mercoledì 21 dicembre 2011

GdF, spettacolo prenatalizio benefico

Evento celebrativo del Natale e benefico alla caserma Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, alla presenza di molte Fiamme Gialle con i famigliari, in tutto mile persone tra cui 350 bambini. La manifestazioneè stata organizzata dall’Associazione “A.S.D. Guardia di Finanza Piemonte” con finalità solidaristiche e umanitarie, rivolte al progetto dell’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici: un “Babbo Natale Finanziere”, oltre a consegnare i regali ai piccoli presenti, ha ricevuto le donazioni degli appartenenti al Corpo a sostegno di questo ente con sede presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.


All’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici è stato anche devoluto il ricavato (2.400 euro) della vendita di un libro scritto da un brigadiere della stessa G.d.F., Nicola Pettorino, dal titolo Una carezza da lontano.




Ospiti della manifestazione sono stati il noto comico cabarettista Franco Neri e i Garza & Cerotti Blues Band, complesso musicale nato dalla volontà del neurochirurgo Michele Naddeo di diffondere tra i giovani e meno giovani le iniziative rivolte alla prevenzione dei traumi cranici spinali.


Marco Bertone ha fatto da presentatore in una serata che ha visto la partecipazione di tutti gli artisti a titolo gratuito e a sostegno del progetto benefico.


Hanno altresì fornito un contributo per la realizzazione dell’evento, il Comune di Torino e il Corpo Militare Croce Rossa Italiana Piemonte.


Barbato (IDV): "Monti chiarisca Vaticano SpA"

Roma, 19 dicembre 2011. Francesco Barbato, Capogruppo IdV Commissione Finanze, ha depositato questa mattina una interrogazione in VI Commissione al Premier Monti quale Ministro dell’Economia e Finanze "perché chiarisca la fuga di notizie da parte della Guardia di Finanza che, allertando il Vaticano, avrebbe così bloccato l’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto di Roma Capaldo, tesa a rinvenire Fondi Neri. Questa operazione, denominata “Sòfia”, doveva servire per destabilizzare le istituzioni italiane cambiando il quadro politico oramai frantumato e consentire al grande capitalismo, a banchieri e potenti industriali, ovvero i così detti poteri forti, di mettere le mani sul potere attraverso una operazione politica, che, non possibile elettoralmente, facesse nascere surrettiziamente un Grande Centro per rimpiazzare la Democrazia Cristiana. Monti chiarisca gli intrecci IOR – Vaticano e vertici della Guardia di Finanza, su cui non si è saputa mai la verità! Come mai il Generale Mosca Moschini, all’epoca dei fatti Comandante Generale GdF, fino all’ultimo momento figurasse tra i papabili per una importante poltrona nel Governo Monti? Perché altri vertici GdF, depositari dell’inchiesta “Sòfia”, transitarono poi ai servizi segreti? Insomma, un quadro troppo inquietante e mai chiarito che traccia un percorso quasi parallelo con l’insediamento del Governo Monti. E’ necessario che il Premier chiarisca di non essere prigioniero, prima ancora che della partitocrazia, di queste democristian-diavolerie tese all’occupazione del potere fuori da schemi democratici e per il conseguimento di spregiudicati interessi industrial-economico- finanziari".

http://www.julienews.it/notizia/politica/barbato-idv-monti-chiarisca-vaticano-spa/96437_politica_0_1.html

lunedì 19 dicembre 2011

MARESCIALLO MUORE D'INFARTO MENTRE SORVEGLIA IL CANTIERE TAV


E' accaduto a Chiomonte. La vittima è il comandante di Strambino. Aveva 47 anni ed era padre di quattro figli

di MEO PONTE

LUTTO improvviso per l'Arma dei carabinieri. Il comandante della stazione carabinieri di Strambino è morto ieri nel cantiere della Tav a Chiomonte, stroncato da un infarto. Il maresciallo Mariano Noro, 47 anni, padre di quattro figli, da quindici stimatissimo comandante della stazione di Strambino ieri era impegnato con altri commilitoni nel consueto turno di sorveglianza del cantiere Ltf. Aveva preso servizio poco dopo le 13 e avrebbe dovuto restare di guardia
sino alle 19. Verso le 15 però il sottufficiale, impegnato nella sorveglianza del cancello numero cinque, ha accusato un fortissimo malessere allo stomaco. "Pensava che fosse dovuto ad un panino che aveva mangiato in fretta poco prima di iniziare il suo turno di servizio" spiegano i responsabili del cantiere.

I commilitoni lo hanno soccorso e sistemato sull'auto di servizio. Il maresciallo Noro però, poco dopo, per l'acuirsi del dolore, si è reso conto che non si trattava di un banale mal di stomaco ma di qualcosa di ben più grave e ha invocato aiuto. I soccorsi prestati dai suoi compagni di turno e dai responsabili del cantiere sono stati del tutto inutili e il sottufficiale è spirato in pochi minuti.

A Chiomonte sono arrivati il Generale Pasquale La Vacca comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, il Colonnello Roberto Massi, a capo del Comando provinciale di Torino, e il tenente Claudio Sanzò, comandante della Compagnia di Ivrea, dove ricadeva la stazione di Strambino. Noro, che durante l'attività aveva prestato servizio anche nella squadra di polizia giudiziaria della procura di Torino, nel era stano nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

(18 dicembre 2011)





domenica 18 dicembre 2011

Polizia Penitenziaria - Percepimento dell'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera - Ricorso degli agenti accolto

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6409

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che la causa in esame, introdotta in prime cure con ricorso al TAR del Lazio n. 8009 del 2010, ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti al percepimento dell'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
Vista la sentenza di detto TAR n. 5124 del 8 giugno 2011 con la quale il predetto TAR ha rigettato il citato ricorso;
Visto l'appello con il quale gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria indicati in epigrafe hanno chiesto la riforma integrale della citata sentenza ritenenedola viziata, con un primo motivo di impugnazione, per travisamento dei fatti e con un secondo motivo, per manifesta illogicità ed errata interpretazione del d.P.R. n. 395 del 1995 e del d.P.R. n. 164 del 2002, nonché per manifesta, contraddittoria ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia;
Ritenuta la fondatezza di detti motivi di appello alla stregua dell'indirizzo assunto in materia dalla giurisprudenza da questo Consiglio di Stato (cfr. sez. IV^, n. 2969 del 16 maggio 2011 e sez. VI^, n. 989 del 16 febbraio 2011), che il Collegio condivide, secondo il quale, premesso che il successivo sommarsi delle disposizioni contenute nei citati dd.PP.RR. "...dimostra direttamente la natura interpretativa..." delle stesse, non può non riconoscersi, a seguito di una corretta lettura della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva recepita con detti decreti, che l'indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi deve essere "...rapportata non al giorno solare, ma all'ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell'indennità medesima, conseguano un pari trattamento..." e, dunque, non può non "...concludersi per l'obbligo del Ministero di corrispondere l'indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati che, ha espletato due turni di lavoro ordinario, con successivo giorno di riposo, a decorrere dal 1° novembre 1996 e fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali...";
Ritenuto, altresì, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che, in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, di dover ricordare che, trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati soltanto degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3); - che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3) in quanto gli interessi sono soltanto effetto del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106); - che il calcolo degli interessi legali dovuti dall'Amministrazione per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali, tenuto conto che ciò che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383);
Rilevato, in relazione alle deduzioni di parte appellante rubricate "...n. 3) sulla prescrizione quinquennale...", che l'Amministrazione appellata non ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio l'eccezione di prescrizione da essa sollevata in prime cure ed assorbita dal Giudicante in quella sede con la motivazione "...attesa in ogni caso l'infondatezza del ricorso...", essendosi limitata ad argomentare, con la memoria depositata in atti il 27 ottobre 2011, soltanto nel merito della vicenda, al fine di affermare la correttezza della pronunzia del primo Giudice, ed a chiedere, poi, il passaggio in decisione dell'appello, senza alcuna discussione della controversia, come risulta dal verbale della Camera di Consiglio, con la conseguenza che detta eccezione di prescrizione deve ritenersi rinunziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 3, del C.P.A.;
Considerato, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che possono ritenersi ragionevolmente sussistenti sufficienti ragioni per disporre, in deroga ai principi richiamati dall'art. 26 c.p.a., la compensazione tra le parti di dette spese, tenuto conto che, all'atto della proposizione del ricorso di primo grado, era controversa in giurisprudenza la questione esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7989 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell'indennità indicata in motivazione, nei modi ivi pure indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

giovedì 15 dicembre 2011

Piemonte: confermato il referendum regionale anti caccia

LAC e Pro Natura: massima mobilitazione.

di redazione 07 dicembre 2011

GEAPRESS – Ormai è certo. In Piemonte il referendum regionale sulla caccia si svolgerà in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2012. Nell’udienza fissata al TAR la scorso 23 novembre, la Regione Piemonte ha, infatti, garantito che sarà rispettata la sentenza della Corte d’Appello del 29 dicembre 2010, con la quale si è finalmente sbloccata la decennale vicenda del referendum voluto da molti cittadini, ma da pochi politici regionali piemontesi.

Poteva svolgersi già nel 1987, ma una continua opposizione è riuscita a farla franca a ben nove gradi di giudizio, riservando un ultimo piccolo patema d’animo. Se la Regione Piemonte continuerà a disattendere, il 25 gennaio il TAR interverrà con la nomina di un Commissario ad acta. Secondo l’Avvocato Andrea Fenoglio, che ha rappresentato al TAR le Associazioni LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) e Pro Natura, alla prossima udienza i Giudici amministrativi, verificheranno l’adempimento o meno della Regione in tempo utile per un’eventuale nomina del Commissario.


Massima mobilitazione, dunque, richiesta proprio dalle Associazioni proponenti che hanno già avuto, lo scorso settembre, un ottimo segnale con la manifestazione anti caccia di Torino alla quale hanno partecipato oltre 4000 persone (vedi articolo GeaPress).


Nei prossimi mesi - dicono Roberto Piana e Piero Belletti, Responsabili di LAC e Pro Natura – la mobilitazione dovrà essere massima. L’esito del referendum – hanno aggiunto i due Responsabili – dipenderà dalla slancio e dall’impegno che tutti assieme riusciremo a portare avanti“.


Intanto la prima riunione del Comitato promotore è convocata per sabato 17 dicembre alle ore 14,30, presso Idea Solidale a Torino.


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mercoledì 14 dicembre 2011

DIFESA: COMELLINI (PDM), NULLO CODICE ORDINAMENTO MILITARE EMANATO OLTRE TERMINE LEGGE DELEGA - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

DIFESA: COMELLINI (PDM), NULLO CODICE ORDINAMENTO MILITARE EMANATO OLTRE TERMINE LEGGE DELEGA - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

La Finanza perquisisce gli uffici del city manager Vaciago (da La Stampa del 14-12-2011)

Concorso sospetto, indagata la segretaria del city manager

La Guardia di Finanza ha perquisito alcuni uffici di Palazzo Civico (di Claudio Laugeri)

Una chiavetta di memoria usb. E’ questo l’obiettivo della perquisizione di pochi giorni fa negli uffici del Comune. I finanzieri del Gruppo Torino indagano (coordinati dal pm Cesare Parodi) sul concorso per ventun posti da dirigente a Palazzo Civico contestato da alcuni concorrenti, che avevano anche presentato un ricorso al Tar. Vinto. In attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. L’inchiesta della procura è collegata proprio alle argomentazioni dei concorrenti bocciati accolte dai giudici amministrativi piemontesi. In particolare, c’è la questione di «un errore nel verbalizzare le procedure di custodia degli elaborati», come spiega il city manager Vaciago. Per la procura, c’è qualcosa di più. Tanto che sono finite sott’inchiesta Franca Poma, funzionaria del Servizio Risorse Umane, e Maria Pia Re, segretaria storica di Vaciago e da un anno passata anche lei alla qualifica di funzionaria. Secondo gli inquirenti, l’ex segretaria di Vaciago avrebbe falsificato i verbali di custodia delle prove d’esame. E la collega Poma l’avrebbe «coperta», anche davanti agli investigatori. Favoreggiamento, secondo il codice penale.

Tutto per quella chiavetta usb. Nel racconto delle due funzionarie, la memoria magnetica custodiva le prove d’esame. Mai stampate prima del tempo. Tanto meno, comunicate a candidati da favorire. Poma e Re hanno sempre sostenuto di aver fatto stampare i 9 mila fogli con le prove d’esame in una tipografia esterna al Comune. Le due funzionarie avrebbero consegnato in tipografia la chiavetta usb con quel materiale. Ma nessuno ricorda di averla ricevuta. Qualcuno mente. Secondo la procura, sono le due funzionarie. E gli inquirenti vogliono capire il motivo di quelle bugìe.

La perquisizione di qualche giorno fa serviva a cercare quella chavetta usb, ma anche a trovare tracce di quelle prove d’esame. I finanzieri sono entrati negli uffici di Poma e Re, ma anche del «city manager» Vaciago. «Ero il presidente della commissione d’esame, che si riuniva nel mio ufficio. Non mi stupisce che abbiano voluto controllare» dice il dirigente. E aggiunge: «Ho la massima fiducia nella magistratura, che ha dimostrato di lavorare con scrupolo. Sono certo che potrà emergere soltanto la regolarità di quanto è stato fatto». Timori di essere coinvolto nell’inchiesta? «Per nulla. Non ne ho notizia e comunque sono sereno. So che abbiamo agito in modo regolare, lo stesso Tar ha evidenziato soltanto irregolarità sulla verbalizzazione nella custodia delle prove d’esame. Attendiamo che si esprima anche il Consiglio di Stato». L’udienza è fissata a febbraio. La procura, però, ha tempi diversi. In questi giorni, le due funzionarie sono state interrogate a Palazzo di Giustizia. Il pm vuole sapere la verità.

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/434390/

martedì 13 dicembre 2011

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO A ROMA: ESENZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA



Deliberazione n. 53-2011


ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI


DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA


Articolo 3


Esenzioni


1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:


a) i minori entro il decimo anno di età;


b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;


c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;


d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;


e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;


f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell’enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.

lunedì 12 dicembre 2011

INCONTRO DELLA SEZIONE FICIESSE DI TORINO


Gent.mi Soci

giovedì 22 dicembre 2011 alle ore 19.00 ci incontreremo per una riunione aperta a tutti che si terrà presso presso l'A.S.D.C. POZZO STRADA, via G. Fattori nr. 23/A - 10141 di Torino per discutere sui seguenti punti:

1) Rinnovo ed iscrizioni (IMPORTANTE RINNOVARE ENTRO IL 2011 IN QUANTO LA QUOTA 2012 NON SARA' PIU' DI 10 EURO!);

2) Varie ed eventuali.

Inoltre, presso il Circolo verrà organizzata, dopo la riunione, anche una cena.

Chi è interessato a partecipare è pregato di inviare una mail di conferma entro il 20 dicembre 2011 al sottoscritto.

Cordiali saluti

Luciano NAPOLITANO

luciano.napo@tiscali.it


UFFICIALI, LO SCANDALO DELL'AUSILIARIA

Il Secolo XIX


http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=17YM2K

martedì 6 dicembre 2011

Audizione al Parlamento Europeo sui Diritti Associativi delle Forze Armate in Europa






Audizione di AS.SO.DI.PRO. al Parlamento Europeo - Bruxelles 29.11.2011 http://www.militariassodipro.org/





Interviene Emilio Ammiraglia Presidente di AS.SO.DI.PRO. alla Sottocommissione Sicurezza e Difesa



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_KP05w59Jrk#!

sabato 3 dicembre 2011

È meglio se Milone rimane fuori - Corriere della Sera

È meglio se Milone rimane fuori - Corriere della Sera

ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO A CARICO DEL MARESCIALLO VINCENZO BONACCORSO


FRANCO MACCARI (COISP): “UNA VITTORIA PER CHI IN QUESTI ANNI SI E’ BATTUTO PER DARE DIGNITA’ AI SERVITORI DELLO STATO AFFINCHE’ QUALCUNO NON LI CONSIDERASSE SOLO SERVI!”

Era finito nel mirino dei suoi superiori perchè tra i fondatori dell'associazione "Pastrengo", considerata pericolosa dall'Arma per "possibile deriva sindacale". Per questo il maresciallo Vincenzo Bonaccorso, 50 anni, carabiniere da 26, ha rischiato la consegna del rigore, cioè una sorta di "arresti domiciliari". Ma il pericolo è stato scampato perché la giustizia ha fatto il suo corso e il procedimento in capo a Vincenzo Bonaccorso è stato archiviato.
“Il sindacato – dice Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp - il Sindacato Indipendente di Polizia – non può essere mai considerato una deriva pericolosa ma è
sempre uno spazio democratico. Di più. E’ uno spazio che garantisce la tenuta della
democrazia in ogni ambito. Ecco perché limitare la libertà, per altro costituzionalmente garantita significa limitare la libertà di tutti”.
Franco Maccari sottolinea la vicinanza da sempre del Coisp al maresciallo Bonaccorso.
“Ne abbiamo seguito – conclude il Segretario Generale del Sindacato Indipendente di Polizia – la vicenda professionale e umana di Vincenzo Bonaccorso, senza mai strumentalizzarla, ma convinti come siamo che non c’è libertà e democrazia quando si ha paura della libera espressione delle altrui idee, quando si ha paura del confronto. La vittoria di Vincenzo Bonaccorso è la vittoria di tutti coloro i quali hanno lottato e si sono battuti per dare dignità alle Forze dell’Ordine, come uomini prima e come Servitori di uno Stato poi. Perché essere Servitori dello Stato non significa diventarne servi sciocchi!”.

venerdì 2 dicembre 2011

Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio

Circolare 15 febbraio 2010 - Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell’art. 46 del DPR 115/02


15 febbraio 2010


Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I



Prot. m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U



Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Loro sedi



Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica

Loro sedi



e p.c.,



Al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII

Roma



Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Roma





Talune Ragionerie Territoriali dello Stato, in sede di controllo del rendiconto presentato dal funzionario delegato, hanno riscontrato che, spesso, gli uffici giudiziari procedono, ai sensi dell’art. 46 del DPR 115/02, al rimborso delle spese di viaggio in favore dei testimoni non residenti in assenza dei relativi biglietti. Le stesse Ragionerie hanno pertanto chiesto al Ministero dell’Economia di far conoscere se il rimborso delle spese in questione possa comunque avvenire, in mancanza di biglietto, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea.



La suddetta problematica è stata affrontata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con la nota prot. n. 1684 del 12 gennaio 2010 che si allega in copia.



Con la predetta nota, preliminarmente è stato osservato che il comma 1 dell’art. 46 prevede che “ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria”. Il comma 2 del suddetto articolo dispone, inoltre, che “se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea”.



Il predetto Dicastero ha ritenuto che quest’ultima disposizione non possa essere interpretata nel senso che, in mancanza del biglietto di viaggio, spetti al teste, in ogni caso, il rimborso del costo del biglietto atteso che detta norma si limita ad individuare il servizio di linea in relazione al quale il rimborso va liquidato.



Una tale interpretazione, argomenta la Ragioneria Generale dello Stato, si porrebbe in contrasto con il principio generale previsto dall’art. 277 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) il quale prevede che “la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori” e che “l’esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori”.



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, tuttavia, ritenuto, che in mancanza del titolo di viaggio, la spesa in questione possa essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire tale titolo (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo smarrimento o l’uso di mezzi diversi da quelli di linea, corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e della certificazione della cancelleria attestante la presenza in udienza del teste da apporre, possibilmente, in calce alla richiesta di rimborso.



Avuto riguardo alle modalità di pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai testimoni si osserva, infine, quanto segue.



In un ottica di funzionalità, certezza e speditezza delle procedure di spesa si fa presente che l’estinzione dei titoli di spesa (superiori ad euro 10,33) emessi in favore di testimoni, così come quelli emessi in favore degli altri creditori che hanno collaborato per fini di giustizia, deve essere effettuata, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali. Ciò anche al fine di evitare che a fine esercizio restino cospicui titoli di spesa non riscossi dai beneficiari presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali (es. titoli emessi con quietanza del beneficiario).



Si segnala, pertanto, la necessità che le cancellerie giudiziarie provvedano ad acquisire, in sede di presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto, anche le coordinate del conto corrente del beneficiario complete nel formato BIC-IBAN (così come rilevabile dagli estratti conto rilasciati dalle banche o dalle poste) e di limitare a circostanze residuali (come ad esempio la mancanza del conto corrente) l’estinzione dei titoli di spesa con modalità diverse da quelle dell’accreditamento in conto corrente.



Al fine di uniformare le procedure operative relative alla liquidazione delle spese dei testimoni, le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere a tutti gli uffici giudiziari del distretto le precisazioni fornite sull’argomento.





Roma, 15 febbraio 2010



IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano



Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno