sabato 27 dicembre 2014
venerdì 19 dicembre 2014
martedì 16 dicembre 2014
giovedì 11 dicembre 2014
InfoDifesa: PROMOZIONE ALLA VIGILIA, ECCO COME FUNZIONA E COSA...
InfoDifesa: PROMOZIONE ALLA VIGILIA, ECCO COME FUNZIONA E COSA...: Il comma 25 dell’articolo 2 dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni co...
sabato 6 dicembre 2014
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InfoDifesa: BLOCCO STIPENDI MILITARI E FORZE DI POLIZIA: DECAD...: La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili per mancanza di copertura finanziaria due emendamenti presentati dall...
mercoledì 3 dicembre 2014
martedì 18 novembre 2014
AL CONSIGLIO D'EUROPA I POLIZIOTTI IRLANDESI CONQUISTANO IL DIRITTO DI SCIOPERARE E FORMARE UN PROPRIO SINDACATO
Le Guardie hanno vinto per la
prima volta il diritto di sciopero in una sentenza storica che avrà importanti
implicazioni per il Corpo.
Una nuova sentenza dal Comitato europeo dei diritti sociali stabilisce
che, per la prima volta nella sua storia di 90 anni, saranno legalmente
autorizzati a scioperare, impegnarsi in trattative salariali e organizzasi come
un sindacato.
La sentenza arriva in un momento in cui il morale è al minimo
storico, grazie alla relazione Guerin, che ha fortemente criticato le Guardie,
il Dipartimento di Giustizia e la Commissione Mediatore della Guardia per la
loro gestione delle denunce del sergente Maurice McCabe.
La decisione segue una battaglia significativa combattuta in
Europa dall'Associazione di Sergenti e ispettori (AGSI) negli ultimi due anni.
Il segretario generale AGSI John Redmond ieri sera ha descritto la decisione
come un "momento cruciale della nostra storia e una decisione importante
per il nostro futuro."
Ha dichiarato che AGSI ha trascorsi molti anni cercando di
progredire nelle questioni di interesse attraverso i meccanismi, a sua
disposizione, compreso l'uso del sistema di conciliazione e di arbitrato. "L'Associazione
in molte occasioni ha provato l'inadeguatezza del regime e l'ingiustizia delle
sue operazione," ha detto.
"Questi argomenti non sono mai stati accettate dai
dipartimenti della giustizia o della finanza, né, da parte del governo."
Ha detto che erano in ultima analisi, lasciati senza alternative
se non perseguire la questione a livello
europeo. "Questo ha portato ad una decisione di ampia portata e vincolanti
da parte di un organo dell'Unione europea poiché l'Irlanda ha commesso un
errore e ha violato Carta, che aveva firmato nel novembre 2000.
"L’associazione spera di non dover mari ricorrere all'utilizzo
del nuovo diritto di sciopero nel perseguimento dei diritti dei suoi membri e
noi ora sollecitiamo il governo a lavorare velocemente per concordare
meccanismi che diano ad AGSI l’accesso alla Commissione relazioni industriali e
al tribunale del lavoro. "
Fino ad oggi le associazioni sono state escluse dalla
discussione su temi vitali, tra cui trattative salariali e accordi per le
condizioni di lavoro.
Poiché prima d’ora non potevano partecipare al Congresso
irlandese dei sindacati (ICTU), i gruppi di Guardie dovevano affidarsi ai
pubblici funzionari che partecipano attivamente ai negoziati.
La sentenza europea ora aprirà la strada per unirsi al ICTU (Confederazione
dei sindacati irlandesi).
AGSI ha presentato una denuncia al Comitato dei diritti sociali
attraverso la Confederazione Europea della polizia contro l’applicazione in Irlanda
della Carta sociale europea.
La denuncia sosteneva che essa, e altre associazioni di polizia,
non godono dei diritti sindacali in Irlanda e che gli articoli che consente il
diritto di organizzarsi, alla contrattazione collettiva e alle informazioni di
accesso e consultazione, sono stati violati.
Un portavoce del ministro della Giustizia, Frances Fitzgerald,
ha detto ieri sera che la sentenza sarebbe ora esaminata dal Comitato europeodei Ministri del Consiglio d’Europa.
Nel frattempo, la decisione è stata oggetto di esame e la
risposta dell'Irlanda alla sentenza sarebbe stata sottoposta al comitato, ha
aggiunto.
Resta inteso che la decisione non sarà vincolante fino a quando
non sarà avvalorata da parte dei ministri. Tuttavia, sarebbe insolito per i
ministri ribaltare una sentenza del Comitato per i diritti sociali.
Il Presidente della Confederazione Europea di polizia, Anna
Nellberg Dennis, ha detto che le conclusioni sono state una vittoria non solo
per la polizia irlandese, ma ha un impatto importante sulle forze di polizia di
tutta Europa.
La sentenza arriva appena una settimana dopo che Frances
Fitzgerald è stato nominato Ministro della Giustizia a seguito delle dimissioni
dell'ex ministro della Giustizia Alan Shatter. Mr Shatter si è dimesso dopo la
pubblicazione del Rapporto Guerin.
Un'autorità indipendente della Guardia sarà insediata entro la
fine dell'anno e un nuovo comandante della
Guarda sarà assunto.
Irish
Independent
Tom Brady, Security Editor
PUBLISHED 17/05/2014 | 02:30
lunedì 17 novembre 2014
IL DIVIETO GENERALE AL DIRITTO DEL PERSONALE MILITARE DI FORMARE E ADERIRE A UN SINDACATO VIOLA L'ARTICOLO 11 DELLA CEDU – di Isabelle Van Hiel
Questo post
è stato scritto da Isabelle Van Hiel, PhD Ricercatore e Assistente presso la sezione di diritto sociale del Dipartimento di Criminologia, Diritto penale e Diritto Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Ghent (Belgio).
In due casi recenti
del 2 ottobre 2014 la Corte Europea ha dovuto decidere in merito alla libertà di associazione del personale militare.
Anche se la Corte ha già esaminato i casi di
libertà sindacale all'interno della
polizia e del servizio pubblico civile,
era la prima volta
che la Corte ha esaminato la situazione
specifica delle forze armate.
In Matelly
c. Francia (ricorso n. 10609/10), un ufficiale della gendarmeria francese che forma in Francia una
parte delle forze armate, è stato costretto a dimettersi da una associazione chiamata Forum gendarmi e
cittadini. Il forum è stato
considerato dal direttore generale della Gendarmeria Nazionale come un gruppo
professionale pseudo-sindacale, vietato
ai sensi dell'articolo L. 4121-4 del codice della difesa. In ADEFDROMIL c.
Francia (ricorso n. 32191/09)
l'Associazione Défense des Droits des Militaires
(ADEFDROMIL), un'organizzazione
professionale per militari,
lamentava la negazione all’accesso di giustizia, in quanto si è ritenuta essere in violazione della stesse disposizioni dell'articolo L. 4121-4 del codice
della difesa. Questo articolo
L. 4121-4 dichiara
l'esistenza di organizzazioni professionali
per il personale militare, nonché la
composizione di tali organizzazioni come incompatibili con le prescrizioni della disciplina militare, [1].
Diritto di costituire
e aderire a un sindacato è
essenziale alla libertà di associazione
La Corte ha ricondotto
gli articoli violati in Matelly
(10 e 11) e
ADEFDROMIL (6, 11,
13 e 14) all'articolo
11 e ha esaminato i reclami esclusivamente da
questo punto di vista. Ha
sottolineato che il diritto alla libertà
di associazione, di cui la
libertà sindacale è un aspetto, non esclude alcuna attività professionale o di ufficio dal suo campo
di applicazione. Anche se l'articolo 11 prevede,
in particolare per i membri delle forze
armate, che "le restrizioni legali"
potrebbero essere imposte dagli Stati, la Corte ha
ribadito che quelle "restrizioni
legali" dovevano essere interpretate rigorosamente ed essere confinate all’"esercizio "dei diritti in questione, e non deve mettere in pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi.
A questo proposito, la Corte ha
sottolineato che il diritto di
formare e aderire a un sindacato
è stato uno degli elementi essenziali della libertà in questione, come è stato già stabilito nella giurisprudenza precedente relativo al settore
pubblico, come Demir
e Baykara. Poiché
non è stato contestato l'esistenza
di un interferenza dello Stato
nell'esercizio dei suoi diritti garantiti dalla convenzione, aveva solo da stabilire se l'ingerenza era prevista dalla legge,
persegue uno scopo legittimo ed era necessaria in una
società democratica.
In entrambi i casi l'interferenza
era prevista dalla legge, dal momento che il codice della difesa distingue specificamente tra l'adesione ad associazioni ordinarie, che è autorizzata, e l'appartenenza a dei gruppi
professionali, che è proibito. Inoltre,
il Consiglio di Stato ha stabilito che una associazione che esisteva per difendere gli interessi pecuniari e
non pecuniari del personale
militare apparteneva alla seconda
categoria. Considerando che
tale divieto persegue uno scopo legittimo, vale a dire la conservazione dell'ordine e della disciplina necessarie nelle forze armate, di cui la gendarmeria fa parte, la
Corte ha poi esaminato se questa
interferenza era necessaria
in una società democratica. Ha rilevato in via preliminare, che le pertinenti disposizioni del codice della difesa che vietano al personale
militare, puramente e semplicemente, di aderire qualsiasi gruppo pseudo-sindacale. Contemporaneamente la Corte ha rilevato che lo Stato francese aveva istituito gli organismi
e le procedure speciali per tener conto delle preoccupazioni
del personale militare, ritenendo
tuttavia che tali istituzioni non sostituiscono la concessione della libertà di associazione al personale militare, una libertà che comprendeva il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi.
Restrizioni non proporzionate
e non necessarie in una società democratica
La Corte era consapevole del fatto che la particolare natura della missione delle forze armate necessità che l'attività sindacale - che, nel compiere il suo scopo, potrebbe portare alla luce l'esistenza di opinioni critiche riguardanti alcune decisioni che hanno interessato la situazione morale e pecuniaria il personale militare – sono adattate a queste particolari circostanze. Ha quindi sottolineato che, a norma dell'articolo 11, le restrizioni, anche quelle significative, possono essere imposte sulle forme di azione ed espressione di un'associazione professionale e dei militari che si sono uniti ad essa, a condizione che tali restrizioni non li privano del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari. Tuttavia, in Matelly, la Corte ha rilevato che l'ordine di dimettersi dall'associazione era stata presa sulla sola base del suo atto costitutivo e la possibile esistenza, in una relativamente ampia interpretazione del suo scopo, di una dimensione sindacale. Inoltre, le autorità non avevano avuto riguardo all’atteggiamento e alla sua volontà di rispettare i suoi obblighi modificando lo statuto dell'associazione. Per quanto riguarda ADEFDROMIL, la Corte ha rilevato che la ricorrente è stata privata di ogni diritto di agire in giustizia solo per i suoi interessi professionali, mentre le restrizioni concrete in diritto di adire alla giustizia devono essere giustificate da specifiche missioni dei militari.
La Corte ha concluso che i
motivi addotti dalle autorità
per giustificare l'ingerenza in entrambi i ricorrenti diritti
erano stati né pertinenti né sufficienti, dato che
la loro decisione è pari a un
divieto assoluto al personale militare di unirsi in un
gruppo professionale para-sindacale,
che era stato istituito per difendere i
loro professionali e non pecuniari
interessi. Questo divieto
generale di formare o aderire a un sindacato invade l'essenza stessa
della libertà di associazione, non
può essere considerato proporzionato e
necessario in una
società democratica. Di
conseguenza, vi era stata una
violazione dell'articolo 11.
Il personale militare meno diversi di altre
categorie di lavoratori
Il ragionamento della Corte sia per Matelly e ADEFDROMIL è notevole in due modi. Tradizionalmente, la seconda frase dell'articolo 11 (2) è considerato come un motivo separato per restrizioni all'esercizio della libertà di associazione dei membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione dello Stato [2]. Applicando i requisiti della prima frase dell'articolo 11 (2), che permette restrizioni all'esercizio di tali diritti solo quando sono soddisfatte le sue disposizioni, la Corte respinge implicitamente questa interpretazione e ha invertito la giurisprudenza precedente della Commissione [3]. Come risultato le due frasi dell'articolo 11 (2) devono essere letti come uno, inquadrando i membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione con altre categorie di lavoratori.
Il ragionamento della Corte sia per Matelly e ADEFDROMIL è notevole in due modi. Tradizionalmente, la seconda frase dell'articolo 11 (2) è considerato come un motivo separato per restrizioni all'esercizio della libertà di associazione dei membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione dello Stato [2]. Applicando i requisiti della prima frase dell'articolo 11 (2), che permette restrizioni all'esercizio di tali diritti solo quando sono soddisfatte le sue disposizioni, la Corte respinge implicitamente questa interpretazione e ha invertito la giurisprudenza precedente della Commissione [3]. Come risultato le due frasi dell'articolo 11 (2) devono essere letti come uno, inquadrando i membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione con altre categorie di lavoratori.
Inoltre, si
deve rilevare che la Corte, nella sentenza non ha fatto distinzione tra la polizia e l'esercito. Il Comitato europeo per
i diritti sociali, al contrario,
ha rimproverato la Francia nelle sue conclusioni 2002 e 2004 per interferire con il
diritto alla libertà di associazione
di agenti di polizia, ma non lo stesso per il personale militare.
Una nuova denuncia collettiva di gendarmi francesi
sulla questione è stata solo recentemente dichiarato ammissibile
[4]. A quanto pare, la Corte ha puntato per
una decisione fondamentale sulla libertà di associazione del personale militare.
Questo è confermato
dal rilascio da parte del
Tribunale di un documento "Domande e
risposte sulla sentenza Matelly v. France". Il
documento propone l'importante
innovazione del giudizio, valutando che non è ancora
una decisione definitiva, in quanto
le parti hanno tre mesi di tempo per chiedere che il caso sia rinviato alla
Grande Camera, ma che potrebbe
richiedere per i
membri del Consiglio d'Europa di adeguare
la loro legislazione. Attualmente
19 dei 42 Stati
membri del Consiglio d'Europa,
che possiedono le forze armate, non garantiscono il diritto di associazione, e 35 non garantiscono
il diritto alla contrattazione
collettiva.
Anche se non è imposto
dalla Corte, gli Stati membri potrebbero
anche dover riconsiderare la loro legislazione
in materia di diritto di sciopero per il personale militare, come il Comitato europeo per i diritti sociali ha già deciso
nel 2012 che un
divieto assoluto al diritto di sciopero per gli agenti di polizia costituiva una violazione dell'articolo 5 e
6 della [5] Carta
sociale europea. Nella
situazione attuale, applicando gli stessi
principi sui membri delle forze
armate, sembra difficile
da evitare.
[ 1 ] L'articolo L. 4121-4 : " L'esercizio del diritto di sciopero è incompatibile con lo stato militare. L'esistenza di raggruppamenti professionali militari a carattere sindacale e l'adesione dei militari in servizio attivo in gruppi professionali sono incompatibili con le regole di disciplina militare . »
[2] F. DORSSEMONT, "Il diritto di intraprendere un'azione
collettiva ai sensi dell'articolo 11 della CEDU" in F.
DORSSEMONT, K. Lörcher
e I. Schömann
(eds.), La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il rapporto di lavoro, Oxford e Portland , Oregon, Hart Publishing,
2013, 351.
[4] ECSR,
n 101/2013, del
Consiglio europeo dei sindacati
di polizia (CESP) c. Francia.
[5] ECSR, n 83/2012, Confederazione europea di polizia (EUROCOP) v. L'Irlanda.
giovedì 13 novembre 2014
IL M5S PROPONE DI RIDURRE COMANDI E PERSONALE NON OPERATIVO NELLA GUARDIA DI FINANZA
Pare che non più del 16% del personale
della Gdf sia impiegato nella lotta all’evasione.
Leggendo le migliaia di emendamenti
alla Legge di stabilità 2015 ci si imbatte in questa proposta del MoVimento 5
Stelle per tagliare alcuni comandi non operativi della Guardia di finanza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2:
1) al comma 2, lett. a), le parole: «con competenza Interregionale, regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «con competenza regionale»;
2) il comma 3, è abrogato;
3) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «le consistenze organiche dei comandi e degli organi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono comunque essere inferiori ai settantacinque per cento di quella complessiva».
b) nell'articolo 5, i commi da 1 a 3 sono abrogati.
c) nell'articolo 7:
1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
2) al comma 3, le parole: «o più scuole allievi finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «scuola allievi finanzieri».
d) nell'articolo 8, le parole: «uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate» sono sostituite dalle seguenti: «più aree regionali».
21. 138. Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2:
1) al comma 2, lett. a), le parole: «con competenza Interregionale, regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «con competenza regionale»;
2) il comma 3, è abrogato;
3) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «le consistenze organiche dei comandi e degli organi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono comunque essere inferiori ai settantacinque per cento di quella complessiva».
b) nell'articolo 5, i commi da 1 a 3 sono abrogati.
c) nell'articolo 7:
1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
2) al comma 3, le parole: «o più scuole allievi finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «scuola allievi finanzieri».
d) nell'articolo 8, le parole: «uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate» sono sostituite dalle seguenti: «più aree regionali».
21. 138. Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Si tratta dei Comandi Interregionali,
Provinciali e dei Centri Addestramento regionali. Con lo stesso emendamento si
propone di ridurre ad una soltanto le scuole allievi finanzieri e di accorpare
i reparti amministrativi.
Infine viene proposto di portare almeno
al 75% il personale impiegato in attività operativa.
mercoledì 12 novembre 2014
PROPOSTA DEL M5S PER TAGLIARE GLI UFFICIALI DELLA GDF
Negli ultimi 11 anni il numero degli Ufficiali in Gdf sono aumentati di circa il 20%, a fronte di una riduzione complessiva del personale di circa il 5%.
I deputati del M5S hanno proposto una modifica alla legge di stabilità che ridurrebbedel 20% gli organici degli Ufficiali, con conseguenti risparmi in bilancio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2015 le consistenze organiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono ridotte del 20 per cento.
21. 137. Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
I deputati del M5S hanno proposto una modifica alla legge di stabilità che ridurrebbedel 20% gli organici degli Ufficiali, con conseguenti risparmi in bilancio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2015 le consistenze organiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono ridotte del 20 per cento.
21. 137. Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
EMENDAMENTO DEL M5S PER TOGLIERE LA SUPER PENSIONE AI VICECOMANDANTI DI GDF E CC

Si tratta del nr. 21.86 presentato dai deputati del M5S Della Valle + altri:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunta la seguente lettera: «n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articoli 5 comma 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e articolo 64 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490».
21. 86. Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Colonnese.
Se approvato in sostanza impedirebbe definitivamente che al Comandante in seconda della Gdf ed al vice-Comandante dei Carabinieri venga riconosciuto un super-bonus sulla pensionedi 6mila euro in più al mese, per un totale di 14mila euro.
L'ultimo a beneficiarne è stato recentemente il Generale Bardi della Gdf, congedato a settembre.
martedì 11 novembre 2014
IL SINDACATO DELLE GUARDIA CIVIL RICORRE AL TRIBUNALE NAZIONALE SPAGNOLO CONTRO LA SUA MESSA AL BANDO
L’associazione maggioritaria nel corpo si basa su una
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Nell’appello al Tribunale nazionale, i
promotori del sindacato sollevano una questione di incostituzionalità di tale
articolo, dal momento che la Costituzione non obbliga a vietare la sindacalizzazione
dei militari , ma osserva che "la legge può limitare o esentare" questo
diritto . In questo articolo, secondo il ricorso, deve essere interpretato alla
luce della dottrina della Corte europea dei diritti dell’uomo.
In due recenti sentenze contro la legge francese che impedisce a soldati e gendarmi (corpo omologo alla Guardia Civil) di formare sindacati o associazioni di categoria, la Corte di Strasburgo ha stabilito che il divieto ha violato l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che gli Stati possono imporre "restrizioni legali" per l'esercizio di questo diritto da parte dei militari, compresa la possibilità di uno sciopero o di controversia collettive, ma non il "divieto puro e semplice di creare un sindacato”.
I promotori del Sindacato Unificato della Guardia Civil (SUGC ) sono disposti ad andare alla Corte di Strasburgo nel in cui il Tribunale nazionale, la Corte Suprema o la Corte costituzionale non lo legalizzeranno. Tuttavia, Juan Antonio Delgado, portavoce AUGC è fiducioso che i giudici diano loro ragione. "Quando la Corte di Strasburgo ha annullato la dottrina Parott, la Spagna ha rispettato il verdetto e i terroristi interessati uscirono di prigione. Mi auguro che le guardie civil non siano trattate peggio”
mercoledì 5 novembre 2014
giovedì 30 ottobre 2014
sabato 25 ottobre 2014
giovedì 23 ottobre 2014
martedì 21 ottobre 2014
HOLLANDE INCARICA UNO STUDIO DELLE SENTENZE CEDU SUI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI FRANCESI
Il Presidente
della Repubblica ha conferito al
signor Bernard Pécheur,
Presidente della Sezione Amministrazione
del Consiglio di Stato, una missione
sulla portata e le conseguenze delle due sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 2 Ottobre 2014 sul
diritto di associazione per la difesa
degli interessi morali e materiali
dei militari.
Troverete in allegato la lettera di incarico.
http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Lettre-de-mission-B.-PCHEUR.pdfTroverete in allegato la lettera di incarico.
mercoledì 8 ottobre 2014
lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...
lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...
Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da ZAN Alessandro testo di Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno aveva dichiarato, il 13 febbraio 2013 a margine dell'incontro presso la prefettura di Milano, come il blocco del turnover delle Forze dell'ordine avrebbe subito una deroga del 55 per cento; a oggi, si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni del personale di Arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria e vigili del fuoco..
Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da ZAN Alessandro testo di Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno aveva dichiarato, il 13 febbraio 2013 a margine dell'incontro presso la prefettura di Milano, come il blocco del turnover delle Forze dell'ordine avrebbe subito una deroga del 55 per cento; a oggi, si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni del personale di Arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria e vigili del fuoco..
lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...
lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302 La I Commissione, premesso che: l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302 La I Commissione, premesso che: l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...
lunedì 6 ottobre 2014
domenica 5 ottobre 2014
I MILITARI AVRANNO BEN PRESTO UN SINDACATO? (Le Figaro)
La Francia è stata condannata giovedì dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo per il divieto di sindacato ai militari. Il
ministro della Difesa, Jean-Yves Le Drian, "prende atto nota", ed esaminerà
tale decisione.
La "Grande muta"
(la forza armata francese n.d.t.) potrebbe
presto rompere il suo silenzio. Per la prima volta, la Corte europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Francia che proibisce la suo esercito
la sindacalizzazione. Nella sentenza emanata Giovedi, la Corte ha dichiarato che la Francia
aveva violato l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che
garantisce la libertà di riunione e di associazione. Questa decisione è stata
presa a seguito di due denunce presentate nel 2009 alla CEDU. Tra i denuncianti,
Bavoil Michel, un ex capitano delle truppe di marines. Il soldato in pensione,
che aveva "illegalmente" creato Adefdromil (Associazione difesa
militare) nel 2001, ha visto il suo ricorso contro gli atti amministrativi
respinto dal Consiglio di Stato sulla base del fatto che i militari non avevano
alcun diritto di sindacato.
"Questa è una
grande vittoria, uno tsunami in campo militare, da ragione ai militari che hanno
combattuto per 14 anni per ottenere il diritto di sindacato nelle Forze Armate.
Nell'esercito francese, c’è sempre stato il mito del superiore che tutela gli
interessi delle sue truppe. Oggi, la decisione del salto mortale CEDU ha
respinto queste idee e mostra che tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto
di difendere i loro diritti sociali e morali. "L’Unsa (sindacato francese n.d.t.)- compresa l'unione sindacale tra forze
di polizia, doganieri, guardie carcerarie – ha anche accolto con favore la
sentenza e ha invitato il presidente Hollande ad avviare una riforma in questo
senso.
La CEDU permette "restrizioni
legali"
In Francia, l'articolo L4121-4 del Codice Difesa vieta "l'esistenza
di gruppi professionali militari carattere sindacale." Allo stato attuale,
il Consiglio Supremo delle funzioni miliare (CMFB) è l'unico organismo che funge
da sindacato senza capacità giuridica. "Attualmente, il CSFM è incapace di
andare in tribunale per contestare un'ordinanza del Ministro della
Difesa," afferma Michel Bavoil. Un soldato può farlo individualmente ma
pochi avrebbe preso tale rischio. "Si può essere certi che la sua carriera
si concluderebbe al momento della presentazione di una denuncia."
Nella loro sentenza, i
giudici di Strasburgo hanno rilevato che non potevano semplicemente vietare i
sindacati in campo militare. Per la corte, è anche una violazione di una
libertà fondamentale. Tuttavia, ammette che "restrizioni legali"
possono essere fatte "per le modalità di azione e di espressione" dei
sindacati, data "la specificità del ruolo dell'esercito." In altre
parole, il personale dell'esercito dovrebbe avere il diritto di formare
sindacati e di aderirvi, ma la Corte non specifica i diritti e le azioni dei
suoi membri che sono possibili.
Il sindacalismo è sempre stato contrastato dalla gerarchia
militare, che temeva che tali organizzazioni potessero scatenareo il caos nei
suoi ranghi. "Questo divieto risale al XIX secolo, sotto la Terza
Repubblica", dice lo storico Dominique Lormier, militare e autore di
numerosi libri sull'esercito francese. Per gli ufficiali dell'esercito, "questa
decisione mette in discussione il principio di solidarietà, la coesione e la
disciplina in campo militare", dice. "Temono in particolare il
diritto di sciopero, analizza il capitano in pensione Michel Bavoil. Ma non è
quello che chiediamo, siamo anche contrari ad esso". Nessuna domanda di
intervenire in operazioni militari. "Vogliamo solo far avanzare i diritti
dei militari."
La Francia potrebbe contestare questa decisione? Lo Stato ha tre
mesi di tempo per richiedere il riesame del caso davanti alla Grande Camera
della CEDU, che può esaminare il caso. In caso contrario, la sentenza diventa
definitiva ed è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che
è responsabile della supervisione dell'esecuzione delle sentenze della CEDU.
Tuttavia, la Francia, anche se ha firmato la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, non è obbligata ad applicare la decisione della Corte. "Ma se non
vuole esporsi a una valanga di altre denunce, è meglio adattare la sua
legislazione nazionale," dicono alla CEDU. Idem per gli altri Stati membri
che possono apportare modifiche per evitare di essere condannato a Strasburgo.
Secondo la CEDU, 19 dei 42 membri della CEDU non garantisce il diritto di sindacato
ai loro militare.
Le Drian verso un compromesso?
In una dichiarazione, il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian ha
detto giovedi, di "prendere atto di queste decisioni." "Il
Dipartimento della Difesa ora prende tempo per valutare con precisione la
decisione e le ragioni esposte dalla Corte," ha detto il ministro, senza
pronunciarsi sul merito della decisione. "Non vedo come avrebbe potuto
rifiutare questo cambiamento, dice ancora Michel Bavoil. La sinistra ha sempre
sostenuto la sindacalizzazione dei militari. Ricordate, Robert Badinter, sotto
François Mitterrand, aveva espresso sostegno "ad esso. Da parte sua,
Dominique Lormier, tenente colonnello nelle riserve, ritiene che "il
ministro sarà sensibile alle reazioni del corpo ufficiali." E'quindi
possibile che permetta i sindacati limitando i loro diritti.
Traduzione
da: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/02/01016-20141002ARTFIG00354-les-militaires-pourront-ils-bientot-se-syndiquer.php
sabato 4 ottobre 2014
LA CORTE EUROPEA OBBLIGA LA FRANCIA A CONSENTIRE AI SUOI MILITARI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI (El Pais)
Strasburgo
condanna Parigi per il divieto di sindacato
Il Governo francese dovrà riformare
le sue leggi per adeguarsi alla decisione dei giudici
Parigi - I militari francesi hanno
diritto di creare sindacati o associazioni professionali per difendere i loro
interessi. Così ha sentenziato giovedì la Corte euroepa dei diritti umani, con
sede in Strasburgo, che, dopo la denuncia presentata nel 2008 e nel 2009 da
militari sanzionati per averla creata, ha condannato la Francia.
Il doppio verdetto obbligherà il
Governo ad aprire le trattative con l’unica organizzazione con queste
caratteristiche eistente ora in un limbo legale. Inoltre, la sentenza avrà conseguenza
per gli eserciti di altri paesi europei.
“Ci hanno riconosciuti i nostri
diritti. Ora il Governo dovrà riformare le leggi per autorizzarci” ha commentato
a questo giornale il colonnello Jacques Bessy, presidente dell’associazione per
la difesa dei diritti dei militari (Adefdromil). E’ l’unica esistente con
queste caratteristiche ora in Francia, anche se senza riconoscimento officiale
ed effettivo.
Bessy, esultante—“è
un grande trionfo”—, racconta che è in contatto con la spagnola Associazione
Unificata dei Militari (AUM). “Vogliamo seguire il suo esempio”, aggiunge, ricordando
che in Spagna già sono autorizzate questo tipo di associazioni, anche se con limitazioni.
La Corte di Strasburgo, che ha preso
la decisione all’unanimità, afferma che la Francia violò l’articolo 11 della
Convenzione dei diritti umani, relativo al diritto di riunione e associazione,
quando proibì Adefdromil, fondata nel 2001, e chiuse il forum Gendarmi e
Cittadini, costituito nel 2008 e cancellato dall’esecutivo. In entrambi i casi,
i suoi promotori ricorsero prima al Consiglio di Stato francese, che diede
ragione al Governo, e dopo alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I Giudici hanno stabilito che il
Governo può imporre “restrizioni legittime” ai sindacati o associazioni. Il
diritto di sciopero per esempio non esiste, per le organizzazioni di questo
tipo in Europa. Però nega alla Francia “la proibizione pura e semplice di creare
un sindacato”, come fatto coi militari ed i gendarmi, che hanno natura
militare, come la Guardia Civil in Spagna.
Il Ministero della Difesa francese
ha emesso un comunicato nel quale, oltre ad indicare che “prende atto” del
verdetto segnala che già da un anno e mezzo ha iniziato un lavoro di
riflessione “con i rappresentanti militari. Ora, dopo la sentenza, si introdurranno
modifiche legislative per adeguarsi con il diritto internazionale, “rispettando
i valori fondamentali dello status militare, in particolare, quello della
neutralità delle Forze Armate”.
Adefdromil, che secondo il
colonnello Bessy annovera 450 militari associati in attività, evidenzia nel suo
statuto “la proibizione di qualsiasi attività politica, confessionale e
filosofica”.
Traduzione da
venerdì 3 ottobre 2014
IL DIVIETO GENERALE DI COSTITUIRE SINDACATI ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE FRANCESI È CONTRARIO ALLA CONVENZIONE
La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha emesso oggi (2 ottobre 2014) la sentenza nel caso Matelly vs
Francia (ricorso n. 10609/10).
Il caso riguardava il divieto
assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. La
Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stata: una violazione dell'articolo
11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
La Corte ha rilevato, in
particolare, che la decisione delle autorità nei confronti del sig. Matelly
(relativo all'ordine di dimettersi da una associazione di cui era membro) pari
al divieto assoluto per il personale militare di costituire un sindacato di
categoria, finalizzato a difendere i loro interessi professionali e non i loro
interessi economici, e che, i motivi di tale decisione non erano stati né
pertinenti né sufficienti. Essa ha concluso che, mentre l'esercizio del diritto
di livertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere
soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad
un sindacato usurpa dell'essenza stessa di questa libertà, ed è quindi vietata
dalla Convenzione.
I
fatti principali
Il ricorrente, Jean-Hugues
Matelly, è un cittadino francese nato nel 1965 che vive a Le Plessis-Robinson
(Francia). E' un ufficiale della gendarmeria che ha lavorato come ragioniere
nella Gendarmeria della Regione Piccardia dal 2005. Egli è anche un ricercatore
associato in un laboratorio affiliato al Centro nazionale francese per la
ricerca scientifica (CNRS).
Nell'aprile 2007 è stato creato
un forum su internet dal titolo "Gendarmi e cittadini" (gendarmi et
citoyens); il Signor Matelly era iscritto come amministratore e moderatore di
uno spazio destinato a consentire ai gendarmi e ai cittadini di esprimersi e
scambiarsi le opinioni. Verso la fine di marzo del 2008 è stata costituita
un'associazione dal nome "Forum per i Gendarmi e i cittadini" (Forum gendarmi
et citoyens) per fornire un quadro giuridico a questo forum; il Signor Matelly
ne era un membro fondatore e successivamente il vice-presidente. Così come i
civili e gendarmi in pensione, anche altri gendarmi in servizio sono stati
coinvolti nell'associazione in qualità di membri, ed alcuni di loro sedevano
anche nel consiglio di amministrazione.
Il 6 aprile del 2008 il
Signor Matelly ha informato il direttore generale della gendarmeria nazionale
che l'associazione era stata costituita, precisando che il suo scopo primario
era quello di comunicazione.
Il 27 maggio 2008, il giorno
dopo l'annuncio ufficiale che l'associazione era stata costituita, il Direttore
Generale della Gendarmeria Nazionale ha condannato il sig Mattely e gli altri
gendarmi in servizio che erano membri dell'associazione di dimettersi immediatamente.
Questo comandante anziano ha ritenuto che l'associazione sembrava un gruppo
sindacale di categoria e che ciò era vietato ai sensi dell'articolo L. 4121-4
del Codice della difesa, a causa dell'inserimento nella definizione degli
obiettivi dell'associazione anche quello di "difendere la situazione
patrimoniale e non patrimoniale dei gendarmi".
Il 28 maggio 2008 il sig
Matelly ha scritto al Direttore Generale informandolo che l'associazione era
disposta a modificare i riferimenti ambigui nel suo atto costitutivo, alla luce
degli obblighi militari. Il 5 giugno 2008 il Signor Matelly si è dimesso dall'associazione.
Il 26 luglio 2008 il Consiglio di amministrazione dell'associazione ha rimosso
il riferimento a "difendere la situazione patrimoniale e non patrimoniale
di gendarmi" nello statuto dell'associazione.
Il 26 febbraio 2010 il
Consiglio di Stato ha respinto la domanda di rivedere giuridicamente il
provvedimento di dimissioni che era stato inviato al sig Matelly ed agli altri
gendarmi in servizio, membri dell'associazione.
Procedura e composizione della Corte
Invocando l'articolo 11 della
Convenzione (libertà di riunione e di associazione), il sig Matelly ha
lamentato un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell'esercizio della sua
libertà di associazione. Il Signor Matelly ha anche denunciato una violazione dell'articolo
10 (libertà di espressione), riguardo al fatto che nessuno dei documenti che
sono stati pubblicati dall'associazione ed al quale aveva contribuito erano
stati contestati dalle autorità militari. Infine, ai sensi degli articoli 6 § 1
(diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), si
lamentava che il procedimento dinanzi al Conseil d'État era stato ingiusto.
Il ricorso è stato presentato
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 6 febbraio 2010.
La sentenza è stata data da
una Camera di sette giudici, composta come segue:
Mark Villiger
(Liechtenstein), Presidente,
Ann Power-Forde (Irlanda),
Ganna Yudkivska (Ucraina),
Vincent A. de Gaetano
(Malta),
André Potocki (Francia),
Helena Jäderblom (Svezia),
Aleš Pejchal (Repubblica
Ceca),
e anche Claudia Westerdiek,
cancelliere di sezione.
Decisione della Corte
Articolo 11
La Corte ha deciso di
esaminare le denunce di cui agli articoli 10 e 11 esclusivamente dal punto di
vista dell'articolo 11. Quest'ultimo articolo garantisce il diritto alla
libertà di associazione, di cui la libertà sindacale è un aspetto. La Corte ha
sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività
professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione. Queste si limitano a
porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo
alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli
Stati. La Corte ha ribadito che queste "restrizioni legislative"
devono essere interpretata rigorosamente ed essere limitate
all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono mettere in
pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi. A questo proposito, la
Corte ha sottolineato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è
stato uno degli elementi essenziali della libertà in questione.
Per quanto riguarda il caso
del sig Matelly, la Corte ha ritenuto che l'ordine di dimettersi
dall'associazione "Forum per i Gendarmi e i cittadini" è pari ad
interferire con l'esercizio dei suoi diritti garantiti dall'articolo 11. Questa
interferenza era stata prescritta dalla legge, dal momento che il codice della
difesa distingue tra l'appartenenza ad associazioni ordinarie, le quali sono
autorizzate, e l'appartenenza a gruppi professionali che sono invece proibite.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che un'associazione che viene
costituita per difendere gli interessi economici e non economici del personale
militare appartiene a questa seconda categoria.
Ritenendo che tale divieto
persegua uno scopo legittimo, vale a dire la conservazione dell'ordine e della
disciplina necessarie nelle forze armate, di cui la gendarmeria fa parte, la
Corte ha poi esaminato se tale ingerenza fosse necessaria in una società democratica.
Ha rilevato, in via preliminare, che le disposizioni del codice della difesa,
sulla base del quale l'ordine di dimissione dato al sig Matelly era stato
preso, proibirscono al personale militare, così semplicemente, di unirsi a
ciascun gruppo sindacale.
Mentre la Corte ha osservato
che lo Stato francese ha messo in atto organismi e procedure per tener conto
delle preoccupazioni del personale militare, si è tuttavia ritenuto che tali
istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale
militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di
aderirvi. La Corte è consapevole del fatto che la particolare natura della
missione delle forze armate necessita che l'attività sindacale - che,
nell'adempiere il suo scopo, potrebbe portare alla luce l'esistenza di opinioni
critiche riguardanti alcune decisioni che hanno interessato la situazione
morale e pecuniaria del personale militare – deve essere adattata a queste
particolari circostanze. Ha, quindi, sottolineato che, a norma dell'articolo
11, le restrizioni, anche quelli importanti, potrebbero essere imposte sulle
forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione
che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di
associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari.
Tuttavia, la Corte ha
rilevato che l'ordine che il sig Matelly ha avuto di dimettersi dalla
associazione era stata presa sulla sola base del suo atto costitutivo e
l'eventuale esistenza, in una relativamente ampia interpretazione del suo
scopo, di una dimensione sindacale. Inoltre, le autorità non avevano avuto
riguardo all'impegno da parte del signor Matelly di rispettare i suoi obblighi modificando
il regolamento/statuto dell'associazione.
In conclusione, la Corte ha
ritenuto che i motivi invocati dalle autorità per giustificare l'interferenza
nei diritti del sig Matelly non sono stati né pertinenti né sufficienti, visto
che la loro decisione è pari a un divieto assoluto rivolto al personale
militare che decide di unirsi in un sindacato di categoria costituito per
difendere gli interessi professionali e non pecuniari. Questo divieto generale
di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di
associazione, e non può essere considerato proporzionato e non è quindi
"necessario in una società democratica". Ne consegue che vi è stata
una violazione dell'articolo 11.
Altri articoli
La Corte ha esaminato le
denunce del signor Matelly ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione
sotto il solo Articolo 6. Non si è riscontrato alcun aspetto di violazione in
questo contesto, e il problema è stato pertanto respinto in quanto manifestamente
infondato.
Equa riparazione (articolo 41)
La Corte ha dichiarato che la
Francia dovrà versare al sig Matelly 1400 € (euro) per i costi e le spese
processuali.
Opinioni separate
Il Giudice De Gaetano,
insieme al giudice Power-Forde, ha espresso un parere separato. Questa opinione
è allegata al giudizio.
Giudizio ADEFDROMIL c. Francia (n. 32191/09)
La Corte ha emesso oggi (2
ottobre 2014) una sentenza anche nel caso di ADEFDROMIL vs Francia, relativa
sempre alla questione del divieto di costituzione dei sindacati all'interno
delle forze armate francesi.
L'associazione ricorrente,
l'Association de Défense des Droits des Militaires (Associazione per la
Protezione dei Diritti del personale militare, ADEFDROMIL), era stata istituita
nel 2001 da due militari, il capitano Bavoil (quindi un ufficiale in servizio)
e il maggiore Radajewski, con lo scopo statutario di "esaminare e
difendere i diritti collettivi o individuali e pecuniaria, occupazionali e non
gli interessi economici del personale militare”. Da giugno 2007 in poi,
l'associazione ricorrente ha presentato più domande per una revisione
giudiziaria, per motivi di abuso di autorità, contro le decisioni
amministrative che avevano un effetto negativo sulla situazione economica e non
del personale militare. Il Conseil d'État ha respinto queste applicazioni
adducendo che l'associazione ricorrente era in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo L. 4121-4 del Codice della difesa, e, che di conseguenza, non
aveva diritto di chiedere che le decisioni in questione venissero annullate.
Anche in questo caso, la Corte ha concluso , all'unanimità , che vi era stata una violazione dell'articolo 11 in relazione al divieto generale che proibiva al personale militare la formazione o l’adesione a sindacati.
In questo caso, la Corte ha concluso,
all'unanimità, che vi era stata una violazione
Comunicato stampa rilasciato dalla Cancelliere
della Corte
tradotto in italiano
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