
TAGLI STIPENDIALI DL 78/2010: ASSEGNI FUNZIONALI E ADEGUAMENTI AUTOMATICI DEI DIRIGENTI, DUE PESI E DUE MISURE. RISCHIA ANCHE CHI HA MATURATO L’ASSEGNO FUNZIONALE NEL 2010
di Gianluca Taccalozzi
Il tetto salariale individuale imposto dal comma 1 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 rischia di produrre effetti dirompenti sul trattamento economico di poliziotti e militari. La criticità maggiore è rappresentata dalla possibile, per non dire probabile, mancata corresponsione dell’assegno funzionale maturato nel prossimo triennio dal personale non dirigente.
Tutte le indennità soggette al taglio per incapienza del tetto salariale 2010 (straordinario, missione, presenza esterna, ecc.) sono “controllabili” ovvero è possibile non far maturare il diritto al loro riconoscimento; basterebbe non fare straordinari (o portarli a recupero compensativo), missioni, servizi esterni ecc.; Invece l’assegno funzionale si matura con l’anzianità di servizio e, pertanto, la sua maturazione non risulta controllabile o congelabile.
Ciò detto, è evidente che se, a seguito del raggiungimento del tetto salariale 2010, l’amministrazione X si vedesse costretta a non poter retribuire l’assegno funzionale ad un dipendente Y, si configurerebbe la paradossale, ingiustificata ed incostituzionale situazione di non retribuire un diritto acquisito. Situazione che può essere evitata, seppur attraverso un’enorme opera di monitoraggio, per quanto attiene le indennità controllabili e la cui maturazione è connessa allo svolgimento di attività straordinarie: basterebbe, come detto, non far fare tali attività per non far maturare il relativo diritto.
E’ scontato che il mancato riconoscimento di un diritto acquisito sarebbe agevolmente superato da ricorsi amministrativi che farebbero inevitabilmente rilevare l’incostituzionalità della norma, rendendola di fatto inapplicabile. Una problematica che, a ben vedere, è stata, in qualche modo, considerata dal legislatore che ha istituito il famoso fondo di 80+80 milioni (art. 8 comma 11bis) proprio per calmierare i possibili mancati riconoscimenti di diritti acquisiti (o comunque non controllabili) conseguenti all’applicazione del comma 21 dell’articolo 9 (promozioni, scatti ed adeguamenti automatici stipendiali dei dirigenti).
Posto che il fondo in questione non è sufficiente a compensare i tagli previsti dal comma 21, un paio di interrogativi nascono spontaneamente:
1) perché con quel fondo non si è inteso coprire anche gli assegni funzionali dei non dirigenti, considerandoli alla stessa stregua degli automatismi stipendiali dei dirigenti?
2) non si è creata, in tal modo, una palese diversità di trattamento tra personale dirigente/omogeneizzato e personale non dirigente?
Un’ulteriore riflessione merita infine la questione relativa a chi ha iniziato a percepire l’assegno funzionale nel corso del 2010. Anche in questo caso, infatti, si potrebbe verificare la mancata corresponsione dello stesso nel prossimo triennio, seppure solo parzialmente.
Se, ad esempio, il dipendente X percepisce l’assegno funzionale nel mese di settembre 2010, è evidente che detto assegno contribuisce alla formazione del proprio tetto salariale 2010 per soli 4 mesi e, pertanto, garantirà allo stesso dipendente X la corresponsione dello stesso emolumento solo per 4 mesi all’anno nel prossimo triennio; rimarrebbero così fuori dal tetto salariale 8 mensilità, la cui corresponsione non è affatto garantita.
Gianluca Taccalozzi
Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it
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