martedì 12 novembre 2013

FINANZIERE CON FOLTA CAPIGLIATURA E BARBA ECCESSIVAMENTE LUNGA. PUNIZIONE ANNULLATA

N. 00275/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011, proposto da:

***************, rappresentato e difeso dall’avv. ***************;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi;
per l’annullamento
- della sanzione disciplinare della “consegna” nella misura di giorni uno, inflittagli con determinazione del Comandante del 1° Nucleo Operativo del Gruppo G. di F. Bari prot. n. 0307583/10 del 12 giugno 2010, gravata con ricorso gerarchico in data 12 luglio 2010 senza che l’organo adito abbia mai comunicato la decisione e quindi da considerare respinto a tutti gli effetti decorsi 90 giorni (art. 6 d.P.R. 1199/1971) e ricorribile nei 60 gg. al Tribunale Amministrativo regionale sin dal 10 Ottobre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. – Il ricorrente, Appuntato della G. di F. impugna la sanzione disciplinare della consegna per 1 giorno, inflittagli per essersi presentato in servizio presso il varco dell’aeroporto di Bari con una folta capigliatura e un barba eccessivamente lunga, disattendendo le norme che vietano l’uso di acconciature irregolari.
II. – A sostegno del gravame deduce la violazione degli artt. 50, 58 e 59 del Reg. Disciplina Militare (RDM n. 545/1986).
III. – Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo la competenza territoriale del TAR Bari e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. - All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
V. – Il Collegio reputa il ricorso fondato.
V.1. – Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione delle regole di garanzia del procedimento disciplinare per l’assenza di una chiara, completa e tempestiva contestazione degli addebiti, necessaria sia per l’esatto accertamento dei fatti che per l’esercizio del diritto di difesa.
V.1.1. – Quanto alla tempestività, a fronte della evidenza del fatto contestato, di immediata percezione e privo della necessità di particolari accertamenti istruttori (lunghezza della barba e della capigliatura, ritenuta eccessiva) la richiesta di chiarimenti interveniva solo dopo dieci giorni dal fatto e veniva effettivamente notificata al ricorrente incolpato, ai fini della conoscenza, decorsi, complessivamente, trentotto giorni, vanificando, così, ogni tentativo di difesa.
V.1.2. – Quanto all’esatto valore della nota, non può non osservarsi come, in linea di principio, la mera richiesta di chiarimenti su fatti specifici relativi al comportamento tenuto non configuri di per sé gli estremi di un atto di contestazione di addebito disciplinare, da cui si distingue per diversità di funzione, in quanto volta a mere indagini preliminari.
E’ invece necessario che la natura dell’atto sia di immediata intelligibilità per il destinatario.
Nella specie, peraltro, la richiesta di chiarimenti, formulata ai sensi dell’art. 15 della l. n. 382/1978 (“Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”), e, dunque, astrattamente valevole come contestazione e come comunicazione dell’effettiva instaurazione del procedimento disciplinare, è priva di tale formale qualificazione e contiene elementi di indubbia equivocità:
a) manca, in tale nota, quale elemento probatorio a supporto della presunta infrazione, ogni riferimento alla “osservazione obiettiva” effettuata dal militare capoposto di turno che avrebbe informato la superiore linea di comando titolare del potere disciplinare, non presente ai fatti. L’esistenza di una relazione di servizio emerge solo indirettamente nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare; l’incolpato avrebbe avuto accesso al suo contenuto solo in occasione della presentazione del ricorso gerarchico, non potendo più contraddire sull’accertamento dei fatti (effettiva lunghezza della barba e della capigliatura, tale da costituire pregiudizio e necessario conseguente impiego in servizio interno).
b) il termine per fornire i propri chiarimenti, riqualificati dall’Amministrazione come vere e proprie giustificazioni, appare, altresì, eccessivamente ridotto (48 ore), per consentire un effettivo e consapevole contraddittorio, maggiormente necessario nell’ambito di un procedimento connotato da forte afflittività, quale quello disciplinare.
c) ferma la condotta censurata, varia, infine, l’individuazione delle norme violate, inserendosi solo nel provvedimento conclusivo anche il riferimento al mancato rispetto dell’art. 2 (Disciplina militare) del Regolamento, norma non richiamata nella anomala contestazione degli addebiti.
VI. – In conclusione deve pertanto ritenersi che per l’assenza di una tempestiva, chiara, concisa e completa contestazione degli addebiti, in violazione dei criteri redazionali sottesi all’esercizio del potere disciplinare, sia stato pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato, con conseguente invalidità dell’intero procedimento.
Il rispetto delle garanzie costituzionali a tutela del diritto di difesa, ma anche del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione comporta ,per quanto riguarda il procedimento disciplinare, che l’incolpato abbia il diritto di essere adeguatamente informato tanto dell’instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto degli addebiti.
VII. – Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto annullato l’impugnato provvedimento. Sono assorbite le ulteriori censure dedotte.
Sussistono tuttavia ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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