TAR: Polizia - Straordinario effettivamente reso ma privo della preventiva autorizzazione
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"art. 13 - Straordinario programmato - dell'Accordo Nazionale Quadro
tra il Ministero dell'Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP, SIAP, FSP (LISIPO -
SODIPO), COISP, e patto federale Italia sicura (ANIP - USP -
RINNOVAMENTO SINDACALE)"
"richiesta di pagamento avanzata dalla controparte si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario effettuate senza la preventiva autorizzazione necessaria al fine di consentire l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento".
"Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore dell'Assistente Capo .., delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.000."
FORZE ARMATE - LAVORO (RAPPORTO DI)"richiesta di pagamento avanzata dalla controparte si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario effettuate senza la preventiva autorizzazione necessaria al fine di consentire l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento".
"Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore dell'Assistente Capo .., delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.000."
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 03-08-2009, n. 2160
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
LAVORO (RAPPORTO DI)
Lavoro
straordinario e notturno
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso in opposizione n. 844/2008 al decreto ingiuntivo n. 120/08, datato 18 giugno 2008, pronunciato dal presidente di questa sezione;
Visto il menzionato ricorso in opposizione, depositato in data 2 settembre 2008, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/04/2009 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il "Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo", depositato il 2 settembre 2008, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria, ha proposto "OPPOSIZIONE avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2008, notificato il 5/7/2008, NEI CONFRONTI di (Lpd) elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 170, presso lo studio del difensore avv. Maria Grazia BROIERA", per i seguenti motivi:
1°) Difetto assoluto di giurisdizione.
"Pregiudizialmente, deve essere eccepito il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla pretesa azionata dalla controparte", "come statuito da TAR Toscana con sentenza n. 1285 del 17/6/2002".
2°) Insussistenza del credito azionato.
La "richiesta di pagamento avanzata dalla controparte si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario effettuate senza la preventiva autorizzazione necessaria al fine di consentire l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento".
"Eccezionalmente, peraltro, come ricordato dalla controparte in ricorso, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario "eccedentario" è stata già retribuita. Per quanto concerne le restanti ore, per le quali non ha potuto essere disposta la ratifica ex post necessaria ai fini del pagamento, si è consentito unicamente al dipendente di richiedere la loro commutazione in riposi compensativi".
In particolare, il "competente servizio contabile del Ministero (Servizio TEP e spese varie) non ha potuto autorizzare il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa, per indisponibilità dei fondi, non potendo le necessarie risorse finanziarie essere accantonate in mancanza di autorizzazione preventiva; detto Ufficio, essendo l'unico organo competente ad erogare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte da tutte le Forze di Polizia (anche in esubero rispetto al monte ore), ha la possibilità di intervenire, con specifiche autorizzazioni (anche in sanatoria o ratifica) solo per situazioni di carattere eccezionale e comunque limitate nel tempo, per non contravvenire al criterio di equa ripartizione delle risorse fra tutte le Forze di Polizia e per assicurare, in riferimento ad analoghe esigenze, identico trattamento. Nel caso di specie, invece, non sussistevano le condizioni necessarie per potere procedere in via eccezionale, mediante autorizzazione ex post, al pagamento delle ore di lavoro straordinario di cui viene lamentata la mancata retribuzione".
In data 22 novembre 2008 si è costituita in giudizio (Lpd) la quale, con il relativo atto, ha eccepito:
1) Improcedibilità del ricorso.
"Il ricorso per decreto ingiuntivo, stante la materia trattata, è stato introdotto con il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.). In base a tali disposizioni, l'atto introduttivo del giudizio di merito (quindi, nel caso della procedura monitoria, l'atto di opposizione) deve essere un ricorso depositato dapprima in cancelleria (entro 40 gg. dalla notifica) e successivamente notificato al creditore unitamente al provvedimento che dispone la comparizione delle parti. Nel caso di specie, l'opponente ha invece presentato opposizione notificando il ricorso al creditore e successivamente (oltre i 40 gg.) depositandolo in Tribunale attraverso l'iscrizione a ruolo. Orbene, rilevato che nel rito del lavoro l'opposizione è tempestiva in tanto in quanto il ricorso venga depositato in cancelleria entro il termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 641) c.p.c., e che il deposito del ricorso non costituisce solo il momento dell'instaurazione del giudizio e quindi della litispendenza dell'opposizione, bensì rappresenta anche il momento della costituzione dell'attore; ne consegue che, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti di lavoro, l'opposizione tardiva, ovvero la costituzione tardiva, deve essere equiparata - quanto alle conseguenze - alla mancata costituzione, da rilevarsi in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione. Pertanto, la mancata proposizione da parte del Ministero nei termini perentori, stante la sua natura di atto di impugnazione (per quanto sui generis), dà luogo al giudicato che copre ogni vizio. Trova pertanto applicazione l'art. 647 c.p.c., che si ritiene avere portata derogatrice rispetto all'iter del giudizio ordinario".
2) Quanto al difetto assoluto di giurisdizione.
"Dalla lettura della sentenza" (del TAR Toscana n. 1285 del 17 giugno 2002) "emerge come questa si riferisse ad un caso che nulla ha in comune con quello per cui oggi si controverte".
3) Sull'insussistenza del credito azionato.
Da quanto previsto dall'art. 63, 4° comma, della legge 1981, n. 121, "si evince come gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti" e "come tali prestazioni di lavoro straordinario debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti", "Il lavoro straordinario a cui si riferisce il citato art. 63 L. 121/1981 viene comunemente definito quale "straordinario non programmato" proprio in virtù della sua natura "emergente": non è infatti preventivabile quanto tempo sia necessario per compiere una determinata operazione di polizia". "A fianco dello straordinario di cui sopra, è stato introdotto dall'A.N.Q. del 12.06.1997 ed ora confermato dall'art. 13 del già citato A.N.Q. del 15.05.2000, un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato". La "citata distinzione tra "straordinario programmato" e "straordinario non programmato" viene ripresa dall'art. 15 IV co. A.N.Q.".
"In riferimento ai riposi compensativi", "questi, per poter essere "efficaci" ed adempiere alla loro propria funzione di ristoro delle forze", "devono essere fruiti nell'immediatezza o comunque a breve distanza di tempo dalle ore di lavoro straordinario prestato".
Nella specie, poi, "le ore straordinarie" "riguardano esclusivamente straordinario non programmato", per cui "per espresso riconoscimento del datore di lavoro/debitore, lo ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", e quindi come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 L. 121/1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q.", per cui "nessun "taglio" o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio e tantomeno l'interessato ha inoltrato richieste in tal senso".
4) Quanto al riconoscimento del debito.
"L'Amministrazione opponente non ha mai contestato l'effettiva effettuazione delle ore di straordinario da parte della ricorrente, né la quantificazione monetaria, né la loro qualificazione quali straordinari né avrebbe potuto dal momento che la loro contabilizzazione è stata effettuata, si ribadisce, sulla base del prospetto fornito dalla Questura di Torino, Ufficio Amministrativo Contabile II Sezione. La ricorrente, nel periodo intercorrente tra il gennaio ed il dicembre 2004, effettuava complessivamente 32 ore di straordinario, di cui 19 venivano retribuite per un importo complessivo di Euro 173,20. Tali pagamenti avvenivano a mezzo di due assegni ricevuti dalla ricorrente nel corso dell'anno 2005", "Il pagamento, in due tranches, a copertura delle suddette ore di straordinario, è stato effettuato spontaneamente dalla Pubblica Amministrazione ed il suo mancato "completamento" è stato esclusivamente causato dalla limitatezza delle risorse disponibili".
Nell'odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, dedotta dall'Assistente Capo B.L. con il suo atto di costituzione nel presente giudizio, promosso dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, con il "ricorso in opposizione", proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2008, notificato il 5 luglio 2008.
2. La detta eccezione è infondata, in quanto l'assunto, in base al quale "Il ricorso per decreto ingiuntivo, stante la materia trattata, è stato introdotto con il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.)", non può essere condiviso.
3. Al riguardo, vero è che il citato ricorso contiene la seguente espressione: "Rito lavoro", ma, da un lato, dal suo contenuto non si desume in alcun modo quanto sostenuto dalla menzionata dipendente e, dall'altro, non può avere alcuna rilevanza il generico riferimento agli "artt. 409 ss. c.p.c.".
4. Com'è noto, gli articoli del codice di procedura civile da 409 a 412 quater, da 413 a 432 e da 433 a 441 sono compresi, rispettivamente, nel Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro - Sezione I - Disposizioni generali, nella Sezione II - Del procedimento - paragrafo 1 - Del procedimento di primo grado e nel paragrafo 2 - Delle impugnazioni.
5. Orbene, a prescindere dal fatto che nel citato "ricorso per decreto ingiuntivo" non vi è alcuna menzione degli "artt. 409 ss. c.p.c.", indicati nell'atto di costituzione in giudizio del dipendente, non si può ritenere che lo stesso "ricorso" "è stato introdotto con il rito del lavoro", sulla base dell'espressione - "Rito lavoro", contenuta nel citato "ricorso" - e del riferimento agli "artt. 409 ss. c.p.c.", contenuto nel menzionato atto di costituzione in giudizio.
6. In altri termini, poiché, la disciplina del menzionato "Rito del lavoro" è costituita, come rileva il citato dipendente, dagli "artt. 409 ss. c.p.c." e cioè da 409 a 441 c.p.c., è indubbio che l'espressione "Rito lavoro" ed il riferimento a tali norme non sono idonei a far constare che, effettivamente, "Il ricorso per decreto ingiuntivo" "è stato introdotto con il rito del lavoro".
7. Ne discende che è privo di pregio quanto, sempre con l'atto di costituzione in giudizio della dipendente, rilevato in merito "a tali disposizioni" "(artt. 409 e ss. c.p.c.)", appunto perchè, in base all'assunto, in precedenza esaminato, non si può ritenere che "Il ricorso per decreto ingiuntivo" "è stato introdotto con il rito lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.)": di qui la mancanza di pregio, dianzi evidenziata.
Altrettanto, dicasi, ovviamente, per quanto riguarda il rilievo, in base al quale "nel rito del lavoro l'opposizione è tempestiva in tanto in quanto il ricorso venga depositato in cancelleria entro il termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.)", con la conseguenza che non "Trova" "applicazione l'art. 647 c.p.c." - Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.
Per quanto sopra "il ricorso in opposizione" può essere esaminato nel merito.
8. Con il primo motivo è stato "eccepito il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla pretesa azionata dalla controparte" "come statuito da TAR Toscana (I Sezione) con sentenza n. 1285 del 17/6/2002", con la quale si è "rileva(to) d'ufficio il difetto assoluto di giurisdizione relativamente alle domande dei ricorrenti" (appartenenti all'Arma dei Carabinieri), concernenti "il riconoscimento" del loro "diritto" al compenso per lavoro straordinario "per il servizio per il trasporto e la traduzione dei detenuti per conto del Ministero della Giustizia, lavoro per il quale viene normalmente erogata l'indennità di missione ai sensi della legge 67/84", sulla base della seguente motivazione: "E' pacifico orientamento giurisprudenziale che in ordine ai compensi per lavoro straordinario, prima che tale lavoro sia autorizzato e riconosciuto dall'Amministrazione competente, non sussiste una posizione di diritto soggettivo pieno ma una posizione di interesse legittimo. Posizioni di tal tipo, poi, non possono essere oggetto di pronunce - come quella richiesta nella fattispecie concreta - di accertamento, da parte di nessun giudice".
9. Prima di esaminare la detta eccezione, giova rilevare che il "ricorso in opposizione" in esame è stato proposto "avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2008, notificato il 5/7/2008", con il quale il presidente di questa sezione "INGIUNGE Al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma di pagare a B.L. la somma di Euro 135,10, in linea capitale al lordo delle ritenute di legge, oltre gli interessi legali dalla data della domanda e fino al saldo effettivo. Condanna altresì l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento che liquida complessivamente in Euro 149,00, oltre accessori di legge. Avverte il Ministero dell'Interno che potrà proporre opposizione al presente decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla sua notifica e che, in difetto, il detto decreto ingiuntivo potrà essere portato ad esecuzione nei modi di legge"; per quanto riguarda la menzionata "somma di Euro 135,10", essa si riferisce a "nr. 14 ore di straordinario emergente feriale", "non ancora pagate" alla citata (Lpd) dipendente del Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, in servizio con la qualifica di Assistente Capo.
10. Ciò posto, in base alla detta eccezione, da un lato, la "pretesa azionata dalla controparte" non può che essere costituita dalla richiesta della menzionata dipendente, contenuta nel ricorso n. 844 del 2008, concernente, appunto, il pagamento delle indicate "nr. 14 ore di straordinario emergente feriale" ed in ordine al quale è stato emesso il citato decreto ingiuntivo n. 120/2008 e dall'altro, la citata eccezione non può che riferirsi al presidente di questa sezione, dal quale è stato emesso lo stesso decreto ingiuntivo.
11. In sostanza, alla stregua della menzionata eccezione, il presidente di questa sezione avrebbe dovuto dichiarare il ricorso n. 844 del 2008 inammissibile per "il difetto assoluto di giurisdizione relativamente" alla richiesta della citata dipendente.
12. Orbene, la detta eccezione è inammissibile per la genericità della sua formulazione, in quanto con essa, da un lato, non si fa alcun riferimento al contenuto del decreto ingiuntivo n. 120/2008, dianzi indicato e, dall'altro, non si adduce alcun argomento, in base al quale il presidente di questa sezione, in sede di esame del ricorso n. 317 del 2008, proposto dall'Assistente Capo B.L. avrebbe dovuto dichiarare "il difetto assoluto di giurisdizione", relativamente al detto ricorso, sulla base della citata sentenza del T.A.R. Toscana - 1^ sezione - n. 1285 del 17 giugno 2002: il solo riferimento a tale sentenza non si configura, com'è fin troppo ovvio, come un argomento addotto a sostegno della eccezione in questione.
13. Con il secondo motivo si è dedotta l'insussistenza del credito azionato in quanto, da un lato, la "richiesta di pagamento avanzata dalla controparte si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario effettuate senza la preventiva autorizzazione necessaria al fine di consentire l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento" e, dall'altro, "Eccezionalmente, peraltro, come ricordato dalla controparte in ricorso, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario "eccedentario" è stata già retribuita", per cui, "Per quanto concerne le restanti ore, per le quali non ha potuto essere disposta la ratifica ex post necessaria ai fini del pagamento, si è consentito unicamente alla dipendente di richiedere la loro commutazione in riposi compensativi".
14. In merito a quanto sopra, giova tenere presenti le seguenti norme che disciplinano le prestazioni del lavoro straordinario, alle quali si riferisce la somma di cui è stato ingiunto al Ministero dell'Interno il pagamento a favore di B.L. con l'opposto decreto: a) l'art. 63 - Orario di servizio - della legge 1 aprile 1981, n. 121, al comma 4 prevede che "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale........."; b) l'art. 13 - Straordinario programmato - dell'Accordo Nazionale Quadro tra il Ministero dell'Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP, SIAP, FSP (LISIPO - SODIPO), COISP, e patto federale Italia sicura (ANIP - USP - RINNOVAMENTO SINDACALE) ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'articolo 23, comma 1°, del d.P.R. 16/3/1999, n. 254, del 15 maggio 2000, in base al quale: "1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999, nel rispetto dei seguenti criteri: a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario; b) nei turni di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo i criteri di rotazione; c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche; d) ciascun dipendente non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di 2 volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno; e) i turni di lavoro straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione; f) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo, ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni"; c) l'art. 15 - Riposo compensativo - dello stesso Accordo, in base al quale: "1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l'eventuale diniego vanno formulate per iscritto. 2.......... 3........... 4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d'ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. 5. Le giornate di riposo compensativo di cui al comma precedente debbono inderogabilmente essere fruite a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo nel terzo mese, le richieste devono essere avanzate entro la fine del secondo mese. 6. La fruizione del riposo compensativo di cui al comma quatto deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe. A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale".
15. Orbene, nel "prospetto del compenso per lavoro straordinario resi in supero spettante al personale della Polizia di Stato" "periodo gennaio - dicembre 2004", si indicano, "residuo ore al netto rip. compensativo: 32" e "ore feriali autorizzate 58,08%: 18", per cui è evidente che, secondo l'Ufficio Amministrativo Contabile - 2^ Sezione - Ufficio Stipendi e Competenze Varie - della Questura di Torino, dal quale è stato rilasciato il detto "prospetto", da un lato, le menzionate "ore 32" erano "al netto rip. compensativo", e dall'altro, le citate ore "18" erano state "autorizzate 58,08%", con la conseguenza che è irrilevante il fatto che "Eccezionalmente" "una parte del totale delle ore di lavoro "eccedentario"" è stata già retribuita", giacché, anche ad ammettere che "Eccezionalmente" "una parte delle ore di lavoro straordinario "eccedentario" è stata già retribuita", ciò che è rilevante è il fatto che nel detto "prospetto" non sono comprese "nr. 14 ore di straordinario emergente feriale", costituenti la differenza tra le "ore 32" e le ore 18 dianzi indicate.
16. In sostanza, in base al detto "prospetto", all'Assistente Capo B.L. si sarebbero dovute retribuire le menzionate "nr. 14 ore di straordinario emergente", indicate nel "ricorso per decreto ingiuntivo", per cui, giustamente, con il decreto opposto si è ingiunto al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, di pagare alla menzionata dipendente la somma, all'uopo indicata.
17. Per quanto riguarda il fatto che "Il competente servizio contabile del Ministero (Servizio TEP e spese varie) non ha potuto autorizzare il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa, per indisponibilità di fondi, non potendo le necessarie risorse finanziarie essere accantonate in mancanza di autorizzazione preventiva", si osserva che la menzionata "indisponibilità di fondi" doveva essere tenuta presente prima che venissero effettuate dalla dipendente le "ore 32" di straordinario "al netto rip. compensativo": dopo tale effettuazione, "il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa" doveva avere luogo.
18. Quanto, poi, al fatto che il "detto Ufficio essendo l'unico organo competente ad erogare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte da tutte le Forze di Polizia (anche in esubero rispetto al monte ore), ha la possibilità di intervenire, con specifiche autorizzazioni (anche in sanatoria o ratifica) solo per situazioni di carattere eccezionale e comunque limitate nel tempo, per non contravvenire al criterio di equa ripartizione delle risorse fra tutte le Forze di Polizia e per assicurare, in riferimento ad analoghe esigenze, identico trattamento" ed al fatto che "Nel caso di specie, invece, non sussistevano le condizioni necessarie per potere procedere in via eccezionale, mediante autorizzazione ex post, al pagamento delle ore di lavoro straordinario di cui viene lamentata la mancata retribuzione", anche i detti fatti non potevano avere alcuna rilevanza, tenuto conto delle "ore 32", previste nel più volte citato "prospetto".
Per quanto sopra, il secondo motivo è infondato.
Per le suesposte considerazioni, il "ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo" è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del Ministero dell'Interno soccombente e vengono liquidate in euro 1.000.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - 2^ sezione - in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il "ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo", in epigrafe indicato.
Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore dell'Assistente Capo (Lpd) delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Ofelia Fratamico, Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario
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