Deliberazione n. 53-2011
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Articolo 3
Esenzioni
a) i minori entro il decimo anno di età;
b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.
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