giovedì 21 luglio 2011

L'ACCESSO AGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE DELLA GDF


Il D.M. 25 febbraio 1998, n. 96 è il Regolamento della GdF recante norme per l'uso dei beni per gli interventi di protezione sociale, quindi comprese gli stabilimenti balneari (es. lido del Finanziere), foresterie, soggiorni montani.

L'art. 5 disciplina l'ammissione delle persone con l'ordine di priorità che segue:

1. Alle attivita' degli organismi ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza nonche' il personale militare cessato dal servizio e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale che non abbia contratto nuove nozze e gli orfani minorenni del personale stesso.

3. In relazione alle finalita' e compatibilmente con la ricettivita', possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo, persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attivita' di impegno civile o professionale di interesse per la Guardia di finanza, con le modalita' stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.

Ricapitolando:

prima hanno diritto i finanzieri, in servizio ed in congedo, ed i componenti il nucleo familiare (quindi ad es. anche conviventi more uxorio);

seguono le vedove ed i vedovi non risposati e gli orfani minorenni

infine tutti gli altri che hanno titoli di benemerenza (categoria forse poco definibile)

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