martedì 8 dicembre 2009

IL DELEGATO ALLA SICUREZZA È RESPONSABILE ANCHE SE SENZA PORTAFOGLIO

Il delegato alla sicurezza risponde anche se non ha i fondi necessari per attuare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge. In questi casi chiede l’adeguamento oppure rifiuta l’incarico.


La Cassazione torna sulla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione, confermando le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, è tornata ad occuparsi di un istituto sempre più attuale, ossia della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (nel caso specifico della validità della delega conferita ad un dirigente comunale dal sindaco alla sicurezza) e, conseguentemente, dell’esatta individuazione del soggetto responsabile del corretto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro.
Il caso affrontato dalla Corte concerne un infortunio occorso ad un lavoratore che in occasione della pulizia e smerigliatura da questi effettuata sulla ringhiera di un lungomare, era stato colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto gli occhiali in dotazione erano stati considerati non idonei alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di dispositivi individuali di protezione, e l’attività lavorativa era stata svolta in assenza di specifica informazione sui pericoli e sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni affidategli.
I giudici di legittimità, condividendo le argomentazioni dei giudici di merito in ordine all’inidoneità degli occhiali consegnati al lavoratore per proteggersi durante lo svolgimento dei lavori di smerigliatura “in presenza di condizioni meteorologiche dove appunto l’azione del vento è un fattore prevedibile”, escludono il caso fortuito, sull’assunto che gli occhiali “pur essendo dotati di certificazione non possedevano l’indefettibile requisito di completa aderenza al volto, poiché essi restavano distanziati per oltre un centimetro consentendo così il passaggio di materiale che poteva raggiungere gli occhi.
Donde la perizia richiesta dal ricorrente, essendo un “mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non costituiva una prova decisiva” atta a confermare l’idoneità degli occhiali all’uso destinato.
La sentenza della Corte di Cassazione risulta essere importante per quanto attiene al principio di effettività nell’individuazione del soggetto responsabile del corretto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro. Difatti i giudici di legittimità fondano il loro convincimento sul principio di effettività, già consolidato in pronunzie giurisprudenziali e recentemente richiamato nella sentenza n. 48295/ 2008 che ha previsto che “l’invalidità della delega eccepita dal delegato (ad esempio in ragione del mancato accertamento delle sue qualità tecnico – professionali, della sua mancata accettazione e dell’inesistenza della facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell’impresa) impedisce, ove esistente, che il delegante “possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude comunque la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate, atteso che chi ritenga di non essere in grado o di non essere stato posto in condizione di svolgere le funzioni delegate deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di inerzia, rifiutare l’incarico”.
Nel caso di specie, in armonia al principio sopra illustrato ed ormai cristallizzato nell’art. 16 comma 1 lett. d) del Decreto legislativo n. 81/2008, che ha previsto espressamente la reale autonomia di spesa in capo al delegato alla sicurezza, si perviene alla conclusione che il delegato, qualora non abbia i fondi necessari per attuare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge, non può esimersi dalle proprie responsabilità invocando l’invalidità della delega, ma deve attivarsi quantomeno chiedendo al soggetto delegante, ossia il datore di lavoro, di essere posto in concreto nella possibilità di agire e di disporre dei mezzi per agire, compreso il potere di spesa, oppure, in alternativa, non accettare l’incarico.
(Sentenza Cassazione penale 20/11/2009, n. 44890)

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