domenica 13 dicembre 2009

QUANDO È POSSIBILE RICONGIUNGERE CONTRIBUTI INPS E INPDAP

Attualmente lavoro presso una società privata e i contributi vengono versati all’INPS. In precedenza avevo lavorato presso un Ente pubblico e avevo maturato 29 anni e 2 mesi di anzianità con contributi versati INPDAP. Vorrei sapere se è possibile e conveniente ricongiungere i contributi INPDAP all’INPS cumulandoli agli attuali versamenti al fine di avere un’unica posizione pensionistica.


La "ricongiunzione" dei contributi INPDAP all'INPS è inevitabile. Infatti, per avere diritto alla pensione da parte dell'INPDAP occorre che, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sia già stato maturato il diritto a pensione.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione, va costituita la posizione assicurativa nel FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) gestito dall'INPS ai sensi dell'articolo unico della legge n. 322/1958 [1].
Pertanto, deve chiedere alla Sede INPDAP di procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo corrispondente ai 29 anni e 2 mesi.
Per restare iscritti alla forma esclusiva (INPDAP) dopo la cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione, occorre chiedere e essere autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell’articolo 5 e seguenti del DLgs n. 184/1997 (Veda, in proposito, la Circolare INPDAP n. 11/2006). Questa condizione Le è preclusa perché per Lei prosegue la contribuzione obbligatoria a seguito del nuovo rapporto di lavoro.

[1] Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).
Articolo unico.
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto.

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