Numero 00716/2017 e data
21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio
di Stato
Sezione
Seconda
Adunanza
di Sezione del 8 marzo 2017
NUMERO AFFARE 02899/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale
personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto da Giuseppe Petillo, avverso sanzione disciplinare di corpo
di giorni 1 di consegna di cui al provvedimento 293-4-2012 del 28 agosto 2012;
LA
SEZIONE
Vista la relazione n. 0113926 del
17/04/2013 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale
militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in
oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore,
consigliere Umberto Realfonzo;
Premesso: Con provvedimento n. 293-4-2012
de1 28 agosto 2012 del Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri(FR), è
stata inflitta all'Appuntato Scelto PETILLO Giuseppe la sanzione disciplinare
di corpo di giorni I (uno) di ''consegna” con la seguente motivazione:
"Appuntato Scelto effettivo a
Stazione distaccata, in due distinte occasioni teneva nei confronti di civili e
di superiore diretto comportamenti non aderenti allo stile militare; la
condotta poco esemplare nei confronti dei cittadini arrecava nocumento al
prestigio dell'Istituzione''.
L'Appuntato Scelto, all'epoca dei fatti in
servizio alla Stazione Carabinieri di Filettino (FR):
-- il 4 aprile 2012 durante il servizio
all'interno di un bar alla presenza di alcuni avventori aveva fatto allusioni
alla situazione politica della locale amministrazione Comunale;
-- il 19 aprile 2012, fuori servizio, nel
limitrofo Comune di Trevi (FR), nei pressi di un altro bar con un residente del
Comune di Filettino, commentava in modo sarcastico la decadenza dall'incarico
del Sindaco;
-- i successivi 5 e 7 maggio 2012
l’interessato, mentre si trovava nei locale del Comando Stazione Carabinieri di
Filettino (FR), affermava a voce alta che, se fosse stato eletto membro
dell'organo di rappresentanza militare di
base, avrebbe condotto una campagna contro i Comandanti di Stazione e gli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Con il presente ricorso straordinario il
militare ricorrente impugna il rigetto del ricorso gerarchico avverso la
predetta sanzione di cui al provvedimento n. 246/5 del 19 novembre 2012.
Il ricorso è genericamente affidato alla
deduzione: -- dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la
configurazione di un comportamento reprensibile e passibile di sanzione
disciplinare; -- del difetto d'istruttoria in quando non venivano sentiti
alcuni testimoni.
Il Ministero nella sua relazione ha
opposto che il sindacato chiesto dal Petillo, in quanto implicante un'indagine
su vizi di merito, resta estraneo alla sede propria del ricorso straordinario,
Considerato:
In linea generale, nelle controversie
aventi ad oggetto episodi disciplinarmente rilevanti imputati a militari, se il
sindacato del giudice amministrativo non può concretizzarsi in una valutazione
che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'Amministrazione, né
può neppure risolversi in un inammissibile sindacato sul merito dell'azione
amministrativa, ciò non toglie che ma deve comunque tendere a verificare
innanzi tutto, per il tramite delle figure sintomatiche di eccesso di potere
evidenziate con i motivi di ricorso, l'esistenza e sufficienza delle ragioni
sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà
della valutazione effettuata e la logicità della misura concretamente assunta,
per effetto della valutazione svolta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10 giugno
2014 n. 2958).
Nel caso in esame esattamente il Comando,
in presenza di reiterati e continuati comportamenti del ricorrente, ha
riscontrato la violazione rispettivamente:
-- dell'articolo 713 del D.P.R. 15 marzo
2010, nr. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246” che prescrive, per il militare, l'obbligo di astenersi da comportamenti
che possono condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio
dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità della stessa alle
competizioni politiche;
-- dell'articolo 732 del citato Testo
unico che prevede l‘obbligo per i militari di tenere, in ogni circostanza una
condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate e, in
particolare, impone agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri di usare mode
cortesi con qualsiasi cittadino.
Sotto tale profilo sostanziale, si osserva
che l’apprezzamento compiuti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di
Alatri(FR) nel merito del comportamento del militare appare del tutto
ragionevole ed adeguata ad una serie reiterata di comportamenti del ricorrente
che contrastanti i propri doveri.
Infatti, nelle piccole realtà, il
prestigio e l’autorevolezza dell’Arma si sono storicamente radicati proprio in
relazione al distacco ed alla terzietà dei sui appartenenti rispetto alle
fazioni ed alle vicende politiche locali. Per questo, a prescindere da ogni
cosa, non vi sono dubbi che le aperte manifestazioni di ostilità di un militare
in servizio nel medesimo comune, nei riguardi di uno o più esponenti politici
locali in carica e decaduti integrino un comportamento disciplinarmente
rilevante.
Quanto poi alla proporzionalità tra la
sanzione irrogata e la gravità dei fatti contestati, si ricorda che se la
valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari costituisce
manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (cfr.
Consiglio di Stato sez. IV 14 ottobre 2005 n. 5682) nel caso in esame la
inflizione, di particolare mitezza, di giorni 1 (uno) di ''consegna” appare del
tutto proporzionata agli ambiti ed alla effettiva rilevanza delle vicende.
Sul piano procedimentale poi si osserva
infine che:
-- dall’esame degli atti, non vi è modo di
dubitare di quale fosse stata la situazione di fatto dato che, da un lato lo
stesso ricorrente ammette di aver pronunciato frasi “scherzose” sulla caduta
della giunta all’interno di un bar del paese, e dall’altro che la presenza
stessa di denunce-querele tra il militare e l’ex-sindaco rendono chiaro come
fosse stato passato ogni limite comportamentale;
-- il Petillo aveva partecipato
attivamente con una memoria difensiva all'istruttoria procedimentale puntualmente
riscontrata dall’Amministrazione.
In conclusione il ricorso è
complessivamente infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba
essere respinto.
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Umberto Realfonzo
|
Gianpiero Paolo Cirillo
|
|
|
||
|
||
|
||
|
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'