martedì 30 luglio 2013

lpd: Sicurezza: sindacati ps, Alfano vuole aggiornare l...

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"...Nel corso della riunione, il ministro, spiegano i sindacati, 
''reso edotto di tutte le criticita', ha ribadito l'unicita' del
Comparto sicurezza ..."

UNICITA' del comparto con 5 POLIZIE (DI CUI 2 MILITARI) e 5 MINISTERI!!!!!

popoff.globalist.it | Lino Aldrovandi: «Magari c'è una polizia diversa»

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sabato 20 luglio 2013

Cassazione: Serata danzante rumorosa agente della polizia municipale presente non interviene. Condanna per il mancato intervento? No!


Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-05-2013) 26-06-2013, n. 27905
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluig - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2389/2011 del 6/3/2012 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio perchè il fatto non sussiste;
Udito l'avv. GRAZIA SANTORI difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte di Appello di Ancona confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la condanna di G.P., agente di polizia municipale di (OMISSIS), perchè, in servizio la notte tra il (OMISSIS) in occasione di una serata di pubblico intrattenimento presso "villa (OMISSIS)", pur a conoscenza dell'ordinanza sindacale che imponeva per tale evento la progressiva riduzione delle emissioni sonore sino alla cessazione dei rumori dalle 23:00 in poi, nonostante l'evidente superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore e pur se i residenti della zona gliene facevano richiesta, ometteva di intervenire per la cessazione della commissione del reato di cui all'art. 659 c.p..
Contro tale sentenza G. ha proposto ricorso personalmente.
Con il primo motivo deduce l'insussistenza del reato, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che la ricostruzione dei giudici di merito non corrisponde al contenuto delle prove raccolte, ma che queste ultime sono state travisate. Deduce inoltre che il collegio non ha valutato compiutamente gli elementi di prova nè ha dato risposta adeguata alle sue deduzioni in sede di appello, sviluppando una motivazione complessivamente illogica. Trascrive stralci delle dichiarazioni raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale a sostegno del proprio assunto.
Esclude la possibilità, nella sua semplice qualità di agente di polizia municipale, di svolgere la attività che avrebbe omesso in quanto soltanto il questore ha il potere di sospensione di una licenza per motivi di ordine pubblico.
In ogni caso non è stata provata la consapevolezza della doverosità del comportamento non avendo il ricorrente avuto conoscenza dell'esito degli accertamenti tecnici.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in ordine alle statuizioni civilistiche per mancanza di prova del se e del quanto dei danni, rilevando che la sua condotta non aveva provocato alcun danno alle parti.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione legge in relazione al reato di cui all'art. 659 c.p.. Svolge quindi argomenti in merito sulle modalità di misurazione dei rumori.
Con quarto motivo contesta la ordinanza del giudice di primo grado, già impugnata in sede di appello, che riduceva il numero di testimoni a difesa.
Il ricorso è fondato.
Secondo la motivazione dei giudici di merito la condotta rilevante del G. è stata che: egli nella sua qualità di Agente della Polizia Municipale di (OMISSIS) era presente, la notte della festa, nelle vicinanze di Villa (OMISSIS) per ragioni di servizio e che fu richiesto, ripetutamente ed in modo pressante, dai residenti di intervenire per far cessare le musiche assordanti che da lì provenivano.
Il G. a fronte di tali insistenti richieste di intervento mantenne sempre un atteggiamento di silente inerzia rimanendo a braccia conserte e senza fornire alcuna spiegazione riguardo alla sua condotta omissiva".
Invero emergono dal testo delle dichiarazioni testimoniali, allegate al ricorso nel rispetto del principio di "autosufficienza", le ragioni che giustificavano l'apparente inerzia del G., ragioni peraltro pur considerate dalle sentenze di merito che non ne hanno però tratto adeguate conseguenze.
Dalla ricostruzione in fatto risulta che per un ampio arco di tempo della serata in questione non vi fu alcun intervento, nè del ricorrente nè delle altre forze dell'ordine intervenute, perchè i responsabili dell'evento "serata danzante" rispettassero gli obblighi in tema di emissioni sonore. Ed è proprio dalle dichiarazioni rese dai carabinieri che alla fine, ma solo dopo le tre di notte, decisero di intervenire imponendo la riduzione del rumore, che risulta chiara la ragione per la quale, alle date condizioni, non appariva possibile un intervento per il rispetto della citata ordinanza sindacale e, comunque, per ottenere la cessazione dei rumori prodotti:
il Brigadiere S. ha spiegato come, in ragione del gran numero di persone presenti all'interno di Villa (OMISSIS), e nel particolare contesto della festa, risultasse chiara la difficoltà di gestire l'ordine pubblico in caso di intervento delle forze dell'ordine per ordinare la cessazione della festa o impedirne la prosecuzione in quelle modalità. Questa è la ragione per la quale, essendo pochissime le unità delle forze dell'ordine presenti, e tra questi il ricorrente, non vi fu il primo intervento richiesto dagli abitanti della zona.
Questa, quindi, appare la ragione per il mancato intervento del G., ancor più condizionato dalla difficoltà di intervenire per essersi trovato da solo in parte dell'arco temporale nel quale si era realizzata la condotta dei gestori la serata danzante.
Tali circostanze di fatto, quindi, fanno ritenere in termini di certezza, a fronte di un'acquisizione probatoria evidentemente completa, che il G. non intese deliberatamente rifiutare l'atto di ufficio ma rilevò, cosi come i carabinieri, l'impossibilità di un intervento immediato senza rischi per l'ordine pubblico.
Poco rileva, anche nel contesto della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, la condotta apparentemente suggestiva di restare "inerte" e non rispondere, stando "a braccia incrociate". Non è condotta che influisca sulla qualificazione del mancato intervento; peraltro, proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito, risulta come le evidenti condizioni di rabbia dei residenti della zona che premevano sulle forze dell'ordine per un intervento repressivo possano ben avere indotto il ricorrente, al fine di evitare reazioni incontrollabili, a non riferire della sua pur ragionevole scelta discrezionale di non bloccare immediatamente la festa.
In conseguenza, non consentendo i fatti acquisiti di ricostruire una condotta di reato come contestata e, poi, meglio descritta dai giudici di merito ed attesa la completezza dell'acquisizione probatoria, non residuando la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti nel senso della fondatezza la tesi di accusa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013

martedì 16 luglio 2013

Presidente de honor del SUP: Marcha por los derechos

Presidente de honor del SUP: Marcha por los derechos: El que quiera derechos… ¡que marche!   A través de twitter he recibido noticias de que policías y militares colombianos han inicia...

domenica 14 luglio 2013

L'ABBASSAMENTO DELLE NOTE CARATTERISTICHE DEVE ESSERE MOTIVATO

N. 00113/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2011, proposto da:
@@ @@, rappresentato e difeso dagli avv.ti -

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t.,
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto, 15^ Divisione Documentazione Carabinieri, 2^ Sezione, in persona del legale rappresentante p.t.,
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t.,
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del Comandante p.t.,
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di @@, in persona del Comandante p.t.,
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di @@, in persona del Comandante p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto datato 10 dicembre 2010 con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 29/07/2010, avverso la scheda valutativa n. @@ relativa al periodo dall’08/09/2008 al 07/09/2009, con la quale è stato valutato “superiore alla media”;
della nota prot. n. -----, datata 17/12/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 21.3.2011, tempestivamente depositato, il Maresciallo Capo dei Carabinieri @@ @@, in servizio presso il Nucleo Operativo e Radio Mobile della Compagnia Carabinieri di @@, ha impugnato il decreto in epigrafe con cui l’Amministrazione della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data 29.7.2010, relativamente alla scheda valutativa n. .. (periodo dall’8.9.2008 al 7.9.2009), con la quale l’istante è stato valutato “superiore alla media”.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente deduce i seguenti motivi denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, non essendo stata data un’adeguata motivazione a fronte di un giudizio in contrasto con i precedenti giudizi valutativi.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 12.1.2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO
Con il presente ricorso è impugnato il decreto con cui è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dal ricorrente avverso la scheda valutativa n. d’ordine @@ (anch’essa impugnata).
Segnatamente, con detta scheda il Comandante della Compagnia di @@ ha abbassato la qualifica finale - periodo di riferimento 8.9.2008/7.9.2009 - attribuita all’istante, da “eccellente” a “superiore alla media”.
Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Osserva, anzitutto, il Collegio che i giudizi contenuti nella scheda valutativa riguardante i sottufficiali delle Forze Armate in un determinato arco di tempo, sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel predetto periodo e si concretano in apprezzamenti qualitativi sull'entità delle stesse.
Per tale loro natura non si richiede, di norma, che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul comportamento di quest'ultimo, essendo al riguardo necessario e sufficiente che la documentazione caratteristica esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario.
Occorre ancora aggiungere che in materia vige il criterio secondo cui “ogni valutazione assume carattere autonomo” e, dunque, essa non deve rapportarsi né in alcun modo essere condizionata - in linea di principio - da giudizi formulati con riferimento ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame.
Naturalmente, il giudizio finale relativo al documento caratteristico deve mantenersi all'interno di un quadro di coerenza e di ragionevolezza della motivazione che ne costituisce il fondamento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato la qualifica di eccellente non solo per il periodo immediatamente precedente a quello a cui si riferisce la scheda valutativa in questa sede impugnata, ma anche nei precedenti periodi come documentato dalle note caratteristiche prodotte.
Ne consegue che il provvedimento avrebbe dovuto contenere una più puntuale motivazione in ordine alle specifiche giustificazioni poste a sostegno dell'abbassamento della qualifica.
Ed invero, nel giudizio complessivo finale, si legge che il ricorrente “possiede qualità di fondo apprezzabili nel complesso, che gli hanno consentito di fornire seppure con qualche inintelligibile incertezza, risultati adeguati”; laddove, poi, la qualifica di superiore alla media viene motivata con riguardo all’ allegata “…minore attenzione in relazione alla gestione del personale, nonché alla necessaria trasparenza richiesta nei rapporti gerarchici”.
D’altro canto, nella documentazione prodotta non risultano, relativamente al periodo di riferimento in questione, addebiti, richiami né contestazioni nei rapporti intrattenuti con i superiori; circostanze che certamente avrebbero potuto supportare la meno lusinghiera qualifica di “superiore alla media” riportata per il suindicato periodo dal militare.
Né può trovare ragionevole giustificazione il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai fini dell’abbassamento delle note di qualifica, essendo stato lo stesso sospeso con ordinanza m. 439/09 di questo Tribunale.
La riprova della fondatezza di quanto suesposto, che esprime principi rispetto ai quali è da tempo ferma la giurisprudenza del Giudice amministrativo a tutela dei principi di coerenza, di trasparenza e di pari trattamento dei militari sottoposti a giudizi valutativi annuali, si rinviene del resto proprio nella motivazione che, nel caso di specie, doveva essere rafforzata, tenuto conto, come detto, oltre che delle reiterate qualifiche finali di “eccellente” riportate dal militare nei periodi di riferimento precedenti, anche dalla omessa indicazione da parte dell’amministrazione militare di adeguate giustificazioni a sostegno del diverso giudizio di merito attribuito all’istante .
In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:


Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione del professor Tommaso Di Tanno