giovedì 29 aprile 2010

LICENZE: LA LEGGENDA METROPOLITANA DEL "TERZO DELLA FORZA"

Anche nelle caserme dei Carabinieri gira la leggenda del "terzo della forza" che può fruire della licenza contemporaneamente: mitologia anche in GdF priva di fondamento normativo ma che è difficile da scalfire.








DOMANDA : Cari colleghi vivo un dilemma che forse voi mi potete chiarire. Da diversi anni sto’ cercando nelle rubriche e circolari dell’Arma la parola “ IL TERZO DELLA FORZA”. Oramai per me e’ un mistro irrisolto o quasi che mi assilla ogni anno quando ci si avvicina alle feste natalizie o pasquali. Il mio Comandante mi riferisce che il personale che va’ in licenza non deve superare il terzo della forza, il Comandante di un mio collega gli dice che non esiste il terzo della forza ma che e’ importante ricoprire i servizi necessari e consente al personale di dividersi tra Natale e Capodanno, cioe’ una meta’ del personale va’ a natale e l’altra va’ a Capodanno. Poi in Licenza significa assentarsi dal reparto e infatti si formula la richiesta e si comunica la sede dove la si fruisce mentre chi e’ a riposo non si assenta dal reparto e quindi rientra nella forza presente ?
Gradirei avere un po’ di chiarezza e credetemi non sono rimasto a guardare, piu’ approfondivo e piu’ aumentava la confusione.

(LA REDAZIONE DEL COIR PODGORA NEWS RISPONDE)
Io direi che non sei andato lontano dall risposta esatta. Intanto dobbiamo dire che per ogni reparto esiste una discrezionalita’ di base del Comandante della Stazione che conoscendo la sua realta’ territoriale sa’ e ha facolta’ di valutare determinate situazioni contingenti che vanno a creare documentabili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili per poter dire se un determinato numero del personale possa assentarsi del reparto a fronte di un altro che debba coprire i servizi necessari e di esigenza eventuale. Ovviamente il Comandante conosce e sa’ che e’ esigenza riuscire a far giovare dei propri uomini il diritto alla licenza specie in determinati periodi dell’anno sempre in relazione alle esigenze del servizio. Ma tanti, davvero tanti hanno le capacita’ di riuscire a fare quello e quell’altro, cioe’ coprire i servizi necessari e riuscire a dare soddisfazione al personale. Il terzo della forza non esiste piu’. Era una indicazione di una volta, come quando si firmava il “permessino” al Carabiniere che si allontanava dalla Caserma. Oggi anche nella pubblicazione c.14 Licenze e permessi, il nostro compendio su tutto cio’ che riguarda la materia dei permessi, riposi, licenze etc., 141 pagine che ogni Carabiniere dovrebbe conoscere a fondo come altrettanto ogni Comandante, anche per il dovere di essere certo di cio’ che nell’esercizio dell’azione di Comando si comunica al proprio personale dipendente, c’e’ menzione anche di come il personale possa assentarsi dal reparto lasciando la valutazione’ al Comandante di considerare la copertura dei servizi necessari, in modo che il servizio istituzionale non abbia a risentirne. Copertura dei servizi necessari sono l’apertura al pubblico e il servizio esterno giornaliero, che poi, tra l’altro oggi, nella discrezionalita’ dell’articolazione dello stesso, ci si puo’ rendere conto con quale elasticita’ un reparto si puo’ meglio organizzare per l’espletamento del servizio. Dobbiamo sempre tener conto che le “famose” esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili devono essere anche documentabili. Ricordandoci anche che il militare programma per iscritto il proprio riposo nella programmazione bisettimanale e la licenza viene fatta per iscritto con relativa richiesta, anche le esigenze di servizio per cui un militare non debba fruire di eventuale riposo o licenza debbano essere documentate per iscritto….Ordinanza della Questura, Disposizione scritta del Comandante della Compagnia, sopraggiunta calamita’ naturale, particolare accadimento che incida sull’Ordine e la sicurezza pubblica nella giurisdizione. Spesso e volentieri non siamo noi Carabinieri a non approfondire quanto basta le normative,le disposizioni e tutto cio’ che riguarda la nostra attivita’. Piu’ conosciamo e piu’ affrontiamo il nostro lavoro quotidiano con sempre maggiore cognizione dei compiti e delle norme che incidono in modo rilevante sulla nostra serenita’ e l’armonia nei reparti.
delegato CoIR Podgora e CoBaR Toscana App. Romeo Vincenzo

N. 025 – GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2010 LA VOCE DEL COIR PODGORA – CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA CC INTERREGIONALE PODGORA

martedì 13 aprile 2010

COISP: BRUNETTA SEMBRA UN PAPPAGALLO


Rinnovo del contratto per le Forze di Polizia, il Ministro Brunetta continua a sparare numeri a caso. Maccari (COISP): “Ripete sempre le stesse cose, sembra un pappagallo”.


“Un primo passo per fare chiarezza nella testa del Ministro Brunetta lo faremo nei prossimi giorni, quando, per cercare di fargli capire bene i conti sui soldi stanziati dal Governo per il rinnovo contrattuale delle Forze di Polizia, gli regaleremo un pallottoliere dove possa imparare l'abc della matematica. Ma noi per lui vorremmo fare davvero di più, più che altro per salvaguardare la società italiana dalle balle di una persona chiamata a governare”. Con queste parole Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia - torna sull’argomento rinnovo contrattuale per le Forze di Polizia, liquidato dal Ministro Brunetta in maniera troppo frettolosa, ma soprattutto senza dichiarazioni sostanziali che aggiungessero elementi di novità alla questione. “Il Ministro Brunetta - dice Maccari - ci ricorda un pappagallo che, dall'alto del suo trespolo ripete sempre le stesse cose e, cosa ancor peggiore, fa l'eco a sé stesso”. “Basta Ministro Brunetta, basta davvero – conclude il Segretario Generale del Coisp - Lei è diventato noioso, ripetitivo e anche petulante. Provi ad uscire dal qualunquismo in cui oramai naviga, anzi sguazza e con uno scatto di orgoglio dimostri che anche Lei puoi far qualcosa di buono per la società, che lei non è necessariamente un perdente. E noi saremo disposti a e porre l'ascia di guerra per il bene nostro e di un intero Paese che aspetta ancora una decisione da parte sua, presa per il bene della comunità”.

lunedì 12 aprile 2010

Blindato a secco, detenuti a piedi


Gli agenti della polizia penitenziaria del carcere delle Vallette fanno salire quattro detenuti destinati a una serie di istituti di pena del Nord Est e si preparano al lungo viaggio. Il vecchio Ducato si avvia faticosamente e pochi minuti dopo è in tangenziale. Direzione, l’autostrada Torino-Milano. Prima tappa, Rondissone, dove c’è un’area di servizio.

L’ansimante turbodiesel ha bisogno di gasolio. Ogni mezzo ha in dotazione una card erogata da una società petrolifera per i rifornimenti di carburante. Il pieno costa 70 euro. Il benzinaio striscia la card nel Pos del distributore e la risposta del terminale è desolante: carta senza disponibilità. Il tizio con la tuta blu è nervoso: «Pagatelo voi, il gasolio, sennò di qua non partite. Non è la prima volta che succede, così proprio non va». Agenti imbarazzati. Gli uomini della scorta frugano nei portafogli. Chi s’è dimenticato il bancomat, chi non vuole soccorrere lo Stato per principio, qualcuno, proprio, non ha denaro con sé. Che fare? Telefonata al centralino del carcere. Parte una staffetta di agenti con i 70 euro. Intanto, il blindato è fermo a lato del gabbiotto. In attesa. Dopo un’ora, la questione con il benzinaio è risolta, l’antico Ducato riprende il suo viaggio. Ma i poliziotti sono molto arrabbiati. E interviene il sindacato, sigla Osapp.

Spiega il segretario regionale, Gerardo Romano: «Ci sono 80 mila euro di scoperto, è naturale che i creditori ci taglino i fondi. Ma è grottesco che gli agenti si ritrovino, loro e i detenuti, in queste condizioni umilianti. Il fatto è che il parco-macchine dell’amministrazione è, carburante non pagato a parte, in condizioni disastrose. Abbiamo bisogno almeno di altri 40 mezzi nuovi, di personale. Se continua così, i prigionieri li accompagniamo alle udienze o in altre carceri, con le nostre vetture di famiglia, con la Panda della zia. Alcuni cadono a pezzi, altri si guastano per la strada. A proposito: a inizio gennaio è finalmente arrivato un bus Volvo nuovo di zecca da 21 posti, costo 400 mila euro. S’è rotto subito, centraline elettroniche in tilt, hanno detto. Morale, è tornato in servizio solo in questi giorni, dopo tre mesi passati in officina. C’è qualcosa, nella logistica, che non va».

I sindacalisti Osapp sono esasperati. Gerardo Romano, con i colleghi Maurizio Turati e Giuseppe Setaro, hanno firmato un documento comune: «Crisi ormai devastante, il nostro lavoro è diventato peggio di una roulette russa; gravissima la carenza di organico, turni massacranti anche di 20 ore al giorno con pesanti ripercussioni sullo stato psico-fisico degli agenti che, loro malgrado, a fronte dell’immobilismo dell'amministrazione si trovano costretti ad anticipare i soldi anche per mangiare».

Ancora: «Non ci vengono pagati i buoni pasto dal mese di gennaio, ci sono stati gravi ritardi a Torino nel pagamento dei fondi incentivanti 2009, da tempo negli Istituti non vengono pagate le missioni per non parlare poi del fatto che hanno addirittura sbagliato i CUD e li stanno ritirando, e qualche nostro collega ha già fatto il 730».

Appello finale: «La situazione è anche drammatica per tutti gli operatori che svolgono servizio all'interno delle sezioni detentive, a fronte del gravissimo sovraffollamento e anche per chi presta servizio ai nuclei traduzioni e piantonamenti, colleghi che operano sotto scorta e senza mezzi. Ci vogliono interventi immediati e non escludiamo di scendere in piazza per far sentire la nostra voce, qualcuno, a Roma, dovrà pure ascoltarci».

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/185042/

domenica 11 aprile 2010

Cronaca - Fallimento Eurotravel: i fratelli Benin indagati con l'ipotesi di reato di bancarotta

Perquisizione della Finanza alla sede Eurotravel di Quart

Quart - Gli agenti della Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in forza alla Questura di Aosta stanno perquisendo da questa mattina la sede di Eurotravel a seguito della dichiarazione di fallimento.

E' in corso da questa mattina nella sede Eurotravel di Quart una perquisizione ad opera della Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in forza alla Questura di Aosta. Gli agenti sono alla ricerca di documenti legati al fallimento del Tour Operator. Sul posto sono presenti i legali dei fratelli Benin e lo stesso Angelo Benin secondo i quali la perquisizione è la normale conseguenza della procedura di fallimento.

Una sentenza del Tribunale di Aosta del 31 marzo scorso ha dichiarato il fallimento della Et holding Eurotravel dopo note vicende che per mesi hanno riguardato quello che era diventato il quinto tour operator italiano. Il passivo dichiarato dalla società Eurotravel ammonta a circa 125 milioni di euro. La situazione debitoria del gruppo era emersa l'estate scorsa, quando, a fronte delle criticità finanziarie, i fondatori Anacleto e Angelo Benin avevano lasciato l'azienda il cui controllo gestionale era passato all'Itaclub srl. Dopo l'avvio della procedura di liquidazione, il tour operator aveva chiesto il concordato preventivo che era stata accordato dal Tribunale e che, con la dichiarazione di fallimento, è poi stato interrotto.

Fallimento Eurotravel: i fratelli Benin indagati con l'ipotesi di reato di bancarotta


Aosta - Gli inquirenti - secondo quanto si è appreso - hanno sequestrato, durante la perquisizione della sede dell'Eurotravel, una vasta documentazione per accertare se durante la crisi dell'azienda vi sia stata una distrazione di beni.

E' finita nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 aprile, la perquisizione della
guardia di finanza nella sede del tour operator Et holding-Eurotravel, in località Amerique di Quart. Per i fratelli Benin, Angelo e Cleto , fondatori del tour operator, i guai dopo il fallimento sembrano non finire. Infatti, sono entrambi indagati con l'ipotesi di reato di bancarotta. La perquisizione dei locali è durata diverse ore, e i finanzieri hanno poi posto sotto sequestro la sede. Sulla porta un cartello su cui si leggi ''Locali contenenti documentazione e beni sottoposti a sequestro da autorità giudiziaria" . Gli uomini delle fiamme gialle hanno perquisito anche l'auto di Angelo Benin, presente alla perquisizone assieme a suoi legali. Gli inquirenti - secondo quanto si è appreso -hanno sequestrato una vasta documentazione per accertare se durante la crisi dell'azienda vi sia stata una distrazione di beni. Il tribunale di Aosta ha dichirato il fallimento della società il 31 marzo. Il passivo dichiarato dalla società Eurotravel ammonta a poco più di 125 milioni di euro . Dopo l'avvio della procedura di liquidazione, il tour operator aveva chiesto il concordato preventivo che era stato accordato in un primo momento dal Tribunale ma che è stato interrotto dopo la dichiarazione di fallimento.

di Cristina Porta

08/04/2010


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sabato 3 aprile 2010

M.O.S.: LA CONVENZIONE NON E' PREVALENTE RISPETTO AL BUONO PASTO

Sentenza nr. 5407/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter


SENTENZA


sul ricorso n. 10344/2008 proposto da *********************
rappresentati e difesi dall’Avv. *********************

CONTRO
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
della nota del 21 luglio 2008 prot. n. 555/USTG/Sett. 2° del Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. – Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, con la quale veniva comunicato il parere negativo espresso dal Servizio Vettovagliamento e Pulizia presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in merito alla richiesta avanzata dal Direttore Centro Psicotecnico di erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso tale Centro, nonché del predetto parere negativo; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso>;
e per il riconoscimento
del diritto in favore dei ricorrenti alla corresponsione dei buoni pasto giornalieri quale controvalore del pasto dovuto ai sensi della l. n. 203/1989>;
nonché per l’annullamento con i motivi aggiunti depositati in data 8 gennaio 2009
della nota prot. n. 750.C.1. ECO 101.4.2679.79/1.26/4163 del 14.11.2008 con cui il Servizio Vettovagliamento e Pulizia Divisione I del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha “valutato positivamente la possibilità di introdurre un servizio sostitutivo tramite convenzioni con esercizi privati di ristorazione situati nelle immediate vicinanze della sede in esame”, autorizzando l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887>;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nell’udienza pubblica del 26.3.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto
I ricorrenti sono appartenenti, con diverse qualifiche e funzioni, al Corpo della Polizia di Stato e prestano servizio presso il Centro psicotecnico della Direzione centrale per le risorse umane sito in Roma, Salita del Forte Ostiense n. 15, nella struttura denominata Forte Ostiense.
Con nota del 21.5.2008 il Direttore dell’Ufficio ha comunicato al Dipartimento della P.S. l’esigenza di dotare di buoni pasto il personale dipendente risultando l’utilizzazione delle mense di servizio più vicine, in ogni caso, incompatibile con i tempi consentiti (1 ora tra le 14.00 e le 15.00).
L’Amministrazione ha replicato con nota in data 18.6.2008 nella quale, richiamando un (non allegato) parere di altro Ufficio, ha negato quanto richiesto facendo presente che “nelle vicinanze sono presenti strutture di mensa dell’amministrazione”.
Con il ricorso in epigrafe gli interessati – rappresentando di essere impegnati, tra l’altro, anche nell’espletamento delle attività relative all’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati dei vari concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato con orario variabile nel corso della giornata lavorativa - hanno impugnato il predetto ultimo provvedimento e hanno prospettato il seguente motivo di diritto :
1) Violazione art. 1, lett. b), l. n. 203/1989, art. 35 DPR n. 254/1999 e art. 3, commi 1 e 3, L. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Nelle more del presente giudizio, il Direttore del Centro ha rappresentato la possibilità di stipulare una convenzione con il Bar Marconi, sito nelle vicinanze del compendio Forte Ostiense.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Vettovagliamento e Pulizia con nota n.750.c.1.ECO 101.4.2679.79/1.26/4163 del 14.11.2008 ha accolto la richiesta “in considerazione della difficoltà incontrata dal personale in servizio nel raggiungere le strutture di mensa dell’amministrazione a causa della notevole distanza” e ha autorizzato la convenzione non nei confronti del solo personale dipendente dal Centro ma di tutto il personale in servizio presso il compendio Forte Ostiense (circa 150 persone).
In data 8.1.2009 gli interessati hanno depositato motivi aggiunti con i quali hanno impugnato la predetta nota con cui il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887.
Nei motivi aggiunti i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 1, lett. b), della l. n. 203/1989 e l’art. 35 del DPR n. 254/1999 perché - invece di riconoscere in capo ai ricorrenti, in mancanza di mensa obbligatoria di servizio presso la sede interessata, il diritto alla corresponsione dei buoni pasto - opta per la soluzione della stipula della convenzione con un esercizio commerciale sito nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Inoltre, sostengono che la struttura è assolutamente inadeguata al perseguimento degli scopi prefissati ed è mancata l’istruttoria sulle caratteristiche del Bar Marconi in riferimento alle loro esigenze.
Con ord. istruttoria n. 134/2009 il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione che ha adempiuto in data 2.3.2009.
Tanto premesso il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati.
La normativa di riferimento delle mense obbligatorie di servizio è la legge n. 203 del 1989; l’art. 1 prevede le fattispecie di servizio che danno titolo a fruire del pasto gratuito; l’art. 2 prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici o con esercizi privati di ristorazione qualora presso l’organismo interessato o presso altri uffici o reparti della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.
Con circolare n. 333-A/9807 del 29.5.1989 il Ministero dell’Interno ha dato attuazione alla norma fornendo anche indicazioni sui criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio prevista dall’art. 1 della l. n. 203 del 1989.
Con circolare n. 750C.1.8948 del 23.12.1996 sono state impartite, tra l’altro, le istruzioni finalizzate ad assicurare la fruizione gratuita del pasto al personale della Polizia di Stato presso le sedi sprovviste di strutture di mensa mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o esercizi privati di ristorazione con onere a carico del bilancio dello Stato entro il limite di £. 6670 a pasto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, della l. n. 203 del 1989.
Successivamente il DPR n. 254 del 1999 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia con l’art. 35 ha introdotto la possibilità per l’amministrazione di erogare un buono pasto giornaliero in alternativa alle convenzioni con esercizi privati di ristorazione dello stesso importo delle predette convenzioni al fine di garantire il beneficio agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, b), della l. n. 203 del 1989.
E’ stata poi emanata la circolare n. 750 C1/1664 del 13.6.2001 nella quale viene, tra l’altro, specificato che condizione indispensabile per poter sostituire il regime delle convenzioni con l’istituto del buono pasto risulta essere l’inesistenza presso l’organismo interessato o presso altro reparto o ufficio della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture di mensa dell’Amministrazione.
In buona sostanza, ad avviso dell’Amministrazione, i principi sono i seguenti:
a) in via prioritaria la costituzione di mense obbligatorie di servizio gestite direttamente o mediante contratti di appalto con ditte private;
b) in alternativa qualora sul territorio non siano accessibili le mense di servizio dell’amministrazione si provvede mediante stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione al prezzo di € 4,65 a pasto;
c) in alternativa al punto b) e qualora sul territorio non siano presenti strutture di mensa dell’amministazione si può provvedere mediante l’erogazione di buoni pasto.
In proposito, il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.
La legge n. 203 del 1989 prevede (art. 1) la costituzione di mense obbligatorie di servizio nei casi, fra l’altro, in cui il personale è tenuto a permanere nel luogo di servizio e non può allontanarsene per il tempo necessario a consumare il pasto presso il proprio domicilio (comma 1, lett. B).
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce l’ammontare dell’onere a carico dell’Amministrazione quando si provvede “ricorrendo ad esercizi privati”.
Quindi con il DPR n. 254 del 1999, per i casi di cui alla lett. B) sopra indicati, è stata prevista la concessione di un buono pasto giornaliero di £ 9000.
In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).
Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.
In secondo luogo, va ricordato che l’Amministrazione ha espressamente riconosciuto la difficoltà per il personale del Centro Psicotecnico di servirsi delle mense della capitale. Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: id est se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l’erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione.
Pertanto, il diniego inizialmente intervenuto e i cui effetti lesivi non possono ritenersi superati ed eliminati in forza della successiva convenzione, appare manifestamente illegittimo in quanto viziato nel presupposto su cui si sostiene (e cioè la presenza di mense agevolmente raggiungibili).
Quanto alla convenzione la stessa, ferma restando ovviamente la sua efficacia nei confronti di tutto il rimanente personale in servizio a Forte Ostiense, è lesiva della posizione dei ricorrenti nella misura in cui li esclude dalla concessione dei buoni pasto.
Al riguardo non risultano contestate le limitate dimensioni dell’esercizio commerciale da convenzionare, per quanto riguarda gli spazi, sia interni che esterni, destinati alla somministrazione dei pasti.
Ciò posto, la richiesta del Centro di valutare la convenzione con il Bar Marconi era funzionale alle esigenze del personale in servizio presso il Centro stesso (44 unità): personale non soggetto alla medesima turnazione pomeridiana e che dunque avrebbe potuto, pur se con il disagio dovuto al dover consumare un pranzo in un ambiente esterno coperto solo da una tettoia, soddisfare le proprie esigenze.
Va da sé che nel momento in cui la Convenzione viene ad interessare non 44 unità ma 144 unità non c’è turnazione che regga se il pasto va consumato (per tutti nello stesso intervallo di tempo) in un piccolo esercizio che nello spazio esterno dispone di soli dodici posti a sedere. E sotto tale profilo l’atto è effettivamente viziato da difetto di istruttoria posto che un sopralluogo (ove fosse stato doverosamente e diligentemente eseguito) avrebbe consentito di sincerarsi dell’assoluta inidoneità dell’esercizio a soddisfare le esigenze di un’utenza così consistente (cui si aggiunge, peraltro, quella costituita dagli ulteriori ordinari avventori non appartenenti alla Polizia di Stato).
Dunque la convenzione, che, ripetesi, conserva ovvia efficacia nei confronti di tutto il personale della P.S. diverso dai ricorrenti, non supera ed assorbe il precedente diniego del quale non ne costituisce una riforma in senso conforme all’istanza dei ricorrenti.
Quanto alla richiesta di adeguamento del buono pasto a € 7,00 è sufficiente richiamare la preintesa siglata il 18.12.2008 e definitivamente approvata in data 18.3.2009 in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale relativo alla parte normativa del Contratto nazionale per il quadriennio 2006/2009 ed alla parte economica per il biennio 2006/2007, con il quale (art.7) è stato elevato, con decorrenza 1.1.2009, l’importo economico del buono pasto a € 7,00
Per le dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti si appalesano fondati e devono essere accolti, con la conseguenziale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.3.2009.

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno