sabato 28 settembre 2013
lunedì 23 settembre 2013
Ricorso straordinari festivi
Gentili colleghi,
come spero ben saprete il Consiglio di Stato, con le sentenze 1342/2012 del 08/03/2012 - 2635/2012 del 07/05/2012 e 1174/2013 del 25/02/2013 ha statuito che le ore di servizio prestate la domenica costuiscono STRAORDINARIO!!!
Il Comando Generale, tuttavia, continua a ritenere tuttora vigenti le circolari nr. 38891 del 04/02/2002, nr. 282581 del 12/08/2022 e nr. 311707 del 22/09/2009 nonchè che la succitata giurisprudenza del Consiglio di Stato non sia, allo stato, estendibile, a tutto il personale del Corpo che versi nelle medesime condizioni.
A questo punto l'unico modo di vedersi riconosciuto il diritto allo straordinario prestato in giornata festiva è quella di aderire ad un ricorso.... l'ennesimo purtroppo.
A tal riguardo Ti evidenzio che l'Associazione "Finanzieri Cittadini e Solidarietà", per il tramite de La Rete Legale ha recentemente proposto un ricorso colletivo il cui importo è di € 60 ( a titolo definitivo) ed il cui temine scade il giorno 30.09.2013.
Sotto troverai i dettagli del ricorso nonchè il relativo link.
Ti prego di girare la presente email a tutti i tuoi contatti, così da ottenere una capillare diffusione delle informazioni in essa contenuto.
La presente email costuisce una mera comunicazione informativa.
Cordialmente Giovanni Verna (Segretario Sezione Ficiesse Torino - Direttivo Nazionale Ficiesse)
RISERVATI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI A TITOLO DI STRAORDINARI (OLTRE ALL’INDENNITÀ COMPENSATIVA DI 8 EURO) RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI NEI GIORNI FESTIVI
1. OGGETTO DEI RICORSI
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È dall’entrata in vigore del sopra riportato articolo 53, terzo comma, del DPR 154 del 2002 che nella Guardia di finanza si discute se la cosiddetta indennità “degli 8 euro”, dovuta per i servizi prestati nei giorni festivi, sostituisca o meno il diritto al pagamento dello straordinario quando il dipendente ha già prestato le 36 ore settimanali d’obbligo.
La questione, dopo diversi anni e diversi ricorsi, appare definitivamente risolta visto che IN MENO DI UN ANNO il Consiglio di Stato ha emesso BEN TRE SENTENZE per confermare la posizione anticipata con un’ordinanza di fine 2011 (la 4355 del 4 ottobre 2011): al dipendente che ha già prestato le 36 ore settimanali l’Amministrazione, oltre agli 8 euro dell’indennità prevista dall’articolo 53, è obbligata a corrispondere lo straordinario festivo e a far recuperare il giorno di riposo non fruito.
Ci riferiamo alla sentenza 2625/2012, decisa il 6 marzo 2012, alla sentenza 1342/2013, depositata l’8 marzo 2012, e alla sentenza 1174/2013, depositata il 25 febbraio 2013, delle cui motivazioni richiamiamo di seguito soltanto alcuni passaggi:
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2. ANNUALITÀ CONSIDERATE
I ricorsi riguarderanno i servizi prestati nei giorni festivi degli ULTIMI CINQUE ANNI o relativamente a periodi anteriori per i quali sono stati presentati atti interruttivi della prescrizione.
3. TITOLO E COSTI DI PARTECIPAZIONE
I ricorsi sono riservati ai soci di Ficiesse al costo di EURO 60,00 PER RICORRENTE. Si tratta di importo definitivo comprensivo della quota-parte di contributo unificato.
4. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Verranno presentati i ricorsi collettivi che abbiano raggiunto i 75 PARTECIPANTI PER CIASCUNA SEZIONE TAR DA ADIRE.
5. COME PRENOTARSI
Gli interessati dovranno inviare una E-MAIL DI PRENOTAZIONE a laretelegale@hotmail.itstrutturata nel modo seguente:
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6. TERMINE PER L’INVIO DELLE E-MAIL DI PRENOTAZIONE
Le e-mail di prenotazione devono pervenire all’indirizzo laretelegale@hotmail.it ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013.
Trascorso tale termine, La Rete Legale comunicherà a ogni persona prenotata se è stato raggiunto o meno il numero minimo di 75 prenotazioni e, in caso affermativo, invierà le istruzioni per il prosieguo.
LA RETE LEGALE
http://www.ficiesse.it/home-page/7667/indennita-compensativa-_8-euro_-e-straordinari-festivi-in-gdf_-preavviso-di-ricorsi-collettivi-a-60-euro-per-i-soci-ficiesse-con-almeno-75-partecipanti-per-regione-e-prenotazioni-entro-il-15_9_2013
Nascita di un sindacato (a cura di Massimiliano Valdannini)
Nascita di un sindacato (a cura di Massimiliano Valdannini)
"...Questi sindacati rischiano di avere al loro interno alcuni difetti congeniti, perché è complicato estirpare un fenomeno come il corporativismo, dentro a una categoria che si organizza e che è assolutamente autoreferenziale per legge..."
"...Questi sindacati rischiano di avere al loro interno alcuni difetti congeniti, perché è complicato estirpare un fenomeno come il corporativismo, dentro a una categoria che si organizza e che è assolutamente autoreferenziale per legge..."
domenica 22 settembre 2013
InfoDifesa: I Generali sbagliano e lo Stato paga
InfoDifesa: I Generali sbagliano e lo Stato paga: Un giovane carabiniere nell’agosto del 2010 si iscrisse a un partito politico , allo scopo di partecipare attivamente alla vita polit...
sabato 21 settembre 2013
venerdì 20 settembre 2013
giovedì 19 settembre 2013
venerdì 13 settembre 2013
lunedì 9 settembre 2013
venerdì 6 settembre 2013
giovedì 5 settembre 2013
ANCHE I CAPPELLANI MILITARI RICORRONO CONTRO LE NOTE CARATTERISTICHE
FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 02-10-2012, n. 8260
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2011, proposto da:
-
contro
Ministero della Difesa, Ordinario Militare D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche relative al periodo 01.01.2009 - 31.12.2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'Ordinario Militare D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10 ottobre 2011, depositato nei termini, il Reverendo Dott. (Lpd) ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati datato 7 giugno 2011, prot. n. 2011/0094352, che ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 contro le "Note caratteristiche" redatte dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, recante il "giudizio con valutazione:buono", e dell'atto presupposto consistente nel suddetto giudizio.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso gerarchico.
Si sostiene che le "note caratteristiche", non sono esplicazione di una funzione di diritto canonico inerente lo "status sacerdotale" del Cappellano Militare, mentre gli atti dell'Ordinario Militare attinenti allo "status militare" del Cappellano non sono disancorati dal Foro dello Stato, inerendo ad un ambito giuridico proprio dell'ordinamento giuridico statuale.
2) Violazione degli artt. 1 e seg. della L. 7 agosto 1990, n. 241; grave eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere per grave irragionevolezza.
Il "giudizio complessivo finale" del rapporto informativo non giustificava l'abbassamento delle note caratteristiche da "Ottimo" a "Buono"; inoltre la degradazione del giudizio valutativo appare assolutamente immotivata.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1557 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Sul piano giuridico la valutazione tecnica del rapporto informativo imponeva e legittimava la qualifica di "Ottimo".
5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella fattispecie l'abbassamento delle note di qualifica richiedeva l'adozione di una motivazione ad hoc in relazione all'attività professionale espletato dal ricorrente nel periodo di riferimento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero della Difesa che dichiara inammissibile il ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 dal ricorrente avverso le note caratteristiche relative all'anno 2009, redatte dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2009, nonché le suddette note caratteristiche recanti il giudizio con valutazione di "Buono".
Va esaminata, dapprima, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 512 del 1961, ora articolo 1533 del D.Lgs. n. 66 del 2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.
Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l'Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.
Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della L. n. 512 del 1961, è quello proprio dei militari. Nell'attuale regime concordatario, gli atti assunti dall'autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell'ambito dell'ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell'autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata L. n. 512 del 1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.
Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall'ordinamento militare per l'Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.
Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).
Va però rilevato che il Provv. in data 31 gennaio 2010 dell'Ordinario Militare per l'Italia di attribuzione delle note caratteristiche per l'anno 2009, nelle quali si formulava il giudizio di valutazione: "Buono" nei confronti del ricorrente, conteneva l'espressa indicazione che avverso il suddetto documento caratteristico "può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971". Deve quindi affermarsi come sia stata la stessa Amministrazione a indurre il ricorrente alla proposizione del ricorso gerarchico, che è stato poi dichiarato inammissibile dall'Amministrazione resistente con il provvedimento oggetto d'impugnazione. Va, pertanto, nella fattispecie riconosciuto l'errore scusabile in capo al ricorrente con la contestuale rimessione in termini per quanto concerne l'impugnazione del documento caratteristico, attesa la sua natura di atto definitivo.
Passando all'esame delle censure dedotte avverso le note caratteristiche redatte dall'Ordinario Militare per l'anno 2009, le stesse si appalesano fondate.
Va, infatti, rilevato come il giudizio valutativo contenuto nelle note impugnate (buono) comporta una degradazione rispetto alle precedenti valutazioni di "ottimo" che appare del tutto immotivata, ed in contrasto con il giudizio espresso nel rapporto informativo e con la concessione dell'encomio per lo stesso periodo oggetto di valutazione. Peraltro, pur riconoscendo all'Ordinario Militare un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio contenuto nelle note caratteristiche, va considerato come tale potere deve esercitarsi in modo coerente con i dati tecnici e valutativi espressi dall'Autorità Militare sotto il cui comando il cappellano esplica il proprio mandato.
Va, solo, aggiunto, per completezza di indagine, che nella valutazione impugnata non sono indicate in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della degradazione del giudizio di "buono" in contrasto con le valutazioni contenute nel rapporto informativo.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 02-10-2012, n. 8260
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2011, proposto da:
-
contro
Ministero della Difesa, Ordinario Militare D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche relative al periodo 01.01.2009 - 31.12.2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'Ordinario Militare D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10 ottobre 2011, depositato nei termini, il Reverendo Dott. (Lpd) ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati datato 7 giugno 2011, prot. n. 2011/0094352, che ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 contro le "Note caratteristiche" redatte dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, recante il "giudizio con valutazione:buono", e dell'atto presupposto consistente nel suddetto giudizio.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso gerarchico.
Si sostiene che le "note caratteristiche", non sono esplicazione di una funzione di diritto canonico inerente lo "status sacerdotale" del Cappellano Militare, mentre gli atti dell'Ordinario Militare attinenti allo "status militare" del Cappellano non sono disancorati dal Foro dello Stato, inerendo ad un ambito giuridico proprio dell'ordinamento giuridico statuale.
2) Violazione degli artt. 1 e seg. della L. 7 agosto 1990, n. 241; grave eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere per grave irragionevolezza.
Il "giudizio complessivo finale" del rapporto informativo non giustificava l'abbassamento delle note caratteristiche da "Ottimo" a "Buono"; inoltre la degradazione del giudizio valutativo appare assolutamente immotivata.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1557 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Sul piano giuridico la valutazione tecnica del rapporto informativo imponeva e legittimava la qualifica di "Ottimo".
5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella fattispecie l'abbassamento delle note di qualifica richiedeva l'adozione di una motivazione ad hoc in relazione all'attività professionale espletato dal ricorrente nel periodo di riferimento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero della Difesa che dichiara inammissibile il ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 dal ricorrente avverso le note caratteristiche relative all'anno 2009, redatte dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2009, nonché le suddette note caratteristiche recanti il giudizio con valutazione di "Buono".
Va esaminata, dapprima, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 512 del 1961, ora articolo 1533 del D.Lgs. n. 66 del 2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.
Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l'Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.
Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della L. n. 512 del 1961, è quello proprio dei militari. Nell'attuale regime concordatario, gli atti assunti dall'autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell'ambito dell'ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell'autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata L. n. 512 del 1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.
Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall'ordinamento militare per l'Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.
Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).
Va però rilevato che il Provv. in data 31 gennaio 2010 dell'Ordinario Militare per l'Italia di attribuzione delle note caratteristiche per l'anno 2009, nelle quali si formulava il giudizio di valutazione: "Buono" nei confronti del ricorrente, conteneva l'espressa indicazione che avverso il suddetto documento caratteristico "può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971". Deve quindi affermarsi come sia stata la stessa Amministrazione a indurre il ricorrente alla proposizione del ricorso gerarchico, che è stato poi dichiarato inammissibile dall'Amministrazione resistente con il provvedimento oggetto d'impugnazione. Va, pertanto, nella fattispecie riconosciuto l'errore scusabile in capo al ricorrente con la contestuale rimessione in termini per quanto concerne l'impugnazione del documento caratteristico, attesa la sua natura di atto definitivo.
Passando all'esame delle censure dedotte avverso le note caratteristiche redatte dall'Ordinario Militare per l'anno 2009, le stesse si appalesano fondate.
Va, infatti, rilevato come il giudizio valutativo contenuto nelle note impugnate (buono) comporta una degradazione rispetto alle precedenti valutazioni di "ottimo" che appare del tutto immotivata, ed in contrasto con il giudizio espresso nel rapporto informativo e con la concessione dell'encomio per lo stesso periodo oggetto di valutazione. Peraltro, pur riconoscendo all'Ordinario Militare un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio contenuto nelle note caratteristiche, va considerato come tale potere deve esercitarsi in modo coerente con i dati tecnici e valutativi espressi dall'Autorità Militare sotto il cui comando il cappellano esplica il proprio mandato.
Va, solo, aggiunto, per completezza di indagine, che nella valutazione impugnata non sono indicate in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della degradazione del giudizio di "buono" in contrasto con le valutazioni contenute nel rapporto informativo.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
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