giovedì 30 ottobre 2014
sabato 25 ottobre 2014
giovedì 23 ottobre 2014
martedì 21 ottobre 2014
HOLLANDE INCARICA UNO STUDIO DELLE SENTENZE CEDU SUI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI FRANCESI
Il Presidente
della Repubblica ha conferito al
signor Bernard Pécheur,
Presidente della Sezione Amministrazione
del Consiglio di Stato, una missione
sulla portata e le conseguenze delle due sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 2 Ottobre 2014 sul
diritto di associazione per la difesa
degli interessi morali e materiali
dei militari.
Troverete in allegato la lettera di incarico.
http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Lettre-de-mission-B.-PCHEUR.pdfTroverete in allegato la lettera di incarico.
mercoledì 8 ottobre 2014
lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...
lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...
Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da ZAN Alessandro testo di Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno aveva dichiarato, il 13 febbraio 2013 a margine dell'incontro presso la prefettura di Milano, come il blocco del turnover delle Forze dell'ordine avrebbe subito una deroga del 55 per cento; a oggi, si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni del personale di Arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria e vigili del fuoco..
Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da ZAN Alessandro testo di Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno aveva dichiarato, il 13 febbraio 2013 a margine dell'incontro presso la prefettura di Milano, come il blocco del turnover delle Forze dell'ordine avrebbe subito una deroga del 55 per cento; a oggi, si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni del personale di Arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria e vigili del fuoco..
lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...
lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302 La I Commissione, premesso che: l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302 La I Commissione, premesso che: l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...
lunedì 6 ottobre 2014
domenica 5 ottobre 2014
I MILITARI AVRANNO BEN PRESTO UN SINDACATO? (Le Figaro)
La Francia è stata condannata giovedì dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo per il divieto di sindacato ai militari. Il
ministro della Difesa, Jean-Yves Le Drian, "prende atto nota", ed esaminerà
tale decisione.
La "Grande muta"
(la forza armata francese n.d.t.) potrebbe
presto rompere il suo silenzio. Per la prima volta, la Corte europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Francia che proibisce la suo esercito
la sindacalizzazione. Nella sentenza emanata Giovedi, la Corte ha dichiarato che la Francia
aveva violato l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che
garantisce la libertà di riunione e di associazione. Questa decisione è stata
presa a seguito di due denunce presentate nel 2009 alla CEDU. Tra i denuncianti,
Bavoil Michel, un ex capitano delle truppe di marines. Il soldato in pensione,
che aveva "illegalmente" creato Adefdromil (Associazione difesa
militare) nel 2001, ha visto il suo ricorso contro gli atti amministrativi
respinto dal Consiglio di Stato sulla base del fatto che i militari non avevano
alcun diritto di sindacato.
"Questa è una
grande vittoria, uno tsunami in campo militare, da ragione ai militari che hanno
combattuto per 14 anni per ottenere il diritto di sindacato nelle Forze Armate.
Nell'esercito francese, c’è sempre stato il mito del superiore che tutela gli
interessi delle sue truppe. Oggi, la decisione del salto mortale CEDU ha
respinto queste idee e mostra che tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto
di difendere i loro diritti sociali e morali. "L’Unsa (sindacato francese n.d.t.)- compresa l'unione sindacale tra forze
di polizia, doganieri, guardie carcerarie – ha anche accolto con favore la
sentenza e ha invitato il presidente Hollande ad avviare una riforma in questo
senso.
La CEDU permette "restrizioni
legali"
In Francia, l'articolo L4121-4 del Codice Difesa vieta "l'esistenza
di gruppi professionali militari carattere sindacale." Allo stato attuale,
il Consiglio Supremo delle funzioni miliare (CMFB) è l'unico organismo che funge
da sindacato senza capacità giuridica. "Attualmente, il CSFM è incapace di
andare in tribunale per contestare un'ordinanza del Ministro della
Difesa," afferma Michel Bavoil. Un soldato può farlo individualmente ma
pochi avrebbe preso tale rischio. "Si può essere certi che la sua carriera
si concluderebbe al momento della presentazione di una denuncia."
Nella loro sentenza, i
giudici di Strasburgo hanno rilevato che non potevano semplicemente vietare i
sindacati in campo militare. Per la corte, è anche una violazione di una
libertà fondamentale. Tuttavia, ammette che "restrizioni legali"
possono essere fatte "per le modalità di azione e di espressione" dei
sindacati, data "la specificità del ruolo dell'esercito." In altre
parole, il personale dell'esercito dovrebbe avere il diritto di formare
sindacati e di aderirvi, ma la Corte non specifica i diritti e le azioni dei
suoi membri che sono possibili.
Il sindacalismo è sempre stato contrastato dalla gerarchia
militare, che temeva che tali organizzazioni potessero scatenareo il caos nei
suoi ranghi. "Questo divieto risale al XIX secolo, sotto la Terza
Repubblica", dice lo storico Dominique Lormier, militare e autore di
numerosi libri sull'esercito francese. Per gli ufficiali dell'esercito, "questa
decisione mette in discussione il principio di solidarietà, la coesione e la
disciplina in campo militare", dice. "Temono in particolare il
diritto di sciopero, analizza il capitano in pensione Michel Bavoil. Ma non è
quello che chiediamo, siamo anche contrari ad esso". Nessuna domanda di
intervenire in operazioni militari. "Vogliamo solo far avanzare i diritti
dei militari."
La Francia potrebbe contestare questa decisione? Lo Stato ha tre
mesi di tempo per richiedere il riesame del caso davanti alla Grande Camera
della CEDU, che può esaminare il caso. In caso contrario, la sentenza diventa
definitiva ed è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che
è responsabile della supervisione dell'esecuzione delle sentenze della CEDU.
Tuttavia, la Francia, anche se ha firmato la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, non è obbligata ad applicare la decisione della Corte. "Ma se non
vuole esporsi a una valanga di altre denunce, è meglio adattare la sua
legislazione nazionale," dicono alla CEDU. Idem per gli altri Stati membri
che possono apportare modifiche per evitare di essere condannato a Strasburgo.
Secondo la CEDU, 19 dei 42 membri della CEDU non garantisce il diritto di sindacato
ai loro militare.
Le Drian verso un compromesso?
In una dichiarazione, il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian ha
detto giovedi, di "prendere atto di queste decisioni." "Il
Dipartimento della Difesa ora prende tempo per valutare con precisione la
decisione e le ragioni esposte dalla Corte," ha detto il ministro, senza
pronunciarsi sul merito della decisione. "Non vedo come avrebbe potuto
rifiutare questo cambiamento, dice ancora Michel Bavoil. La sinistra ha sempre
sostenuto la sindacalizzazione dei militari. Ricordate, Robert Badinter, sotto
François Mitterrand, aveva espresso sostegno "ad esso. Da parte sua,
Dominique Lormier, tenente colonnello nelle riserve, ritiene che "il
ministro sarà sensibile alle reazioni del corpo ufficiali." E'quindi
possibile che permetta i sindacati limitando i loro diritti.
Traduzione
da: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/02/01016-20141002ARTFIG00354-les-militaires-pourront-ils-bientot-se-syndiquer.php
sabato 4 ottobre 2014
LA CORTE EUROPEA OBBLIGA LA FRANCIA A CONSENTIRE AI SUOI MILITARI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI (El Pais)
Strasburgo
condanna Parigi per il divieto di sindacato
Il Governo francese dovrà riformare
le sue leggi per adeguarsi alla decisione dei giudici
Parigi - I militari francesi hanno
diritto di creare sindacati o associazioni professionali per difendere i loro
interessi. Così ha sentenziato giovedì la Corte euroepa dei diritti umani, con
sede in Strasburgo, che, dopo la denuncia presentata nel 2008 e nel 2009 da
militari sanzionati per averla creata, ha condannato la Francia.
Il doppio verdetto obbligherà il
Governo ad aprire le trattative con l’unica organizzazione con queste
caratteristiche eistente ora in un limbo legale. Inoltre, la sentenza avrà conseguenza
per gli eserciti di altri paesi europei.
“Ci hanno riconosciuti i nostri
diritti. Ora il Governo dovrà riformare le leggi per autorizzarci” ha commentato
a questo giornale il colonnello Jacques Bessy, presidente dell’associazione per
la difesa dei diritti dei militari (Adefdromil). E’ l’unica esistente con
queste caratteristiche ora in Francia, anche se senza riconoscimento officiale
ed effettivo.
Bessy, esultante—“è
un grande trionfo”—, racconta che è in contatto con la spagnola Associazione
Unificata dei Militari (AUM). “Vogliamo seguire il suo esempio”, aggiunge, ricordando
che in Spagna già sono autorizzate questo tipo di associazioni, anche se con limitazioni.
La Corte di Strasburgo, che ha preso
la decisione all’unanimità, afferma che la Francia violò l’articolo 11 della
Convenzione dei diritti umani, relativo al diritto di riunione e associazione,
quando proibì Adefdromil, fondata nel 2001, e chiuse il forum Gendarmi e
Cittadini, costituito nel 2008 e cancellato dall’esecutivo. In entrambi i casi,
i suoi promotori ricorsero prima al Consiglio di Stato francese, che diede
ragione al Governo, e dopo alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I Giudici hanno stabilito che il
Governo può imporre “restrizioni legittime” ai sindacati o associazioni. Il
diritto di sciopero per esempio non esiste, per le organizzazioni di questo
tipo in Europa. Però nega alla Francia “la proibizione pura e semplice di creare
un sindacato”, come fatto coi militari ed i gendarmi, che hanno natura
militare, come la Guardia Civil in Spagna.
Il Ministero della Difesa francese
ha emesso un comunicato nel quale, oltre ad indicare che “prende atto” del
verdetto segnala che già da un anno e mezzo ha iniziato un lavoro di
riflessione “con i rappresentanti militari. Ora, dopo la sentenza, si introdurranno
modifiche legislative per adeguarsi con il diritto internazionale, “rispettando
i valori fondamentali dello status militare, in particolare, quello della
neutralità delle Forze Armate”.
Adefdromil, che secondo il
colonnello Bessy annovera 450 militari associati in attività, evidenzia nel suo
statuto “la proibizione di qualsiasi attività politica, confessionale e
filosofica”.
Traduzione da
venerdì 3 ottobre 2014
IL DIVIETO GENERALE DI COSTITUIRE SINDACATI ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE FRANCESI È CONTRARIO ALLA CONVENZIONE
La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha emesso oggi (2 ottobre 2014) la sentenza nel caso Matelly vs
Francia (ricorso n. 10609/10).
Il caso riguardava il divieto
assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. La
Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stata: una violazione dell'articolo
11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
La Corte ha rilevato, in
particolare, che la decisione delle autorità nei confronti del sig. Matelly
(relativo all'ordine di dimettersi da una associazione di cui era membro) pari
al divieto assoluto per il personale militare di costituire un sindacato di
categoria, finalizzato a difendere i loro interessi professionali e non i loro
interessi economici, e che, i motivi di tale decisione non erano stati né
pertinenti né sufficienti. Essa ha concluso che, mentre l'esercizio del diritto
di livertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere
soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad
un sindacato usurpa dell'essenza stessa di questa libertà, ed è quindi vietata
dalla Convenzione.
I
fatti principali
Il ricorrente, Jean-Hugues
Matelly, è un cittadino francese nato nel 1965 che vive a Le Plessis-Robinson
(Francia). E' un ufficiale della gendarmeria che ha lavorato come ragioniere
nella Gendarmeria della Regione Piccardia dal 2005. Egli è anche un ricercatore
associato in un laboratorio affiliato al Centro nazionale francese per la
ricerca scientifica (CNRS).
Nell'aprile 2007 è stato creato
un forum su internet dal titolo "Gendarmi e cittadini" (gendarmi et
citoyens); il Signor Matelly era iscritto come amministratore e moderatore di
uno spazio destinato a consentire ai gendarmi e ai cittadini di esprimersi e
scambiarsi le opinioni. Verso la fine di marzo del 2008 è stata costituita
un'associazione dal nome "Forum per i Gendarmi e i cittadini" (Forum gendarmi
et citoyens) per fornire un quadro giuridico a questo forum; il Signor Matelly
ne era un membro fondatore e successivamente il vice-presidente. Così come i
civili e gendarmi in pensione, anche altri gendarmi in servizio sono stati
coinvolti nell'associazione in qualità di membri, ed alcuni di loro sedevano
anche nel consiglio di amministrazione.
Il 6 aprile del 2008 il
Signor Matelly ha informato il direttore generale della gendarmeria nazionale
che l'associazione era stata costituita, precisando che il suo scopo primario
era quello di comunicazione.
Il 27 maggio 2008, il giorno
dopo l'annuncio ufficiale che l'associazione era stata costituita, il Direttore
Generale della Gendarmeria Nazionale ha condannato il sig Mattely e gli altri
gendarmi in servizio che erano membri dell'associazione di dimettersi immediatamente.
Questo comandante anziano ha ritenuto che l'associazione sembrava un gruppo
sindacale di categoria e che ciò era vietato ai sensi dell'articolo L. 4121-4
del Codice della difesa, a causa dell'inserimento nella definizione degli
obiettivi dell'associazione anche quello di "difendere la situazione
patrimoniale e non patrimoniale dei gendarmi".
Il 28 maggio 2008 il sig
Matelly ha scritto al Direttore Generale informandolo che l'associazione era
disposta a modificare i riferimenti ambigui nel suo atto costitutivo, alla luce
degli obblighi militari. Il 5 giugno 2008 il Signor Matelly si è dimesso dall'associazione.
Il 26 luglio 2008 il Consiglio di amministrazione dell'associazione ha rimosso
il riferimento a "difendere la situazione patrimoniale e non patrimoniale
di gendarmi" nello statuto dell'associazione.
Il 26 febbraio 2010 il
Consiglio di Stato ha respinto la domanda di rivedere giuridicamente il
provvedimento di dimissioni che era stato inviato al sig Matelly ed agli altri
gendarmi in servizio, membri dell'associazione.
Procedura e composizione della Corte
Invocando l'articolo 11 della
Convenzione (libertà di riunione e di associazione), il sig Matelly ha
lamentato un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell'esercizio della sua
libertà di associazione. Il Signor Matelly ha anche denunciato una violazione dell'articolo
10 (libertà di espressione), riguardo al fatto che nessuno dei documenti che
sono stati pubblicati dall'associazione ed al quale aveva contribuito erano
stati contestati dalle autorità militari. Infine, ai sensi degli articoli 6 § 1
(diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), si
lamentava che il procedimento dinanzi al Conseil d'État era stato ingiusto.
Il ricorso è stato presentato
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 6 febbraio 2010.
La sentenza è stata data da
una Camera di sette giudici, composta come segue:
Mark Villiger
(Liechtenstein), Presidente,
Ann Power-Forde (Irlanda),
Ganna Yudkivska (Ucraina),
Vincent A. de Gaetano
(Malta),
André Potocki (Francia),
Helena Jäderblom (Svezia),
Aleš Pejchal (Repubblica
Ceca),
e anche Claudia Westerdiek,
cancelliere di sezione.
Decisione della Corte
Articolo 11
La Corte ha deciso di
esaminare le denunce di cui agli articoli 10 e 11 esclusivamente dal punto di
vista dell'articolo 11. Quest'ultimo articolo garantisce il diritto alla
libertà di associazione, di cui la libertà sindacale è un aspetto. La Corte ha
sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività
professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione. Queste si limitano a
porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo
alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli
Stati. La Corte ha ribadito che queste "restrizioni legislative"
devono essere interpretata rigorosamente ed essere limitate
all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono mettere in
pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi. A questo proposito, la
Corte ha sottolineato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è
stato uno degli elementi essenziali della libertà in questione.
Per quanto riguarda il caso
del sig Matelly, la Corte ha ritenuto che l'ordine di dimettersi
dall'associazione "Forum per i Gendarmi e i cittadini" è pari ad
interferire con l'esercizio dei suoi diritti garantiti dall'articolo 11. Questa
interferenza era stata prescritta dalla legge, dal momento che il codice della
difesa distingue tra l'appartenenza ad associazioni ordinarie, le quali sono
autorizzate, e l'appartenenza a gruppi professionali che sono invece proibite.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che un'associazione che viene
costituita per difendere gli interessi economici e non economici del personale
militare appartiene a questa seconda categoria.
Ritenendo che tale divieto
persegua uno scopo legittimo, vale a dire la conservazione dell'ordine e della
disciplina necessarie nelle forze armate, di cui la gendarmeria fa parte, la
Corte ha poi esaminato se tale ingerenza fosse necessaria in una società democratica.
Ha rilevato, in via preliminare, che le disposizioni del codice della difesa,
sulla base del quale l'ordine di dimissione dato al sig Matelly era stato
preso, proibirscono al personale militare, così semplicemente, di unirsi a
ciascun gruppo sindacale.
Mentre la Corte ha osservato
che lo Stato francese ha messo in atto organismi e procedure per tener conto
delle preoccupazioni del personale militare, si è tuttavia ritenuto che tali
istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale
militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di
aderirvi. La Corte è consapevole del fatto che la particolare natura della
missione delle forze armate necessita che l'attività sindacale - che,
nell'adempiere il suo scopo, potrebbe portare alla luce l'esistenza di opinioni
critiche riguardanti alcune decisioni che hanno interessato la situazione
morale e pecuniaria del personale militare – deve essere adattata a queste
particolari circostanze. Ha, quindi, sottolineato che, a norma dell'articolo
11, le restrizioni, anche quelli importanti, potrebbero essere imposte sulle
forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione
che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di
associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari.
Tuttavia, la Corte ha
rilevato che l'ordine che il sig Matelly ha avuto di dimettersi dalla
associazione era stata presa sulla sola base del suo atto costitutivo e
l'eventuale esistenza, in una relativamente ampia interpretazione del suo
scopo, di una dimensione sindacale. Inoltre, le autorità non avevano avuto
riguardo all'impegno da parte del signor Matelly di rispettare i suoi obblighi modificando
il regolamento/statuto dell'associazione.
In conclusione, la Corte ha
ritenuto che i motivi invocati dalle autorità per giustificare l'interferenza
nei diritti del sig Matelly non sono stati né pertinenti né sufficienti, visto
che la loro decisione è pari a un divieto assoluto rivolto al personale
militare che decide di unirsi in un sindacato di categoria costituito per
difendere gli interessi professionali e non pecuniari. Questo divieto generale
di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di
associazione, e non può essere considerato proporzionato e non è quindi
"necessario in una società democratica". Ne consegue che vi è stata
una violazione dell'articolo 11.
Altri articoli
La Corte ha esaminato le
denunce del signor Matelly ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione
sotto il solo Articolo 6. Non si è riscontrato alcun aspetto di violazione in
questo contesto, e il problema è stato pertanto respinto in quanto manifestamente
infondato.
Equa riparazione (articolo 41)
La Corte ha dichiarato che la
Francia dovrà versare al sig Matelly 1400 € (euro) per i costi e le spese
processuali.
Opinioni separate
Il Giudice De Gaetano,
insieme al giudice Power-Forde, ha espresso un parere separato. Questa opinione
è allegata al giudizio.
Giudizio ADEFDROMIL c. Francia (n. 32191/09)
La Corte ha emesso oggi (2
ottobre 2014) una sentenza anche nel caso di ADEFDROMIL vs Francia, relativa
sempre alla questione del divieto di costituzione dei sindacati all'interno
delle forze armate francesi.
L'associazione ricorrente,
l'Association de Défense des Droits des Militaires (Associazione per la
Protezione dei Diritti del personale militare, ADEFDROMIL), era stata istituita
nel 2001 da due militari, il capitano Bavoil (quindi un ufficiale in servizio)
e il maggiore Radajewski, con lo scopo statutario di "esaminare e
difendere i diritti collettivi o individuali e pecuniaria, occupazionali e non
gli interessi economici del personale militare”. Da giugno 2007 in poi,
l'associazione ricorrente ha presentato più domande per una revisione
giudiziaria, per motivi di abuso di autorità, contro le decisioni
amministrative che avevano un effetto negativo sulla situazione economica e non
del personale militare. Il Conseil d'État ha respinto queste applicazioni
adducendo che l'associazione ricorrente era in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo L. 4121-4 del Codice della difesa, e, che di conseguenza, non
aveva diritto di chiedere che le decisioni in questione venissero annullate.
Anche in questo caso, la Corte ha concluso , all'unanimità , che vi era stata una violazione dell'articolo 11 in relazione al divieto generale che proibiva al personale militare la formazione o l’adesione a sindacati.
In questo caso, la Corte ha concluso,
all'unanimità, che vi era stata una violazione
Comunicato stampa rilasciato dalla Cancelliere
della Corte
tradotto in italiano
DOMANDE E RISPOSTE SULLA SENTENZA CEDU MATELLY V. FRANCIA
Questo documento è uno strumento messo a disposizione della stampa nel contesto della pronuncia della sentenza di cui sopra e non vincola la Corte .
1. È questa la prima volta che la Corte si è pronunciata sulla questione dei sindacati nelle forze armate ?
L'articolo 11 della Convenzione ( libertà di riunione e di associazione ) garantisce la libertà sindacale e non esclude alcuna categoria professionale dal suo campo di applicazione. La Corte ha già avuto occasione di esaminare i casi di libertà sindacale all'interno della polizia e del pubblico impiego civile ( si veda la scheda http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trade_union_ENG.pdf sui diritti sindacali ). Questa è la prima volta che la Corte ha esaminato la questione con particolare riguardo alle forze armate .
2. Quali conseguenze avrà questo giudizio?
Dà ai militari francesi il diritto di organizzare sindacati ? La Francia è
obbligato ad autorizzare le organizzazioni sindacali per il personale militare
?
La sentenza della Corte sostiene che un
divieto assoluto non può essere imposto ai sindacati nelle forze armate. Tuttavia, si precisa che
le restrizioni (anche quelle importanti ) possono essere ammesse all’esercizio
della libertà di associazione del personale militare, dal momento che la natura
specifica della missione delle forze armate richiede che l'attività sindacale sia
adattata di conseguenza. Tuttavia, le restrizioni non devono privare il
personale in servizio del diritto generale di associazione (di cui il diritto
di organizzarsi è solo un aspetto ) in difesa dei loro interessi professionali
e non-pecuniari : queste restrizioni possono riguardare i metodi di azione e di
espressione utilizzati da un'associazione professionale, ma non l'essenza del
diritto stesso, che include il diritto di costituire e aderire a tale
associazione. Nel caso del signor Matelly, vi era, puramente e semplicemente ,
il divieto di entrare in un'associazione, imposto solo in base al suo atto costitutivo e senza altri
motivi.
Le parti hanno tre mesi di tempo per chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se tale richiesta viene fatta ed è accettata, la Grande Camera riesaminerà il caso e non darà il giudizio per diversi mesi. Se nessuna delle parti richiede che venga rinviato la causa, la sentenza diventerà definitiva e verrà trasmessa al Comitato dei Ministri ( l'organo decisionale del Consiglio d' Europa ), che sorveglia l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti Umani. Spetterà poi alla Francia individuare le misure da adottare a seguito della presente sentenza, sotto il controllo del Comitato dei Ministri .
3. Qual è la situazione in altri paesi europei ? Dovranno conformarsi alla presente sentenza ?
19 su 42 Paesi membri del Consiglio d' Europa, che possiedono le forze armate, non garantiscono il diritto di associazione al loro personale militare, e 35 non garantiscono il diritto alla contrattazione collettiva ( vedi § 35 della sentenza ) .
Quando una sentenza della Corte diviene definitiva , gli altri Stati membri ne traggono le conseguenze e possono adottare le misure necessarie volte a conformare i loro ordinamenti alla pronuncia; ciò al fine di evitare che la Corte rilevi nei propri confronti simili violazioni della Convenzione.
Traduz. da:
FORZE ARMATE: EUROPA SANZIONA FRANCIA PER VIOLAZIONE LIBERTÀ SINDACALE
Da sentenza Strasburgo implicazioni anche per l’ordinamento italiano
Roma, 3 ottobre - Con due sentenze pubblicate oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato la Francia per violazione del diritto alla libertà di associazione sindacale nell’ambito delle forze armate, e ciò in quanto la legislazione francese prevede un divieto assoluto di costituzione o partecipazione ad associazioni sindacali da parte dei militari. I principi enunciati dalla Corte europea avranno dirette implicazioni anche per l’ordinamento italiano dove il Codice militare prevede un analogo divieto per tutti i corpi ad ordinamento militare.
Questa sentenza precede la decisione che la stessa Corte dovrà prendere su un analogo ricorso italiano, presentato da un gruppo di circa 400 militari della Guardia di Finanza per reclamare il loro diritto fondamentale alla libertà sindacale; diritto che è già riconosciuto ad altri corpi di polizia ad ordinamento civile.
“Le sentenze rese contro la Francia confermano la fondatezza degli argomenti che abbiamo sostenuto davanti alla Corte europea – dichiara l’Avv. Prof. Andrea Saccucci, legale dei militari delle Fiamme gialle – e fa auspicare un intervento del legislatore volto a riconoscere il diritto essenziale di libertà sindacale anche nelle forze armate. In caso di inerzia – conclude - non è escluso che il divieto previsto dal codice militare possa essere dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta per contrasto con la norma della Convenzione europea”.
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