domenica 31 gennaio 2010

VIAGGIO SOCIALE ANFI A PRAGA

Deliberata una gita sociale a PRAGA dal 5 all’8 aprile 2010. Potranno partecipare, nel seguente ordine: i soci con i familiari, i soci A.N.F.I. delle sezioni del Piemonte ed i militari della Guardia di Finanza del Piemonte. Il viaggio sarà in aereo, soggiorno in Hotel 4 stelle, pensione completa, accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
In relazione al numero limitato di posti gli interessati sono invitati da subito a prendere contatto con la Segreteria. Le iscrizioni si apriranno lunedì 1 febbraio e si concluderanno mercoledì 10 febbraio.

martedì 26 gennaio 2010

I PROBLEMI DELLA CONVENZIONE TIM / CONSIP

Di seguito si riporta la nota SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale) n.1173 del 04 dicembre 2009.

Al Capo del Corpo forestale dello Stato

Oggetto: Convenzione Consip / Tim - Corpo forestale dello Stato.

Egregio Capo del Corpo,
Siamo venuti a conoscenza che la convenzione "Consip-Tim" per l'utilizzo di telefonia mobile a tariffe agevolate per il personale del CFS, nonostante sia ancora valida (almeno fino al prossimo mese di marzo), non consentirà l'acquisizione di nuove schede sim. Pertanto, il personale che non ha avuto l'opportunità di sottoscrivere la convenzione entro il mese di settembre 2009, si trova nella condizione di non poter più usufruire dei vantaggi dell'unica convenzione del genere che l'Amministrazione abbia mai stipulato fino ad oggi.
Pur apprezzando i buoni propositi con cui è stata stipulata, come l'indubbio vantaggio dal punto di vista tariffario che ha facilitato la comunicazione tra il personale anche per ragioni di servizio (soprattutto per coloro che non sono assegnatari di telefoni di servizio), riteniamo opportuno evidenziare, al contempo, i numerosi problemi e le tante lacune evidenziate in questo periodo di validità della convenzione, probabilmente perché adattata al nostro utilizzo e non già definita precisamente per lo scopo!
Sin dall'inizio, infatti, si sono verificati molteplici disservizi a seguito dell'adesione a tale convenzione, tra i quali, tanto per citarne alcuni, si possono ricordare i problemi lamentati dal personale di tutt'Italia attinenti schede sim che hanno impiegato mesi per giungere a chi ne aveva fatto richiesta, o riguardanti schede sim abilitate solo alla ricezione e non all'inoltro del traffico voce, per non parlare di schede del tutto disabilitate del previsto piano di messaggistica, per arrivare ai disagi patiti da chi ha chiesto la portabilità della propria utenza telefonica, il quale, una volta vistosi disattivato dal vecchio operatore, ha dovuto aspettare diversi giorni per essere attivato dalla Tim e, a completare il quadro abbastanza desolante, i numerosi errori commessi in fase di tariffazione delle varie voci del traffico telefonico con la relativa emissione di fatture sbagliate, con importi da pagare sempre in eccesso e mai in difetto rispetto a quanto realmente dovuto!
A tali gravi inefficienze, si è inoltre aggiunta la scarsa capacità gestionale dimostrata dall'Ufficio centrale, inizialmente referente, in quanto non è quasi mai stato in grado di dare risposte alle innumerevoli richieste di informazioni dei vari utenti, così come non è stato in grado di convogliare tutte le lamentele e le problematiche sopra evidenziate verso un efficace servizio di assistenza dell'operatore telefonico, che avrebbe, evidentemente, dovuto essere richiesto in fase di stipula; non ha provveduto, infine, a fornire le dovute direttive ai Comandi Regionali, se non limitatamente alle informazioni inerenti l'inoltro della corretta documentazione per la sottoscrizione della convenzione.
Alla luce di quanto esposto e vista l'impossibilità di continuare il servizio con la convenzione citata, il SAPAF chiede un Suo autorevole intervento affinché l'Amministrazione, facendo tesoro dell'esperienza maturata (seppur negativa sotto molti aspetti), possa addivenire alla stipula di una nuova convenzione con lo stesso o altro operatore di telefonia mobile, in tempi forzatamente brevi per garantire continuità della fornitura del servizio, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutto il personale che ne faccia richiesta, parimenti ai colleghi delle altre Forze di Polizia.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e si inviano Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Marco Moroni

domenica 24 gennaio 2010

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ESITO RICORSO

Il 14 dicembre 2009 è stata depositata la sentenza del Tar Lazio avente nr. 12874/2009 del 18 novembre 2009, relativa al primo ricorso collettivo avverso il mancato avvio della previdenza complementare ed il mantenimento del sistema retributivo, presentato da circa 590 appartenenti ad altra forza di polizia. Detto ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto, secondo i giudici amministrativi, questione spettante alla Corte dei Conti, "giudice delle pensioni". Il difetto di giurisdizione e la competenza esclusiva della Corte dei Conti erano argomentazioni a sostegno delle perplessità espresse dalla nostra O.S.circa l'esperibilita' del ricorso stesso, pur condivendone le motivazioni di fatto. A seguito di tali considerazioni il SILP ha predisposto una petizione popolare per l'immediato avvio della previdenza complementare, detta decisione si è finora dimostrata la soluzione strategica rivendicativa piu opportuna. Il Silp per la Cgil che continuerà costantemente a battersi per ottenere l'avvio della previdenza complementare per il nostro personale, seguirà gli esiti di ogni vicenda connessa con la materia di cui sopra.

lunedì 18 gennaio 2010

COSTITUZIONE IN MORA DELLA P.A. E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

Domanda
Se il debitore è la P.A., la costituzione in mora segue gli automatismi di cui all'art. 1219 comma 2 c.c.? L'emissione della fattura può far luogo della costituzione in mora?
Risposta
Il punto nodale della questione sottoposta allo scrivente ruota intorno all'applicabilità o meno anche alla P.A. dell'art. 1219, comma 2, n. 3, secondo il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria alcuna intimazione o richiesta per iscritto allorché, scaduto il termine, la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore (c.d. mora ex re).Nell'ipotesi in cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamento di una somma di denaro, in osservanza alla disciplina sulla contabilità generale dello Stato, deve essere individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'Amministrazione interessata, con la conseguente natura "querable" anziché "portable" del debito.Pertanto, non essendo nel caso in esame l'obbligazione eseguibile nel domicilio del creditore ma del debitore, non può trovare applicazione il principio della mora ex re fissato dal richiamato art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.Ai fini della costituzione in mora della P.A., è quindi necessaria un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 1219 c.c.L'intimazione o richiesta scritta non può essere affatto integrata dall'emissione di fatture non accompagnate da una formale e precisa richiesta di pagamento.La mancanza di una costituzione in mora comporta quindi l'impossibilità di riconoscere gli interessi moratori (Cass. civ., sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 806).
Angelo Maietta

giovedì 14 gennaio 2010

VA RISARCITO IL LAVORATORE CHE ACQUISTA A SUE SPESE GLI ABITI DA LAVORO

La fornitura al personale dipendente della divisa da indossare durante il servizio, infatti, consiste in una prestazione datoriale di natura retributiva. In caso di inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto, quindi, l'azienda deve risarcire
(Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 26234/09; depositata il 15 dicembre)
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 25 agosto 2005, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 16 gennaio 2003 del Tribunale della medesima città (che aveva respinto integralmente le domande), ha condannato la MET.RO s.p.a. (già Metroferro s.p.a., già Cotral s.p.a.) a pagare al suo dipendente impiegato F. A. la somma di Euro 826,33, oltre accessori di legge, a titolo di corrispettivo dei capi di vestiario annualmente dovuti dalla società - in base agli accordi sindacali del 9 giugno 1972, del 1 marzo 1990 e del 1 giugno 1990 - e non consegnati, come richiesto dal dipendente relativamente al periodo dal 1983 al 1999.
In proposito, la Corte territoriale ha dichiarato di condividere la qualificazione operata da questa Corte con la sentenza n. 9154 del 1998, relativamente alla natura retributiva della prestazione prevista dagli accordi citati (consistente nella fornitura, ogni anno, al personale dipendente di vestiario da indossare durante il servizio) con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento.
Inadempimento che la Corte ha accertato nel comportamento della società, ritenendo non fondata la tesi difensiva di questa secondo la quale la mancata consegna del vestiario sarebbe dipesa dal mancato ritiro degli stessi da parte degli interessati nei termini stabiliti, ma limitando la misura del risarcimento a quella richiesta in via subordinata (che teneva conto dell'accordo transattivo del 1 giugno 1990 relativamente al periodo pregresso dal 1983 a tutto l'anno 1990), "depurata della eccepita prescrizione, dovendo ritenersi peraltro fondata la prospettazione del COTRAL secondo cui il danno subito non può consistere sic et sempliciter nel controvalore dei capi di vestiario in questione, per l'acquisto dei quali era peraltro prevista una partecipazione alla spesa anche da parte dei lavoratori".
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione F. A., con un unico articolato motivo.
Resiste alla domanda di annullamento della sentenza la METRO s.p.a. con rituale controricorso.
Motivi della decisione
Col ricorso F.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 cod. civ., del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, all. A) come modificato dalla L. 24 luglio 1957, n. 633 nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Nell'accogliere (parzialmente, secondo il dispositivo della sentenza impugnata) l'eccezione di prescrizione, la Corte territoriale avrebbe infatti omesso di considerare, accogliendo la domanda subordinata, che alla stregua dell'accordo del 1 giugno 1990, in atti, ad essa relativo, gli accordi del 9 luglio 1972 e del 1 marzo 1990 erano stati parzialmente derogati con la previsione di una distribuzione di vestiario ridotta, "a sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l'anno 1990".
Pertanto, data la natura transattiva e novativa dell'accordo, la eccezione di prescrizione (decennale, secondo il ricorrente, trattandosi di violazione di obblighi contrattuali) era da ritenersi infondata, decorrendo la prescrizione dal 1 giugno 1990 ed essendo stata interrotta, come risultante dagli atti, con le domande del 22 aprile 1991, del 20 dicembre 1995 e del 9 agosto 2000, essendo poi stato il ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 21 giugno 2001.
Infine, secondo il ricorrente, non sarebbe comprensibile l'iter logico seguito per pervenire alla ridotta somma di Euro 826,33 rispetto a quella, pur richiesta in via subordinata, di Euro 3.150,39, dato che mancherebbe l'indicazione del periodo temporale al quale si riferisce il risarcimento e dei criteri seguiti per la sua determinazione.
Il ricorrente conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
Il ricorso è infondato.
Va subito rilevato che il ricorrente, in applicazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., da ultimo, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), avrebbe dovuto dedurre di avere tempestivamente contrastato, con le deduzioni in fatto e in diritto oggi prospettate, l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla società in primo grado e di avere ritualmente rinnovato in appello la relativa difesa.
In difetto, tale difese devono ritenersi tardive e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Quanto alla deduzione di incomprensibilità della decisione, una volta accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, i giudici di appello hanno liquidato l'importo relativo agli ultimi cinque anni dalla proposizione del ricorso, avvenuta nel maggio-giugno 2001, partendo quindi dall'anno 1996 e fino all'anno 1999 (data finale della domanda), seguendo i criteri enunciati nello stesso ricorso introduttivo e ora indicati nel ricorso per cassazione, vale a dire moltiplicando il valore di L. 500.000 attribuito dal F. al vestito annualmente dovuto per i quattro anni dal 1996 al 1999 ritenuti non prescritti e depurando il risultato del 20% (rappresentante la percentuale del costo del vestito posta a carico del lavoratore), come in realtà già operato nel ricorso introduttivo del giudizio (per cui appare superflua la considerazione della Corte laddove dichiara di accogliere in proposito la prospettazione della società) e ripreso in termini complessivi nelle conclusioni assunte in appello e riportate in sentenza.
Il risultato, di L. 1.600.000 corrisponde infatti agli Euro 826,33 liquidati nella sentenza di condanna.
Sebbene con una motivazione estremamente sintetica, la sentenza contiene pertanto tutti gli elementi per poter comprendere il corretto iter logico seguito nelle determinazione del quantum liquidato.
Il ricorso va pertanto respinto.
L'esposizione e le argomentazioni che precedono sostengono la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2009

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno