venerdì 30 gennaio 2009

INCHIESTA DI "LIBERO": OSPEDALI MILITARI, MIGLIAIA DI MEDICI SENZA PAZIENTI


LE STRUTTURE SONO UTILIZZATE POCO O NULLA, I DOTTORI INOPEROSI



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PROTOCOLLO DELLA REGIONE PIEMONTE: INTEGRAZIONE TRA MILITARI E SOCIETÀ


PIEMONTE INFORMA

La realizzazione di progetti nei settori dell’edilizia residenziale pubblica, della cultura, dell’assistenza sanitaria e dei trasporti sono i contenuti del protocollo d’intesa per l’integrazione tra comunità militare e società civile siglato il 29 gennaio tra la Regione Piemonte e il Comando Regione Militare Nord.
Alla firma erano presenti l’assessore regionale agli Enti locali, Sergio Deorsola, e il generale Franco Cravarezza, Comandante della Regione Militare Nord.
Il protocollo prevede che l’amministrazione regionale finanzi gli interventi di edilizia agevolata proposti da cooperative di militari impegnati nella lotta alla criminalità e rientranti nel “Programma Casa-10.000 alloggi entro il 2012” e favorisce la presenza di militari “in divisa” a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in modo da consentire una maggiore sicurezza e un’adeguata prevenzione dei reati. Al momento, l’accordo si limita a garantire la libera fruizione del personale impiegato in compiti militari per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di pattuglia in concorso alle forze dell’ordine. Entrambe le amministrazioni si impegnano inoltre ad attuare progetti di comunicazione integrata per la valorizzazione del patrimonio culturale, come i presidi museali, che potranno essere meglio utilizzati dai cittadini, e la fruizione di impianti sportivi e asili nido.
“Si tratta della prima esperienza nazionale - sottolinea l’assessore Deorsola - rivolta a migliorare l’integrazione tra le forze armate e il territorio, nata grazie alla collaborazione tra le associazioni rappresentanti gli enti locali, l’amministrazione regionale e l’Esercito Italiano. Un modello di cooperazione definito in tempi ristretti e qualificato da contenuti concreti in tema di sicurezza sul territorio, sostegno sociale, promozione culturale”. “Un importante traguardo comune - commenta il generale Cravarezza - ma soprattutto un indirizzo ed un impegno per il futuro tra la Regione ed i suoi cittadini militari per la condivisione delle comuni esigenze, l’approfondimento delle tematiche ai diversificati livelli istituzionali decentrati e la traduzione in azioni concrete che possano fornire risposte migliori ai professionisti militari per un loro più efficace servizio a tutti i cittadini del Piemonte”.
aquaglia
29 gennaio 2009

mercoledì 28 gennaio 2009

NON SERVONO I BATTAGLIONI CONTRO GLI STUPRI. PATTUGLIE MISTE TRA SOLDATI E FINANZIERI?


NON SERVONO I BATTAGLIONI CONTRO GLI STUPRI
È solo uno spreco usare i militari per fare le sentinelle

da LIBERO del 27/01/09


Dopo la boutade del premier, dopo i sussurri e i mormorii di disapprovazione che attraversano il mondo militare e quello delle forze di polizia, per una volta concordi, è il momento delle precisazioni, dei distinguo, della marcia indietro.
L'idea di mandare 30.000 soldati per le strade ad occuparsi di ordine pubblico e sicurezza interna invece che di difesa di fatto è già rientrata. Ora si parla di gradualità, di coinvolgere non solo i militari, ma un po' tutti i corpi armati dello Stato, a partire dalla Guardia di Finanza, nonché le Forze di Polizia locali.
E lo scetticismo che promana dal Colle, in vista della riunione del Consiglio Supremo di Difesa di giovedì, suggerisce di smorzare i toni e rinunciare agli slogan. L'idea di "militarizzare" il Paese non ha alcuna giustificazione e non è certo urgente. Piuttosto una maggiore presenza di tutori dell'ordine per le strade può essere ottenuta razionalizzando ed impiegando meglio uomini e quattrini. Perché i tutori dell'ordine non mancano, sono più di 400.000, contando anche forestali, polizia penitenziaria e locale. E non hanno certo bisogno di rinforzi (basta verificare le medie europee) ma solo di essere utilizzati in modo sensato e distribuiti sul territorio tenendo conto dell'evoluzione demografica. economica, sociale. Occorre riordinare le competenze, non vi è dubbio, considerando anche le responsabilità che assumeranno le regioni a federalismo compiuto e rendere più efficiente una macchina colossale, ma che funziona male, anche a causa di competizioni tra corpi e organismi (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in primis, ma senza dimenticare Capitanerie di Porto etc.) e duplicazioni. Tutti fanno tutto e lo fanno spesso male. Una razionalizzazione permetterebbe di recuperare migliaia di uomini e donne da impiegare per il controllo del territorio e delle aree urbane. Ed a parità di costi.
Quanto ai soldati... sapete cosa fanno due terzi dei 3.000 militari attualmente impegnati in strade sicure? Fanno le sentinelle, davanti ad ambasciate e obiettivi sensibili. Le sentinelle. Un servizio che la Difesa, soldi permettendo, vorrebbe esternalizzare per le proprie caserme e basi. Ricorrendo ad una combinazione di tecnologia, riduzione del numero dei siti e guardiani. Ed è ironico che i soldati che la Difesa non vuole sprecare come sentinelle, visto quanto costano e la preparazione che ricevono... passino il tempo a svolgere servizi di guardia nelle città. Con quale entusiasmo si può immaginare. Per svolgere compiti di questo tipo o "pattugliare" le città non serve poi chissà quale addestramento. Questi ruoli ai tempi della naja li svolgevano giovanotti con un mese di CAR alle spalle. Mentre i Carabinieri usavano i militari di leva nei battaglioni mobili, le forze dedicate al controllo ordine pubblico in caso di guai.
Ciascuno deve fare il proprio lavoro. I soldati di oggi sono professionisti che devono sempre più essere "proiettabili" all'estero in missioni reali. Per non parlare della difesa dei cieli e dei mari nazionali e degli interessi strategici all'estero. I militari italiani non hanno bisogno di "inventarsi" un lavoro perché sono disoccupati. Tutt'altro. I nostri soldati i "Tartari" li affrontano tutti i giorni, in teatri a rischio o semplicemente di guerra. Non li chiamiamo di guerra solo perché da noi le missioni sono sempre e solo di pace. Se, come previsto, taglieremo del 20% il nostro strumento militare... dovremo ridurre in misura corrispondente le ambizioni nazionali e il ruolo che giochiamo a livello internazionale. Di questo dovrebbe occuparsi il Consiglio Supremo di Difesa (e perché non il Parlamento?).
In realtà in Italia si fa troppa confusione tra Difesa e Sicurezza, funzioni entrambe essenziali in qualunque Stato. Ma che non sono la stessa cosa. Da noi lo hanno capito in pochi.

Andrea Nativi

domenica 25 gennaio 2009

LO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E’ SEMPRE RETRIBUIBILE, ANCHE SE ECCEDE IL MONTE ORE


Dipendente pubblico: retribuibilità di straordinario eccedente il limite di ore annue
TAR Puglia-Lecce, sez. III, sentenza 15.10.2008 n° 3227



La pronuncia del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 3227/2008 si segnala particolarmente per il principio di diritto espresso in ordine alla affermata retribuibilità delle ore di straordinario svolte dal dipendente pubblico, appartenente a forze dell’ordine (per cui il rapporto di pubblico impiego non è privatizzato), in eccedenza al limite massimo annuo previsto da Accordi Nazionali Quadro.
Nel caso di specie un assistente di polizia penitenziaria era stato comandato a svolgere numerosissime ore di lavoro straordinario, per garantire il servizio di scorta al sottosegretario al Ministero della Giustizia.
Una volta richiesto il pagamento degli emolumenti a titolo di lavoro straordinario, gli era stato opposto dall’Amministrazione il rifiuto in quanto eccedenti il limite massimo stabilito dall’Accordo Nazionale Quadro (ANQ) per il personale della Polizia Penitenziaria del 20 marzo 2004 e delle circolari ministeriali applicative dell’ANQ.
Dette norme, sostiene il TAR Salentino, non comprimono il diritto del dipendente, comandato a superare il normale orario di lavoro, a vedersi riconosciuto il relativo compenso, essendo tra l’altro costretto ad eseguire l’ordine di servizio ricevuto in tal senso. Né d’altra parte l’Amministrazione datrice di lavoro può invocare in sede processuale, al fine di evitare la condanna di pagamento, l’istituto del riposo compensativo, disciplinato sempre dal citato ANQ, risolvendosi il suo utilizzo, a distanza di un lasso di tempo considerevolmente lungo dalla effettiva prestazione del lavoro straordinario, in una “sostanziale frustrazione della ratio del recupero del riposo compensativo”, finalizzato ad un recupero delle energie psicofisiche del lavoratore da riconoscersi a ridosso della aumentato volume quantitativo delle prestazioni lavorative.
(Altalex, 19 gennaio 2009. Nota di Pierluigi D'Urso)

T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione III
Sentenza 15 ottobre 2008, n. 3227
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
Antonio CAVALLARI Presidente
Tommaso CAPITANIO Primo Referendario, relatore
Silvi CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2008, adottato sul ricorso n. 235/2008, proposto da L. F., rappresentato e difeso dagli avv. ************, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. **********,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi 23, presso la sede della stessa,
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate negli anni 2005-2006,
e per la condanna
dell’intimato Ministero al pagamento della somma di € 14.304,54, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso per decreto ingiuntivo;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto il decreto ingiuntivo n. 1/2008, datato 25.2.2008;
Visto l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, notificato in data 11.4.2008 e depositato in data 13.4.2008;
Uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv. D’Urso e l’avv. dello Stato Marzo.


FATTO E DIRITTO


1. Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2008, il sig. F., assistente della Polizia Penitenziaria, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma indicata in epigrafe, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato dallo stesso ricorrente nel biennio 2005-2006, allorquando è stato formalmente adibito al servizio di scorta in favore di un sottosegretario di Stato.
Avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge, il Presidente della Sezione ha accolto la domanda ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1/2008 (che il ricorrente ha notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al Ministero della Giustizia in data 3 e 10 marzo 2008).
Con atto notificato in data 11 aprile 2008, il Ministero ha promosso il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo, di talché è stata fissata l’udienza di discussione della causa.


2. Il sig. F. resiste alla domanda di revoca del decreto, ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo, e cioè che:
- non sussiste contrasto fra le parti circa l’effettivo svolgimento da parte di esso ricorrente delle ore di lavoro straordinario per cui è chiesto il compenso, né sul fatto che tali prestazioni sono state effettuate in esecuzione di un ordine di servizio adottato dal dirigente ministeriale competente. Per cui, sotto questo profilo nulla quaestio;
- per quanto riguarda, invece, le ragioni di carattere giuridico che il Ministero frappone all’accoglimento della domanda, si tratta di argomentazioni del tutto inconferenti. In primo luogo, perché le norme legislative e contrattuali all’uopo invocate dall’Amministrazione non limitano in alcun modo il diritto del dipendente che abbia svolto lavoro straordinario per un periodo eccedente il monte-ore annuo previsto a percepire la relativa retribuzione. In secondo luogo perché, anche a voler ritenere che le ore eccedenti il limite annuale massimo debbano essere trasformate in recupero compensativo, nel caso di specie tale meccanismo non può operare, visto che il recupero compensativo, per assolvere alla sua funzione tipica, deve essere fruito dal dipendente a ridosso dello svolgimento del lavoro straordinario, mentre nel caso in esame sono trascorsi ormai circa due anni. Assolutamente pretestuose sono infine da considerare le eccezioni relative all’importo del compenso orario preso a base di calcolo, e ciò in quanto il ricorrente si è attenuto ad un prospetto redatto dalla stessa Amministrazione; in ogni caso, l’eccezione è formulata in termini dubitativi ed è dunque inammissibile.


3. Il Ministero della Giustizia fonda l’opposizione al decreto ingiuntivo sui seguenti argomenti:
- l’accordo nazionale quadro di amministrazione del 20.3.2004 e i successivi atti applicativi adottati dallo stesso Ministero fissano in 450 ore il limite ordinario delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Penitenziaria retribuibili annualmente; con provvedimento motivato del dirigente competente tale limite può essere derogato, ma le ore di straordinario retribuibili mensilmente non possono essere superiori a 60 (e, entro il predetto limite, il ricorrente è stato già retribuito);
- le ore eccedenti tale limite debbono quindi essere trasformate in recupero compensativo;
- in ogni caso, non è esatto l’importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, non essendo stata indicata l’aliquota oraria applicata.


4. L’opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
4.2. Il Tribunale ritiene che la pretesa del sig. F. non può essere limitata da una norma (nel caso di specie, l’art. 10 dell’A.N.Q. di amministrazione del 20.3.2004) che fissa in 450 ore il monte-ore annuo di straordinario che il personale della Polizia Penitenziaria ha diritto a vedersi retribuito in denaro. Non si vuole con questo sostenere che una siffatta disposizione non abbia alcun valore, ma solo che essa non può essere opposta al dipendente che, regolarmente comandato a svolgere servizi per un tempo eccedente il normale orario di lavoro (e anche il predetto monte-ore), pretenda il pagamento del compenso per lavoro straordinario.
Incombe invece sul comandante del reparto o sul dirigente della struttura presso cui il dipendente svolge il servizio verificare che non venga superato il monte-ore annuo, disponendo, ad esempio, il recupero compensativo per le ore di straordinario eccedenti il budget finanziario disponibile (il quale costituisce per il dirigente il parametro di riferimento per la corretta gestione del personale). Tale onere non può certo essere addossato al dipendente, il quale, fra l’altro, ha l’obbligo di eseguire gli ordini di servizio, salvo che il loro adempimento con configuri un reato. A voler opinare diversamente, il dipendente sarebbe gravemente pregiudicato, non potendo rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario e non potendo però pretendere il relativo compenso.
Per quanto riguarda, poi, il recupero compensativo, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che tale forma alternativa di ristoro del dipendente chiamato a svolgere lavoro straordinario deve di norma essere attivata dall’amministrazione datrice di lavoro entro un breve termine dal momento in cui la prestazione lavorativa è stata svolta, pena la sostanziale frustrazione della ratio del recupero compensativo (in terminis, TAR Lecce, II, nn. 8430/2004, 8431/2004 e 8432/2004).
4.3. Nel caso di specie:
- il ricorrente è stato regolarmente comandato a prestare il servizio di scorta in favore di un sottosegretario di Stato dal 2005 al 2006 (vedasi documentazione depositata in data 29.9.2008), maturando 2119 ore di straordinario;
- ciò è stato attestato dal direttore della Casa Circondariale di Taranto con foglio prot. n. 1090 del 18.1.2007 e con foglio prot. n. 4641 del 16.4.2007. Al riguardo, si deve rilevare l’inconferenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale a proposito del fatto che il prospetto contenuto nella seconda nota sarebbe errato in quanto non riportante le aliquote da applicarsi al caso di specie (infatti, la misura del trattamento economico de quo varia di anno in anno ed è legato alla qualifica del dipendente). Ebbene, poiché il calcolo delle competenze spettanti al ricorrente proviene dalla stessa Amministrazione che ha promosso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’eccezione non può trovare accoglimento, anche perché il Ministero della Giustizia aveva la possibilità e il tempo di correggere il prospetto di calcolo, ove avesse voluto provvedere al pagamento delle somme per cui è causa;
- non è stato provato che, nelle more della proposizione della domanda monitoria, il ricorrente abbia percepito le sue spettanze o abbia fruito del recupero compensativo (anche in questo caso l’affermazione della difesa erariale circa il fatto che il ricorrente ha in parte fruito del recupero compensativo – pagina 2 dell’atto di opposizione – non è supportata da alcun elemento probatorio).


5. Pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata, con conseguente accertamento del diritto del sig. F. al pagamento delle somme recate dal predetto decreto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce – rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 1.500,00 – comprensive di quelle recate dal decreto ingiuntivo n. 1/2008 – oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, il 15 ottobre 2008.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 15.10.2008.

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno