sabato 31 dicembre 2011
venerdì 30 dicembre 2011
mercoledì 28 dicembre 2011
lpd: Il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezz...
sabato 24 dicembre 2011
mercoledì 21 dicembre 2011
GdF, spettacolo prenatalizio benefico
Barbato (IDV): "Monti chiarisca Vaticano SpA"
Roma, 19 dicembre 2011. Francesco Barbato, Capogruppo IdV Commissione Finanze, ha depositato questa mattina una interrogazione in VI Commissione al Premier Monti quale Ministro dell’Economia e Finanze "perché chiarisca la fuga di notizie da parte della Guardia di Finanza che, allertando il Vaticano, avrebbe così bloccato l’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto di Roma Capaldo, tesa a rinvenire Fondi Neri. Questa operazione, denominata “Sòfia”, doveva servire per destabilizzare le istituzioni italiane cambiando il quadro politico oramai frantumato e consentire al grande capitalismo, a banchieri e potenti industriali, ovvero i così detti poteri forti, di mettere le mani sul potere attraverso una operazione politica, che, non possibile elettoralmente, facesse nascere surrettiziamente un Grande Centro per rimpiazzare la Democrazia Cristiana. Monti chiarisca gli intrecci IOR – Vaticano e vertici della Guardia di Finanza, su cui non si è saputa mai la verità! Come mai il Generale Mosca Moschini, all’epoca dei fatti Comandante Generale GdF, fino all’ultimo momento figurasse tra i papabili per una importante poltrona nel Governo Monti? Perché altri vertici GdF, depositari dell’inchiesta “Sòfia”, transitarono poi ai servizi segreti? Insomma, un quadro troppo inquietante e mai chiarito che traccia un percorso quasi parallelo con l’insediamento del Governo Monti. E’ necessario che il Premier chiarisca di non essere prigioniero, prima ancora che della partitocrazia, di queste democristian-diavolerie tese all’occupazione del potere fuori da schemi democratici e per il conseguimento di spregiudicati interessi industrial-economico- finanziari".
http://www.julienews.it/notizia/politica/barbato-idv-monti-chiarisca-vaticano-spa/96437_politica_0_1.html
lunedì 19 dicembre 2011
MARESCIALLO MUORE D'INFARTO MENTRE SORVEGLIA IL CANTIERE TAV
E' accaduto a Chiomonte. La vittima è il comandante di Strambino. Aveva 47 anni ed era padre di quattro figli
di MEO PONTE
sino alle 19. Verso le 15 però il sottufficiale, impegnato nella sorveglianza del cancello numero cinque, ha accusato un fortissimo malessere allo stomaco. "Pensava che fosse dovuto ad un panino che aveva mangiato in fretta poco prima di iniziare il suo turno di servizio" spiegano i responsabili del cantiere.
I commilitoni lo hanno soccorso e sistemato sull'auto di servizio. Il maresciallo Noro però, poco dopo, per l'acuirsi del dolore, si è reso conto che non si trattava di un banale mal di stomaco ma di qualcosa di ben più grave e ha invocato aiuto. I soccorsi prestati dai suoi compagni di turno e dai responsabili del cantiere sono stati del tutto inutili e il sottufficiale è spirato in pochi minuti.
A Chiomonte sono arrivati il Generale Pasquale La Vacca comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, il Colonnello Roberto Massi, a capo del Comando provinciale di Torino, e il tenente Claudio Sanzò, comandante della Compagnia di Ivrea, dove ricadeva la stazione di Strambino. Noro, che durante l'attività aveva prestato servizio anche nella squadra di polizia giudiziaria della procura di Torino, nel era stano nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
(18 dicembre 2011)
domenica 18 dicembre 2011
Polizia Penitenziaria - Percepimento dell'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera - Ricorso degli agenti accolto
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6409
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che la causa in esame, introdotta in prime cure con ricorso al TAR del Lazio n. 8009 del 2010, ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti al percepimento dell'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
Vista la sentenza di detto TAR n. 5124 del 8 giugno 2011 con la quale il predetto TAR ha rigettato il citato ricorso;
Visto l'appello con il quale gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria indicati in epigrafe hanno chiesto la riforma integrale della citata sentenza ritenenedola viziata, con un primo motivo di impugnazione, per travisamento dei fatti e con un secondo motivo, per manifesta illogicità ed errata interpretazione del d.P.R. n. 395 del 1995 e del d.P.R. n. 164 del 2002, nonché per manifesta, contraddittoria ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia;
Ritenuta la fondatezza di detti motivi di appello alla stregua dell'indirizzo assunto in materia dalla giurisprudenza da questo Consiglio di Stato (cfr. sez. IV^, n. 2969 del 16 maggio 2011 e sez. VI^, n. 989 del 16 febbraio 2011), che il Collegio condivide, secondo il quale, premesso che il successivo sommarsi delle disposizioni contenute nei citati dd.PP.RR. "...dimostra direttamente la natura interpretativa..." delle stesse, non può non riconoscersi, a seguito di una corretta lettura della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva recepita con detti decreti, che l'indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi deve essere "...rapportata non al giorno solare, ma all'ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell'indennità medesima, conseguano un pari trattamento..." e, dunque, non può non "...concludersi per l'obbligo del Ministero di corrispondere l'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati che, ha espletato due turni di lavoro ordinario, con successivo giorno di riposo, a decorrere dal 1° novembre 1996 e fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali...";
Ritenuto, altresì, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che, in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, di dover ricordare che, trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati soltanto degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3); - che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3) in quanto gli interessi sono soltanto effetto del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106); - che il calcolo degli interessi legali dovuti dall'Amministrazione per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali, tenuto conto che ciò che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383);
Rilevato, in relazione alle deduzioni di parte appellante rubricate "...n. 3) sulla prescrizione quinquennale...", che l'Amministrazione appellata non ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio l'eccezione di prescrizione da essa sollevata in prime cure ed assorbita dal Giudicante in quella sede con la motivazione "...attesa in ogni caso l'infondatezza del ricorso...", essendosi limitata ad argomentare, con la memoria depositata in atti il 27 ottobre 2011, soltanto nel merito della vicenda, al fine di affermare la correttezza della pronunzia del primo Giudice, ed a chiedere, poi, il passaggio in decisione dell'appello, senza alcuna discussione della controversia, come risulta dal verbale della Camera di Consiglio, con la conseguenza che detta eccezione di prescrizione deve ritenersi rinunziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 3, del C.P.A.;
Considerato, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che possono ritenersi ragionevolmente sussistenti sufficienti ragioni per disporre, in deroga ai principi richiamati dall'art. 26 c.p.a., la compensazione tra le parti di dette spese, tenuto conto che, all'atto della proposizione del ricorso di primo grado, era controversa in giurisprudenza la questione esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7989 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell'indennità indicata in motivazione, nei modi ivi pure indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
giovedì 15 dicembre 2011
Piemonte: confermato il referendum regionale anti caccia
LAC e Pro Natura: massima mobilitazione.
di redazione 07 dicembre 2011GEAPRESS – Ormai è certo. In Piemonte il referendum regionale sulla caccia si svolgerà in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2012. Nell’udienza fissata al TAR la scorso 23 novembre, la Regione Piemonte ha, infatti, garantito che sarà rispettata la sentenza della Corte d’Appello del 29 dicembre 2010, con la quale si è finalmente sbloccata la decennale vicenda del referendum voluto da molti cittadini, ma da pochi politici regionali piemontesi.
Poteva svolgersi già nel 1987, ma una continua opposizione è riuscita a farla franca a ben nove gradi di giudizio, riservando un ultimo piccolo patema d’animo. Se la Regione Piemonte continuerà a disattendere, il 25 gennaio il TAR interverrà con la nomina di un Commissario ad acta. Secondo l’Avvocato Andrea Fenoglio, che ha rappresentato al TAR le Associazioni LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) e Pro Natura, alla prossima udienza i Giudici amministrativi, verificheranno l’adempimento o meno della Regione in tempo utile per un’eventuale nomina del Commissario.
Massima mobilitazione, dunque, richiesta proprio dalle Associazioni proponenti che hanno già avuto, lo scorso settembre, un ottimo segnale con la manifestazione anti caccia di Torino alla quale hanno partecipato oltre 4000 persone (vedi articolo GeaPress).
“Nei prossimi mesi - dicono Roberto Piana e Piero Belletti, Responsabili di LAC e Pro Natura – la mobilitazione dovrà essere massima. L’esito del referendum – hanno aggiunto i due Responsabili – dipenderà dalla slancio e dall’impegno che tutti assieme riusciremo a portare avanti“.
Intanto la prima riunione del Comitato promotore è convocata per sabato 17 dicembre alle ore 14,30, presso Idea Solidale a Torino.
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mercoledì 14 dicembre 2011
La Finanza perquisisce gli uffici del city manager Vaciago (da La Stampa del 14-12-2011)
La Guardia di Finanza ha perquisito alcuni uffici di Palazzo Civico (di Claudio Laugeri)
Una chiavetta di memoria usb. E’ questo l’obiettivo della perquisizione di pochi giorni fa negli uffici del Comune. I finanzieri del Gruppo Torino indagano (coordinati dal pm Cesare Parodi) sul concorso per ventun posti da dirigente a Palazzo Civico contestato da alcuni concorrenti, che avevano anche presentato un ricorso al Tar. Vinto. In attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. L’inchiesta della procura è collegata proprio alle argomentazioni dei concorrenti bocciati accolte dai giudici amministrativi piemontesi. In particolare, c’è la questione di «un errore nel verbalizzare le procedure di custodia degli elaborati», come spiega il city manager Vaciago. Per la procura, c’è qualcosa di più. Tanto che sono finite sott’inchiesta Franca Poma, funzionaria del Servizio Risorse Umane, e Maria Pia Re, segretaria storica di Vaciago e da un anno passata anche lei alla qualifica di funzionaria. Secondo gli inquirenti, l’ex segretaria di Vaciago avrebbe falsificato i verbali di custodia delle prove d’esame. E la collega Poma l’avrebbe «coperta», anche davanti agli investigatori. Favoreggiamento, secondo il codice penale.
Tutto per quella chiavetta usb. Nel racconto delle due funzionarie, la memoria magnetica custodiva le prove d’esame. Mai stampate prima del tempo. Tanto meno, comunicate a candidati da favorire. Poma e Re hanno sempre sostenuto di aver fatto stampare i 9 mila fogli con le prove d’esame in una tipografia esterna al Comune. Le due funzionarie avrebbero consegnato in tipografia la chiavetta usb con quel materiale. Ma nessuno ricorda di averla ricevuta. Qualcuno mente. Secondo la procura, sono le due funzionarie. E gli inquirenti vogliono capire il motivo di quelle bugìe.
La perquisizione di qualche giorno fa serviva a cercare quella chavetta usb, ma anche a trovare tracce di quelle prove d’esame. I finanzieri sono entrati negli uffici di Poma e Re, ma anche del «city manager» Vaciago. «Ero il presidente della commissione d’esame, che si riuniva nel mio ufficio. Non mi stupisce che abbiano voluto controllare» dice il dirigente. E aggiunge: «Ho la massima fiducia nella magistratura, che ha dimostrato di lavorare con scrupolo. Sono certo che potrà emergere soltanto la regolarità di quanto è stato fatto». Timori di essere coinvolto nell’inchiesta? «Per nulla. Non ne ho notizia e comunque sono sereno. So che abbiamo agito in modo regolare, lo stesso Tar ha evidenziato soltanto irregolarità sulla verbalizzazione nella custodia delle prove d’esame. Attendiamo che si esprima anche il Consiglio di Stato». L’udienza è fissata a febbraio. La procura, però, ha tempi diversi. In questi giorni, le due funzionarie sono state interrogate a Palazzo di Giustizia. Il pm vuole sapere la verità.
http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/434390/
martedì 13 dicembre 2011
CONTRIBUTO DI SOGGIORNO A ROMA: ESENZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA
Deliberazione n. 53-2011
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Articolo 3
Esenzioni
a) i minori entro il decimo anno di età;
b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.
lunedì 12 dicembre 2011
INCONTRO DELLA SEZIONE FICIESSE DI TORINO

Gent.mi Soci
giovedì 22 dicembre 2011 alle ore 19.00 ci incontreremo per una riunione aperta a tutti che si terrà presso presso l'A.S.D.C. POZZO STRADA, via G. Fattori nr. 23/A - 10141 di Torino per discutere sui seguenti punti:
1) Rinnovo ed iscrizioni (IMPORTANTE RINNOVARE ENTRO IL 2011 IN QUANTO LA QUOTA 2012 NON SARA' PIU' DI 10 EURO!);
2) Varie ed eventuali.
Inoltre, presso il Circolo verrà organizzata, dopo la riunione, anche una cena.
Chi è interessato a partecipare è pregato di inviare una mail di conferma entro il 20 dicembre 2011 al sottoscritto.
Cordiali saluti
Luciano NAPOLITANO
luciano.napo@tiscali.it
martedì 6 dicembre 2011
Audizione al Parlamento Europeo sui Diritti Associativi delle Forze Armate in Europa

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_KP05w59Jrk#!
sabato 3 dicembre 2011
ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO A CARICO DEL MARESCIALLO VINCENZO BONACCORSO

Era finito nel mirino dei suoi superiori perchè tra i fondatori dell'associazione "Pastrengo", considerata pericolosa dall'Arma per "possibile deriva sindacale". Per questo il maresciallo Vincenzo Bonaccorso, 50 anni, carabiniere da 26, ha rischiato la consegna del rigore, cioè una sorta di "arresti domiciliari". Ma il pericolo è stato scampato perché la giustizia ha fatto il suo corso e il procedimento in capo a Vincenzo Bonaccorso è stato archiviato.
“Il sindacato – dice Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp - il Sindacato Indipendente di Polizia – non può essere mai considerato una deriva pericolosa ma è
sempre uno spazio democratico. Di più. E’ uno spazio che garantisce la tenuta della
democrazia in ogni ambito. Ecco perché limitare la libertà, per altro costituzionalmente garantita significa limitare la libertà di tutti”.
Franco Maccari sottolinea la vicinanza da sempre del Coisp al maresciallo Bonaccorso.
“Ne abbiamo seguito – conclude il Segretario Generale del Sindacato Indipendente di Polizia – la vicenda professionale e umana di Vincenzo Bonaccorso, senza mai strumentalizzarla, ma convinti come siamo che non c’è libertà e democrazia quando si ha paura della libera espressione delle altrui idee, quando si ha paura del confronto. La vittoria di Vincenzo Bonaccorso è la vittoria di tutti coloro i quali hanno lottato e si sono battuti per dare dignità alle Forze dell’Ordine, come uomini prima e come Servitori di uno Stato poi. Perché essere Servitori dello Stato non significa diventarne servi sciocchi!”.
venerdì 2 dicembre 2011
Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio
15 febbraio 2010
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi
e p.c.,
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII
Roma
Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Roma
Talune Ragionerie Territoriali dello Stato, in sede di controllo del rendiconto presentato dal funzionario delegato, hanno riscontrato che, spesso, gli uffici giudiziari procedono, ai sensi dell’art. 46 del DPR 115/02, al rimborso delle spese di viaggio in favore dei testimoni non residenti in assenza dei relativi biglietti. Le stesse Ragionerie hanno pertanto chiesto al Ministero dell’Economia di far conoscere se il rimborso delle spese in questione possa comunque avvenire, in mancanza di biglietto, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea.
La suddetta problematica è stata affrontata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con la nota prot. n. 1684 del 12 gennaio 2010 che si allega in copia.
Con la predetta nota, preliminarmente è stato osservato che il comma 1 dell’art. 46 prevede che “ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria”. Il comma 2 del suddetto articolo dispone, inoltre, che “se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea”.
Il predetto Dicastero ha ritenuto che quest’ultima disposizione non possa essere interpretata nel senso che, in mancanza del biglietto di viaggio, spetti al teste, in ogni caso, il rimborso del costo del biglietto atteso che detta norma si limita ad individuare il servizio di linea in relazione al quale il rimborso va liquidato.
Una tale interpretazione, argomenta la Ragioneria Generale dello Stato, si porrebbe in contrasto con il principio generale previsto dall’art. 277 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) il quale prevede che “la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori” e che “l’esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori”.
Avuto riguardo alle modalità di pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai testimoni si osserva, infine, quanto segue.
In un ottica di funzionalità, certezza e speditezza delle procedure di spesa si fa presente che l’estinzione dei titoli di spesa (superiori ad euro 10,33) emessi in favore di testimoni, così come quelli emessi in favore degli altri creditori che hanno collaborato per fini di giustizia, deve essere effettuata, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali. Ciò anche al fine di evitare che a fine esercizio restino cospicui titoli di spesa non riscossi dai beneficiari presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali (es. titoli emessi con quietanza del beneficiario).
Si segnala, pertanto, la necessità che le cancellerie giudiziarie provvedano ad acquisire, in sede di presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto, anche le coordinate del conto corrente del beneficiario complete nel formato BIC-IBAN (così come rilevabile dagli estratti conto rilasciati dalle banche o dalle poste) e di limitare a circostanze residuali (come ad esempio la mancanza del conto corrente) l’estinzione dei titoli di spesa con modalità diverse da quelle dell’accreditamento in conto corrente.
Al fine di uniformare le procedure operative relative alla liquidazione delle spese dei testimoni, le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere a tutti gli uffici giudiziari del distretto le precisazioni fornite sull’argomento.
Roma, 15 febbraio 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano