
La Nota esplicativa (annessa allo schema degli elementi informativi) diramata con n.n. 112226/07 datata 04/04/2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza richiede alcuni elementi informativi utili al Comitato di verifica per le cause di servizio per esprimere il parere di merito ai sensi del DPR n. 461/2001.
Tra i suddetti elementi deve essere indicato, per le trattazioni aventi per oggetto “incidenti stradali” anche se “in itinere”, se il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici o perché imposto o autorizzato dal datore di lavoro.
Infatti la Sentenza nr. 15068/2001 del 28 novembre 2001 della Cassazione – Sez. Lavoro, afferma che il giudice del merito deve accertare se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità dell’utilizzo dei mezzi privati; ha precisato che siffatto accertamento va operato valutando, alla stregua dei fondamentali principi espressi negli artt. 3, 31, 32, 35 e 36 della Costituzione:
· se i mezzi pubblici di trasporto coprano l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro;
· se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l'orario di lavoro;
· se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia;
· se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all'azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;
· se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico-sociale del medesimo (Cass. 27.5.1982 n. 3273);
L’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” prevede che:” L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato”;
Tuttavia gran parte del personale è convinto erroneamente che in caso di infortunio in itinere occorso per incidente stradale, questi possa essere indiscutibilmente considerato quale causa di servizio.
È perciò opportuno che il personale dipendente conosca le conseguenze giuridiche in caso di infortunio in itinere in mancanza, qualora necessaria, dell’autorizzazione all’uso del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro: NON SAREBBE RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO!!!
Sarebbe pertanto opportuno presentare preventivamente al Comandante del reparto una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’uso del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro.
Tra i suddetti elementi deve essere indicato, per le trattazioni aventi per oggetto “incidenti stradali” anche se “in itinere”, se il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici o perché imposto o autorizzato dal datore di lavoro.
Infatti la Sentenza nr. 15068/2001 del 28 novembre 2001 della Cassazione – Sez. Lavoro, afferma che il giudice del merito deve accertare se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità dell’utilizzo dei mezzi privati; ha precisato che siffatto accertamento va operato valutando, alla stregua dei fondamentali principi espressi negli artt. 3, 31, 32, 35 e 36 della Costituzione:
· se i mezzi pubblici di trasporto coprano l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro;
· se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l'orario di lavoro;
· se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia;
· se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all'azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;
· se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico-sociale del medesimo (Cass. 27.5.1982 n. 3273);
L’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” prevede che:” L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato”;
Tuttavia gran parte del personale è convinto erroneamente che in caso di infortunio in itinere occorso per incidente stradale, questi possa essere indiscutibilmente considerato quale causa di servizio.
È perciò opportuno che il personale dipendente conosca le conseguenze giuridiche in caso di infortunio in itinere in mancanza, qualora necessaria, dell’autorizzazione all’uso del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro: NON SAREBBE RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO!!!
Sarebbe pertanto opportuno presentare preventivamente al Comandante del reparto una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’uso del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro.
7 commenti:
Spett.le Grifone,
innanzitutto complimenti per l'eccellente servizio fornito a tutti noi,
Sono un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio.
A riguardo del cosiddetto infortunio in itinere gradire conoscere il parere della Vs. redazione. In particolare nel Vs. articolo parlate, a giusta ragione, della necessità di farsi autorizzare preventivamente all'utilizzo del mezzo privato per il tragitto casa - lavoro.
Lo scorso anno ho subito un incidente al rientro presso la mia abitazione; ovviamente non avevo espressa autorizzazione all'utilizzo del mezzo privato ma 'guarda caso' (vale a dire fortunatamente) quel giorno i sindacati dei trasporti avevano indetto uno sciopero generale di 24 ore da me dimostrato allegando alla pratica di riconoscimento estratto del sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi senza il mezzo privato mi sarebbe stato impossibile fare rientro presso la mia abitazione.
Secondo Voi la Commissione per il riconoscimento terrà presente tale circostanza?
salve a tutti. io sono un militare delle Capitanerie di Porto, e ho avuto un sinistro con mezzo proprio ma nel tragitto lavoro casa... il mio caso è considerato infortunio o semplice malattia. grazie
per Anonimo credo che la risposta possa essere positiva; per Alessandro secondo me dipende dal motivo per il quale utilizzava l'auto privata
x simone nulla di che semplicemente per comodità. chiedo cio non per la causa di servizio ma semplicemente per l'infortunio. grazie simone
non penso che allora si possa configurare come infortunio in itinere
simone scusami se insisto, comunque il fatto è accaduto nel tragitto da lavoro a casa. e comunque nei 30 minuti dalla fine del servizio. ti ringrazio
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