N. 00275/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 22 del 2011, proposto da:
***************,
rappresentato e difeso dall’avv. ***************;
contro
Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via
F. Rubichi;
per
l’annullamento
- della
sanzione disciplinare della “consegna” nella misura di giorni uno, inflittagli
con determinazione del Comandante del 1° Nucleo Operativo del Gruppo G. di F.
Bari prot. n. 0307583/10 del 12 giugno 2010, gravata con ricorso gerarchico in
data 12 luglio 2010 senza che l’organo adito abbia mai comunicato la decisione
e quindi da considerare respinto a tutti gli effetti decorsi 90 giorni (art. 6
d.P.R. 1199/1971) e ricorribile nei 60 gg. al Tribunale Amministrativo
regionale sin dal 10 Ottobre 2010.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini
e uditi per le parti, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. – Il ricorrente,
Appuntato della G. di F. impugna la sanzione disciplinare della consegna per 1
giorno, inflittagli per essersi presentato in servizio presso il varco
dell’aeroporto di Bari con una folta capigliatura e un barba eccessivamente
lunga, disattendendo le norme che vietano l’uso di acconciature irregolari.
II. – A
sostegno del gravame deduce la violazione degli artt. 50, 58 e 59 del Reg.
Disciplina Militare (RDM n. 545/1986).
III. – Si è
costituita l’Amministrazione intimata, eccependo la competenza territoriale del
TAR Bari e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. -
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011, fissata per la trattazione, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
V. – Il
Collegio reputa il ricorso fondato.
V.1. – Il
ricorrente lamenta, in particolare, la violazione delle regole di garanzia del
procedimento disciplinare per l’assenza di una chiara, completa e tempestiva
contestazione degli addebiti, necessaria sia per l’esatto accertamento dei
fatti che per l’esercizio del diritto di difesa.
V.1.1. –
Quanto alla tempestività, a fronte della evidenza del fatto contestato, di
immediata percezione e privo della necessità di particolari accertamenti
istruttori (lunghezza della barba e della capigliatura, ritenuta eccessiva) la
richiesta di chiarimenti interveniva solo dopo dieci giorni dal fatto e veniva
effettivamente notificata al ricorrente incolpato, ai fini della conoscenza,
decorsi, complessivamente, trentotto giorni, vanificando, così, ogni tentativo
di difesa.
V.1.2. –
Quanto all’esatto valore della nota, non può non osservarsi come, in linea di
principio, la mera richiesta di chiarimenti su fatti specifici relativi al
comportamento tenuto non configuri di per sé gli estremi di un atto di
contestazione di addebito disciplinare, da cui si distingue per diversità di
funzione, in quanto volta a mere indagini preliminari.
E’ invece
necessario che la natura dell’atto sia di immediata intelligibilità per il
destinatario.
Nella
specie, peraltro, la richiesta di chiarimenti, formulata ai sensi dell’art. 15
della l. n. 382/1978 (“Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere
inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”), e, dunque,
astrattamente valevole come contestazione e come comunicazione dell’effettiva
instaurazione del procedimento disciplinare, è priva di tale formale
qualificazione e contiene elementi di indubbia equivocità:
a) manca, in
tale nota, quale elemento probatorio a supporto della presunta infrazione, ogni
riferimento alla “osservazione obiettiva” effettuata dal militare capoposto di
turno che avrebbe informato la superiore linea di comando titolare del potere
disciplinare, non presente ai fatti. L’esistenza di una relazione di servizio
emerge solo indirettamente nel provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare; l’incolpato avrebbe avuto accesso al suo contenuto solo in
occasione della presentazione del ricorso gerarchico, non potendo più contraddire
sull’accertamento dei fatti (effettiva lunghezza della barba e della
capigliatura, tale da costituire pregiudizio e necessario conseguente impiego
in servizio interno).
b) il
termine per fornire i propri chiarimenti, riqualificati dall’Amministrazione
come vere e proprie giustificazioni, appare, altresì, eccessivamente ridotto
(48 ore), per consentire un effettivo e consapevole contraddittorio,
maggiormente necessario nell’ambito di un procedimento connotato da forte
afflittività, quale quello disciplinare.
c) ferma la
condotta censurata, varia, infine, l’individuazione delle norme violate,
inserendosi solo nel provvedimento conclusivo anche il riferimento al mancato
rispetto dell’art. 2 (Disciplina militare) del Regolamento, norma non
richiamata nella anomala contestazione degli addebiti.
VI. – In
conclusione deve pertanto ritenersi che per l’assenza di una tempestiva,
chiara, concisa e completa contestazione degli addebiti, in violazione dei
criteri redazionali sottesi all’esercizio del potere disciplinare, sia stato
pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato, con conseguente invalidità
dell’intero procedimento.
Il rispetto
delle garanzie costituzionali a tutela del diritto di difesa, ma anche del buon
andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione comporta ,per
quanto riguarda il procedimento disciplinare, che l’incolpato abbia il diritto
di essere adeguatamente informato tanto dell’instaurazione e dello svolgimento
del procedimento quanto del contenuto degli addebiti.
VII. – Sulla
base delle sovra esposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto
annullato l’impugnato provvedimento. Sono assorbite le ulteriori censure
dedotte.
Sussistono
tuttavia ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - sezione Terza definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa tra
le parti le spese e competenze di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso
in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento
dei magistrati:
Rosaria
Trizzino, Presidente
Ettore
Manca, Consigliere
Gabriella
Caprini, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
14/02/2012
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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