giovedì 30 ottobre 2014

CAPPELLANI MILITARI, COMELLINI (PDM): PAROLE ORDINARIO INESATTE E FUORVIANTI. COSTANO 16 MILIONI DI EURO ALL'ANNO.

CAPPELLANI MILITARI, COMELLINI (PDM): PAROLE ORDINARIO INESATTE E FUORVIANTI. COSTANO 16 MILIONI DI EURO ALL'ANNO.

martedì 21 ottobre 2014

La AUGC reclama inscribirse como sindicato de la Guardia Civil

La AUGC reclama inscribirse como sindicato de la Guardia Civil

HOLLANDE INCARICA UNO STUDIO DELLE SENTENZE CEDU SUI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI FRANCESI

Il Presidente della Repubblica ha conferito al signor Bernard Pécheur, Presidente della Sezione Amministrazione del Consiglio di Stato, una missione sulla portata e le conseguenze delle due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 2 Ottobre 2014 sul diritto di associazione per la difesa degli interessi morali e materiali dei militari.
Troverete in allegato la lettera di incarico.
http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Lettre-de-mission-B.-PCHEUR.pdf

mercoledì 8 ottobre 2014

lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...

lpd: Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da Z...



Atto Camera Interpellanza 2-00702 presentato da ZAN Alessandro testo di Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:    in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno aveva dichiarato, il 13 febbraio 2013 a margine dell'incontro presso la prefettura di Milano, come il blocco del turnover delle Forze dell'ordine avrebbe subito una deroga del 55 per cento;    a oggi, si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni del personale di Arma dei carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria e vigili del fuoco..

lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...

lpd: Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 pr...





Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00483 presentato da LOMBARDI Roberta testo di Venerdì 3 ottobre 2014, seduta n. 302   La I Commissione,    premesso che:     l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, al fine di consolidare le misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego recate dalla manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti di delegificazione, la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;     in particolare, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012; ...

domenica 5 ottobre 2014

I MILITARI AVRANNO BEN PRESTO UN SINDACATO? (Le Figaro)

La Francia è stata condannata giovedì dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il divieto di sindacato ai militari. Il ministro della Difesa, Jean-Yves Le Drian, "prende atto nota", ed esaminerà tale decisione.
La "Grande muta" (la forza armata francese n.d.t.) potrebbe presto rompere il suo silenzio. Per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Francia che proibisce la suo esercito la sindacalizzazione. Nella sentenza emanata  Giovedi, la Corte ha dichiarato che la Francia aveva violato l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce la libertà di riunione e di associazione. Questa decisione è stata presa a seguito di due denunce presentate nel 2009 alla CEDU. Tra i denuncianti, Bavoil Michel, un ex capitano delle truppe di marines. Il soldato in pensione, che aveva "illegalmente" creato Adefdromil (Associazione difesa militare) nel 2001, ha visto il suo ricorso contro gli atti amministrativi respinto dal Consiglio di Stato sulla base del fatto che i militari non avevano alcun diritto di sindacato.
"Questa è una grande vittoria, uno tsunami in campo militare, da ragione ai militari che hanno combattuto per 14 anni per ottenere il diritto di sindacato nelle Forze Armate. Nell'esercito francese, c’è sempre stato il mito del superiore che tutela gli interessi delle sue truppe. Oggi, la decisione del salto mortale CEDU ha respinto queste idee e mostra che tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto di difendere i loro diritti sociali e morali. "L’Unsa (sindacato francese n.d.t.)- compresa l'unione sindacale tra forze di polizia, doganieri, guardie carcerarie – ha anche accolto con favore la sentenza e ha invitato il presidente Hollande ad avviare una riforma in questo senso.
La CEDU permette "restrizioni legali"
In Francia, l'articolo L4121-4 del Codice Difesa vieta "l'esistenza di gruppi professionali militari carattere sindacale." Allo stato attuale, il Consiglio Supremo delle funzioni miliare (CMFB) è l'unico organismo che funge da sindacato senza capacità giuridica. "Attualmente, il CSFM è incapace di andare in tribunale per contestare un'ordinanza del Ministro della Difesa," afferma Michel Bavoil. Un soldato può farlo individualmente ma pochi avrebbe preso tale rischio. "Si può essere certi che la sua carriera si concluderebbe al momento della presentazione di una denuncia."
Nella loro sentenza, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che non potevano semplicemente vietare i sindacati in campo militare. Per la corte, è anche una violazione di una libertà fondamentale. Tuttavia, ammette che "restrizioni legali" possono essere fatte "per le modalità di azione e di espressione" dei sindacati, data "la specificità del ruolo dell'esercito." In altre parole, il personale dell'esercito dovrebbe avere il diritto di formare sindacati e di aderirvi, ma la Corte non specifica i diritti e le azioni dei suoi membri che sono possibili.
Il sindacalismo è sempre stato contrastato dalla gerarchia militare, che temeva che tali organizzazioni potessero scatenareo il caos nei suoi ranghi. "Questo divieto risale al XIX secolo, sotto la Terza Repubblica", dice lo storico Dominique Lormier, militare e autore di numerosi libri sull'esercito francese. Per gli ufficiali dell'esercito, "questa decisione mette in discussione il principio di solidarietà, la coesione e la disciplina in campo militare", dice. "Temono in particolare il diritto di sciopero, analizza il capitano in pensione Michel Bavoil. Ma non è quello che chiediamo, siamo anche contrari ad esso". Nessuna domanda di intervenire in operazioni militari. "Vogliamo solo far avanzare i diritti dei militari."
La Francia potrebbe contestare questa decisione? Lo Stato ha tre mesi di tempo per richiedere il riesame del caso davanti alla Grande Camera della CEDU, che può esaminare il caso. In caso contrario, la sentenza diventa definitiva ed è trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che è responsabile della supervisione dell'esecuzione delle sentenze della CEDU. Tuttavia, la Francia, anche se ha firmato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è obbligata ad applicare la decisione della Corte. "Ma se non vuole esporsi a una valanga di altre denunce, è meglio adattare la sua legislazione nazionale," dicono alla CEDU. Idem per gli altri Stati membri che possono apportare modifiche per evitare di essere condannato a Strasburgo. Secondo la CEDU, 19 dei 42 membri della CEDU non garantisce il diritto di sindacato ai loro militare.
Le Drian verso un compromesso?

In una dichiarazione, il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian ha detto giovedi, di "prendere atto di queste decisioni." "Il Dipartimento della Difesa ora prende tempo per valutare con precisione la decisione e le ragioni esposte dalla Corte," ha detto il ministro, senza pronunciarsi sul merito della decisione. "Non vedo come avrebbe potuto rifiutare questo cambiamento, dice ancora Michel Bavoil. La sinistra ha sempre sostenuto la sindacalizzazione dei militari. Ricordate, Robert Badinter, sotto François Mitterrand, aveva espresso sostegno "ad esso. Da parte sua, Dominique Lormier, tenente colonnello nelle riserve, ritiene che "il ministro sarà sensibile alle reazioni del corpo ufficiali." E'quindi possibile che permetta i sindacati limitando i loro diritti.



 

sabato 4 ottobre 2014

LA CORTE EUROPEA OBBLIGA LA FRANCIA A CONSENTIRE AI SUOI MILITARI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI (El Pais)


 
Strasburgo condanna Parigi per il divieto di sindacato
Il Governo francese dovrà riformare le sue leggi per adeguarsi alla decisione dei giudici
 
 
Parigi - I militari francesi hanno diritto di creare sindacati o associazioni professionali per difendere i loro interessi. Così ha sentenziato giovedì la Corte euroepa dei diritti umani, con sede in Strasburgo, che, dopo la denuncia presentata nel 2008 e nel 2009 da militari sanzionati per averla creata, ha condannato la Francia.
Il doppio verdetto obbligherà il Governo ad aprire le trattative con l’unica organizzazione con queste caratteristiche eistente ora in un limbo legale. Inoltre, la sentenza avrà conseguenza per gli eserciti di altri paesi europei.
“Ci hanno riconosciuti i nostri diritti. Ora il Governo dovrà riformare le leggi per autorizzarci” ha commentato a questo giornale il colonnello Jacques Bessy, presidente dell’associazione per la difesa dei diritti dei militari (Adefdromil). E’ l’unica esistente con queste caratteristiche ora in Francia, anche se senza riconoscimento officiale ed effettivo.
Bessy, esultante—“è un grande trionfo”—, racconta che è in contatto con la spagnola Associazione Unificata dei Militari (AUM). “Vogliamo seguire il suo esempio”, aggiunge, ricordando che in Spagna già sono autorizzate questo tipo di associazioni, anche se con limitazioni.
La Corte di Strasburgo, che ha preso la decisione all’unanimità, afferma che la Francia violò l’articolo 11 della Convenzione dei diritti umani, relativo al diritto di riunione e associazione, quando proibì Adefdromil, fondata nel 2001, e chiuse il forum Gendarmi e Cittadini, costituito nel 2008 e cancellato dall’esecutivo. In entrambi i casi, i suoi promotori ricorsero prima al Consiglio di Stato francese, che diede ragione al Governo, e dopo alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
I Giudici hanno stabilito che il Governo può imporre “restrizioni legittime” ai sindacati o associazioni. Il diritto di sciopero per esempio non esiste, per le organizzazioni di questo tipo in Europa. Però nega alla Francia “la proibizione pura e semplice di creare un sindacato”, come fatto coi militari ed i gendarmi, che hanno natura militare, come la Guardia Civil in Spagna.
Il Ministero della Difesa francese ha emesso un comunicato nel quale, oltre ad indicare che “prende atto” del verdetto segnala che già da un anno e mezzo ha iniziato un lavoro di riflessione “con i rappresentanti militari. Ora, dopo la sentenza, si introdurranno modifiche legislative per adeguarsi con il diritto internazionale, “rispettando i valori fondamentali dello status militare, in particolare, quello della neutralità delle Forze Armate”.
Adefdromil, che secondo il colonnello Bessy annovera 450 militari associati in attività, evidenzia nel suo statuto “la proibizione di qualsiasi attività politica, confessionale e filosofica”.
 
Traduzione da

venerdì 3 ottobre 2014

IL DIVIETO GENERALE DI COSTITUIRE SINDACATI ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE FRANCESI È CONTRARIO ALLA CONVENZIONE


 
 
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso oggi (2 ottobre 2014) la sentenza nel caso Matelly vs Francia (ricorso n. 10609/10).
 
Il caso riguardava il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. La Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stata: una violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La Corte ha rilevato, in particolare, che la decisione delle autorità nei confronti del sig. Matelly (relativo all'ordine di dimettersi da una associazione di cui era membro) pari al divieto assoluto per il personale militare di costituire un sindacato di categoria, finalizzato a difendere i loro interessi professionali e non i loro interessi economici, e che, i motivi di tale decisione non erano stati né pertinenti né sufficienti. Essa ha concluso che, mentre l'esercizio del diritto di livertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa dell'essenza stessa di questa libertà, ed è quindi vietata dalla Convenzione.
 
I fatti principali
Il ricorrente, Jean-Hugues Matelly, è un cittadino francese nato nel 1965 che vive a Le Plessis-Robinson (Francia). E' un ufficiale della gendarmeria che ha lavorato come ragioniere nella Gendarmeria della Regione Piccardia dal 2005. Egli è anche un ricercatore associato in un laboratorio affiliato al Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).
Nell'aprile 2007 è stato creato un forum su internet dal titolo "Gendarmi e cittadini" (gendarmi et citoyens); il Signor Matelly era iscritto come amministratore e moderatore di uno spazio destinato a consentire ai gendarmi e ai cittadini di esprimersi e scambiarsi le opinioni. Verso la fine di marzo del 2008 è stata costituita un'associazione dal nome "Forum per i Gendarmi e i cittadini" (Forum gendarmi et citoyens) per fornire un quadro giuridico a questo forum; il Signor Matelly ne era un membro fondatore e successivamente il vice-presidente. Così come i civili e gendarmi in pensione, anche altri gendarmi in servizio sono stati coinvolti nell'associazione in qualità di membri, ed alcuni di loro sedevano anche nel consiglio di amministrazione.
Il 6 aprile del 2008 il Signor Matelly ha informato il direttore generale della gendarmeria nazionale che l'associazione era stata costituita, precisando che il suo scopo primario era quello di comunicazione.
Il 27 maggio 2008, il giorno dopo l'annuncio ufficiale che l'associazione era stata costituita, il Direttore Generale della Gendarmeria Nazionale ha condannato il sig Mattely e gli altri gendarmi in servizio che erano membri dell'associazione di dimettersi immediatamente. Questo comandante anziano ha ritenuto che l'associazione sembrava un gruppo sindacale di categoria e che ciò era vietato ai sensi dell'articolo L. 4121-4 del Codice della difesa, a causa dell'inserimento nella definizione degli obiettivi dell'associazione anche quello di "difendere la situazione patrimoniale e non patrimoniale dei gendarmi".
Il 28 maggio 2008 il sig Matelly ha scritto al Direttore Generale informandolo che l'associazione era disposta a modificare i riferimenti ambigui nel suo atto costitutivo, alla luce degli obblighi militari. Il 5 giugno 2008 il Signor Matelly si è dimesso dall'associazione. Il 26 luglio 2008 il Consiglio di amministrazione dell'associazione ha rimosso il riferimento a "difendere la situazione patrimoniale e non patrimoniale di gendarmi" nello statuto dell'associazione.
Il 26 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di rivedere giuridicamente il provvedimento di dimissioni che era stato inviato al sig Matelly ed agli altri gendarmi in servizio, membri dell'associazione.
 
Procedura e composizione della Corte
 
Invocando l'articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione e di associazione), il sig Matelly ha lamentato un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell'esercizio della sua libertà di associazione. Il Signor Matelly ha anche denunciato una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), riguardo al fatto che nessuno dei documenti che sono stati pubblicati dall'associazione ed al quale aveva contribuito erano stati contestati dalle autorità militari. Infine, ai sensi degli articoli 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), si lamentava che il procedimento dinanzi al Conseil d'État era stato ingiusto.
Il ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 6 febbraio 2010.
La sentenza è stata data da una Camera di sette giudici, composta come segue:
Mark Villiger (Liechtenstein), Presidente,
Ann Power-Forde (Irlanda),
Ganna Yudkivska (Ucraina),
Vincent A. de Gaetano (Malta),
André Potocki (Francia),
Helena Jäderblom (Svezia),
Aleš Pejchal (Repubblica Ceca),
e anche Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione.
 
Decisione della Corte
 
Articolo 11
 
La Corte ha deciso di esaminare le denunce di cui agli articoli 10 e 11 esclusivamente dal punto di vista dell'articolo 11. Quest'ultimo articolo garantisce il diritto alla libertà di associazione, di cui la libertà sindacale è un aspetto. La Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione. Queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati. La Corte ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretata rigorosamente ed essere limitate all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono mettere in pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è stato uno degli elementi essenziali della libertà in questione.
Per quanto riguarda il caso del sig Matelly, la Corte ha ritenuto che l'ordine di dimettersi dall'associazione "Forum per i Gendarmi e i cittadini" è pari ad interferire con l'esercizio dei suoi diritti garantiti dall'articolo 11. Questa interferenza era stata prescritta dalla legge, dal momento che il codice della difesa distingue tra l'appartenenza ad associazioni ordinarie, le quali sono autorizzate, e l'appartenenza a gruppi professionali che sono invece proibite. Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che un'associazione che viene costituita per difendere gli interessi economici e non economici del personale militare appartiene a questa seconda categoria.
Ritenendo che tale divieto persegua uno scopo legittimo, vale a dire la conservazione dell'ordine e della disciplina necessarie nelle forze armate, di cui la gendarmeria fa parte, la Corte ha poi esaminato se tale ingerenza fosse necessaria in una società democratica. Ha rilevato, in via preliminare, che le disposizioni del codice della difesa, sulla base del quale l'ordine di dimissione dato al sig Matelly era stato preso, proibirscono al personale militare, così semplicemente, di unirsi a ciascun gruppo sindacale.
Mentre la Corte ha osservato che lo Stato francese ha messo in atto organismi e procedure per tener conto delle preoccupazioni del personale militare, si è tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi. La Corte è consapevole del fatto che la particolare natura della missione delle forze armate necessita che l'attività sindacale - che, nell'adempiere il suo scopo, potrebbe portare alla luce l'esistenza di opinioni critiche riguardanti alcune decisioni che hanno interessato la situazione morale e pecuniaria del personale militare – deve essere adattata a queste particolari circostanze. Ha, quindi, sottolineato che, a norma dell'articolo 11, le restrizioni, anche quelli importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'ordine che il sig Matelly ha avuto di dimettersi dalla associazione era stata presa sulla sola base del suo atto costitutivo e l'eventuale esistenza, in una relativamente ampia interpretazione del suo scopo, di una dimensione sindacale. Inoltre, le autorità non avevano avuto riguardo all'impegno da parte del signor Matelly di rispettare i suoi obblighi modificando il regolamento/statuto dell'associazione.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che i motivi invocati dalle autorità per giustificare l'interferenza nei diritti del sig Matelly non sono stati né pertinenti né sufficienti, visto che la loro decisione è pari a un divieto assoluto rivolto al personale militare che decide di unirsi in un sindacato di categoria costituito per difendere gli interessi professionali e non pecuniari. Questo divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di associazione, e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica". Ne consegue che vi è stata una violazione dell'articolo 11.
 
Altri articoli
La Corte ha esaminato le denunce del signor Matelly ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione sotto il solo Articolo 6. Non si è riscontrato alcun aspetto di violazione in questo contesto, e il problema è stato pertanto respinto in quanto manifestamente infondato.
 
Equa riparazione (articolo 41)
La Corte ha dichiarato che la Francia dovrà versare al sig Matelly 1400 € (euro) per i costi e le spese processuali.
 
Opinioni separate
Il Giudice De Gaetano, insieme al giudice Power-Forde, ha espresso un parere separato. Questa opinione è allegata al giudizio.
 
Giudizio ADEFDROMIL c. Francia (n. 32191/09)
La Corte ha emesso oggi (2 ottobre 2014) una sentenza anche nel caso di ADEFDROMIL vs Francia, relativa sempre alla questione del divieto di costituzione dei sindacati all'interno delle forze armate francesi.
L'associazione ricorrente, l'Association de Défense des Droits des Militaires (Associazione per la Protezione dei Diritti del personale militare, ADEFDROMIL), era stata istituita nel 2001 da due militari, il capitano Bavoil (quindi un ufficiale in servizio) e il maggiore Radajewski, con lo scopo statutario di "esaminare e difendere i diritti collettivi o individuali e pecuniaria, occupazionali e non gli interessi economici del personale militare”. Da giugno 2007 in poi, l'associazione ricorrente ha presentato più domande per una revisione giudiziaria, per motivi di abuso di autorità, contro le decisioni amministrative che avevano un effetto negativo sulla situazione economica e non del personale militare. Il Conseil d'État ha respinto queste applicazioni adducendo che l'associazione ricorrente era in violazione delle disposizioni di cui all'articolo L. 4121-4 del Codice della difesa, e, che di conseguenza, non aveva diritto di chiedere che le decisioni in questione venissero annullate.
 
Anche in questo caso, la Corte ha concluso , all'unanimità , che vi era stata una violazione dell'articolo 11 in relazione al divieto generale che proibiva al personale militare la formazione o l’adesione a sindacati. 
 
In questo caso, la Corte ha concluso, all'unanimità, che vi era stata una violazione
Comunicato stampa rilasciato dalla Cancelliere della Corte
 
tradotto in italiano
 
 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE SULLA SENTENZA CEDU MATELLY V. FRANCIA


 
Questo documento è uno strumento messo a disposizione della stampa nel contesto della pronuncia della sentenza di cui sopra e non vincola la Corte .
 
1. È questa la prima volta che la Corte si è pronunciata sulla questione dei sindacati nelle forze armate ?
 
L'articolo 11 della Convenzione ( libertà di riunione e di associazione ) garantisce la libertà sindacale e non esclude alcuna categoria professionale dal suo campo di applicazione. La Corte ha già avuto occasione di esaminare i casi di libertà sindacale all'interno della polizia e del pubblico impiego civile ( si veda la scheda http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trade_union_ENG.pdf sui diritti sindacali ). Questa è la prima volta che la Corte ha esaminato la questione con particolare riguardo alle forze armate .


2. Quali conseguenze avrà questo giudizio? Dà ai militari francesi il diritto di organizzare sindacati ? La Francia è obbligato ad autorizzare le organizzazioni sindacali per il personale militare ?

La sentenza della Corte sostiene che un divieto assoluto non può essere imposto ai sindacati nelle forze armate. Tuttavia, si precisa che le restrizioni (anche quelle importanti ) possono essere ammesse all’esercizio della libertà di associazione del personale militare, dal momento che la natura specifica della missione delle forze armate richiede che l'attività sindacale sia adattata di conseguenza. Tuttavia, le restrizioni non devono privare il personale in servizio del diritto generale di associazione (di cui il diritto di organizzarsi è solo un aspetto ) in difesa dei loro interessi professionali e non-pecuniari : queste restrizioni possono riguardare i metodi di azione e di espressione utilizzati da un'associazione professionale, ma non l'essenza del diritto stesso, che include il diritto di costituire e aderire a tale associazione. Nel caso del signor Matelly, vi era, puramente e semplicemente , il divieto di entrare in un'associazione, imposto solo in  base al suo atto costitutivo e senza altri motivi.

Le parti hanno tre mesi di tempo per chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se tale richiesta viene fatta ed è accettata, la Grande Camera riesaminerà il caso e non darà il giudizio per diversi mesi. Se nessuna delle parti richiede che venga rinviato la causa, la sentenza diventerà definitiva e verrà trasmessa al Comitato dei Ministri ( l'organo decisionale del Consiglio d' Europa ), che sorveglia l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti Umani. Spetterà poi alla Francia individuare le misure da adottare a seguito della presente sentenza, sotto il controllo del Comitato dei Ministri .
 
3. Qual è la situazione in altri paesi europei ? Dovranno conformarsi alla presente sentenza ?
 
19 su 42 Paesi membri del Consiglio d' Europa, che possiedono le forze armate, non garantiscono il diritto di associazione al loro personale militare, e 35 non garantiscono il diritto alla contrattazione collettiva ( vedi § 35 della sentenza ) .
Quando una sentenza della Corte diviene definitiva , gli altri Stati membri ne traggono le conseguenze e possono adottare le misure necessarie volte a conformare i loro ordinamenti alla pronuncia; ciò al fine di evitare che la Corte rilevi nei propri confronti simili violazioni della Convenzione.
 
 Traduz. da:

FORZE ARMATE: EUROPA SANZIONA FRANCIA PER VIOLAZIONE LIBERTÀ SINDACALE

Da sentenza Strasburgo implicazioni anche per l’ordinamento italiano

Roma, 3 ottobre - Con due sentenze pubblicate oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato la Francia per violazione del diritto alla libertà di associazione sindacale nell’ambito delle forze armate, e ciò in quanto la legislazione francese prevede un divieto assoluto di costituzione o partecipazione ad associazioni sindacali da parte dei militari. I principi enunciati dalla Corte europea avranno dirette implicazioni anche per l’ordinamento italiano dove il Codice militare prevede un analogo divieto per tutti i corpi ad ordinamento militare. 
Questa sentenza precede la decisione che la stessa Corte dovrà prendere su un analogo ricorso italiano, presentato da un gruppo di circa 400 militari della Guardia di Finanza per reclamare il loro diritto fondamentale alla libertà sindacale; diritto che è già riconosciuto ad altri corpi di polizia ad ordinamento civile. 
“Le sentenze rese contro la Francia confermano la fondatezza degli argomenti che abbiamo sostenuto davanti alla Corte europea – dichiara l’Avv. Prof. Andrea Saccucci, legale dei militari delle Fiamme gialle – e fa auspicare un intervento del legislatore volto a riconoscere il diritto essenziale di libertà sindacale anche nelle forze armate. In caso di inerzia – conclude - non è escluso che il divieto previsto dal codice militare possa essere dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta per contrasto con la norma della Convenzione europea”.

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno