venerdì 27 dicembre 2013
IL SUPERIORE NON PUÒ IMPORRE LE FERIE AL FINANZIERE
Numero 03729/2013 e data
05/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio
di Stato
Sezione
Seconda
Adunanza
di Sezione del 5 giugno 2013
NUMERO AFFARE 03127/2011
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor **********, per l’annullamento della
determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010, con la quale il comandante
della compagnia della Guardia di finanza di **********ha rigettato il ricorso
gerarchico contro il diniego alla fruizione di un giorno di licenza del
precedente anno 1998, adottato dal comandante della tenenza di **********.
LA
SEZIONE
Vista la relazione 11 maggio 2011 n. 140128/11,
vistata dal Ministro il 17 giugno 2011 e trasmessa con nota 28 giugno 2011 n.
193616/11, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando
generale della Guardia di finanza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso straordinario, proposto
con atto del 15 dicembre 2010;
vista la nota di repliche alla relazione
ministeriale, proposta dal ricorrente con nota del 30 agosto 2011;
vista la relazione 4 gennaio 2012 n.
2394/12, vistata dal Ministro il 20 aprile 2012 e trasmessa con nota 8 maggio
2012 n. 135570/12, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze,
Comando generale della Guardia di finanza, ha integrato la precedente relazione
ministeriale sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore,
consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor **********, maresciallo capo
della Guardia di finanza, con istanza del 29 giugno 2009, ha inoltrato “domanda
di giorni (uno) di licenza precedente anno 1998” da fruire con decorrenza 17
luglio 2009. Il 6 luglio 2009 il comandante della tenenza di **********rigettava
predetta richiesta del ricorrente che chiedeva e fruiva il 17 luglio 2009 di un
giorno di licenza dell’anno 2009. Successivamente il ricorrente chiedeva di
commutare tale giorno da licenza ordinaria dell’anno 2009 in licenza ordinaria
dell’anno 1998, non fruito nel corso di quell’anno.
Contro il provvedimento di rigetto della
citata istanza, adottato dal comandante della tenenza di **********, il signor **********ha
proposto ricorso gerarchico, rigettato dal comandante della compagnia di **********,
con determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010. Il suddetto provvedimento è
stato impugnato dal signor **********con il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in oggetto indicato.
A fondamento del gravame, il ricorrente
deduce la violazione dell’art. 36, comma 3, della Costituzione, dell’art. 12
della Convenzione OIL n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157,
nonché dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995
n. 395, sostenendo la lesione del proprio diritto alle ferie annuali retribuite
e l’interesse a non rinunciarvi.
La suddetta relazione ministeriale dell’11
maggio 2011 è stata portata a conoscenza dell’interessato l’11 luglio 2011, in
esito all’istanza di accesso formulata a margine del ricorso, e ad essa ha
replicato con nota del 30 agosto 2011 nella quale sostiene che le norme
primarie e di prassi che determinerebbero la perdita da parte del ricorrente
del diritto alla licenza, richiamate a riferimento dall’Amministrazione, devono
recedere rispetto al disposto costituzionale (art. 36) e a quello della
convenzione internazionale OIL n. 132, che “il lavoratore ha diritto a tutte le
ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi” e chiede, in subordine
all’annullamento del provvedimento avversato e “indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata”, che si proceda ai sensi dell’art. 13, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971 n. 1199.
L’Amministrazione si esprime per il
rigetto del ricorso stesso in quanto infondato.
Considerato.
Sostiene correttamente l’Amministrazione
che la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere, ora per allora, la
fruizione di un giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998, si pone in
contrasto con le disposizioni normative e di prassi vigenti in materia, in
particolare con:
- l’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, in vigore nel 1998, che prevedeva:
• al comma 8, che “nel caso di
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione
della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere
fruita entro il primo semestre dell’anno successivo”;
• al comma 9, che “compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il
personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”;
- l’art. 29, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, attualmente in vigore,
che dispone che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la
parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con
le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente deve fruire della licenza residua entro l’anno successivo a
quello di spettanza”;
- la circolare n. 120000/105 datata 10
luglio 2006 del Comando generale, conformemente all’allora vigente art. 55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
che prevede che la licenza ordinaria non goduta nell’anno in corso a causa di
indifferibili esigenze di servizio debba essere fruita entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di spettanza; laddove, invece, la mancata
fruizione sia dipesa da motivate esigenze di carattere personale, il diritto
alla licenza rimane impregiudicato entro il semestre dell’anno successivo.
Risultando incontestato che il signor **********non
ha presentato, nei previsti limiti temporali, alcuna istanza volta ad ottenere
la fruizione del residuo giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998 -
avendo formulato una richiesta in tal senso soltanto in data 29 giugno 2009 e
poi in data 12 ottobre 2009 sotto forma di “commutazione” di un giorno di
licenza ordinaria nel frattempo concessogli per l’anno 2009 - la pretesa del
ricorrente é destituita di fondamento.
Né appare alla Sezione sostenibile da
parte del ricorrente che le predette norme “devono recedere rispetto al
disposto costituzionale (art. 36) e della convenzione internazionale OIL n.
132”, le quali” dispongono chiaramente che il lavoratore ha diritto a tutte le
ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi”, mentre “il subordinare il
diritto delle ferie annuali all’esercizio del diritto stesso entro un
determinato lasso di tempo, mediante la presentazione di una formale richiesta,
renderebbe surrettiziamente rinunciabili tali ferie da parte del lavoratore”.
Per la normativa richiamata e costante
giurisprudenza, la fruizione di ferie annuali retribuite, stabilita dall’art.
36 della Costituzione, deve essere classificata come diritto soggettivo,
tutelato dall’ordinamento quale beneficio concesso al lavoratore con la
funzione di “... recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni
affettive e sociali ...” (Cass. Civ., Sez. lavoro, 28 agosto 2003, n. 12635). Tale diritto, pertanto, se
deve essere esercitato principalmente in relazione alle necessità personali del
richiedente e non può essere configurato come un’imposizione da parte dei
superiori gerarchici, deve essere nondimeno esercitato, a
tutela dei profili di efficienza organizzativa, nei tempi consoni.
La mancata richiesta di fruizione della
licenza, ove non ricadente negli specifici casi tutelati dalla legge, può
configurare, infatti, l’espressione di una scelta alla quale corrisponde la
rinuncia alla concessione del beneficio nei termini previsti dalla normativa.
Diversamente argomentando, se un superiore potesse
imporre il riposo con un ordine, le ferie, piuttosto che un diritto usufruito
in considerazione delle necessità personali dell’interessato, configurerebbero
un “dovere”, in contraddizione con la natura degli istituti previsti dalla
richiamata normativa. Conseguentemente, la Sezione ritiene
infondate le censure mosse dal signor **********a sostegno del ricorso che
deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba
essere respinto.
martedì 24 dicembre 2013
lunedì 23 dicembre 2013
martedì 17 dicembre 2013
sabato 14 dicembre 2013
sabato 7 dicembre 2013
Amnesty International lancia Write for Rights: una firma per la libertà d’espressione anche in rete
Amnesty International,
l’organizzazione internazionale per i diritti umani, rinnova anche
quest’anno il suo impegno in difesa di tutte le persone i cui
diritti vengono quotidianamente violati e lancia l’edizione 2013 di
“Write
for Rights”,
la più grande iniziativa umanitaria del mondo.
Nei giorni precedenti e successivi
alla “Giornata internazionale dei Diritti umani”, Amnesty invita
tutto il mondo a unirsi alla battaglia per restituire libertà e
giustizia a Miriam López, Jabeur Mejri, Eskinder Nega, Yorm Bopha,
Ihar Tsikhanyuk: persone perseguitate e condannate, blogger,
attivisti, giornalisti che ingiustamente hanno subito violenza e che
sono impegnati nella lotta per la libertà d’espressione e i
diritti delle persone lgbti.
L’obiettivo
della campagna è raccogliere firme per ciascuno degli appelli
presenti sul sito di
Amnesty International dedicato a “Write for Rights”,
sensibilizzando gli utenti mediante l’accostamento tra le vittime
delle violenze e i familiari o gli amici cui ciascuno è legato:
“Immagina che un tuo amico venga
imprigionato, che subisca violenza per aver fatto qualcosa di
assolutamente comune, solo per aver preteso i suoi diritti. Cosa
faresti per salvarlo?” È questo il messaggio che Amnesty
International porterà nelle piazze italiane e sul sito
www.firmaperunamico.it,
invitando chiunque abbia a cuore i diritti umani a firmare gli
appelli proprio come se lo si stesse facendo per un’amica
imprigionata ingiustamente, per un amico gay o per un familiare
‘colpevole’ di aver espresso senza paura le proprie critiche al
Governo o la propria opinione.
In Italia sono tante le piazze che
ospitano, fino al 22 dicembre, la raccolta firme di Amnesty
nell’ambito della maratona per i diritti umani “Write for
Rights”. Nel 2012 le firme raccolte nel nostro Paese sono state
82mila in due settimane (un milione e mezzo nel mondo) e, ad oggi,
buona parte degli appelli ha avuto esito positivo o è ancora in via
di risoluzione. Ultimo in ordine di tempo è il caso di Yorm Bopha,
rilasciata su cauzione il 22 novembre grazie al sostegno di Amnesty
International e ora in attesa del ritiro di tutte le accuse cadute
sulla sua persona.
mercoledì 4 dicembre 2013
martedì 3 dicembre 2013
martedì 26 novembre 2013
Difesa, quando i colonnelli fanno gli stipendi (e non la guerra) - Il Fatto Quotidiano
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In gdf civili non ce ne sono proprio o quasi
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giovedì 21 novembre 2013
martedì 19 novembre 2013
domenica 17 novembre 2013
InfoDifesa: No-Tav: il bacio della manifestante all'agente
InfoDifesa: No-Tav: il bacio della manifestante all'agente: È come se calasse il silenzio, fra i clangori di un corteo, i volti d’ira e le paure. Il bacio è silenzio. Lei è una brunetta, un volto ...
venerdì 15 novembre 2013
Ocse: "In Italia i dirigenti pubblici più pagati. Quasi il triplo della media" - Il Fatto Quotidiano
Ocse: "In Italia i dirigenti pubblici più pagati. Quasi il triplo della media" - Il Fatto Quotidiano
MENTRE AI SEMPLICI DIPENDENTI VIENE BLOCCATO LO STIPENDIO, GLI ALTI DIRIGENTI HANNO STIPENDI DA FAVOLA
MENTRE AI SEMPLICI DIPENDENTI VIENE BLOCCATO LO STIPENDIO, GLI ALTI DIRIGENTI HANNO STIPENDI DA FAVOLA
Alla Camera continua la disinformazione
Alla Camera continua la disinformazione
La Camera annuncia di “rinunciare” a 50 milioni dallo Stato. Ma se ne fa trasferire 40 da un altro fondo. Annuncia anche tante misure di risparmio: alcune sono minime, molte false. E tace sui tanti aumenti di spesa. Risultato: la spesa continua ad aumentare.
martedì 12 novembre 2013
FINANZIERE CON FOLTA CAPIGLIATURA E BARBA ECCESSIVAMENTE LUNGA. PUNIZIONE ANNULLATA
N. 00275/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 22 del 2011, proposto da:
***************,
rappresentato e difeso dall’avv. ***************;
contro
Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via
F. Rubichi;
per
l’annullamento
- della
sanzione disciplinare della “consegna” nella misura di giorni uno, inflittagli
con determinazione del Comandante del 1° Nucleo Operativo del Gruppo G. di F.
Bari prot. n. 0307583/10 del 12 giugno 2010, gravata con ricorso gerarchico in
data 12 luglio 2010 senza che l’organo adito abbia mai comunicato la decisione
e quindi da considerare respinto a tutti gli effetti decorsi 90 giorni (art. 6
d.P.R. 1199/1971) e ricorribile nei 60 gg. al Tribunale Amministrativo
regionale sin dal 10 Ottobre 2010.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini
e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. – Il ricorrente,
Appuntato della G. di F. impugna la sanzione disciplinare della consegna per 1
giorno, inflittagli per essersi presentato in servizio presso il varco
dell’aeroporto di Bari con una folta capigliatura e un barba eccessivamente
lunga, disattendendo le norme che vietano l’uso di acconciature irregolari.
II. – A
sostegno del gravame deduce la violazione degli artt. 50, 58 e 59 del Reg.
Disciplina Militare (RDM n. 545/1986).
III. – Si è
costituita l’Amministrazione intimata, eccependo la competenza territoriale del
TAR Bari e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. -
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011, fissata per la trattazione, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
V. – Il
Collegio reputa il ricorso fondato.
V.1. – Il
ricorrente lamenta, in particolare, la violazione delle regole di garanzia del
procedimento disciplinare per l’assenza di una chiara, completa e tempestiva
contestazione degli addebiti, necessaria sia per l’esatto accertamento dei
fatti che per l’esercizio del diritto di difesa.
V.1.1. –
Quanto alla tempestività, a fronte della evidenza del fatto contestato, di
immediata percezione e privo della necessità di particolari accertamenti
istruttori (lunghezza della barba e della capigliatura, ritenuta eccessiva) la
richiesta di chiarimenti interveniva solo dopo dieci giorni dal fatto e veniva
effettivamente notificata al ricorrente incolpato, ai fini della conoscenza,
decorsi, complessivamente, trentotto giorni, vanificando, così, ogni tentativo
di difesa.
V.1.2. –
Quanto all’esatto valore della nota, non può non osservarsi come, in linea di
principio, la mera richiesta di chiarimenti su fatti specifici relativi al
comportamento tenuto non configuri di per sé gli estremi di un atto di
contestazione di addebito disciplinare, da cui si distingue per diversità di
funzione, in quanto volta a mere indagini preliminari.
E’ invece
necessario che la natura dell’atto sia di immediata intelligibilità per il
destinatario.
Nella
specie, peraltro, la richiesta di chiarimenti, formulata ai sensi dell’art. 15
della l. n. 382/1978 (“Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere
inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”), e, dunque,
astrattamente valevole come contestazione e come comunicazione dell’effettiva
instaurazione del procedimento disciplinare, è priva di tale formale
qualificazione e contiene elementi di indubbia equivocità:
a) manca, in
tale nota, quale elemento probatorio a supporto della presunta infrazione, ogni
riferimento alla “osservazione obiettiva” effettuata dal militare capoposto di
turno che avrebbe informato la superiore linea di comando titolare del potere
disciplinare, non presente ai fatti. L’esistenza di una relazione di servizio
emerge solo indirettamente nel provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare; l’incolpato avrebbe avuto accesso al suo contenuto solo in
occasione della presentazione del ricorso gerarchico, non potendo più contraddire
sull’accertamento dei fatti (effettiva lunghezza della barba e della
capigliatura, tale da costituire pregiudizio e necessario conseguente impiego
in servizio interno).
b) il
termine per fornire i propri chiarimenti, riqualificati dall’Amministrazione
come vere e proprie giustificazioni, appare, altresì, eccessivamente ridotto
(48 ore), per consentire un effettivo e consapevole contraddittorio,
maggiormente necessario nell’ambito di un procedimento connotato da forte
afflittività, quale quello disciplinare.
c) ferma la
condotta censurata, varia, infine, l’individuazione delle norme violate,
inserendosi solo nel provvedimento conclusivo anche il riferimento al mancato
rispetto dell’art. 2 (Disciplina militare) del Regolamento, norma non
richiamata nella anomala contestazione degli addebiti.
VI. – In
conclusione deve pertanto ritenersi che per l’assenza di una tempestiva,
chiara, concisa e completa contestazione degli addebiti, in violazione dei
criteri redazionali sottesi all’esercizio del potere disciplinare, sia stato
pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato, con conseguente invalidità
dell’intero procedimento.
Il rispetto
delle garanzie costituzionali a tutela del diritto di difesa, ma anche del buon
andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione comporta ,per
quanto riguarda il procedimento disciplinare, che l’incolpato abbia il diritto
di essere adeguatamente informato tanto dell’instaurazione e dello svolgimento
del procedimento quanto del contenuto degli addebiti.
VII. – Sulla
base delle sovra esposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto
annullato l’impugnato provvedimento. Sono assorbite le ulteriori censure
dedotte.
Sussistono
tuttavia ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - sezione Terza definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa tra
le parti le spese e competenze di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso
in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento
dei magistrati:
Rosaria
Trizzino, Presidente
Ettore
Manca, Consigliere
Gabriella
Caprini, Referendario, Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
14/02/2012
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
lunedì 11 novembre 2013
venerdì 8 novembre 2013
InfoDifesa: ROTTURA NEL COCER: I DELEGATI PRENDONO LE DISTANZE...
InfoDifesa: ROTTURA NEL COCER: I DELEGATI PRENDONO LE DISTANZE...: COMUNICATO STAMPA PRESIDENTE COCER INTERFORZE
Ma non si capisce nulla
Ma non si capisce nulla
giovedì 7 novembre 2013
mercoledì 6 novembre 2013
martedì 5 novembre 2013
lunedì 4 novembre 2013
L'Irresponsabile: BLOCCO STIPENDI, DOMANI SENTENZA STORICA
L'Irresponsabile: BLOCCO STIPENDI, DOMANI SENTENZA STORICA: Blocco degli stipendi 2011-2013: in discussione 13 ricorsi in Corte Costituzionale
sabato 2 novembre 2013
Lavoratore pubblico rivendica più soldi per aver svolto mansioni superiori. Il Consiglio di Stato dice si.
Lavoratore pubblico rivendica più soldi per aver svolto mansioni superiori. Il Consiglio di Stato dice si.
SANITA' E SANITARI
Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-09-2013, n. 4710
SANITA' E SANITARI
Sanità, in genere
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2009, proposto da:
-
contro
-
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III QUATER, n. 00791/2009, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla corresponsione trattamento retributivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera S. (Lpd)-(Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Lepore Maria Claudia e Fratto;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'odierno appellante (inquadrato nella qualifica di dirigente medico di I livello, fascia B, con deliberazione n. 148 in data 12 settembre 1994) rivendica la corresponsione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, del trattamento retributivo proprio dell'aiuto corresponsabile ospedaliero o del I livello dirigenziale fascia A, assumendo di aver svolto, quale assistente medico di radiologia, le relative funzioni superiori (attribuite con deliberazione dell'a.s. della USL Roma 10 n. 1150 in data 15 maggio 1992, di cui ha preso atto la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. (Lpd) - (Lpd) n. 2181 in data 23 dicembre 1996).
2. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata ( Roma, III-quater, n. 788/2009), ha:
- dichiarato inammissibile il ricorso per quanto concerne le pretese dal 1 gennaio al 30 giugno 1994, in quanto, fino a detta ultima data, la legittimazione passiva spettava alla Regione Lazio/Gestione liquidatoria della ex USL Roma 10, mentre il ricorso era stato notificato solo all'Azienda ospedaliera subentrata nel rapporto di lavoro;
- respinto il ricorso relativamente al periodo successivo, in quanto, con riferimento alla portata applicativa degli artt. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1970 e 121, del D.P.R. n. 384 del 1990, non è stata dimostrata l'esistenza del necessario presupposto dell'esistenza in pianta organica e vacanza del posto su cui esercitare le mansioni superiori (anche alla luce dell'intervenuto annullamento in autotutela della deliberazione n. 2181/1996, mediante la deliberazione n. 32 in data 23 aprile 1997), e non può assumere rilevanza un organigramma di fatto ipotizzato per il funzionale svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Nell'appello, viene ammesso il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda per il primo semestre del 1994, ed il relativo capo della sentenza di primo grado deve quindi ritenersi non contestato.
Per il restante periodo, sulla questione ritenuta dal TAR dirimente, si sostiene che erroneamente sono stati affermati la mancata dimostrazione della vacanza di posti di aiuto radiologo e il riferimento delle pretese ad un ipotetico organico di fatto. A tal fine, si sottolinea che la prova della vacanza del posto è nella deliberazione n. 2181/1996 e nella deliberazione n. 1150/1992.
4. Resiste all'appello l'Azienda ospedaliera, ribadendo che non vi era vacanza del posto, né conferimento formale, dato che la deliberazione n. 2181/1996 è stata annullata in via di autotutela, che comunque anch'essa non documenta la vacanza, né il conferimento, ma contiene un mero richiamo ad altra deliberazione (la n. 1150/1992) non imputabile all'Azienda ospedaliera e non più efficace a partire dalla costituzione dell'Azienda (avvenuta, come esposto, in data 1 luglio 1994).
In ogni caso, non vi è più differenza rilevabile a fini di mansioni superiori tra ex assistenti ed ex aiuti, tutti confluiti nel I livello (come per l'appellante, inquadrato mediante la deliberazione n. 148/1994), anche se distinti in fascia A e fascia B.
5. L'appello merita di essere accolto parzialmente, nei sensi ed entro i limiti appresso indicati.
E' ben vero che, per giurisprudenza da tempo consolidata e fatta propria anche da questa Sezione (cfr., riassuntivamente, Cons. Stato, III, 30 ottobre 2012, n. 5525), nel settore della sanità, in applicazione del principio desumibile dall'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1970 (e poi dall'art. 121 del D.P.R. n. 384 del 1990), il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è condizionato, oltre che dall'effettiva prestazione di tali mansioni: a) dalla vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica superiore cui si riferiscono le funzioni svolte; b) dalla presenza di un previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni, adottato dai competenti organi dell'ente (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 10 luglio 2012, n. 4100); e che soltanto per lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell'aiuto, si ritiene possa prescindersi da formali atti di incarico, poiché non è concepibile che una struttura sanitaria affidata alla direzione del primario resti priva dell'organo di vertice, che assume la responsabilità dell'attività esercitata nella divisione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 28 marzo 2012, n. 1826); mentre tale orientamento, basato sull'indefettibilità della responsabilità apicale, non è estensibile al caso dell'assistente medico che espleti le mansioni di aiuto, in quanto la vacanza del posto di aiuto medico non implica una automatica investitura dell'assistente nell'esercizio delle mansioni superiori, potendo l'amministrazione adottare una pluralità di soluzioni organizzative, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 21 febbraio 2012, n. 914).
Ora, nel caso in esame, la sentenza di primo grado e le stesse difese dell'Azienda fanno leva sulla mancanza di un incarico formale su posto vacante - vale a dire, secondo quanto appena premesso, di due delle condizioni essenziali ai fini del riconoscimento delle differenze retributive.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, nel caso in esame tali presupposti devono ritenersi sussistenti.
Infatti, come sostiene l'appellante, l'annullamento della deliberazione n. 2181/1996 non è idoneo a porre nel nulla sotto il profilo storico-fattuale l'incarico preesistente conferito mediante la deliberazione n. 1150/92. Tale ultimo provvedimento ha operato la ricognizione generale dei posti di aiuto corresponsabile vacanti nei diversi reparti, e ne ha attribuito le relative "funzioni superiori" ai medici utilmente collocati nelle graduatorie divisionali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 (nella specie, approvate con deliberazioni nn. 75/1991 e 1243/1991). Tra essi, per la "Radiologia Ortopedica" del plesso "(Lpd)", l'appellante.
La deliberazione n. 1150/1992 non risulta caducata (del resto, la deliberazione n. 2181/1996, annullata in autotutela, concerneva la posizione di altri medici, e si limitava a richiamare quella dell'appellante nelle premesse), e non può ritenersi divenuta automaticamente inefficace per effetto del subentro dell'Azienda ospedaliera nella titolarità delle attività e dei rapporti di lavoro inerenti il plesso ospedaliero. Deve invece ritenersi che abbia mantenuto effetti organizzativi, almeno fino a che non sia stata modificata da disposizioni sopravvenute (ma su ciò, dagli atti processuali non si evincono specifiche informazioni).
Resta da stabilire fino a quale momento l'esercizio delle mansioni superiori possa aver giuridicamente spiegato concreta efficacia.
Il Collegio osserva in proposito che, poiché nel comparto sanitario, a seguito del D.Lgs. n. 502 del 1992, il primo livello della dirigenza medica sussume le funzioni che erano nella prerogativa delle abolite qualifiche di assistente e di aiuto medico, l'assunzione delle mansioni di tale ultima qualifica da parte del dirigente medico di primo livello, pur se proveniente da inquadramento al nono livello, non configura lo svolgimento di mansioni superiori, unica essendo la qualifica dirigenziale di appartenenza.
La data suddetta deve pertanto essere individuata in quella del 12 settembre 1994, in cui è stato disposto l'inquadramento dell'appellante nel primo livello dirigenziale, ad opera della deliberazione n. 148/1994.
Il ricorso di primo grado deve conseguentemente essere accolto limitatamente alla spettanza all'appellante delle differenze retributive relative al periodo 1 luglio - 12 settembre 1994, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi.
L'esito dell'appello induce a confermare la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del ricorrente nei sensi e limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-09-2013, n. 4710
SANITA' E SANITARI
Sanità, in genere
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2009, proposto da:
-
contro
-
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III QUATER, n. 00791/2009, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla corresponsione trattamento retributivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera S. (Lpd)-(Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Lepore Maria Claudia e Fratto;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'odierno appellante (inquadrato nella qualifica di dirigente medico di I livello, fascia B, con deliberazione n. 148 in data 12 settembre 1994) rivendica la corresponsione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, del trattamento retributivo proprio dell'aiuto corresponsabile ospedaliero o del I livello dirigenziale fascia A, assumendo di aver svolto, quale assistente medico di radiologia, le relative funzioni superiori (attribuite con deliberazione dell'a.s. della USL Roma 10 n. 1150 in data 15 maggio 1992, di cui ha preso atto la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. (Lpd) - (Lpd) n. 2181 in data 23 dicembre 1996).
2. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata ( Roma, III-quater, n. 788/2009), ha:
- dichiarato inammissibile il ricorso per quanto concerne le pretese dal 1 gennaio al 30 giugno 1994, in quanto, fino a detta ultima data, la legittimazione passiva spettava alla Regione Lazio/Gestione liquidatoria della ex USL Roma 10, mentre il ricorso era stato notificato solo all'Azienda ospedaliera subentrata nel rapporto di lavoro;
- respinto il ricorso relativamente al periodo successivo, in quanto, con riferimento alla portata applicativa degli artt. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1970 e 121, del D.P.R. n. 384 del 1990, non è stata dimostrata l'esistenza del necessario presupposto dell'esistenza in pianta organica e vacanza del posto su cui esercitare le mansioni superiori (anche alla luce dell'intervenuto annullamento in autotutela della deliberazione n. 2181/1996, mediante la deliberazione n. 32 in data 23 aprile 1997), e non può assumere rilevanza un organigramma di fatto ipotizzato per il funzionale svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Nell'appello, viene ammesso il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda per il primo semestre del 1994, ed il relativo capo della sentenza di primo grado deve quindi ritenersi non contestato.
Per il restante periodo, sulla questione ritenuta dal TAR dirimente, si sostiene che erroneamente sono stati affermati la mancata dimostrazione della vacanza di posti di aiuto radiologo e il riferimento delle pretese ad un ipotetico organico di fatto. A tal fine, si sottolinea che la prova della vacanza del posto è nella deliberazione n. 2181/1996 e nella deliberazione n. 1150/1992.
4. Resiste all'appello l'Azienda ospedaliera, ribadendo che non vi era vacanza del posto, né conferimento formale, dato che la deliberazione n. 2181/1996 è stata annullata in via di autotutela, che comunque anch'essa non documenta la vacanza, né il conferimento, ma contiene un mero richiamo ad altra deliberazione (la n. 1150/1992) non imputabile all'Azienda ospedaliera e non più efficace a partire dalla costituzione dell'Azienda (avvenuta, come esposto, in data 1 luglio 1994).
In ogni caso, non vi è più differenza rilevabile a fini di mansioni superiori tra ex assistenti ed ex aiuti, tutti confluiti nel I livello (come per l'appellante, inquadrato mediante la deliberazione n. 148/1994), anche se distinti in fascia A e fascia B.
5. L'appello merita di essere accolto parzialmente, nei sensi ed entro i limiti appresso indicati.
E' ben vero che, per giurisprudenza da tempo consolidata e fatta propria anche da questa Sezione (cfr., riassuntivamente, Cons. Stato, III, 30 ottobre 2012, n. 5525), nel settore della sanità, in applicazione del principio desumibile dall'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1970 (e poi dall'art. 121 del D.P.R. n. 384 del 1990), il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è condizionato, oltre che dall'effettiva prestazione di tali mansioni: a) dalla vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica superiore cui si riferiscono le funzioni svolte; b) dalla presenza di un previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni, adottato dai competenti organi dell'ente (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 10 luglio 2012, n. 4100); e che soltanto per lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell'aiuto, si ritiene possa prescindersi da formali atti di incarico, poiché non è concepibile che una struttura sanitaria affidata alla direzione del primario resti priva dell'organo di vertice, che assume la responsabilità dell'attività esercitata nella divisione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 28 marzo 2012, n. 1826); mentre tale orientamento, basato sull'indefettibilità della responsabilità apicale, non è estensibile al caso dell'assistente medico che espleti le mansioni di aiuto, in quanto la vacanza del posto di aiuto medico non implica una automatica investitura dell'assistente nell'esercizio delle mansioni superiori, potendo l'amministrazione adottare una pluralità di soluzioni organizzative, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 21 febbraio 2012, n. 914).
Ora, nel caso in esame, la sentenza di primo grado e le stesse difese dell'Azienda fanno leva sulla mancanza di un incarico formale su posto vacante - vale a dire, secondo quanto appena premesso, di due delle condizioni essenziali ai fini del riconoscimento delle differenze retributive.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, nel caso in esame tali presupposti devono ritenersi sussistenti.
Infatti, come sostiene l'appellante, l'annullamento della deliberazione n. 2181/1996 non è idoneo a porre nel nulla sotto il profilo storico-fattuale l'incarico preesistente conferito mediante la deliberazione n. 1150/92. Tale ultimo provvedimento ha operato la ricognizione generale dei posti di aiuto corresponsabile vacanti nei diversi reparti, e ne ha attribuito le relative "funzioni superiori" ai medici utilmente collocati nelle graduatorie divisionali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 (nella specie, approvate con deliberazioni nn. 75/1991 e 1243/1991). Tra essi, per la "Radiologia Ortopedica" del plesso "(Lpd)", l'appellante.
La deliberazione n. 1150/1992 non risulta caducata (del resto, la deliberazione n. 2181/1996, annullata in autotutela, concerneva la posizione di altri medici, e si limitava a richiamare quella dell'appellante nelle premesse), e non può ritenersi divenuta automaticamente inefficace per effetto del subentro dell'Azienda ospedaliera nella titolarità delle attività e dei rapporti di lavoro inerenti il plesso ospedaliero. Deve invece ritenersi che abbia mantenuto effetti organizzativi, almeno fino a che non sia stata modificata da disposizioni sopravvenute (ma su ciò, dagli atti processuali non si evincono specifiche informazioni).
Resta da stabilire fino a quale momento l'esercizio delle mansioni superiori possa aver giuridicamente spiegato concreta efficacia.
Il Collegio osserva in proposito che, poiché nel comparto sanitario, a seguito del D.Lgs. n. 502 del 1992, il primo livello della dirigenza medica sussume le funzioni che erano nella prerogativa delle abolite qualifiche di assistente e di aiuto medico, l'assunzione delle mansioni di tale ultima qualifica da parte del dirigente medico di primo livello, pur se proveniente da inquadramento al nono livello, non configura lo svolgimento di mansioni superiori, unica essendo la qualifica dirigenziale di appartenenza.
La data suddetta deve pertanto essere individuata in quella del 12 settembre 1994, in cui è stato disposto l'inquadramento dell'appellante nel primo livello dirigenziale, ad opera della deliberazione n. 148/1994.
Il ricorso di primo grado deve conseguentemente essere accolto limitatamente alla spettanza all'appellante delle differenze retributive relative al periodo 1 luglio - 12 settembre 1994, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi.
L'esito dell'appello induce a confermare la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del ricorrente nei sensi e limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
lunedì 28 ottobre 2013
sabato 26 ottobre 2013
giovedì 24 ottobre 2013
Legge 121/81 Libertà sindacale separata e Polizia di Stato
Legge 121/81 Libertà sindacale separata e Polizia di Stato
Sommario: La libertà sindacale separata della Polizia di Stato nella l. n. 121/1981 - Libertà sindacale e smilitarizzazione della Polizia - Libertà sindacale separata e divieto di iscrizione a partiti politici - La l. n. 395/1990, di istituzione del nuovo Corpo di Polizia penitenziaria - La sentenza della Corte Costituzionale n. 449/1999: la libertà sindacale del personale militare
Sommario: La libertà sindacale separata della Polizia di Stato nella l. n. 121/1981 - Libertà sindacale e smilitarizzazione della Polizia - Libertà sindacale separata e divieto di iscrizione a partiti politici - La l. n. 395/1990, di istituzione del nuovo Corpo di Polizia penitenziaria - La sentenza della Corte Costituzionale n. 449/1999: la libertà sindacale del personale militare
mercoledì 23 ottobre 2013
martedì 22 ottobre 2013
domenica 20 ottobre 2013
fregature. Legge di Stabilità:"straordinari gratuiti" per Polizia e forze armate
Guido Lanzo: Legge di Stabilità:"straordinari gratuiti" per Pol...: La Legge di Stabilità regala l’ennesima fregatura.
venerdì 18 ottobre 2013
mercoledì 16 ottobre 2013
lunedì 14 ottobre 2013
sabato 12 ottobre 2013
InfoDifesa: COCER GDF: SENZA SINDACATO, FUORI DALLA LEGGE DI Stabilità
InfoDifesa: COCER GDF: SENZA SINDACATO, FUORI DALLA LEGGE DI S...: Dal Cocer della Guardia di Finanza riceviamo e pubblichiamo:
giovedì 10 ottobre 2013
mercoledì 9 ottobre 2013
Cassazione: Il Comandante che apre la corrispondenza del personale risponde di qualche reato?
Cassazione: Il Comandante che apre la
corrispondenza del personale risponde di qualche reato?
SEGRETI
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-06-2013) 11-09-2013, n. 37317
SEGRETI
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
-
avverso la sentenza n. 773/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Marcello Bacci in sostituzione dell'avv. Salvatore Sansone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
- Udito il difensore d'ufficio dell'imputato, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 30-1-2012, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese, ha assolto M.S. dal reato di cui all'art. 616 c.p., (violazione di corrispondenza) perchè il fatto non sussiste.
La vicenda processuale riguarda l'attività posta in essere dal comandante della Polizia Municipale di Termini Imerese, che aveva proceduto all'apertura di buste indirizzate a membri della polizia municipale e aveva appreso il contenuto delle missive.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse delle parti civili R.A., P. F.P. e T.G., l'avv. Salvatore Sansone, il quale, agli effetti della responsabilità civile, censura la sentenza per vizio di motivazione e ne chiede l'annullamento. Deduce che il giudice d'appello si è limitato a ritenere, peraltro errando, la natura non privata della corrispondenza nonostante sulle buste fosse chiaramente apposta il nominativo del destinatario e la dicitura "RISERVATA". Non ha tenuto conto del fatto che il M. era stato sollecitato e poi diffidato dal Sindaco del comune e dal Segretario generale dello stesso a rispettare la "personalità" della corrispondenza indirizzata agli agenti del corpo di Polizia Municipale.
Motivi della decisione
La sentenza impugnata si fonda su un'errata lettura dei dati normativi di riferimento e va pertanto annullata.
Emerge pacificamente dalla sentenza suddetta che l'imputato, responsabile di un settore della Polizia Municipale di Termini Imerese, dispose l'apertura e la protocollazione di tutte le buste pervenute al corpo suddetto, anche di quelle indirizzate agli agenti della Polizia Municipale ed anche di quelle recanti la dicitura "RISERVATA PERSONALE". Ad avviso del giudice d'appello questa prassi, sebbene contestata ab initio dai destinatari delle missive, è da ritenere corretta, in quanto le missive erano contenute in buste intestate al Comune ed erano annotate sul protocollo in uscita dello stesso Ente. A fondamento del discorso giustificativo la Corte d'appello di Palermo richiama il disposto del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 53, comma 5, il quale prevede "l'obbligo per tutte le amministrazioni di procedere alla protocollazione di tutta la corrispondenza ricevuta e spedita dall'amministrazione demandando a quest'ultima il compito di fissare i criteri e le modalità ed i termini della suddetta attività di protocollazione".
In realtà l'art. 53 cit., si limita a stabilire che "sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici". Innanzitutto, va distinta la "registrazione" dalla presa di cognizione del contenuto del documento, che non si deve necessariamente accompagnare alla prima delle operazioni suddette, essendone logicamente distinta.
Poi, la norma va coordinata con le altre diposizioni di carattere civile e penale che disciplinano la materia, le quali esigono che la corrispondenza privata, quando sia inequivocabilmente tale, non tollera interferenze da parte di terzi, in quanto relativa a beni fondamentali della persona, che sono oggetto di tutela costituzionale: la libertà di comunicazione e il diritto alla riservatezza. Tali diritti non vengono meno per il fatto che il titolare sia membro di una P.A., nè l'inserimento in un ufficio amministrativo comporta l'affievolimento della tutela, per le necessità di "registrazione" degli atti, giacchè tale operazione può senz'altro attuarsi nel rispetto delle prerogative dei singoli che di essa fanno parte, mediante l'attuazione di forme di protocollazione che salvaguardino la segretezza della corrispondenza.
La necessità di tener conto e rispettare i diritti del personale amministrativo comporta, pertanto, che la corrispondenza indirizzata all'Ente va tenuta distinta da quella indirizzata alla persona e, allorchè questa venga in considerazione non come membro dell'apparato amministrativo, ma uti singuli, di assicurargli la conoscenza esclusiva del contenuto delle missive a lui dirette. Nel caso di specie non è contestato che la corrispondenza fosse indirizzata alle parti civili, non quali membri della Polizia Municipale, ma come persone private, e che tale caratteristica fosse chiaramente desumibile dai segni impressi dal mittente sulla corrispondenza, che vi aveva apposto la dicitura sopra specificata.
Tanto basta perchè nessun altro, al di fuori dei destinatari, fosse abilitato ad apprenderne il contenuto, perchè la natura della corrispondenza dipende dalla volontà del mittente, che, come è libero di affidare il suo pensiero al mezzo di comunicazione in discussione, è libero di determinarne il regime di circolazione.
Pertanto, l'apertura delle buste suddette da parte di un soggetto diverso dal destinatario, attuata nella consapevolezza del carattere privato della corrispondenza, integra la condotta descritta dalla norma contestata. La Corte d'appello di Palermo non si è attenuta a tale principio, per cui la sentenza va annullata agli effetti civili e disposto il rinvio al giudice competente in sede civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-06-2013) 11-09-2013, n. 37317
SEGRETI
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
-
avverso la sentenza n. 773/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Marcello Bacci in sostituzione dell'avv. Salvatore Sansone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
- Udito il difensore d'ufficio dell'imputato, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 30-1-2012, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese, ha assolto M.S. dal reato di cui all'art. 616 c.p., (violazione di corrispondenza) perchè il fatto non sussiste.
La vicenda processuale riguarda l'attività posta in essere dal comandante della Polizia Municipale di Termini Imerese, che aveva proceduto all'apertura di buste indirizzate a membri della polizia municipale e aveva appreso il contenuto delle missive.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse delle parti civili R.A., P. F.P. e T.G., l'avv. Salvatore Sansone, il quale, agli effetti della responsabilità civile, censura la sentenza per vizio di motivazione e ne chiede l'annullamento. Deduce che il giudice d'appello si è limitato a ritenere, peraltro errando, la natura non privata della corrispondenza nonostante sulle buste fosse chiaramente apposta il nominativo del destinatario e la dicitura "RISERVATA". Non ha tenuto conto del fatto che il M. era stato sollecitato e poi diffidato dal Sindaco del comune e dal Segretario generale dello stesso a rispettare la "personalità" della corrispondenza indirizzata agli agenti del corpo di Polizia Municipale.
Motivi della decisione
La sentenza impugnata si fonda su un'errata lettura dei dati normativi di riferimento e va pertanto annullata.
Emerge pacificamente dalla sentenza suddetta che l'imputato, responsabile di un settore della Polizia Municipale di Termini Imerese, dispose l'apertura e la protocollazione di tutte le buste pervenute al corpo suddetto, anche di quelle indirizzate agli agenti della Polizia Municipale ed anche di quelle recanti la dicitura "RISERVATA PERSONALE". Ad avviso del giudice d'appello questa prassi, sebbene contestata ab initio dai destinatari delle missive, è da ritenere corretta, in quanto le missive erano contenute in buste intestate al Comune ed erano annotate sul protocollo in uscita dello stesso Ente. A fondamento del discorso giustificativo la Corte d'appello di Palermo richiama il disposto del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 53, comma 5, il quale prevede "l'obbligo per tutte le amministrazioni di procedere alla protocollazione di tutta la corrispondenza ricevuta e spedita dall'amministrazione demandando a quest'ultima il compito di fissare i criteri e le modalità ed i termini della suddetta attività di protocollazione".
In realtà l'art. 53 cit., si limita a stabilire che "sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici". Innanzitutto, va distinta la "registrazione" dalla presa di cognizione del contenuto del documento, che non si deve necessariamente accompagnare alla prima delle operazioni suddette, essendone logicamente distinta.
Poi, la norma va coordinata con le altre diposizioni di carattere civile e penale che disciplinano la materia, le quali esigono che la corrispondenza privata, quando sia inequivocabilmente tale, non tollera interferenze da parte di terzi, in quanto relativa a beni fondamentali della persona, che sono oggetto di tutela costituzionale: la libertà di comunicazione e il diritto alla riservatezza. Tali diritti non vengono meno per il fatto che il titolare sia membro di una P.A., nè l'inserimento in un ufficio amministrativo comporta l'affievolimento della tutela, per le necessità di "registrazione" degli atti, giacchè tale operazione può senz'altro attuarsi nel rispetto delle prerogative dei singoli che di essa fanno parte, mediante l'attuazione di forme di protocollazione che salvaguardino la segretezza della corrispondenza.
La necessità di tener conto e rispettare i diritti del personale amministrativo comporta, pertanto, che la corrispondenza indirizzata all'Ente va tenuta distinta da quella indirizzata alla persona e, allorchè questa venga in considerazione non come membro dell'apparato amministrativo, ma uti singuli, di assicurargli la conoscenza esclusiva del contenuto delle missive a lui dirette. Nel caso di specie non è contestato che la corrispondenza fosse indirizzata alle parti civili, non quali membri della Polizia Municipale, ma come persone private, e che tale caratteristica fosse chiaramente desumibile dai segni impressi dal mittente sulla corrispondenza, che vi aveva apposto la dicitura sopra specificata.
Tanto basta perchè nessun altro, al di fuori dei destinatari, fosse abilitato ad apprenderne il contenuto, perchè la natura della corrispondenza dipende dalla volontà del mittente, che, come è libero di affidare il suo pensiero al mezzo di comunicazione in discussione, è libero di determinarne il regime di circolazione.
Pertanto, l'apertura delle buste suddette da parte di un soggetto diverso dal destinatario, attuata nella consapevolezza del carattere privato della corrispondenza, integra la condotta descritta dalla norma contestata. La Corte d'appello di Palermo non si è attenuta a tale principio, per cui la sentenza va annullata agli effetti civili e disposto il rinvio al giudice competente in sede civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013
domenica 6 ottobre 2013
sabato 5 ottobre 2013
InfoDifesa: Finanziere diventa Miss Trans, la GDF lo congeda e...
InfoDifesa: Finanziere diventa Miss Trans, la GDF lo congeda e...: Il Comune di Napoli ospita due concorsi di bellezza : Re Gay e Miss Trans, promossi dalla associazione transessuali di Napoli e patro...
venerdì 4 ottobre 2013
giovedì 3 ottobre 2013
InfoDifesa: Cocer GDF:Far pulire le caserme ai Finanzieri non ...
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mercoledì 2 ottobre 2013
martedì 1 ottobre 2013
sabato 28 settembre 2013
lunedì 23 settembre 2013
Ricorso straordinari festivi
Gentili colleghi,
come spero ben saprete il Consiglio di Stato, con le sentenze 1342/2012 del 08/03/2012 - 2635/2012 del 07/05/2012 e 1174/2013 del 25/02/2013 ha statuito che le ore di servizio prestate la domenica costuiscono STRAORDINARIO!!!
Il Comando Generale, tuttavia, continua a ritenere tuttora vigenti le circolari nr. 38891 del 04/02/2002, nr. 282581 del 12/08/2022 e nr. 311707 del 22/09/2009 nonchè che la succitata giurisprudenza del Consiglio di Stato non sia, allo stato, estendibile, a tutto il personale del Corpo che versi nelle medesime condizioni.
A questo punto l'unico modo di vedersi riconosciuto il diritto allo straordinario prestato in giornata festiva è quella di aderire ad un ricorso.... l'ennesimo purtroppo.
A tal riguardo Ti evidenzio che l'Associazione "Finanzieri Cittadini e Solidarietà", per il tramite de La Rete Legale ha recentemente proposto un ricorso colletivo il cui importo è di € 60 ( a titolo definitivo) ed il cui temine scade il giorno 30.09.2013.
Sotto troverai i dettagli del ricorso nonchè il relativo link.
Ti prego di girare la presente email a tutti i tuoi contatti, così da ottenere una capillare diffusione delle informazioni in essa contenuto.
La presente email costuisce una mera comunicazione informativa.
Cordialmente Giovanni Verna (Segretario Sezione Ficiesse Torino - Direttivo Nazionale Ficiesse)
RISERVATI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI A TITOLO DI STRAORDINARI (OLTRE ALL’INDENNITÀ COMPENSATIVA DI 8 EURO) RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI NEI GIORNI FESTIVI
1. OGGETTO DEI RICORSI
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È dall’entrata in vigore del sopra riportato articolo 53, terzo comma, del DPR 154 del 2002 che nella Guardia di finanza si discute se la cosiddetta indennità “degli 8 euro”, dovuta per i servizi prestati nei giorni festivi, sostituisca o meno il diritto al pagamento dello straordinario quando il dipendente ha già prestato le 36 ore settimanali d’obbligo.
La questione, dopo diversi anni e diversi ricorsi, appare definitivamente risolta visto che IN MENO DI UN ANNO il Consiglio di Stato ha emesso BEN TRE SENTENZE per confermare la posizione anticipata con un’ordinanza di fine 2011 (la 4355 del 4 ottobre 2011): al dipendente che ha già prestato le 36 ore settimanali l’Amministrazione, oltre agli 8 euro dell’indennità prevista dall’articolo 53, è obbligata a corrispondere lo straordinario festivo e a far recuperare il giorno di riposo non fruito.
Ci riferiamo alla sentenza 2625/2012, decisa il 6 marzo 2012, alla sentenza 1342/2013, depositata l’8 marzo 2012, e alla sentenza 1174/2013, depositata il 25 febbraio 2013, delle cui motivazioni richiamiamo di seguito soltanto alcuni passaggi:
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2. ANNUALITÀ CONSIDERATE
I ricorsi riguarderanno i servizi prestati nei giorni festivi degli ULTIMI CINQUE ANNI o relativamente a periodi anteriori per i quali sono stati presentati atti interruttivi della prescrizione.
3. TITOLO E COSTI DI PARTECIPAZIONE
I ricorsi sono riservati ai soci di Ficiesse al costo di EURO 60,00 PER RICORRENTE. Si tratta di importo definitivo comprensivo della quota-parte di contributo unificato.
4. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Verranno presentati i ricorsi collettivi che abbiano raggiunto i 75 PARTECIPANTI PER CIASCUNA SEZIONE TAR DA ADIRE.
5. COME PRENOTARSI
Gli interessati dovranno inviare una E-MAIL DI PRENOTAZIONE a laretelegale@hotmail.itstrutturata nel modo seguente:
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6. TERMINE PER L’INVIO DELLE E-MAIL DI PRENOTAZIONE
Le e-mail di prenotazione devono pervenire all’indirizzo laretelegale@hotmail.it ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013.
Trascorso tale termine, La Rete Legale comunicherà a ogni persona prenotata se è stato raggiunto o meno il numero minimo di 75 prenotazioni e, in caso affermativo, invierà le istruzioni per il prosieguo.
LA RETE LEGALE
http://www.ficiesse.it/home-page/7667/indennita-compensativa-_8-euro_-e-straordinari-festivi-in-gdf_-preavviso-di-ricorsi-collettivi-a-60-euro-per-i-soci-ficiesse-con-almeno-75-partecipanti-per-regione-e-prenotazioni-entro-il-15_9_2013
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