lunedì 18 gennaio 2010

COSTITUZIONE IN MORA DELLA P.A. E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

Domanda
Se il debitore è la P.A., la costituzione in mora segue gli automatismi di cui all'art. 1219 comma 2 c.c.? L'emissione della fattura può far luogo della costituzione in mora?
Risposta
Il punto nodale della questione sottoposta allo scrivente ruota intorno all'applicabilità o meno anche alla P.A. dell'art. 1219, comma 2, n. 3, secondo il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria alcuna intimazione o richiesta per iscritto allorché, scaduto il termine, la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore (c.d. mora ex re).Nell'ipotesi in cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamento di una somma di denaro, in osservanza alla disciplina sulla contabilità generale dello Stato, deve essere individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'Amministrazione interessata, con la conseguente natura "querable" anziché "portable" del debito.Pertanto, non essendo nel caso in esame l'obbligazione eseguibile nel domicilio del creditore ma del debitore, non può trovare applicazione il principio della mora ex re fissato dal richiamato art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.Ai fini della costituzione in mora della P.A., è quindi necessaria un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 1219 c.c.L'intimazione o richiesta scritta non può essere affatto integrata dall'emissione di fatture non accompagnate da una formale e precisa richiesta di pagamento.La mancanza di una costituzione in mora comporta quindi l'impossibilità di riconoscere gli interessi moratori (Cass. civ., sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 806).
Angelo Maietta

2 commenti:

Anonimo ha detto...

da non dimenticare è il disposto dell'art. 2 del D.lgs 232 del 2002 in base al quale la messa in mora è automatica alla scadenza del debito. Mora ex re anche per la P.A.

Anonimo ha detto...

opss...volevo dire D.lgs 231 del 2002 e non 232!!

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