Polizia di Stato e
Carabinieri);
tale ipotesi appare
rispondente all'esigenza di riorganizzazione delle suddette Forze e finalizzata
a garantirne l'efficienza, il funzionamento nonché la valorizzazione del
personale pur sempre nell'ottica della salvaguardia del fabbisogno di sicurezza
e del miglioramento del servizio reso ai cittadini e alla popolazione;
l'esigenze dell'estensione
dei diritti e delle garanzie previste per la generalità dei pubblici dipendenti
al Comparto sicurezza e l'ipotesi dell'accorpamento delle forze dell'ordine
appare improcrastinabile anche in una logica di spending review e di
semplificazione per dare certezze e per garantire un impiego delle risorse
umane e delle risorse strumentali più efficace,
impegna il Governo:
a procedere con opportune
iniziative normative alla progressiva armonizzazione ed estensione ai
dipendenti del Comparto sicurezza e difesa dei diritti e delle garanzie
previsti per la generalità dei dipendenti appartenenti al pubblico impiego
valutando anche la possibilità di sviluppare un progetto di fusione ed
riorganizzazione delle Forze dell'ordine che preveda modalità e tempi certi di
attuazione del progetto anche di intesa con i sindacati e che assicuri, nel
rispetto del contenimento della spesa, la piena sicurezza ai cittadini e alla
popolazione.
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