Numero 03729/2013 e data
05/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio
di Stato
Sezione
Seconda
Adunanza
di Sezione del 5 giugno 2013
NUMERO AFFARE 03127/2011
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor **********, per l’annullamento della
determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010, con la quale il comandante
della compagnia della Guardia di finanza di **********ha rigettato il ricorso
gerarchico contro il diniego alla fruizione di un giorno di licenza del
precedente anno 1998, adottato dal comandante della tenenza di **********.
LA
SEZIONE
Vista la relazione 11 maggio 2011 n. 140128/11,
vistata dal Ministro il 17 giugno 2011 e trasmessa con nota 28 giugno 2011 n.
193616/11, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando
generale della Guardia di finanza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso straordinario, proposto
con atto del 15 dicembre 2010;
vista la nota di repliche alla relazione
ministeriale, proposta dal ricorrente con nota del 30 agosto 2011;
vista la relazione 4 gennaio 2012 n.
2394/12, vistata dal Ministro il 20 aprile 2012 e trasmessa con nota 8 maggio
2012 n. 135570/12, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze,
Comando generale della Guardia di finanza, ha integrato la precedente relazione
ministeriale sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore,
consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor **********, maresciallo capo
della Guardia di finanza, con istanza del 29 giugno 2009, ha inoltrato “domanda
di giorni (uno) di licenza precedente anno 1998” da fruire con decorrenza 17
luglio 2009. Il 6 luglio 2009 il comandante della tenenza di **********rigettava
predetta richiesta del ricorrente che chiedeva e fruiva il 17 luglio 2009 di un
giorno di licenza dell’anno 2009. Successivamente il ricorrente chiedeva di
commutare tale giorno da licenza ordinaria dell’anno 2009 in licenza ordinaria
dell’anno 1998, non fruito nel corso di quell’anno.
Contro il provvedimento di rigetto della
citata istanza, adottato dal comandante della tenenza di **********, il signor **********ha
proposto ricorso gerarchico, rigettato dal comandante della compagnia di **********,
con determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010. Il suddetto provvedimento è
stato impugnato dal signor **********con il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in oggetto indicato.
A fondamento del gravame, il ricorrente
deduce la violazione dell’art. 36, comma 3, della Costituzione, dell’art. 12
della Convenzione OIL n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157,
nonché dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995
n. 395, sostenendo la lesione del proprio diritto alle ferie annuali retribuite
e l’interesse a non rinunciarvi.
La suddetta relazione ministeriale dell’11
maggio 2011 è stata portata a conoscenza dell’interessato l’11 luglio 2011, in
esito all’istanza di accesso formulata a margine del ricorso, e ad essa ha
replicato con nota del 30 agosto 2011 nella quale sostiene che le norme
primarie e di prassi che determinerebbero la perdita da parte del ricorrente
del diritto alla licenza, richiamate a riferimento dall’Amministrazione, devono
recedere rispetto al disposto costituzionale (art. 36) e a quello della
convenzione internazionale OIL n. 132, che “il lavoratore ha diritto a tutte le
ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi” e chiede, in subordine
all’annullamento del provvedimento avversato e “indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata”, che si proceda ai sensi dell’art. 13, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971 n. 1199.
L’Amministrazione si esprime per il
rigetto del ricorso stesso in quanto infondato.
Considerato.
Sostiene correttamente l’Amministrazione
che la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere, ora per allora, la
fruizione di un giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998, si pone in
contrasto con le disposizioni normative e di prassi vigenti in materia, in
particolare con:
- l’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, in vigore nel 1998, che prevedeva:
• al comma 8, che “nel caso di
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione
della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere
fruita entro il primo semestre dell’anno successivo”;
• al comma 9, che “compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il
personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”;
- l’art. 29, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, attualmente in vigore,
che dispone che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la
parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con
le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente deve fruire della licenza residua entro l’anno successivo a
quello di spettanza”;
- la circolare n. 120000/105 datata 10
luglio 2006 del Comando generale, conformemente all’allora vigente art. 55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
che prevede che la licenza ordinaria non goduta nell’anno in corso a causa di
indifferibili esigenze di servizio debba essere fruita entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di spettanza; laddove, invece, la mancata
fruizione sia dipesa da motivate esigenze di carattere personale, il diritto
alla licenza rimane impregiudicato entro il semestre dell’anno successivo.
Risultando incontestato che il signor **********non
ha presentato, nei previsti limiti temporali, alcuna istanza volta ad ottenere
la fruizione del residuo giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998 -
avendo formulato una richiesta in tal senso soltanto in data 29 giugno 2009 e
poi in data 12 ottobre 2009 sotto forma di “commutazione” di un giorno di
licenza ordinaria nel frattempo concessogli per l’anno 2009 - la pretesa del
ricorrente é destituita di fondamento.
Né appare alla Sezione sostenibile da
parte del ricorrente che le predette norme “devono recedere rispetto al
disposto costituzionale (art. 36) e della convenzione internazionale OIL n.
132”, le quali” dispongono chiaramente che il lavoratore ha diritto a tutte le
ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi”, mentre “il subordinare il
diritto delle ferie annuali all’esercizio del diritto stesso entro un
determinato lasso di tempo, mediante la presentazione di una formale richiesta,
renderebbe surrettiziamente rinunciabili tali ferie da parte del lavoratore”.
Per la normativa richiamata e costante
giurisprudenza, la fruizione di ferie annuali retribuite, stabilita dall’art.
36 della Costituzione, deve essere classificata come diritto soggettivo,
tutelato dall’ordinamento quale beneficio concesso al lavoratore con la
funzione di “... recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni
affettive e sociali ...” (Cass. Civ., Sez. lavoro, 28 agosto 2003, n. 12635). Tale diritto, pertanto, se
deve essere esercitato principalmente in relazione alle necessità personali del
richiedente e non può essere configurato come un’imposizione da parte dei
superiori gerarchici, deve essere nondimeno esercitato, a
tutela dei profili di efficienza organizzativa, nei tempi consoni.
La mancata richiesta di fruizione della
licenza, ove non ricadente negli specifici casi tutelati dalla legge, può
configurare, infatti, l’espressione di una scelta alla quale corrisponde la
rinuncia alla concessione del beneficio nei termini previsti dalla normativa.
Diversamente argomentando, se un superiore potesse
imporre il riposo con un ordine, le ferie, piuttosto che un diritto usufruito
in considerazione delle necessità personali dell’interessato, configurerebbero
un “dovere”, in contraddizione con la natura degli istituti previsti dalla
richiamata normativa. Conseguentemente, la Sezione ritiene
infondate le censure mosse dal signor **********a sostegno del ricorso che
deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba
essere respinto.
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