INTERRUZIONE
DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-05-2013) 24-05-2013, n. 22474
INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesco Pao - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 90/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità.
Svolgimento del processo
1. Riconosciuta colpevole in entrambi i gradi del merito (Tribunale di Campobasso 22.11.2007; Corte d'appello di Campobasso 10.1.2013) per il reato di cui all'art. 340 c.p., consumato in danno del servizio pubblico offerto con il numero telefonico 117 dalla Guardia di finanza, in sede locale (fatto del 12.10,2004), e condannata a pena interamente condonata, M.R. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, enunciando tre motivi:
- violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p.p., perchè la Corte distrettuale, pur avendo affermato l'erroneità del provvedimento con cui il primo Giudice aveva ritenuto tardiva la lista testimoniale della difesa, tuttavia non aveva poi provveduto all'ammissione ed all'esame ei testi tempestivamente indicati, nonostante costoro dovessero riferire sull'aspetto determinante della ragione per la quale l'imputata aveva fatto le telefonate, riconducibili alla sua professione di giornalista, quindi rilevante per la mancanza di elemento psicologico o per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca;
- violazione dell'art. 340 c.p., perchè la condotta dell'imputata avrebbe potuto essere riconducibile a maleducazione o petulanza, mai integrando l'interruzione o il turbamento del servizio; sarebbe mancato anche l'elemento soggettivo, avendo la donna agito per ottenere un'intervista dal comandante regionale;
- il reato sarebbe prescritto.
Motivi della decisione
2.1 Il primo motivo è infondato, nei termini che seguono.
Si evince dalla sentenza d'appello che la Corte distrettuale ha giudicato non legittima la decisione del Tribunale di non ammettere la lista testi presentata dalla difesa. Tuttavia, il Giudice di secondo grado non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di tali testi, argomentando che mancava alcuna incertezza nella ricostruzione dei fatti e risultavano pertanto irrilevanti le circostanze su cui i testi della difesa avrebbero dovuto deporre.
Va premesso che in tempi recenti questa Corte ha ribadito che, in tema di ammissione di prove ed anche nel giudizio di appello, quando si discute di prova diretta o di prova contraria, i parametri con cui valutare l'ammissibilità non sono quelli del comma 1 o del comma 3 dell'art. 603 c.p.p. (il non essere in grado di decidere allo stato degli atti ovvero l'assoluta necessità) bensì quelli dell'art. 190 c.p.p., comma 1 (Sez.6, sent 8700/2013).
Orbene, nel caso di specie mentre la Corte d'appello ha spiegato che attese le modalità, i tempi ed i contenuti dell'occupazione della linea telefonica, tutti elementi di fatto non contestati dall'imputata, i contenuti delle testimonianze indicate nella lista erano irrilevanti, la difesa ha dedotto con il ricorso che, per contro, tali deposizioni avrebbero dovuto comprovare che le chiamate sarebbero state fatte nell'esercizio dell'attività di giornalista, dalla qual cosa avrebbe dovuto risultare o mancante l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 c.p. o presente la scriminante del diritto di cronaca.
Ma, si deve osservare, la stessa ricorrente precisa che in effetti nella lista testi originaria il contenuto delle testimonianze richieste era stato indicato solo con riferimento alle circostanze "di cui al capo di imputazione". Nel ricorso l'abbinamento tra le testimonianze e l'attività giornalistica che avrebbe determinato le telefonate è poi prospettato in termini assertivi e del tutto generici, senza in particolare spiegare perchè l'ipotetica ragione "giornalistica" avrebbe dovuto escludere il dolo del reato di cui all'art. 340 c.p., tenuto conto che il costante insegnamento di questa Corte sul punto è quello della sufficienza del dolo eventuale di determinare l'interruzione o il turbamento (Sez. 6, sent 8996/2010, 22422/2005, 36354/2003, 33062/2003). Da ultimo, la prospettazione dell'attività giornalistica quale causa delle telefonate risulta in definitiva prospettata per la prima volta nel processo solo con il ricorso, non risultando il tema - che è invece di stretto merito - essere stato dedotto con l'atto d'appello.
Ed allora, il giudizio di irrilevanza delle non ammesse deposizioni in primo luogo ha utilizzato un parametro consono all'art. 190 c.p.p.; in secondo luogo risulta oggetto di uno specifico apprezzamento della Corte distrettuale, non immediatamente incongruo ai termini in fatto della vicenda quali ricostruiti dalla sentenza di secondo grado, nè contraddittorio o manifestamente illogico; infine è destinatario di censura difensiva del tutto generica.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha spiegato specificamente perchè l'ora di ripetute telefonate della M. al numero 117, caratterizzate da escandescenze e frasario volgare e coinvolgenti in successione almeno tre militari oltre a due ufficiali, aveva determinato in concreto il turbamento della regolarità del servizio telefonico in atto, cagionando un'apprezzabile e ingiustificata discontinuità rispetto ai compiti d'istituto.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Risultano dagli atti cause di sospensione della prescrizione per complessivi due anni cinque mesi e nove giorni, con cui la ricorrente non si confronta, sicchè il reato non si è prescritto.
2.4 Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-05-2013) 24-05-2013, n. 22474
INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesco Pao - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 90/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità.
Svolgimento del processo
1. Riconosciuta colpevole in entrambi i gradi del merito (Tribunale di Campobasso 22.11.2007; Corte d'appello di Campobasso 10.1.2013) per il reato di cui all'art. 340 c.p., consumato in danno del servizio pubblico offerto con il numero telefonico 117 dalla Guardia di finanza, in sede locale (fatto del 12.10,2004), e condannata a pena interamente condonata, M.R. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, enunciando tre motivi:
- violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p.p., perchè la Corte distrettuale, pur avendo affermato l'erroneità del provvedimento con cui il primo Giudice aveva ritenuto tardiva la lista testimoniale della difesa, tuttavia non aveva poi provveduto all'ammissione ed all'esame ei testi tempestivamente indicati, nonostante costoro dovessero riferire sull'aspetto determinante della ragione per la quale l'imputata aveva fatto le telefonate, riconducibili alla sua professione di giornalista, quindi rilevante per la mancanza di elemento psicologico o per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca;
- violazione dell'art. 340 c.p., perchè la condotta dell'imputata avrebbe potuto essere riconducibile a maleducazione o petulanza, mai integrando l'interruzione o il turbamento del servizio; sarebbe mancato anche l'elemento soggettivo, avendo la donna agito per ottenere un'intervista dal comandante regionale;
- il reato sarebbe prescritto.
Motivi della decisione
2.1 Il primo motivo è infondato, nei termini che seguono.
Si evince dalla sentenza d'appello che la Corte distrettuale ha giudicato non legittima la decisione del Tribunale di non ammettere la lista testi presentata dalla difesa. Tuttavia, il Giudice di secondo grado non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame di tali testi, argomentando che mancava alcuna incertezza nella ricostruzione dei fatti e risultavano pertanto irrilevanti le circostanze su cui i testi della difesa avrebbero dovuto deporre.
Va premesso che in tempi recenti questa Corte ha ribadito che, in tema di ammissione di prove ed anche nel giudizio di appello, quando si discute di prova diretta o di prova contraria, i parametri con cui valutare l'ammissibilità non sono quelli del comma 1 o del comma 3 dell'art. 603 c.p.p. (il non essere in grado di decidere allo stato degli atti ovvero l'assoluta necessità) bensì quelli dell'art. 190 c.p.p., comma 1 (Sez.6, sent 8700/2013).
Orbene, nel caso di specie mentre la Corte d'appello ha spiegato che attese le modalità, i tempi ed i contenuti dell'occupazione della linea telefonica, tutti elementi di fatto non contestati dall'imputata, i contenuti delle testimonianze indicate nella lista erano irrilevanti, la difesa ha dedotto con il ricorso che, per contro, tali deposizioni avrebbero dovuto comprovare che le chiamate sarebbero state fatte nell'esercizio dell'attività di giornalista, dalla qual cosa avrebbe dovuto risultare o mancante l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 c.p. o presente la scriminante del diritto di cronaca.
Ma, si deve osservare, la stessa ricorrente precisa che in effetti nella lista testi originaria il contenuto delle testimonianze richieste era stato indicato solo con riferimento alle circostanze "di cui al capo di imputazione". Nel ricorso l'abbinamento tra le testimonianze e l'attività giornalistica che avrebbe determinato le telefonate è poi prospettato in termini assertivi e del tutto generici, senza in particolare spiegare perchè l'ipotetica ragione "giornalistica" avrebbe dovuto escludere il dolo del reato di cui all'art. 340 c.p., tenuto conto che il costante insegnamento di questa Corte sul punto è quello della sufficienza del dolo eventuale di determinare l'interruzione o il turbamento (Sez. 6, sent 8996/2010, 22422/2005, 36354/2003, 33062/2003). Da ultimo, la prospettazione dell'attività giornalistica quale causa delle telefonate risulta in definitiva prospettata per la prima volta nel processo solo con il ricorso, non risultando il tema - che è invece di stretto merito - essere stato dedotto con l'atto d'appello.
Ed allora, il giudizio di irrilevanza delle non ammesse deposizioni in primo luogo ha utilizzato un parametro consono all'art. 190 c.p.p.; in secondo luogo risulta oggetto di uno specifico apprezzamento della Corte distrettuale, non immediatamente incongruo ai termini in fatto della vicenda quali ricostruiti dalla sentenza di secondo grado, nè contraddittorio o manifestamente illogico; infine è destinatario di censura difensiva del tutto generica.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha spiegato specificamente perchè l'ora di ripetute telefonate della M. al numero 117, caratterizzate da escandescenze e frasario volgare e coinvolgenti in successione almeno tre militari oltre a due ufficiali, aveva determinato in concreto il turbamento della regolarità del servizio telefonico in atto, cagionando un'apprezzabile e ingiustificata discontinuità rispetto ai compiti d'istituto.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Risultano dagli atti cause di sospensione della prescrizione per complessivi due anni cinque mesi e nove giorni, con cui la ricorrente non si confronta, sicchè il reato non si è prescritto.
2.4 Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013
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