venerdì 5 settembre 2008

II PRIMO MEETING DEI POLIZIOTTI GAY


«Basta clandestinità»: il 26 a Bologna decidono Statuto e iniziative
CORRIERE DELLA SERA del 02/09/08
TORINO - Si chiama «Polis aperta» e in Italia è la prima del suo genere: un'associazione che riunisce uomini e donne omosessuali in divisa, poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari delle Forze Armate. Il 26 settembre si riunirà a Bologna il direttivo per la stesura di un nuovo statuto e la messa a punto di un programma di iniziative che faccia uscire i gay in uniforme dalla clandestinità. Un coming out collettivo per vincere i timori di «una discriminazione strisciante», dice Nicola Cicchitti, presidente di «Polis aperta».

Diritti Si chiama «Polis Aperta». Il presidente: troppe discriminazioni «Basta con la clandestinità». Agenti e militari fondano la prima associazione italiana. Venerdì 26 settembre, a Bologna, l'associazione riunirà il suo direttivo per darsi un nuovo Statuto.

Timori - Nicola Cicchitti, presidente di Polis Aperta: «Temiamo solo la discriminazione strisciante»

TORINO - Ministro La Russa aspettaci, stiamo arrivando. Poliziotti, Carabinieri, uomini e donne della Guardia di Finanza, dell'Esercito e dell'aeronautica gay e lesbiche escono allo scoperto anche in Italia, dopo una lunga stagione di incertezze e clandestinità. E venerdì 26 settembre, a Bologna, volteranno pagina: la loro associazione, «Polis Aperta», la prima e l'unica nel nostro Paese, riunirà il suo direttivo per darsi un nuovo Statuto e un programma di iniziative, in un grande coming out collettivo. Nonostante la decisione, presa anche in seguito alle pressioni degli altri gruppi europei, a cominciare dagli spagnoli di Gay-lespol che hanno organizzato l'ultimo raduno internazionale a Barcellona, è ancora molto difficile trovare gay e lesbiche in divisa disposti a parlare, e non a caso per alcuni è più facile che per altri: Vito Raimondi, torinese, è un finanziere come il triestino Nicola Cicchitti, presidente di Polis Aperta. «Per molti di noi - racconta - il timore non è quello di una ritorsione violenta, quanto della discriminazione strisciante. E il disagio per il machismo quotidiano che chi è in divisa è costretto a vivere, fatto di battute e di linguaggi, lo stesso che le donne entrate nell'esercito e in Polizia hanno contribuito a cambiare, senza tuttavia riuscire a cancellarlo». Oggi, gli aderenti a Polis Aperta che hanno un nome e un cognome e partecipano liberamente alle prime attività pubbliche dell'associazione sono circa duecento. C'è chi ha fatto il suo coming out personale pur essendo un Carabiniere, in uno dei corpi cioè ritenuti più tradizionali, e chi invece preferisce non comparire anche se nella vita fa il vigile urbano: «Non puoi sapere come reagiranno i superiori, ed è comunque difficile dimostrare che un trasferimento "punitivo" è arrivato perché si è scoperto che sei gay e non per "esigenze di servizio", come dice la motivazione ufficiale». La regola italiana, dunque, è «non chiedere, non dire»: «Mi è capitato di incontrare in discoteca colleghi che appena mi vedevano si giravano dall'altra parte - spiega Raimondi. Al Gay Pride di Biella ero con il mio compagno e un collega che fino a quel momento era rimasto ai margini della manifestazione vedendomi sotto 4 palco è venuto a salutarci. È stato un grande momento, la dimostrazione che dobbiamo renderci visibili». Una richiesta che viaggia anche attraverso la rete, negli appelli accorati di chi è entrato - dopo una richiesta e un filtro iniziale - nei gruppi di discussione del sito web.tisca-li.it/polisaperta. Scrive «Genova in divisa»: «Caro gruppo, faccio quest'ultimo tentativo poi la smetto, perché mi pare di essere rimasto l'unico in tutta la Liguria... Se c'è qualche collega di qualunque corpo, civile o militare, mi farebbe molto piacere scambiare idee con lui su come si vive e si lavora a Genova essendo gay e portando una divisa». Giulio, nuovo iscritto dal Sud, aggiunge: «Vorrei confrontarmi con altri militari che si trovano a vivere la loro omosessualità tra mille difficoltà nelle caserme italiane». Al ministro della Difesa, Polis Aperta chiede di poter essere riconosciuta come associazione mista e senza finalità sindacali, in modo da aggirare ogni divieto. All'ordine del giorno di Bologna c'è anche un programma di incontri e l'elezione di delegati regionali. Ma, soprattutto, l’idea di poter cambiare dall'interno una mentalità ancora prevalente tra le forze dell'ordine, creando gruppi di poliziotti gay («siamo una risorsa, non un problema») capaci di formare i colleghi insegnando loro a intervenire in caso di reati o violenze che riguardano gli omosessuali. Come già avviene in Spagna, dove sono i gay della Guardia Gvil a tenere corsi anti-discriminazione.

Vera Schiavazzi

La scheda Polis Aperta
È la prima associazione italiana di tutti i gay e lesbiche in divisa. Ovvero vigili, poliziotti, carabinieri e fiamme gialle. Ufficialmente l'associazione nasce il 26 settembre prossimo a Bologna. Gli aderenti con nome e cognome sono duecento. Il presidente di Polis Aperta è un finanziere triestino, Nicola Cicchitti. Il gruppo da tempo s'incontra su internet. Il sito è web.tiscali.it/polisaperta

martedì 2 settembre 2008

INCONTRO PRECONGRESSUALE SEZIONE FICIESSE TORINO




Giovedì prossimo 4 settembre, alle ore 20.30, presso la pizzeria "Venere" a Moncalieri in via Pastrengo n. 120, si terrà un incontro informale per discutere sulle varie prospettive della sede Territoriale di Ficiesse e sul congresso provinciale che dovrà eleggere i responsabili della Sezione.



E’ stato deciso di trovarsi in una pizzeria in quanto, attorno ad una tavola imbandita, ogni argomento viene affrontato sicuramente con un'ottica migliore.



L’incontro è aperto a tutti i soci, presenti e futuri; chi volesse intervenire può segnalarlo in questo blog o via email.



lunedì 1 settembre 2008

COMUNE DI TORINO E AGENZIA DELLE ENTRATE INSIEME CONTRO L’EVASIONE


Protocollo d’intesa sull’accertamento e il recupero di somme nascoste all’erario firmato a Palazzo civico da Città e Agenzia delle Entrate

Può anche accadere che uno stop non rispettato, un sorpasso azzardato o qualunque altra violazione del codice stradale commessa viaggiando a bordo di una lussuosa quattro ruote, se “pizzicati” dai vigili urbani, oltre alla multa sicura e forse qualche punto della patente, possano presto costare pure un esame della propria situazione fiscale. Da oggi, infatti, i dati in possesso della Polizia municipale possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, li può incrociare con i propri e verificare se il multato è solo un indisciplinato automobilista o è anche un evasore fiscale.

“Banche dati e controllo del territorio sono tra gli strumenti più efficaci nella lotta all’evasione” – come questa mattina, nel corso della presentazione del protocollo d’intesa sull’accertamento e il recupero di somme nascoste all’erario, hanno ricordato l’assessore al Bilancio e ai Tributi, Gianguido Passoni, e il direttore regionale dell’Agenzia dell’Entrate, Gianni Giammarino.

Il contrasto a tale fenomeno trova dunque negli enti locali in generale e, in particolare nel Comune di Torino, che per primo ha sottoscritto un impegno in tal senso con l’Agenzia delle Entrate, un potente alleato. L’accordo, in particolare, fissa le modalità operative della partecipazione alle iniziative anti-evasione. Una collaborazione destinata a portare nelle casse municipali una quota pari al 30% delle somme recuperate a titolo definitivo a seguito di segnalazioni che abbiano garantito il buon esito dell’accertamento fiscale.

Il primo settore di intervento riguarda gli ambiti di competenza della Polizia municipale. Si punta innanzitutto a scoprire chi affitta immobili in nero. Operazione da condurre attraverso un questionario che gli agenti di polizia municipale utilizzeranno negli ordinari controlli sul territorio per acquisire quelle informazioni utili all’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo fiscale. Gli stessi vigili urbani potranno segnalare eventuali situazioni che facciano supporre casi di evasione fiscale legata a proprietà edilizie e patrimonio immobiliare di particolari categorie di contribuenti.
L’accordo prevede anche interventi specifici per smascherare le residenze fittizie all’estero, il commercio abusivo e il possesso di beni di lusso rilevanti di capacità contributiva superiore a quella dichiarata. In futuro, come previsto dall’intesa firmata questa mattina, altri settori comunali condurranno attività di collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
“Il significato dell’intesa – ha sottolineato Gianni Giammarino - è quello di aver stabilito una sinergia istituzionale per fare fronte comune contro l’evasione fiscale. Da oggi il Comune sarà un prezioso alleato del Fisco, a tutta vantaggio della collettività. Dagli enti locali – ha aggiunto l’assessore Passoni – può giungere un contributo determinante e l’accordo firmato quest’oggi darà risultati sicuramente importanti in termini di accertamento e recupero delle somme non versate all’erario. Mi auguro che l’esempio di Torino venga presto seguito da altri comuni.”

Mauro Gentile

TorinoClick – agenzia quotidiana del Comune di Torino


http://www.comune.torino.it/torinoclick/user.php?context=sezioni&submitAction=notiziarioDel&onlyModule=true&id=439&dataTC=08%20Luglio%202008%2019:11

venerdì 29 agosto 2008

I militari non sono tutti uguali difronte alla Costituzione ed alle leggi


Roma, 22 AGO - "I militari non sono tutti uguali difronte alla Costituzione ed alle leggi". Lo dice Luca Marco Comellini, responsabile del Dipartimento dei rapporti con le forze armate della Democrazia cristiana che spiega: "I casi dei delegati della rappresentanza militare Antonello Ciavarelli, Cocer della Marina militare, e Amedeo Berdozzo, Coir dell'Arma dei Carabinieri, si sono conclusi in modo diametralmente opposto mettendo in evidenza la mancanza di regole univoche applicabili a tutti i dipendenti militari del ministero della Difesa. Recentemente questi hanno occupato ripetutamente le pagine di alcuni quotidiani a carattere nazionale e siti web specializzati per essere stati i destinatari di severi procedimenti disciplinari, avviati dall'amministrazione militare a seguito della pubblicazione delle loro dichiarazioni. I due casi, perfettamente simili, hanno avuto percorsi ed epiloghi differenti. In un caso, quello di Ciavarelli, reo di aver criticato la politica del governo in merito alla sicurezza, i suoi colleghi dei Cocer e dei sindacati di Polizia hanno inscenato una levata di scudi con tanto di proclami e comunicati stampa per difendere il suo diritto alla libertà di pensiero, nell'altro, quello di Berdozzo, anche lui incriminato di aver parlato con i giornalisti per difendere l'onore ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri dalle assurde accuse fatte nel corso della trasmissione Anno Zero, vi e' stato l'assoluto silenzio e il più totale disinteresse in quanto non si trattava del diritto di un delegato del Cocer ma più semplicemente di uno di livello inferiore: un 'minus habens'. Non meno di qualche giorno fa - racconta Comellini - ho letto da alcuni siti web che si preoccupano di diffondere tali notizie, che, mentre il Ciavarelli a seguito del procedimento disciplinare è stato prosciolto da ogni accusa, al Berdozzo è stato riservato un trattamento diametralmente opposto: è stato sanzionato con estrema durezza. Ora, guardando la questione un po' più da vicino, cercando di resistere alla nausea che potrebbe arrecare una simile vicenda, è possibile anche scoprire che la discriminazione messa in atto nei confronti di Berdozzo non si è limitata alla grave sanzione disciplinare. Al Ciavarelli, infatti, e' stato consentito di avvalersi di un carabiniere - suo collega del Cocer - per essere difeso in sede disciplinare mentre, sempre al povero Berdozzo, e' stato imposto il difensore in quanto quello da lui scelto per svolgere le sue difese e' stato rifiutato perché di un'altra forza armata e quindi appartenente ad una amministrazione che non ha nulla a che vedere con l'Arma dei carabinieri. Ci troviamo, quindi - sottolinea l'esponente della Dc -, difronte ad un caso emblematico dove un appartenente all'Arma dei carabinieri può svolgere l'ufficio del militare difensore a favore di un militare di un'altra forza armata ma, se incolpato, non può avvalersi, parimenti, della medesima possibilità in totale spregio dell'art. 24 della Costituzione, nonostante la stessa Corte Costituzionale abbia affermato, nel lontano 1992, che proprio per poter assicurare, non soltanto una difesa a tutela degli interessi del militare sottoposto a procedimento disciplinare, ma soprattutto una difesa che possa essere svolta in condizioni di imparzialità e di indipendenza anche nei confronti delle pressioni che possano derivare dall'ambiente di vita militare, deve essere prevista la possibilità di poter scegliere liberamente il proprio difensore, anche scegliendolo tra i militari in servizio presso altri enti. In conclusione, quindi - spiega Comellini -, non posso non rilevare che, a prescindere dalle vicende narrate - quella di Ciavarelli e quella di Berdozzo, entrambi militari dipendenti dalla medesima amministrazione - il ministero della Difesa -, i fatti confermano ancora una volta che la fruibilità dei diritti costituzionali da parte dei militari e' troppo spesso vittima di evidenti discriminazioni che, ove non possono o non vogliono essere eliminate, finiscono col favorire solo ed esclusivamente determinate categorie i cui componenti sembrano essere gli unici a godere di speciali diritti o privilegi. Gli altri, quelli che non appartengono alla 'Casta', è meglio che tacciano ogni rivendicazione per i propri diritti, soprattutto se questi sono chiesti per mantenere alto il prestigio delle forze armate, finirebbero certamente come il Berdozzo". (Il Velino)

Fonte:
http://www.grnet.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1808

mercoledì 27 agosto 2008

NOTE CARATTERISTICHE: E’ IMPUGNABILE L'ABBASSAMENTO INCOERENTE DELLE VOCI INTERNE








Provvedimento amministrativo
Sulla motivazione dei giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza
Roberto Proietti - magistrato amministrativo in servizio presso il TAR del Lazio








I giudizi valutativi degli appartenenti alle forze armate o della Guardia di Finanza, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente.
Con sentenza 8 luglio 2008, n. 1513, la Prima Sezione del TAR Piemonte, ha affermato che i giudizi valutativi delle forze armate e della Guardia di Finanza, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire verificare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento; ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali, infatti, deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.
Più in generale, i giudici piemontesi hanno opportunamente chiarito che l’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, fa sì che il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano "prima facie", illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione.


(TAR Piemonte, Sentenza, Sez. I, 08/07/2008, n. 1513)



N. 01513/2008 REG.SEN.
N. 00059/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente



SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 59 del 2006, proposto da: ********, rappresentato e difeso dagli avv. ************************;
contro
- Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45; - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della scheda valutativa per ufficiali 24 ottobre 2005 della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Tutela dell’Economia, redatta con riferimento agli incarichi ricoperti dal Maggiore ********(matr. mecc. ***********) nel periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005 e comunicata al ricorrente in data 7 novembre 2005;
nonchè per l’annullamento
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO


Con ricorso notificato il 28 dicembre 2005, il dott. ********, Maggiore della Guardia di Finanza, ha impugnato, dinanzi a questo Tribunale, la scheda valutativa per ufficiali redatta nei suoi confronti per il periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, nonchè ogni altro atto preordinato, conseguenziale, e comunque connesso.
Richiamate le principali circostanze di fatto afferenti l’oggetto della controversia, il ricorrente ha dedotto, a fondamento del gravame, i seguenti motivi di illegittimità:
I) - Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
L’impugnato giudizio finale contenuto nella scheda valutativa è quello reso dal secondo revisore, il Generale di Divisione C., il quale, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento del ricorrente, ha omesso l’aggettivazione laudativa (“il vivissimo apprezzamento”) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “eccellente”.
Nessuna motivazione emerge dal giudizio stesso circa le ragioni che hanno indotto il secondo revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal primo revisore, in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Il provvedimento impugnato non consente di comprendere la peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’ufficiale, il quale nel periodo di riferimento, non è stato oggetto di alcun procedimento disciplinare nè è stato giudicato dai suoi superiori negativamente per singoli comportamenti, avendo sempre improntato la propria azione di comando al conseguimento di un rendimento d’eccezione.
Da ciò l’illegittimità del giudizio impugnato, che non fornisce alcuna indicazione dei presupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale.
II) - Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà.
L’impugnato giudizio peggiorativo appare altresì contraddittorio in riferimento alle singole voci interne della documentazione caratteristica con conseguente ulteriore ragione di illegittimità per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e motivazione. Il compilatore dell’impugnato giudizio finale non ha contestato in alcun modo le valutazioni di assoluta eccellenza compiute dal compilatore e dal primo revisore, sicchè nel caso di specie non vi è corrispondenza tra le valutazioni positive espresse sulle singole voci ed il giudizio complessivo peggiorativamente espresso per avere il ricorrente conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Appare quindi contraddittorio l’impugnato giudizio finale che mentre ritiene i risultati ottenuti dall’ufficiale “non in linea con le aspettative”, non pone in discussione le valutazioni d’eccellenza sulle singole qualità professionali dell’ufficiale stesso. In particolare, è evidente la contraddittorietà interna dell’impugnato giudizio nella parte in cui si afferma che il maggiore ********* ha raggiunto “risultati non in linea con le aspettative” dei suoi superiori pur essendo qualificato nel giudizio stesso come “esecutore intelligente degli ordini” dei suoi superiori verso i quali ha avuto atteggiamento “impeccabile, generoso, sollecito”, in tutti i casi dimostrando “eccellente” capacità d’organizzazione, “versatile e previdente” capacità amministrativa e “previdente” governo del personale.
III) - Violazione dell’art. 3, legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
L’impugnato giudizio finale è altresì carente di istruttoria e di motivazione quanto alla “motivazione al lavoro”, valutata come “eccezionale” dal compilatore e dal primo revisore e “spiccata” in sede di giudizio finale. Sul punto, nessun elemento di fatto giustifica il diverso giudizio.
IV) – Violazione dell’art. 3 Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che nel periodo oggetto della scheda di valutazione, il ricorrente ha svolto per 76 giorni circa le funzioni di Comandante interinale, ma di tale servizio non è fatto cenno nè sul frontespizio, nè nel giudizoo finale del secondo Revisore.
V) – Violazione dell’art. 6 D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429. Incompetenza.
Il primo revisore (C.P.) della impugnata scheda valutativa era Ufficiale con grado di Generale di Brigata, talchè il suo giudizio sul ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di ulteriore revisione da parte del II Revisore (il Generale di Divisione C.) con il quale il ricorrente non ha avuto rapporti di servizio diretti, attesa l’espressa conforme previsione della norma in epigrafe, il cui secondo alinea precisa, altresì, che “comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di Autorità di grado più elevato di quello di Generale di Brigata”. Nella specie, il giudizio del II Revisore poteva essere rivisto, semmai, soltanto da un Genrale di Corpo d’Armata,. ai sensi del comma 5 dell’art. 6 D.P.R. n. 429/1964 cit.
Per gli anzidetti motivi, il ricorrente ha conclusivamente chiesto l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’impugnato giudizio finale e con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per resistere all’impugnativa, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha confutato in fatto ed in diritto le avverse difese, sulla base di puntuali argomentazioni svolte nell’apposita Relazione dell’Amministrazione, cui l’Avvocatura si è riferita.
In particolare, qunato alla dedotta incompetenza del II Revisore ad esprimere il giudizio finale sul ricorrente, l’Avvocatura Erariale ne ha esposto l’infondatezza, alla stregua del 5° comma dell’invocato art. 6 D.P.R. n. 429/67, il quale dispone “per gli Ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di Generale di Corpo d’Armata”.
Nella fattispecie di causa deve ritenersi, quindi, legittima la seconda revisione del giudizio valutativo operata dal Gen. C., non vertendosi in alcuna delle ipotesi ostative previste dalla citata norma, in quanto nè compilatore nè il I Revisore del giudizio rivestivano il grado di Gen. di Corpo d’Armata.
Ha conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite da porre a carico di parte ricorrente.
Il ricorrente, con memoria illustrativa ha, ulteriormente e diffusamente illustrato tutti i motivi di doglianza, insistendo nelle conclusioni di accoglimento del gravame, già rassegnate.
Alla Pubblica Udienza del 17 aprile 2008, su richiesta dei Difensori delle parti presenti, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
E’ oggetto del presente giudizio la scheda valutativa relativa al periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, compilata nei confronti del ricorrente, Maggiore della Guardia di Finanza, il quale, nel periodo anzidetto, aveva ricoperto un incarico di Comandante della ****************.
La scheda valutativa era stata compilata dal diretto Responsabile del Gruppo, il quale aveva giudicato conclusivamente il rendimento dell’Ufficiale subalterno “costantemente elevato e meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.
Con tale giudizio aveva concordato il Primo Revisore della scheda (Gen. di Brigata P.) il quale aveva conclusivamente valutato il redimento dell’Ufficiale “...costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.. avendo lo stesso Ufficiale, “con pari rendimento, retto, congiuntamente, i comandi interinali del Gruppo ************ intellettuale e della II Sezione dello stesso Gruppo, per complessivi giorni 92”.
Il Secondo Revisore (Gen. di Divisione C.) dichiarava di “concordare in parte” con i giudizii espressi dal compilatere e dal primo revisore, giudicando l’Ufficiale (ricorrente) “di ottime qualità complessive”, per aver espresso “..spiccata motivazione al lavoro”.
Lo stesso Revisore ha altresì ritenuto che l’ufficiale ha conseguito “...risultati non in linea con le aspettative”. Il giudizio afferma conclusivamente che il ricorrente “in servizio ha fornito rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento”, non confermando il “vivissimo apprezzamento” e soprattutto “la più convinta lode”, attribuiti, invece, dal compilatore e dal Primo revisore.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’impugnato giudizio finale – espresso dal secondo compilatore – per difetto d’istruttoria e di motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritovole di apprezzamentodel ricorrente, omette la l’aggettivazione laudativa, (il vivissimo apprezzamento) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “Eccellente”, senza indicare le ragioni della peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’Ufficiale.
Il motivo è fondato.
Nessuna motivazione emerge dall’impugnato giudizio circa le ragioni che hanno indotto il Secondo Revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal Primo Revisore; in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Restano, quindi, sconosciuti i pressupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale. In tal luogo, si è precluso al ricorrente di avere certezza sia delle eventuali carenze, eventualmente dimostrate nello svolgimento del servizio, sia negli elementi di riscontro circa fatti e circostanze oggetto di eventuali e specifiche contestazioni o addebiti.
I giudizi valutativi, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono, per uniforme giurisprudenza, la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire al Giudice amministrativo di sindacare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato. (T.A.R. Lazio, I Sez. bis, 19/5/04 n. 5547). Ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.
La necessaria ragionavolezza delle valutazioni in esame impone, in via generale, agli esaminatori di indicare espressamenrte nella valutazione quali sono gli elementi fattuali sfavorevoli da cui far discendere una peggiore valutazione complessiva o parziale, riferita ad aspetti rilevanti nello sviluppo di carriera del dipendente.
L’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo – riconosciuto saldamente da una costante giurisprudenza – fa sì che il sindacato del Giudice Amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano “prima facie”, illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4/3/2008 n. 368).
Tale indirizzo giurisprudenziale è applicabile al caso in esame, ove è impossibile trarre dalla scheda valutativa le ragioni della peggior valutazione resa dal secondo revisore, avuto riguardo specificamente all’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”, non deducendosi nè le aspettative riposte dalla Superiore Gerarchia nè le eventuali carenze nei risultati conseguiti dal Magg. ***********.
Il peggioramento del giudizio interno, rispetto al giudizio finale, costituisce – come detto – possibile dato negativo nella successiva carriera dell’Ufficiale il quale ha ugualmente diritto di conoscere (ancorchè abbia conseguito il giudizio più elevato di “eccellente”) le ragioni ed i persupposti di fatto capaci di evidenziare la conseguenzialità logica del giudizio stesso interinalmente peggiorato.
E’ ugualmente fondato il secondo motivo con il quale si deduce la contraddittorietà dell’assegnato giudizio finale peggiorativo, in rapporto alle singole voci interne della documentazione caratteristica. Per tali voci, l’interessato ha conseguito valutazioni di eccellenza, che lo stesso secondo Revisore non ha attenuato, alle quali non è conseguenziale il giudizio impugnato, in difetto di ragioni che non risultano affatto percepibili.
Un contrasto immediato emerge palesemente dal raffronto tra le valutazioni altamente positive espresse nelle singole voci ed il giudizio complessivo internamente peggiorativo reso dal II Compilatore, in particolare ove egli afferma che il ricorrente ha conseguito “risultati non in linea con le aspettative”.
Il ricorso merita, dunque, di essere accolto, con conseguente annullamento, “in parte qua”, degli atti impugnati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, definitivamente pronunciando sul Ricorso n. 59/2006 proposto da ***********, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno