venerdì 27 dicembre 2013

Quei dirigenti ministeriali: così numerosi e iperpagati

Quei dirigenti ministeriali: così numerosi e iperpagati

IL SUPERIORE NON PUÒ IMPORRE LE FERIE AL FINANZIERE


 

Numero 03729/2013 e data 05/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013




NUMERO AFFARE 03127/2011

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze.




Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor **********, per l’annullamento della determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010, con la quale il comandante della compagnia della Guardia di finanza di **********ha rigettato il ricorso gerarchico contro il diniego alla fruizione di un giorno di licenza del precedente anno 1998, adottato dal comandante della tenenza di **********.

LA SEZIONE

Vista la relazione 11 maggio 2011 n. 140128/11, vistata dal Ministro il 17 giugno 2011 e trasmessa con nota 28 giugno 2011 n. 193616/11, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

visto il ricorso straordinario, proposto con atto del 15 dicembre 2010;

vista la nota di repliche alla relazione ministeriale, proposta dal ricorrente con nota del 30 agosto 2011;

vista la relazione 4 gennaio 2012 n. 2394/12, vistata dal Ministro il 20 aprile 2012 e trasmessa con nota 8 maggio 2012 n. 135570/12, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, ha integrato la precedente relazione ministeriale sul ricorso straordinario in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.




Premesso.

Il signor **********, maresciallo capo della Guardia di finanza, con istanza del 29 giugno 2009, ha inoltrato “domanda di giorni (uno) di licenza precedente anno 1998” da fruire con decorrenza 17 luglio 2009. Il 6 luglio 2009 il comandante della tenenza di **********rigettava predetta richiesta del ricorrente che chiedeva e fruiva il 17 luglio 2009 di un giorno di licenza dell’anno 2009. Successivamente il ricorrente chiedeva di commutare tale giorno da licenza ordinaria dell’anno 2009 in licenza ordinaria dell’anno 1998, non fruito nel corso di quell’anno.

Contro il provvedimento di rigetto della citata istanza, adottato dal comandante della tenenza di **********, il signor **********ha proposto ricorso gerarchico, rigettato dal comandante della compagnia di **********, con determinazione n. 325497/10 del 16 agosto 2010. Il suddetto provvedimento è stato impugnato dal signor **********con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto indicato.

A fondamento del gravame, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36, comma 3, della Costituzione, dell’art. 12 della Convenzione OIL n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, nonché dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, sostenendo la lesione del proprio diritto alle ferie annuali retribuite e l’interesse a non rinunciarvi.

La suddetta relazione ministeriale dell’11 maggio 2011 è stata portata a conoscenza dell’interessato l’11 luglio 2011, in esito all’istanza di accesso formulata a margine del ricorso, e ad essa ha replicato con nota del 30 agosto 2011 nella quale sostiene che le norme primarie e di prassi che determinerebbero la perdita da parte del ricorrente del diritto alla licenza, richiamate a riferimento dall’Amministrazione, devono recedere rispetto al disposto costituzionale (art. 36) e a quello della convenzione internazionale OIL n. 132, che “il lavoratore ha diritto a tutte le ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi” e chiede, in subordine all’annullamento del provvedimento avversato e “indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata”, che si proceda ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971 n. 1199.

L’Amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso stesso in quanto infondato.




Considerato.

Sostiene correttamente l’Amministrazione che la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere, ora per allora, la fruizione di un giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998, si pone in contrasto con le disposizioni normative e di prassi vigenti in materia, in particolare con:

- l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, in vigore nel 1998, che prevedeva:

• al comma 8, che “nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell’anno successivo”;

• al comma 9, che “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”;

- l’art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, attualmente in vigore, che dispone che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l’anno successivo a quello di spettanza”;

- la circolare n. 120000/105 datata 10 luglio 2006 del Comando generale, conformemente all’allora vigente art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che prevede che la licenza ordinaria non goduta nell’anno in corso a causa di indifferibili esigenze di servizio debba essere fruita entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di spettanza; laddove, invece, la mancata fruizione sia dipesa da motivate esigenze di carattere personale, il diritto alla licenza rimane impregiudicato entro il semestre dell’anno successivo.

Risultando incontestato che il signor **********non ha presentato, nei previsti limiti temporali, alcuna istanza volta ad ottenere la fruizione del residuo giorno di licenza ordinaria relativo all’anno 1998 - avendo formulato una richiesta in tal senso soltanto in data 29 giugno 2009 e poi in data 12 ottobre 2009 sotto forma di “commutazione” di un giorno di licenza ordinaria nel frattempo concessogli per l’anno 2009 - la pretesa del ricorrente é destituita di fondamento.

Né appare alla Sezione sostenibile da parte del ricorrente che le predette norme “devono recedere rispetto al disposto costituzionale (art. 36) e della convenzione internazionale OIL n. 132”, le quali” dispongono chiaramente che il lavoratore ha diritto a tutte le ferie annuali spettanti e che non può rinunziarvi”, mentre “il subordinare il diritto delle ferie annuali all’esercizio del diritto stesso entro un determinato lasso di tempo, mediante la presentazione di una formale richiesta, renderebbe surrettiziamente rinunciabili tali ferie da parte del lavoratore”.

Per la normativa richiamata e costante giurisprudenza, la fruizione di ferie annuali retribuite, stabilita dall’art. 36 della Costituzione, deve essere classificata come diritto soggettivo, tutelato dall’ordinamento quale beneficio concesso al lavoratore con la funzione di “... recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali ...” (Cass. Civ., Sez. lavoro, 28 agosto 2003, n. 12635). Tale diritto, pertanto, se deve essere esercitato principalmente in relazione alle necessità personali del richiedente e non può essere configurato come un’imposizione da parte dei superiori gerarchici, deve essere nondimeno esercitato, a tutela dei profili di efficienza organizzativa, nei tempi consoni.

La mancata richiesta di fruizione della licenza, ove non ricadente negli specifici casi tutelati dalla legge, può configurare, infatti, l’espressione di una scelta alla quale corrisponde la rinuncia alla concessione del beneficio nei termini previsti dalla normativa.

Diversamente argomentando, se un superiore potesse imporre il riposo con un ordine, le ferie, piuttosto che un diritto usufruito in considerazione delle necessità personali dell’interessato, configurerebbero un “dovere”, in contraddizione con la natura degli istituti previsti dalla richiamata normativa. Conseguentemente, la Sezione ritiene infondate le censure mosse dal signor **********a sostegno del ricorso che deve, pertanto, essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

sabato 7 dicembre 2013

Amnesty International lancia Write for Rights: una firma per la libertà d’espressione anche in rete




Amnesty International, l’organizzazione internazionale per i diritti umani, rinnova anche quest’anno il suo impegno in difesa di tutte le persone i cui diritti vengono quotidianamente violati e lancia l’edizione 2013 di “Write for Rights”, la più grande iniziativa umanitaria del mondo.
Nei giorni precedenti e successivi alla “Giornata internazionale dei Diritti umani”, Amnesty invita tutto il mondo a unirsi alla battaglia per restituire libertà e giustizia a Miriam López, Jabeur Mejri, Eskinder Nega, Yorm Bopha, Ihar Tsikhanyuk: persone perseguitate e condannate, blogger, attivisti, giornalisti che ingiustamente hanno subito violenza e che sono impegnati nella lotta per la libertà d’espressione e i diritti delle persone lgbti.
L’obiettivo della campagna è raccogliere firme per ciascuno degli appelli presenti sul sito di Amnesty International dedicato a “Write for Rights”, sensibilizzando gli utenti mediante l’accostamento tra le vittime delle violenze e i familiari o gli amici cui ciascuno è legato:
Immagina che un tuo amico venga imprigionato, che subisca violenza per aver fatto qualcosa di assolutamente comune, solo per aver preteso i suoi diritti. Cosa faresti per salvarlo?” È questo il messaggio che Amnesty International porterà nelle piazze italiane e sul sito www.firmaperunamico.it, invitando chiunque abbia a cuore i diritti umani a firmare gli appelli proprio come se lo si stesse facendo per un’amica imprigionata ingiustamente, per un amico gay o per un familiare ‘colpevole’ di aver espresso senza paura le proprie critiche al Governo o la propria opinione.
In Italia sono tante le piazze che ospitano, fino al 22 dicembre, la raccolta firme di Amnesty nell’ambito della maratona per i diritti umani “Write for Rights”. Nel 2012 le firme raccolte nel nostro Paese sono state 82mila in due settimane (un milione e mezzo nel mondo) e, ad oggi, buona parte degli appelli ha avuto esito positivo o è ancora in via di risoluzione. Ultimo in ordine di tempo è il caso di Yorm Bopha, rilasciata su cauzione il 22 novembre grazie al sostegno di Amnesty International e ora in attesa del ritiro di tutte le accuse cadute sulla sua persona.


Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno